Disciplina del Piano Strutturale


Art. 71 Perequazione

La perequazione urbanistica si applica alle aree interessate da trasformazione urbanistica (ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione) promuovendo, fra le proprietà dei beni immobili coinvolti, forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi. In misura proporzionale alle proprietà delle aree oggetto di trasformazione sono ripartiti gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico, le quote di residenza sociale, gli oneri per eventuali ulteriori benefici pubblici prescritti dal Piano Operativo. Di norma negli interventi di trasformazione soggetti a piano attuativo, dovrà essere ceduta una parte della superficie territoriale da destinare al reperimento degli standard e alle necessarie dotazioni infrastrutturali. È demandata al Piano Operativo la facoltà di specificare possibili modalità alternative di contribuzione alle dotazioni territoriali da parte dei soggetti attuatori. In particolare la contribuzione sottoforma di suoli potrà essere integrata o sostituita dalla realizzazione di opere e attrezzature pubbliche, oppure di servizi di manutenzione urbana e, in subordine, tramite monetizzazione, con le modalità da stabilire con apposito provvedimento.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28