Disciplina del Piano Strutturale


Art. 72 Strategie per il territorio rurale

1. Le specifiche strategie per i singoli sub sistemi del territorio rurale sono definite al presente titolo. Si precisa tuttavia, come criterio valido per tutto il territorio rurale, che la realizzazione di nuove unità volumetriche è consentita esclusivamente per l’agricoltura e le attività connesse. Le superfici edificate necessarie all’agricoltura ed attività connesse dovranno essere reperite in via prioritaria mediante riutilizzo di edifici esistenti. Qualora sia riscontrata la assoluta impossibilità di riutilizzare volumi esistenti, il PO disciplinerà le condizioni e le modalità per la realizzazione di nuovi edifici ad uso agricolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 65/14.

2. Le eventuali nuove edificazioni di annessi agricoli dovranno limitarsi a quelle strettamente necessarie per la conduzione dei fondi agricoli, avendo cura che le stesse non interferiscano negativamente con gli elementi di maggior caratterizzazione paesaggistica. Le scelte progettuali dovranno pertanto orientarsi verso la realizzazione di volumi collocati il più possibile in posizione interrata ogni qualvolta lo consentano i dislivelli presenti nel terreno. In caso di terreni pianeggianti o di annessi di ridotte dimensioni da realizzarsi interamente in legno, i manufatti dovranno essere resi compatibili mediante adeguate sistemazioni paesaggistiche. Qualora non se ne dimostri la assoluta impossibilità a causa della configurazione aziendale, dovrà essere evitata la edificazione nelle aree di contesto dei crinali e dei corpi idrici, nelle aree di massima intervisibilità, nelle aree periurbane. la edificazione di nuove unità volumetriche nell’area archeologico monumentale paesaggistica delle colline che circondano Poggibonsi è comunque subordinata alla effettuazione di specifici indagini preliminari condotte da esperti archeologi. Tali criteri saranno ulteriormente articolati e precisati nel PO contestualmente alla definizione delle caratteristiche architettoniche degli edifici.

3. La realizzazione di nuove residenze rurali è consentita nel rispetto delle disposizioni contenute nella LR 65/14, del Dpgr 63/R/2016. In ogni modo, ferma restando qualsiasi ulteriore limitazione derivante da leggi e regolamenti vigenti, non dovrà essere consentita la edificazione di nuovi edifici abitativi rurali nelle aree di contesto dei corpi idrici, nelle aree di massima intervisibilità, nelle aree periurbane. L’edificazione di nuovi edifici rurali nell’area archeologico monumentale paesaggistica delle colline che circondano Poggibonsi è comunque subordinata alla effettuazione di specifici indagini preliminari condotte da esperti archeologi. Entro le pertinenze degli aggregati e nelle aree di contesto dei crinali, eventuali nuove abitazioni rurali potranno essere realizzate esclusivamente quando si dimostri con il PAPMAA che non esistono altre possibilità di localizzazione all’interno del territorio aziendale. In tal caso, le nuove unità volumetriche potranno essere realizzate esclusivamente in adiacenza ai nuclei esistenti, rispettando le modalità insediative del nucleo stesso ed i caratteri dimensionali, materici e cromatici degli edifici che lo formano, avendo cura di collocare l’edificio in maniera che non si restringa la visuale percepita dai principali assi viari verso il nucleo o dal nucleo stesso verso i principali punti panoramici. Tali criteri saranno ulteriormente articolati e precisati nel PO contestualmente alla definizione delle caratteristiche architettoniche degli edifici.

4. Il PO dovrà definire il livello minimo di infrastrutture necessarie affinché sia consentito il mutamento di destinazione degli edifici e/o il loro riutilizzo prevedendo eventualmente un regime differenziato fra edifici già destinati, anche parzialmente, alla residenza civile o rurale e fabbricati ancora destinati ad usi diversi . Saranno tenute nella dovuta considerazione le caratteristiche geologiche e idrologiche della zona e saranno svolte appropriate considerazioni in ordine ai volumi di traffico e le caratteristiche della viabilità. Nelle zone non servite da fognatura e da acquedotto pubblico si dovranno stabilire i criteri alternativi da adottare perché vengano garantiti l'approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque reflue.

