Disciplina del Piano Strutturale


Art. 65 Vincolo relativo ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua

1. I fiumi, torrenti e corsi d'acqua sono soggetti a vincolo con le modalità di cui al D.Lgs 42/2004. Fanno eccezione quelli eventualmente esclusi dal vincolo in base ad apposite disposizioni dei competenti organi.

2. Nella definizione delle scelte insediative e delle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente da inserire nella parte strategica del PS e nei successivi atti di governo del territorio dovranno essere tenute in considerazione le ragioni del vincolo imposto per legge sui beni di cui trattasi.

3. Per il fiume Elsa, in applicazione del PIT/PPR, si prevedono i seguenti obiettivi:

  • - Conservazione, valorizzazione e riqualificazione del fondovalle sia come sistema ambientale che paesistico;
  • - Recupero ambientale della qualità delle acque;
  • - Conservazione e riqualificazione dei terrazzi travertinosi e dei piani fluviali dell'alta valle.

4. Ai fini degli obiettivi di cui sopra, il PS perimetra le aree di pertinenza dell'Elsa, ne individua gli ambiti di valore e, più in generale, quelli appartenenti alla rete ecologica che, come specificato al precedente art. 32, costituisce elemento fondamentale al fine di conservare le specie ed il loro ecosistema e che, pertanto, dovrà essere tenuta in considerazione nelle scelte territoriali e insediative perseguendo un incremento della disponibilità di spazi naturali o seminaturali, anche mediante rinaturalizzazione di alcune aree del tratto urbano di Poggibonsi che presentano evidenti elementi di degrado. Allo stesso modo sono perimetrati, anche in conformità con il PTCP, i terrazzi travertinosi ed i piani fluviali a sud dell'abitato di Poggibonsi per i quali, come per tutte le aree classificate dal PS come pertinenze fluviali, è da escludersi qualsiasi impegno di nuovo suolo o attività estrattive.

5. Per la valorizzazione del sistema fluviale, una importanza particolare è da attribuirsi all'area individuata con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del08.04.1999. per la istiutuzione di una ANPIL finalizzata a favorire la vita e la riproduzione di specie vegetali e animali di rilevante valore mediante la salvaguardia del loro habitat. Considerato che l'area in questione si colloca in continuità con l'Anpil situata nel territorio del Comune di Colle di val d'Elsa, essa costituirà, mediante adeguata promozione da parte dei comuni interessati, un primo nucleo del "Parco fluviale dell'Elsa e dei ripiani dell'alta valle", come previsto dal PIT/PPR.

6. La rete ecologica comprende anche il reticolo minore delle acque e la relativa vegetazione riparia che dovranno essere oggetto di manutenzione e valorizzazione sia al momento di eventuali scelte insediative come nella definizione di PAPMAA o di pratiche autorizzative per il vincolo idrogeologico che riguardino tali aree.

7. Gli interventi di gestione idraulica dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari per la messa in sicurezza delle zone urbanizzate, evitando la modifica delle caratteristiche naturali delle ripe e prevedendo il recupero ambientale del fondovalle allo scopo di ricostituire il corridoio ecologico per flora e fauna attraverso il ripristino della vegetazione autoctona.

8. Il Comune promuove l'adesione dei soggetti interessati a politiche di sviluppo, attivate dai competenti livelli istituzionali, che incentivano all'interno di fasce di rispetto in prossimità dei due lati del corso d'acqua l'adozione di pratiche colturali a tutela della vegetazione ripariale in particolare per limitare l'uso di prodotti chimici.

9. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 8.3 dell’elaborato 8B “Disciplina dei Beni Paesaggistici” del vigente PIT_PPR, tutti gli interventi sono subordinati al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • a. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:
    • non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
    • non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
    • non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
    • non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico - identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
  • b. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
  • c. Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
    • mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
    • siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;
    • non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
    • non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
    • non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.
  • d. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.
  • e. Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura.
  • f. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
  • g. Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:
    • edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
    • depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
    • discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).
  • h. Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c):
    • gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
    • impianti per la produzione di energia;
    • gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.
  • i. Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.
Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28