Disciplina del Piano Strutturale


Art. 70 Prescrizioni ambientali per il territorio comunale

Le prescrizioni ambientali rappresentano le condizioni alla trasformabilità che devono essere messe in atto o le misure necessarie per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti significativi sull'ambiente a seguito dell'attuazione del Piano. Tali prescrizioni emergono dagli impatti delle trasformazioni sull'ambiente, in particolare dalla sovrapposizione tra i punti di fragilità che emergono dallo Stato dell'Ambiente e le trasformazioni previste dal PS . Le prescrizion i riportate di seguito sono riferite a tutto il territorio comunale.

1. RISORSA ACQUA:

L'approvazione di qualsiasi progetto che preveda incremento di abitanti residenti e/o di presenza turistica deve essere condizionata all'effettiva disponibilità di risorsa idrica ed alla effettiva capacità di trattamento e depurazione delle acque di scarico originate da tali insediamenti.

L'aumento del carico urbanistico nel territorio comunale è condizionato dalla disponibilità della risorsa idrica all'interno dell'area di riferimento (ATO).

Il PO dovrà prevedere l'ammodernamento della rete idrica con sostituzione delle tubazioni obsolete, al fine di limitare le percentuali di perdite dalle condutture. L'acqua così risparmiata potrà essere utilizzata per la previsione di nuovi insediamenti.
È necessario mettere in atto un monitoraggio dei consumi e delle perdite.
Il Piano Operativo dovrà subordinare qualsiasi intervento al potenziamento delle infrastrutture e servizi idrici necessari a soddisfare la domanda in materia di approvvigionamento idrico e smaltimento, in un'ottica di uso sostenibile della risorsa idrica.

In fase di predisposizione di PO ed articolazione del dimensionamento, saranno valutate le varie alternative al fine di risolvere nel modo più adeguato e sostenibile dal punto di vista ambientale le problematiche che emergono dal Rapporto Ambientale, in accordo con gli ENTI gestori.

Il PO dovrà prevedere l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico.
Al fine della riduzione dei consumi, PO dovrà prevedere misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche, attraverso:

  • la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi;
  • la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche;

Il PO dovrà prevedere sistemi a basso consumo di acqua per l'irrigazione dei giardini e delle aree verdi, per le quali non potrà, comunque, essere usata la risorsa idropotabile.
Il PO dovrà prevedere reti duali interne (acqua potabile e risorsa alternativa) disconnesse, affinché possibili cali di pressioni nella rete pubblica di distribuzione e il non funzionamento delle valvole di non ritorno non possano causare l'ingresso di acqua non potabile nella rete cittadina.

2. RIFIUTI:

Per ogni nuova trasformazione, dovrà essere predisposta nell'area una campagna di sensibilizzazione verso la raccolta differenziata.
Dovranno essere installate isole ecologiche dimensionate in base al carico urbanistico esistente e di previsione; laddove non sia possibile l'installazione di nuove, è comunque obbligatorio l'utilizzo di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Dovranno essere previste aree da destinare a piccole stazioni ecologicamente attrezzate per la gestione e raccolta dei rifiuti oltre che a spazi appositi per l'alloggiamento dei cassonetti per la raccolta differenziata.
L'ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti per la raccolta differenziata, dovrà essere tale da garantire il facile raggiungimento da parte dell'utenza, compatibilmente con le esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. Laddove non sia possibile l'installazione di nuove, è comunque obbligatorio l'utilizzo di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

3. ENERGIA

Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici, sia elettrici che da gas metano, sia attraverso una riduzione della crescita dei consumi che attraverso l'impiego di fonti rinnovabili.
Deve essere prevista la possibilità di inserimento compatibile, per i fabbricati e le loro adiacenze/pertinenze, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il perseguimento di standard di risparmio energetico ed efficienza energetica degli edifici, in linea con le indicazioni e con gli obiettivi del nuovo Piano Energetico Provinciale approvato il 20.12.2012; devono inoltre essere previsti impianti ed apparecchi finalizzati all'accumulo e riuso dell'acqua piovana per le esigenze parziali o totali delle strutture, al fine di assicurare un fattivo contributo della pianificazione urbanistica comunale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.
Le nuove trasformazioni dovranno tener conto delle disposizioni previste dalla L.R. 39/2005 "Norme in materia di energia" e s.m.i., dal Piano di Indirizzo Energetico regionale (PIER), dalla LR 56/2011 e dal Piano energetico provinciale e da quanto stabilito dal DPR 59/2009, dalle Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (DM 10/09/2010) e dal D. Lgs. 28/2011. In particolare:

  1. a) Il PO dovrà privilegiare l'impiego di tecnologie bioclimatiche e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (solare termico, fotovoltaico..) integrate con le architetture di progetto.
  2. b) Il PO prevederà che siano installati impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici (L.R. 39/2005 art. 23), che dovranno risultare integrati con le architetture di progetto.
  3. c) L'installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere conforme alle prescrizioni della L.R. 39/2005, a quanto previsto dall'Allegato III del PIER ed alle "Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna", in particolare, dove tecnicamente possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica illuminazione dotati di celle fotovoltaiche.
  4. d) Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle disposizioni relative alla prevenzione dell'inquinamento luminoso.
  5. e) I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso.
  6. f) Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi luminosi cercando di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio.

4. ARIA

  1. a) Dovranno essere previste campagne di monitoraggio degli inquinanti dispersi in aria al fine di porre limitazioni al traffico veicolare qualora si superassero i limiti di legge.
  2. b) Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque mitigarne l'impatto.
  3. c) Dovranno essere incentivate forme di trasporto promiscue quali servizi pubblici e servizi navetta mirati a limitare i flussi di traffico e in conseguenza aumento delle emissioni nocive.
  4. d) Nella progettazione di edifici pubblici si dovrà tenere conto dei flussi di traffico da essi generati in modo da cercare di limitare punte di inquinamento acustico.

