Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 42 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l’art. 70 della LR 65/2014, l’installazione dei manufatti temporanei di cui al presente articolo è ammessa per gli imprenditori agricoli in tutto il territorio rurale ad esclusione delle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi e nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA ai sensi dell’art. 13.14 del vigente PTCP ed individuate nelle Tavv. 1 e 2 di PO, nonché nelle pertinenze dei beni vincolati di cui al Titolo II del Dlgs 42/2004; in tali ambiti è consentita l’installazione di manufatti, oggetto del presente articolo, esclusivamente qualora non sussistono alternative localizzative e previa valutazione da parte della Commissione Comunale del Paesaggio in coerenza con i criteri del PTCP.

2. Costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione, l’installazione per lo svolgimento dell’attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche. La comunicazione è accompagnata dall’impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del biennio. L’installazione di questi manufatti è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui all’art. 1 del Regolamento di attuazione n. 63/R/2016, con le limitazioni di cui al precedente comma 1.

3. L’installazione di manufatti aziendali e di serre, ai sensi dell’art. 70 comma 3 della LR 65/2014, relativa all’installazione di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma precedente, ma per un periodo superiore a due anni costituisce attività edilizia soggetta a SCIA in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 134 comma 2 della LR 65/2014. Il titolo abilitativo deve essere accompagnato dall’impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del periodo indicato nella documentazione stessa. L’installazione di tali manufatti è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui al Regolamento di attuazione n. 63/R/2016 art. 2 lettera a), con le limitazioni di cui al precedente comma 1.

4. L’installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo di cui all’art. 70 comma 3 lettera b, è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134 della LR 65/2014 ed è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui al Regolamento di attuazione n. 63/R/2016 art. 3, con le limitazioni di cui al precedente comma 1.

5. I manufatti di cui al presente articolo non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali e non possono essere trasformati o riutilizzati per uso diversi da quelli dichiarati. In caso di mancato rispetto, si applica il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente.

6. L’imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti di cui ai commi 3 e 4 per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell’attività agricola. Al momento della presentazione della SCIA alternativa al PdC o del rilascio del titolo abilitativo si impegna alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

7. Il progetto dei manufatti è accompagnato da un elaborato redatto da tecnico abilitato al fine di verificare l’assenza sul fondo di annessi e manufatti analoghi e giustificare le dimensioni del manufatto nonché la localizzazione scelta.

8. Tali manufatti possono essere realizzati nei limiti dettati dalle presenti NTA e a condizione che:

  • non esistano costruzioni, legittimamente esistenti, utilizzabili o adattabili allo stesso scopo;
  • i terreni a cui si riferisce il dimensionamento dei manufatti siano detenuti in proprietà o con altro titolo che abilita agli interventi di miglioramento fondiario ed edilizi;
  • l’imprenditore agricolo abbia una Unità tecnico economica o una Unità produttiva ARTEA aperta nel Comune di Poggibonsi (Unità Tecnico Economica Artea);
  • la superficie agricola coltivata necessaria ai fini del dimensionamento del manufatto ricada nel Comune di Poggibonsi.

1. Per l’esercizio dell’ospitalità in spazi aperti in forma di agricampeggio, da parte di quelle aziende che raggiungano i requisiti di cui all’art. 13 co.1 lett. a) della LR 30/2003, sono altresì ammessi allestimenti temporanei di piazzole, per un limite massimo non superiore a 6 piazzole, alle condizioni e con le dotazioni di cui all’art. 13 comma 4 della LR 30/2003 e all’art. 27 ter del DPGR 46/R/2004. Tali allestimenti devono essere adeguatamente integrati nel contesto evitando sostanziali modifiche dello stato dei luoghi e devono essere rimossi quando non più necessari allo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti. Non è comunque consentito realizzare interventi di nuova costruzione o nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo, per la realizzazione di servizi igienici, compresi i servizi a comune per ospitalità in spazi aperti, volumi tecnici e impianti sportivo-ricreativi per l’attività agrituristica, di cui all’art. 18 co. 6 della LR 30/2003 e all’art. 16 del DPGR. Dovrà inoltre essere presentato un progetto unitario dettagliato della sistemazione dell’area interessata dall’attività di ospitalità in spazi aperti, comprensivo delle eventuali opere di urbanizzazione che dovessero risultare necessarie. L’ospitalità in spazi aperti (agricampeggio o agrisosta camper) è ammessa solo previa realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico da parte dell’operatore agrituristico; non è comunque ammessa nelle aree di pertinenza dei BSA e nei resedi degli edifici vincolati ai sensi della Parte II del DLgs 42/20041.

