Disciplina del Piano Strutturale


Art. 58 Attività nel territorio rurale

1. Al fine di una valorizzazione e di una corretta ed equilibrata gestione della struttura agro forestale, riveste una particolare importanza la definizione delle attività che possono essere svolte nel territorio rurale senza mettere a rischio l'identità del sistema stesso, aggravare impropriamente il carico urbanistico e generare una pericolosa necessità di realizzare infrastrutture invasive e contrastanti con il valore paesaggistico del contesto. Nel territorio rurale si dovranno pertanto realizzare, in via esclusiva, le attività agrosilvopastorali, come descritte dall'art. 2135 del Codice Civile, quelle connesse ed integrative di queste ultime e quelle ritenute compatibili. Un territorio rurale ben curato e conservato in tutte le sue componenti rappresenta una condizione indispensabile per intercettare i flussi turistici che attraversano la toscana e che possono costituire un parziale ma importantissimo supporto allo sviluppo di tutta l'area.

2. Ai fini della redazione degli atti di governo del territorio devono considerarsi attività agricole:

  • - la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo,
  • - la silvicoltura,
  • - la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco,
  • - gli allevamenti zootecnici,
  • - gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia. In essa oltre all'ospitalità ed alla somministrazione di alimenti e bevande sono incluse attività didattiche e ricreative svolte da aziende agricole.

3. Sono attività integrative di quelle agricole:

  • - attività di valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  • - attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
  • - turismo ambientale -attività faunistico-venatorie;
  • - attività comunque definite integrative dell'agricoltura dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

4. Gli atti di governo del territorio potranno prevedere, previa valutazione della fattibilità sotto il profilo ambientale, paesaggistico e di rispondenza ai criteri insediativi degli strumenti di pianificazione, anche le seguenti attività compatibili:

  • - attività estrattive in conformità ai piani di settore della Regione Toscana e della Provincia di Siena;
  • - attività pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio delle attività principali;
  • - produzione di energia, secondo quanto stabilito dal vigente PTCP e dal piano di settore provinciale
  • - attività turistico ricettive e di ristorazione;
  • - attività per la promozione e la vendita di prodotti tipici e attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale;
  • - attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive;
  • - attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • - vivaismo;
  • - attività professionali collegate al sistema agro-forestale, attività veterinarie e attività ad esse collegate o di supporto comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo
  • - animale,i pensionati, le cliniche e i cimiteri per animali domestici;
  • - maneggi e pensioni per cavalli ed equini in genere;
  • - residenziali civili;
  • - impianti cimiteriali.
Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28