Disciplina del Piano Strutturale


Art. 19 Opere di protezione e prevenzione del rischio idraulico

1. La manutenzione di sponde, argini e opere idrauliche in funzione della protezione e della prevenzione del rischio idraulico, è attuata mediante opere di difesa passiva (briglie,argini, casse di laminazione, etc.) e interventi di difesa attiva volti ad un incremento della capacità di ritenzione idrica del suolo e l'aumento dei tempi di concentrazione e corrivazione delle acque di ruscellamento superficiale. A tal fine sono individuate le pertinenze degli ambiti fluviali come luoghi privilegiati per eventuali interventi di naturalizzazione.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28