Art. 43 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale

1. In relazione a gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale valgono le disposizioni di cui all'art.71 della LR 65/2014 e smi, ove compatibili con la disciplina di cui agli artt. 36 e 37 delle presenti norme. Nei casi di integrale demolizione e ricostruzione dei volumi e annessi a destinazione agricola da parte dell’imprenditore agricolo, il/i manufatto/i ricostruito/i dovrà/dovranno essere realizzato/i con le caratteristiche costruttive di cui al precedente articolo.

2. Sul patrimonio edilizio esistente nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA, gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 55.

3. L’intervento di ampliamento una tantum ai sensi dell’art. 71 comma 1bis della LR 65/2014, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere realizzato in una sola volta intendendolo nell'ambito di un unico intervento edilizio (unico titolo abilitativo edilizio con eventuali varianti in corso d’opera) entro i limiti volumetrici indicati nella norma. Per tali ampliamenti valgono comunque le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

4. Gli interventi necessari per adattare gli edifici esistenti e la viabilità esistenti all’esercizio delle attività di agriturismo, comprese quelle di ospitalità in spazi aperti, oltre a conformarsi alle disposizioni di cui al Capo III della L.R 30/2003 e a quelle del relativo DPGR, sono tenuti al rispetto dei limiti di intervento già individuati al comma 1 del presente articolo.

Art. 44 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti i seguenti interventi:

  • trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici riconducibili alle fattispecie di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo precedente ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale, limitatamente agli edifici classificati di categoria SV e PV ai sensi art. 36 delle presenti norme;
  • ristrutturazioni urbanistiche limitatamente agli edifici classificati di categoria PV ai sensi art. 36 delle presenti norme, nel rispetto del dimensionamento di P.S.
  • trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative, limitatamente ai casi previsti all’articolo 73, comma 2, della LR 65/2014, quale alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a condizione che:

  • siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico - testimoniale;
  • siano rispettate le superfici fondiarie minime previste nel PTC.

4. Sul patrimonio edilizio esistente nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA e negli aggregati, i trasferimenti di volumetrie dismesse e/o incongrue di cui all'art. 72 della L.R. 65/14 dovranno essere coerenti con i caratteri morfologici, tipologici e paesaggistici dei beni interessati, con particolare riferimento alle relazioni di gerarchia fra edificio principale e manufatti secondari, alle visuali ed ai rapporti percettivi con il contesto, alla tutela dei caratteri tipologici ed architettonici dell'edilizia rurale. Dovrà essere limitata la dispersione insediativa ed il consumo di suolo dei trasferimenti volumetrici (preferibilmente esterni alle aree di pertinenza) e degli adeguamenti delle infrastrutture di servizio alle nuove attività. Tutti gli interventi dovranno inoltre essere attuati nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 55.

5. Per gli interventi di ampliamento di cui al comma 1 punto primo valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

6. Mediante presentazione di PAPMAA è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al precedente comma 1 alle seguenti condizioni:

  • l’intervento è subordinato ai seguenti impegni:
    • all’approvazione da parte del Comune del programma aziendale presentato dall’imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l’edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola;
    • all’impegno dell’imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTCP;
    • al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui al Regolamento di attuazione n. 63/R/2016 artt. 4 e 5.
  • la dimensione massima ammissibile per ogni unità abitativa è stabilita in 110 mq di SU e comunque non superiore a 150 mq di SCal; eventuali unità abitative aggiuntive rispetto alla prima non potranno superare la superficie di 80 mq di SU e comunque non superiore a 110 mq di SCal. Tali dimensioni massime ammissibili possono essere suscettibili di un margine di flessibilità (attorno al 10%), in considerazione della configurazione morfo-tipologica e della classificazione dell'edifico oggetto di intervento di cui agli artt. 36 e 37 delle NTA.
  • per le relative pertinenze valgono le disposizioni di cui al successivo art. 50.

Art. 45 Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale e da parte di aziende che non raggiungono le superfici minime o non collegabili alle superfici fondiarie previste dal PTCP

1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.