5. I PMAA vengono redatti dai soggetti abilitati assumendo come riferimenti:

  • - la normativa regionale e provinciale in materia;
  • - la disciplina del presente PS e le successive specificazioni contenute nel PO;

6. Nel contesto del territorio rurale, tutti gli interventi che hanno ad oggetto la trasformazione di edifici ed aree mediante nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o mutamenti di destinazione d'uso, dovranno contenere tutte le valutazioni e gli approfondimenti progettuali necessari a garantire la tutela dei beni ambientali e paesaggistici compresi nell'ambito della proprietà. In particolare il PO dovrà definire i criteri di tali approfondimenti con riferimento particolare, anche se non esclusivo, ai seguenti elementi:

  • - I boschi e altre formazioni forestali
  • - Le aree di crinale con il loro contesto agro forestale
  • - I percorsi storici e i loro manufatti di corredo
  • - Le alberature, filari, siepi.
  • - La viabilità minore,
  • - Le opere di sistemazione agraria (muri, ciglioni, dreni),
  • - Le aree coltivate ad olivo
  • - Le sistemazioni tradizionali delle aree esterne agli edifici
  • - Gli edifici rurali di tipologia tradizionale e di valore ambientale, la loro posizione, le pertinenze, aie, corti e relativi annessi agricoli, gli edifici per la trasformazione di prodotti agricoli;
  • - La viabilità rurale;
  • - I terrazzi e le sistemazioni idraulico-agrarie connesse;
  • - La maglia agraria;
  • - I boschi poderali; le scarpate alberate o con copertura arbustiva o erbosa; le siepi;i filari; gli alberi isolati;
  • - Le colture tradizionali.

7. Fermi restando gli approfondimenti di cui sopra, nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie connesse alla attuazione di PAPMAA sono sempre da rispettare le seguenti prescrizioni generali:

  • - la nuova viabilità deve essere limitata allo stretto indispensabile, ed evitare alterazioni ed interferenze con la rete scolante e con il reticolo idrografico;
  • - i nuovi edifici, possono essere richiesti solo in assenza di possibilità di recupero, per le funzioni necessarie, di edifici esistenti.

8. Tra le misure di miglioramento ambientale da realizzarsi nell'ambito dei PAPMAA sono comprese anche la eliminazione di linee elettriche aeree in disuso, oppure l'interramento di quelle attive e la eliminazione di edifici ed annessi fatiscenti, precari o comunque incongrui rispetto al contesto.

9. Nella redazione e nella valutazione dei PAPMAA dovranno essere tenuti in considerazione specifici obiettivi di qualità paesaggistica per le aziende agricole:

  1. a) cura delle coltivazioni arboree evitando l'abbandono degli oliveti e dei boschi;
  2. b) mantenimento, quando possibile, degli oliveti su sesto tradizionale o i vigneti tradizionali;
  3. c) tendenza a trasformare i seminativi - quando visivamente appaiono come "lacerazioni" del contesto agro-forestale dei crinali -in oliveti anche di larghezza limitata, posti a corredo della viabilità di impianto;
  4. d) mantenimento dei manufatti storici minori come tabernacoli, fonti, ecc., i filari e gli alberi isolati a corredo del sistema insediativo. Valgono, inoltre, gli obiettivi di qualità relativi al tipo di paesaggio di cui il contesto agroforestale fa parte.

10. I PMAA individuano i miglioramenti ambientali assumendo come riferimento essenziale gli obiettivi e la disciplina dello Statuto del PS relativamente al sistema dell'ambiente, al sistema della struttura agroforestale e al sistema del paesaggio nonché alle disposizioni contenute nella parte strategica del PS con riferimento ai relativi sub sistemi.

11. In applicazione dell’art. 74 comma 13 della L.R. 65/14 il PO disciplina i casi in cui il PMAA ha valore di piano attuativo.

12. Gli obiettivi, indirizzi, prescrizioni e criteri per il Regolamento Urbanistico riferiti ai sub sistemi del territorio rurale sono stabiliti negli articoli che seguono in considerazione delle norme statutarie, degli indirizzi generali validi per tutto il territorio rurale e delle schede riportate in appendice alla presente disciplina.

13. È di norma da evitarsi la collocazione di impianti ed elettrodotti aerei nelle aree di contesto dei crinali, nelle aree di pertinenza dei beni storico architettonici e dei nuclei rurali come individuati dal PS, nelle aree di intervisibilità.

14. La installazione di impianti fotovoltaici nel territorio rurale, dove non vietato da piani, leggi o regolamenti vigenti, dovrà essere realizzata mediante utilizzo di coperture degli edifici che non presentano particolare valore storico architettonico e paesaggistico on di altri manufatti edilizi quali tettoie, coperture di parcheggi e simili. IL PO dovrà specificare le caratteristiche e le modalità di installazione in rapporto ai vari contesti territoriali e paesaggistici.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28