Disciplina del Piano Strutturale


Art. 33 Aree tartufigene

Le aree tartufigene presentano un particolare valore ambientale ed ecosistemico, oltre che produttivo, e sono pertanto da preservare, salvaguardare, migliorare e coltivare secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. In queste aree, oltre agli indirizzi e prescrizioni di legge, sono vietati interventi che non si riferiscano a pratiche colturali di salvaguardia o di miglioramento della tartufaia e del suo ecosistema. A questo fine sono ammesse le opere facenti parte di specifico progetto di coltivazione della tartufaia approvato dall'Ente competente. Nell'area tartufigena sono comunque vietati interventi di nuova edificazione, permanente o temporanea, apertura di strade di qualsiasi tipo e sezione, passaggio di infrastrutture a rete interrate, drenaggi, pozzi perdenti, i cambi di destinazione d'uso dei suoli e qualsiasi altro intervento estraneo alla coltivazione, in grado di alterare in provvisoriamente o permanentemente l'area tartufigena. Le pratiche agricole ordinarie sono realizzate alla distanza minima di 10 metri dalla tartufaia o comunque tale da non creare disturbo al suo ecosistema. Il PO predispone adeguata normativa di tutela e valorizzazione

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28