2. Eventuali superfici aziendali ricadenti in altri ambiti di P.O. (p. es. zone a connotazione rurale interne alle UTOE) contribuiscono comunque al raggiungimento dei parametri minimi di cui al vigente PTCP, pur non potendo essere direttamente interessate dagli interventi edificatori.

3. In coerenza con l'art. 72 comma 3 delle NTA di PS, la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita in tutto il territorio rurale, ad esclusione:

  • delle aree di contesto dei corpi idrici e delle aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • delle aree tartufigene e dell'ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • degli ambiti periurbani di cui al successivo art. 51.

Entro le pertinenze degli aggregati e dei BSA, nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04, nelle aree di contesto dei crinali di cui alla Tav. 25 di PS e degli ambiti periurbani di cui al successivo art. 51 (limitatamente ai nuovi annessi rurali) la costruzione di nuovi edifici è possibile solo a condizione che venga dimostrato, attraverso il Programma aziendale, che non esistono altre possibilità di localizzazione nel territorio aziendale e comunque previa valutazione di sostenibilità dell'intervento attraverso idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive), nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.13 del vigente PTCP.
La costruzione di edifici nell'area archeologico monumentale paesaggistica delle colline che circondano Poggibonsi, individuata nella tav. 26 di PS, è ammessa subordinatamente alla effettuazione di specifici indagini preliminari condotte da esperti archeologi. In sede di scavo di fondazioni od altre tipologie di opere in sottosuolo, dovrà inoltre essere garantita la presenza dell'archeologo, che dovrà redigere una relazione che evidenzi l'assenza o la presenza di reperti archeologici. In caso di ritrovamenti, ogni intervento è subordinato al nulla osta della Soprintendenza Archeologica.
Le aree di cui aL presente comma sono rappresentate nella tavola QC 3 Ambiti di tutela paesaggistica del territorio rurale individuati dal PS.

4. Non è consentita la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, fatti salvi eventuali interventi ricompresi in PAPMAA che risultano approvati e quelli 1già presentati alla data di adozione della Variante n. 4 al PO: Normativa a condizione che gli stessi siano approvati entro un anno dall’efficacia della suddetta variante e realizzati entro tre anni dalla delibera di approvazione del PAPMAA. Limitatamente a tali casi la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo è subordinata:

  • all'approvazione da parte del Comune del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
  • all'impegno dell'imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC.

1. La realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo di cui al comma 4 è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui al Regolamento di attuazione n. 63/R/2016 artt. 4 e 5.
La dimensione massima ammissibile per ogni unità abitativa è stabilita in 150 mq di SE; eventuali unità abitative aggiuntive rispetto alla prima dovranno costituire con essa un unico corpo edilizio e non potranno superare la superficie di mq 90 di SE.
Tali nuovi edifici rurali ad uso abitativo dovranno conformarsi ai caratteri tipologici ed architettonici propri dell'edilizia rurale. In particolare:

  • dovranno essere ubicati in prossimità degli edifici e della viabilità esistenti, al fine di evitare l'apertura di nuove strade, ed il più vicino possibile ai servizi ed alle urbanizzazioni esistenti;
  • la loro realizzazione dovrà tener conto del contesto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di sistemazioni idraulico agrarie, alla morfologia dei luoghi evitando alterazioni significative, di alberature e aree boscate di pregio naturalistico, alla presenza di particolari visuali panoramiche;
  • la tipologia edilizia dovrà essere ispirata a criteri di semplicità formale e costruttiva, sviluppata fino ad un massimo di due piani fuori terra con copertura a falde regolari (a capanna o a padiglione). In coerenza con i caratteri tipologici rurali, dovranno essere previste aperture con disposizione regolare sulle facciate, evitando forme e dimensioni incoerenti con il tipo e corpi aggiunti quali balconi, ecc.;
  • nella scelta delle finiture dovranno essere privilegiati materiali tipici quali coppi ed embrici per le coperture, intonaco per le superfici esterne dei paramenti murari, legno per i serramenti e gli infissi;
  • non è ammesso l'utilizzo di materiali finalizzati solo a funzione decorativa (es rivestimenti con mattoni a faccia vista, etc);

