Disciplina del Piano Strutturale


Art. 20 Tutela del suolo

1. Il miglioramento prestazionale complessivo della risorsa suolo è legato:

  • - all'innalzamento qualitativo e quantitativo della biodiversità;
  • - all'incremento degli spazi vegetati nei tessuti urbani;
  • - al mantenimento dei corridoi biologici e alla realizzazione della rete ecologica;
  • - al contenimento del nuovo consumo di suolo;
  • - al contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo.

2. Il consumo di suolo è inteso sia come erosione dei terreni liberi tramite la crescita urbana attuata con modelli estranei rispetto ai contesti urbanizzati e storicamente consolidati, sia come privazione di qualità dei suoli e come danneggiamento dei valori estetico percettivi dei luoghi. Il contenimento del nuovo consumo di suolo contribuisce, infatti, a raggiungere obiettivi di tutela paesistica, di salvaguardia ambientale,di efficienza insediativa. Il Comune di Poggibonsi si propone, pertanto, di non incrementare il consumo di nuovo suolo e di assumere il patrimonio edilizio non utilizzato o utilizzato impropriamente e l'uso efficiente del territorio urbanizzato quali fattori per il controllo dello sviluppo insediativo e per il dimensionamento del Piano Strutturale.

3. In conformità al PTCP, si definisce utilizzo di suolo, diverso dal consumo di nuovo suolo, l'insieme di interventi necessari a dare risposta a esigenze di sviluppo sociale ed economico e a fabbisogni abitativi che siano conformi alle condizioni statutarie definite dal PS. Sono componenti dell'utilizzo di suolo:

  • - le opzioni di recupero di suolo già urbanizzato;
  • - le saturazioni urbane e i completamenti dei centri abitati che rispettano i modelli insediativi consolidati e ne costituiscono evoluzioni compatibili con il mantenimento dei valori paesistici e delle prestazioni di efficienza ambientale.

4. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il PS contiene dati relativi alla capacità massima di carico insediativo, espressa per funzioni e in superficie utile lorda, valutato in ordine alla sostenibilità ambientale e tenendo conto delle prospettive di sviluppo, delle condizioni di disagio abitativo, delle possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente, delle possibilità di ripristino di aree degradate, delle opportunità di utilizzo di suolo già urbanizzato o "compromesso". La definizione delle dimensioni massime sostenibili di PS è effettuata in coerenza con i criteri e le disposizioni di cui all’art. 92 comma 4 lettera c) della L.R. 65/14, nonché all’art. 5 del DPGR 32/R/2017.

5. Le esigenze legate al fabbisogno abitativo potranno essere soddisfatte, oltre che con il riutilizzo di edifici esistenti nel territorio comunale, mediante la rigenerazione di aree urbane, le saturazioni o completamenti che, nel rispetto del PIT e del PTCP vigenti, dovranno collocarsi in aree strettamente contigue ai centri abitati esistenti, in maniera che costituiscano e vengano percepiti come la naturale evoluzione degli stessi, nel rispetto dei criteri di efficienza urbana e dei valori paesistici.

6. Laddove il PO preveda la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di edifici esistenti che comportino rilevante incremento della superficie coperta, dovranno essere previsti impianti di accumulo per l'immagazzinamento e il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate. Tali impianti dovranno essere dimensionati in relazione alla maggiore superficie impermeabile degli interventi e dovranno evitare incrementi di carico idraulico sulla rete fognaria e sul reticolo idraulico superficiale.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28