Disciplina del Piano Strutturale


Art. 40 I margini della città

1. La definizione del paesaggio urbano e dei suoi margini è affidata alla presenza di cinture verdi e di parti di rete ecologica: tessuto connettivo di un sistema di parchi urbani, periurbani, agricoli o fluviali che, circondando e penetrando la città, ne riqualificano gli spazi pubblici e ne costituiscono le nuove "mura",. In particolare, nell'ambito del centro urbano di Poggibonsi e della relativa area di pertinenza, viene individuata una "cintura verde", interessata dalla presenza cospicua di servizi e monumenti, che caratterizza l'identità territoriale e paesaggistica della città e contribuisce a definirne l'immagine percepibile dai principali punti di osservazione, dalle più importanti arterie viarie e dai numerosi varchi visuali che si aprono nel contesto edificato dello stesso centro urbano.

2. All'interno dell'area sono da garantire le seguenti prestazioni:

  1. a) mantenimento della matrice agricola nella parte rurale dell'area, sia attraverso il recupero delle coltivazioni sia con la limitazione della edificazione aggiuntiva non contigua all'edificato esistente;
  2. b) reperimento di aree vocate da destinare a orti urbani;
  3. c) elevata qualità percettiva ed ecologica della fascia di contatto tra edificato, infrastrutture e territorio aperto, da mantenere ed incrementare attraverso una adeguata progettazione paesistica ed una limitazione degli interventi di trasformazione alle sole funzioni pubbliche o di interesse collettivo (Attrezzature pubbliche, aree scolastiche, impianti sportivi, housing sociale ...);
  4. d) costituzione di una rete estesa di percorsi pedonali e/o ciclabili fruibili pubblicamente;

3. In alcune parti del territorio, il limite delle Utoe, laddove non si estende la cintura verde dei servizi e dei monumenti o l'area di pertinenza del centro storico di Staggia, è sottolineato dalla presenza di "spazi verdi del margine urbano" che separano tale limite dal centro abitato. Si tratta di aree soggette esclusivamente alla sistemazione paesaggistica per la costituzione del margine urbano, alla riqualificazione dell'edificato eventualmente esistente senza aumento della SUL, alla funzione di verde privato, verde pubblico, parcheggi, attrezzature pubbliche o servizi collettivi che non comportino la occupazione del suolo inedificato con nuove unità volumetriche di tipo permanente.

4. Per le aree individuate nel PTCP come pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale, quando non interessate da più restrittivi vincoli e limitazioni imposti dalla disciplina di PS, valgono le disposizioni di cui all'art. 13.12 della disciplina di PTCP che, con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità della nuova edificazione, dovrà produrre effetti positivi quali:

  • - la tutela della tessitura agraria;
  • - il restauro degli elementi del paesaggio agrario tradizionale in stato di abbandono;
  • - il recupero delle relazioni funzionali, ambientali e visive;
  • - la formazione di orti per autoconsumo con annessi concentrati o unificati;
  • - il riordino delle recinzioni da realizzare prevalentemente con siepi vive;
  • - la riconfigurazione del paesaggio urbano di margine attraverso la ricontestualizzazione dell'edilizia periferica, da riqualificare sul piano architettonico, degli annessi, della vegetazione arborea di corredo, degli spazi aperti, del margine urbano;
  • - il riordino della viabilità di servizio da equipaggiare mediante filari arborei e/o arbustivi collegati al disegno d'insieme del paesaggio.
Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28