Fermi restando i parametri dimensionali massimi, sono ammesse soluzioni progettuali con caratteri tipologici ed architettonici diversi da quelli di cui ai punti precedenti, purché rivolte alla sperimentazione di linguaggi architettonici contemporanei in grado di instaurare relazioni di qualità con il contesto rurale e paesaggistico interessato. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo del progetto, l'intervento è subordinato alla preventiva valutazione della commissione paesaggistica comunale o di altro analogo organismo tecnico di valutazione istituito dall'Amministrazione Comunale.
Le soluzioni progettuali dovranno seguire criteri di sostenibilità ed ecoefficienza non solo nella ricerca di materiali idonei ma anche ponendo attenzione all'orientamento dell'edificio ed alla conseguente disposizione delle aperture ed alla organizzazione distributiva interna, in coerenza con le regole dell'edilizia storica.
Per quanto riguarda le sistemazioni esterne dovranno tener conto dell'inserimento nel contesto circostante e quindi mantenere una connotazione rurale sia per quanto riguarda la distribuzione delle funzioni che per la scelta delle specie; sono da preferire specie autoctone e siepi vive allevate in forma libera, materiali naturali o comunque non di forte impatto visivo.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta all'approvazione da parte del Comune del Programma Aziendale secondo quanto previsto dall'articolo 74 della LR 65/2015, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola; è inoltre soggetta all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal PTC. L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo.

Tali nuovi annessi possono essere realizzati nei limiti dettati dalle presenti NTA e a condizione che:

  • i terreni a cui si riferisce il dimensionamento dei manufatti siano detenuti in proprietà o con altro titolo che abilita agli interventi di miglioramento fondiario ed edilizi;
  • l’imprenditore agricolo abbia una Unità tecnico economica o una Unità produttiva ARTEA aperta nel Comune di Poggibonsi (Unità Tecnico Economica Artea);
  • la superficie agricola coltivata ricada per almeno la metà nel Comune di Poggibonsi.

Per i parametri dimensionali e le superfici minime necessarie, si fa riferimento al PTC della Provincia di Siena.

I nuovi annessi agricoli dovranno possedere caratteri tipologici ed architettonici tali da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico ed ambientale. In particolare:

  • i nuovi edifici dovranno essere ubicati in prossimità degli edifici e della viabilità esistente, al fine di evitare l'apertura di nuove strade ed il più vicino possibile ai servizi ed alle urbanizzazioni esistenti;
  • la realizzazione dei nuovi edifici dovrà tener conto del contesto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di sistemazioni idraulico agrarie, alla morfologia dei luoghi, evitando alterazioni significative, di alberature e aree boscate di pregio naturalistico, alla presenza di particolari visuali panoramiche;
  • la tipologia edilizia dovrà essere ispirata a criteri di semplicità formale e costruttiva, in cui la forma deve essere strettamente correlata alla funzione che deve svolgere;
  • i progetti dovranno preferibilmente adottare soluzioni costruttive ispirate a criteri di sostenibilità ed ecoefficienza;
  • le sistemazioni esterne dovranno tener conto nell'inserimento nel contesto circostante e quindi mantenere una connotazione rurale sia per quanto riguarda la distribuzione delle funzioni che per la scelta delle specie; sono da preferire specie autoctone e siepi vive allevate in forma libera, materiali naturali o comunque non di forte impatto visivo. Per disposizioni di dettaglio si rimanda all'art 49 delle presenti norme.

3. Nuovi annessi agricoli necessari alle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma aziendale o di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare di cui all'art.73 comma 5 della LR 65/2014 sono consentiti alle condizioni di cui all'art.6 del Regolamento 63/R/2016 e rispettando le stesse caratteristiche di localizzazione e tipologiche degli annessi di cui al comma precedente.Devono inoltre essere verificate le condizioni di cui al comma 6.

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli in assenza del programma aziendale da parte di aziende che non raggiungono le superfici minime previste dal vigente PTC di Siena è consentita a fondi sprovvisti di annessi agricoli o annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite nel presente articolo. In particolare le superfici di riferimento saranno la metà di quelle previste dal PTC sopra citato. Le dimensioni massime degli annessi saranno le seguenti:

  • 50 mq per colture orto florovivaistiche
  • 60 mq per vigneti e frutteti in coltura specializzata
  • 40 mq per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo
  • 35 mq più 100 per struttura stoccaggio cereali in silos o tettoia/protezione per foraggio
  • 25 mq bosco alto fusto, misto, pascolo, pascolo arborato, e castagneto da frutto.

