Disciplina del Piano Strutturale


Art. 32 Vegetazione e Rete ecologica

1. Come stabilito dal Dpr 357/97, dalla L.R. 56/2000 e dalla D.G.R. 1148/2001, la rete ecologica corrisponde ad un'area che per la sua struttura lineare e continua o per il suo ruolo di collegamento è essenziale per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

2. La rete ecologica così come individuata dalla "carta della vegetazione e della rete ecologica" è composta da:

  • - le aree boscate,
  • - colture permanenti, arboricoltura
  • - aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
  • - corridoi ecologici, formazioni lineari arboree e arbustive ovvero elementi vegetazionali a macchia, lineari o isolati che strutturano il territorio rurale o sono di corredo alla viabilità (siepi, siepi arborate, macchie di bosco, filari alberati, ecc.).
  • - vegetazione di ripa ovvero le formazioni vegetazionali riparie e igrofile del sistema idrografico,
  • - l'intero sistema idrografico

3. Costituiscono elemento di tutela:

  • - La conservazione delle rete ecologica dove esistente;
  • - l'assetto fisico e vegetazionale esistente dove stabilito dai regolamenti comunali o dove l'area sia classificabile bosco dagli Enti competenti in materia ed ai sensi della normativa nazionale(DLgs 227/2001 ) e della LRT 39/2000 e suo regolamento di attuazione;
  • - la continuità ambientale nei corpi idrici, nella vegetazione e nei cigli di sponda;
  • - la connettività tra elementi non fisicamente contigui;
  • - la tutela degli ambienti acquatici;
  • - la non trasformabilità delle aree a fini insediativi, infrastrutturali o impiantistici con l'eccezione di eventuali manufatti di attraversamento dei corsi d'acqua o di difesa idraulica a condizione che sia garantito il mantenimento della continuità ambientale;
  • - Il consolidamento o ripristino, ove carenti o assenti, dei sistemi di interconnessione tra elementi di naturalità;
  • - Il risanamento delle aree compromesse, guida ai processi di rinaturalizzazione in aree agricole marginali e dismesse e non recuperabili allo stesso uso.

4. Una importanza particolare all'interno della rete ecologica è da attribuirsi all'area individuata con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 08.04.1999. per la istutuzione di una ANPIL finalizzata a favorire la vita e la riproduzione di specie vegetali e animali di rilevante valore mediante la salvaguardia del loro habitat. Lo stesso perimetro sarà recepito nel PO e la procedura per la effettiva istituzione dell'Anpil procederà con le scadenze di legge e con le modalità di gestione previste, nell'ambito della rete provinciale delle aree protette, dal vigente PTCP. In ogni modo, entro tale area è vietato ogni intervento che possa provocare la perdita di biodiversità in varietà, integrità o qualità.

5. I criteri di tutela, da precisare ulteriormente nelle parti operative della pianificazione, devono valere al momento della valutazione dei progetti urbanistico edilizi e del rilascio di atti abilitativi edilizi. Per gli elementi la cui trasformazione non è assoggettata al rilascio di atti abilitativi da parte del comune o di altri enti pubblici si potrà procedere mediante una concertazione con gli operatori del settore o facendo valere i principi del miglioramento ambientale in occasione della presentazione di PAPMAA o di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28