5. RADIAZIONI NON IONIZZANTI

  1. a) Devono essere rispettati i limiti per l'esposizione puntuale ai campi elettromagnetici, previsti dalla normativa vigente, in relazione alle distanze di sicurezza dagli elettrodotti e dalle Stazioni Radio Base.
  2. b) Nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici e ambientali, gli elettrodotti devono correre, in cavo sotterraneo, ogni qualvolta possibile, e devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure per evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati.
  3. c) La programmazione delle trasformazioni dovrà tenere conto di quanto previsto dal piano redatto dal Comune ai sensi di quanto stabilito dalla LR 49/2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione".
  4. d) In relazione alla radioattività ambientale da Radon si fa riferimento a quanto stabilito dalla Raccomandazione CE/90/143 e dal rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009 e cioè che i livelli di riferimento di concentrazione di radon da non superare nelle nuove abitazioni sono pari rispettivamente a 400 e a 300 Bequerel/m3.

6. AZIENDE INSALUBRI

  1. a) Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d'incidente rilevante.
  2. b) Le attività artigianali-industriali sono ammesse nelle UTOE 2 Foci - Lame, 3 Drove e 5 Piandipeschi.
  3. c) Sono permesse le attività di servizio-artigianali in aree urbane, limitatamente alle attività di servizio alla popolazione (lavanderie, estetiste, parrucchieri piccoli laboratori, attività di riparazione, gelaterie artigianali etc.), per le quali si prescrive, tuttavia, di adottare tutte le misure necessarie a garantire l'insediamento in maniera armoniosa e compatibile con le esigenze di protezione dall'inquinamento all'interno del tessuto urbano.

La disciplina di PO terrà conto delle "Linee guida per l'applicazione della disciplina APEA della Toscana" per la riqualificazione e progettazione delle aree produttive.

7. SUOLO E SOTTOSUOLO

  1. a) In linea con il PS il PO perseguirà il massimo contenimento del consumo di suolo e di aree urbanizzate.
  2. b) Il PO dovrà prevedere che trasformazioni che implicano nuovo impegno di suolo saranno realizzate, dove tecnicamente possibile, in materiali permeabili.
  3. c) I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata dovranno essere realizzati, dove tecnicamente possibile, con modalità costruttive che permettano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque.
  4. d) Devono essere evitati fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di scarichi di qualsiasi tipo provenienti sia dai centri abitati che dalle attività produttive.
  5. e) Qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli art. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore l'ufficio della Soprintendenza per i Beni archeologici di Firenze, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
  6. f) I siti contaminati o potenzialmente contaminati sono assoggettati a procedimenti di bonifica e ripristino ambientale o di interventi di messa in sicurezza permanente secondo quanto previsto dalle norme vigenti (D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive disposizioni correttive ed integrative; L.R. 18 maggio 1998, n.25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"; regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 2004 "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della L.R. 18 maggio 1998, n.25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", Piano Provinciale di bonifica delle aree inquinate della Provincia di Siena, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche". I siti di bonifica attivi sono consultabili presso il SISBON (banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica:
    http://sira.arpat.toscana.it/apex/f?p=SISBON:REPORT:6700017684165077).
    Nella definizione delle previsioni urbanistiche, gli interventi di sostituzione edilizia/ristrutturazione urbanistica in aree in passato occupate da attività potenzialmente contaminanti dovranno essere condizionati all'esecuzione di adeguate investigazioni dello stato di qualità dei suoli volti a definire la necessità dell'attivazione delle procedure di caratterizzazione ed eventuale bonifica individuate dalla normativa nazionale e regionale, in relazione alle destinazioni previste.
    È da mettere in atto un monitoraggio dei siti in fase di bonifica o da bonificare.

8. ECOSISTEMI DELLA FLORA E DELLA FAUNA

  1. a) Dovranno essere adottate idonee misure tese a qualificare ed incrementare la rete ecologica a livello comunale attraverso azioni rivolte al perseguimento di equilibri ecologici più consolidati ed al miglioramento della biodiversità floristica e faunistica.
  2. b) Le azioni di PO dovranno incentivare e migliorare la qualità delle aree a verde pubblico presenti sul territorio comunale.

9. PAESAGGIO

  1. a) Tutti i progetti di trasformazione dovranno essere corredati di appositi elaborati che dimostrino l'inserimento nel contesto paesaggistico sia attraverso cartografie, fotografie e relazioni.
  2. b) Gli interventi di trasformazione previsti all'interno o in prossimità di aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 dovranno essere valutati più attentamente e dovranno tenere conto delle prescrizioni contenute nelle relative schede di paesaggio del PIT.
  3. c) Il PO nel prevedere trasformazioni nelle aree di relazione tra le UTOE di 1 Poggibonsi e 2 Le Foci-Lame dovrà mettere in atto azioni che abbiano una funzione di ricucitura e riqualificazione paesaggistica, in relazione alle aree tutelate ai sensi del DL 42/2004 art.136, anche in risposta a quanto segnalato nelle schede di vincolo.
  4. d) Le criticità che emergono dalla TAV-20 delle emergenze e criticità paesaggistiche lungo il Carfine in zona sud-est, costituiscono fragilità di carattere urbanistico che devono essere affrontate prima che si trasformino in problematiche, attraverso un progetto di rinaturalizzazione che dia l'avvio alla ricostituzione degli equilibri ecologici propri di un contesto perifluviale e dei relativi valori paesaggistici.
Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28