La costruzione di nuovi annessi agricoli in assenza del programma aziendale, non collegabili alle superfici fondiarie previste dal vigente PTC di Siena è consentita nel caso di imprenditori agricoli (la cui impresa sia iscritta alla CCIAA) che esercitino in via prevalente, da almeno un anno, una delle seguenti attività:

  1. a) allevamento intensivo di bestiame
  2. b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c) allevamento di fauna selvatica;
  4. d) cinotecnica;
  5. e) allevamenti zootecnici minori.
  6. f) allevamento di equidi.

La prevalenza dell'attività si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile agricola conseguita.
Gli annessi relativi alle attività di cui alle lettere b) c) e d) del presente comma, da realizzare dietro la presentazione di documentazione attestante la comprovata necessità, potranno avere dimensioni massime di 25 mq, con altezza massima 2,50 ml in gronda, e comunque rispettare l’altezza massima di ml 3,50 al colmo;
Il numero massimo di animali allevati in modo intensivo, di cui al punto a) del presente comma, non potrà superare 100. Per quanto riguarda l’allevamento di equidi, di cui alla lettera f) , la superficie fondiaria mantenuta in produzione minima per capo non potrà essere inferiore a 1 ha.

5. La costruzione degli annessi non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime è consentita a condizione che:

  • le aziende agricole non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) e che i terreni non provengano da frazionamenti di aziende successivi alla data di adozione del Piano Strutturale;

6. Il progetto degli annessi di cui al presente articolo dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione agronomica redatta da tecnico abilitato che verifichi la sussistenza delle condizioni preliminari che determinano la necessità dell’intervento. In particolare la relazione tecnica specificherà i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture utilizzate, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui, ecc. Dovrà altresì evidenziare il rispetto delle norme sul benessere animale e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento, precisando la tipologia, il dimensionamento e la localizzazione delle strutture accessorie necessarie (abbeveratoi, mangiatoie, recinzioni, concimaie, sistemi di raccolta e smaltimento degli effluenti dove necessari, ecc.).

7. Per il conseguimento del titolo abilitativo relativo agli annessi di cui al precedente comma 8 sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere nelle forme di legge a cura e spese del proponente che dovrà impegnarsi a:

  • mantenere la coltivazione della superficie agricola utilizzata e l'allevamento dei capi che hanno dato diritto alla realizzazione dell'annesso;
  • non alienare separatamente dal fondo l'annesso da realizzare;
  • mantenere le pertinenze agricole del fondo
  • rendere autonoma la fornitura di acqua per l'irrigazione;
  • smantellare l'annesso al cessare delle condizioni che ne hanno determinato la realizzazione.

8. Allevamento di avicunicoli e ovicaprini. Le aziende agricole che svolgono l'attività di allevamento di avicunicoli e ovicaprini, dotate di almeno un ettaro di superficie agricola utilizzata al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, possono realizzare annessi tenendo conto dei seguenti parametri inderogabili:

Tipo di allevamento A B C D E
Manufatto Sup. coperta netta disp. per capo adulto equivalente Sup. scoperta minima per capo adulto equivalente n. max. capi adulti equivalenti per ettaro di SAU/ anno massimale capi adulti equivalenti tot./anno per allevamento Annesso Superficie coperta netta per un allevamento che raggiunga il massimale colonna D
Ovicaprini Latte e carne Pecore o capre e allievi 2 2,5 13 40 25mq.
Stanza del latte, magazzino cella frigo, infermeria e vendita
Ariete o montone (rapporto massimo 1/20 femmine) 3
Cunicoli Riproduttrice con prole 0,7 5 100 200 25mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita
Coniglio da ingrasso 0,2 10
Avicoli Galline ovaiole 0,2 4 200 400 25mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita
Polli da ingrasso 0,15 4
Altri avicoli (tacchini, anatre, oche ecc.) max 15 kg peso vivo/mq 15 1 UBA 2 UBA 25mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita

Nel calcolo delle superfici di annesso realizzabili devono essere considerati tutti i capi allevati dall'azienda alla data della richiesta. È necessario tenere conto degli animali in accrescimento da quantificare, tramite appropriati coefficienti di conversione, in unità o frazioni di unità di capo adulto, sia per quanto concerne il dimensionamento, sia nella verifica del numero massimo di capi allevabili.

