Disciplina del Piano Strutturale


Art. 44 Nuove aree produttive

1. Quando si ritengano esaurite, o in via di esaurimento, le possibilità edificatorie nelle aree esistenti e si ravvisi, allo stesso tempo, l'esistenza di una domanda per l'insediamento di nuove attività produttive, si procederà, preferibilmente, con l'aumento della densità edificatoria degli insediamenti produttivi esistenti, ampliandone contestualmente la superficie complessiva per poter adeguare gli standard urbanistici ed inserire le aree produttive in un più ampio contesto paesaggistico. Il procedimento di cui sopra è, ovviamente, riferito alle previsioni da inserire nel PO, nel rispetto della SUL compresa nel dimensionamento di PS e non in aggiunta ad essa.

2. Qualora le caratteristiche delle nuove attività produttive da insediare differiscano dalle usuali attività manifatturiere (come ad es. le attività di servizio o legate alla logistica), oppure presentino necessità specifiche che non possono essere adeguatamente soddisfatte dagli insediamenti produttivi esistenti, si potranno prevedere nuove aree produttive rispettando i seguenti criteri:

  • - la compattezza del disegno organizzativo, con conseguente risparmio della risorsa suolo;
  • - la creazione di margini ben identificati in maniera da assicurare l'ordinato e netto rapporto di alterità tra il costruito e le tessiture agrarie, rispettando in tal modo i modelli insediativi consolidati;
  • - la prossimità con altre aree per insediamenti produttivi al fine di poter beneficiare di una "economia di scala" nella dotazione di servizi e infrastrutture, configurandosi in tal modo come completamento e naturale sviluppo del comprensorio produttivo esistente;
  • - la prossimità di adeguate infrastrutture di collegamento con arterie stradali importanti e con altre zone della toscana, evitando in tal modo la necessità di costose opere di urbanizzazione e di ulteriore consumo di suolo;
  • - la collocazione entro il perimetro del territorio urbanizzato come si è venuto configurando col succedersi degli strumenti urbanistici, recepito nel PTCP e riproposto con il presente PS.

3. La previsione, negli strumenti operativi della pianificazione, di nuove aree produttive dovrà prendere in considerazione un ambito più ampio dell'area da qualificare come zona industriale in maniera che sia definito un adeguato inserimento di queste ultime nel contesto paesaggistico in cui si collocano.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28