Disciplina del Piano Strutturale


Art. 15 Tutela delle opere di captazione

Ai fini della tutela delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano sono individuate le relative aree di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006:

  • - Zona di tutela assoluta. Si estende per almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e destinata esclusivamente alle stesse opere di captazione o di presa e ad infrastrutture di servizio.
  • - Zona di rispetto. In assenza di specifica individuazione da parte della Regione ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione ed è soggetta al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento delle attività elencate all'art. 94, comma 4, del D.Lgs 152/2006.
  • - Nelle aree di tutela delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della presente Disciplina.
Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28