I massimali si intendono per azienda e per ettaro. Nel caso di allevamenti di diverse specie animali, il massimo di capi per ettaro e per allevamento si intende raggiunto quando risulti pari a uno la somma dei quozienti ottenuti per ogni specie, dividendo il numero di capi adulti equivalenti allevati, per il numero massimo dei capi adulti equivalenti per ettaro e per allevamento definiti in tabella.

9. Allevamento di fauna selvatica. Deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

Fauna Superficie coperta mq/capo
Fagiano dai 30 ai 60 giorni 0,5
dai 30 ai 60 giorni 0,25
Pernici oltre 60 giorni 1
oltre 60 giorni 1

10. Apicoltura. Le aziende che esercitano l'apicoltura dotate di almeno un ettaro di superficie agricola utilizzabile e di un allevamento di minimo 25 arnie possono realizzare un annesso per la lavorazione del miele, compreso il deposito ed il locale smielatura ed eventuali spazi di rimessa e magazzino secondo i seguenti parametri:

numero arnie/alveari Superficie coperta
da 25 a 50 40 mq. per un ettaro di superficie agricola utilizzata
oltre 50 + 0,8 mq/arnia fino a un massimo di 80 mq. di annesso con minimo 2 ettari di superficie agricola utilizzata

11. Selvicoltura. Per le aziende silvicole che fanno la trasformazione/lavorazione e vendita del legname tagliato, in possesso di una superficie superiore a 20 ettari è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri a uso rimessa /laboratorio di superficie coperta massima di 60 mq.

12. Cinotecnica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali), valgono le seguenti condizioni specifiche:

  • le distanze minime da osservare sono pari a: ml. 150 da abitazioni e case sparse; ml. 250 da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive; ml. 50 da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria). Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente USL;
  • i locali per l'attività cinotecnica devono avere una capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 5 e non superiore a 20 unità e inoltre:
  • la dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire un standard minimo di 100 mq. per cane;
  • ogni singolo cane deve avere a disposizione un box di dimensione minima di 8 mq., coperto con tettoia, dei quali 2 mq. isolati termicamente;
  • è ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di Superficie Coperta massima di 30 mq., oltre a 1 mq. per ogni cane eccedente i 20, necessario per la logistica (infermeria/degenza, sala parto, magazzini, cucina, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto); tale annesso deve avere planimetria di forma geometrica semplice, preferibilmente rettangolare, e altezza massima del fronte (HF) (così come definita dall'art. 17 del DPGR 39/R/2018 di 2,70 ml., con tetto a capanna o ad una falda;
  • tutti i manufatti devono essere realizzati in materiale smontabile e reversibile, di facile rimozione;
  • la recinzione di delimitazione dell'area del canile deve essere realizzata in rete a maglia sciolta adiacente a siepe sempreverde di idonea altezza per isolarlo dall'ambiente circostante;
  • deve essere posta particolare attenzione alle norme igienico e sanitarie e allo smaltimento dei liquami, evitando ogni contaminazione della rete idrica superficiale; l'eventuale approvvigionamento dei servizi a rete sarà a completo carico dei concessionari e per la loro ubicazione resta comunque indispensabile la richiesta di parere preventivo di fattibilità al Comune e alla USL di competenza.

13. Lavorazione del latte

Lavorazione del latte (caseificio) Latte trasformato giornalmente in quintali (q) Superficie Coperta massima
fino a 1 q 60 mq.
oltre 1 q fino a 10 q + 20 mq/q
oltre 10 q fino a 100 q + 15 mq/q

14. Le aziende che esercitano attività di lavorazione/trasformazione e vendita dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo possono realizzare strutture in muratura di superficie massima 20 mq; nel caso di sola lavorazione e vendita dei prodotti del fondo o del bosco è comunque richiesta una superficie fondiaria minima di 1.000 mq È ammessa la realizzazione di un unico corpo di fabbrica.

15. Non sono consentiti locali interrati, fatti salvi i volumi necessari per le cantine di vinificazione e i volumi tecnici di cui all’art. 50 comma 10 delle presenti NTA.

16. Le sistemazioni esterne devono prevedere essenze arboree idonee, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente.

17. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulle base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

18. Gli annessi realizzati ai sensi del presente articolo, nel periodo di svolgimento delle attività, entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente con funzione agricola.

19. Le cantine e gli edifici destinati alla produzione agricola dovranno evitare soluzioni monumentali e fuori scala dei fronti; i piazzali di pertinenza dovranno essere strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di servizio ai sensi del precedente comma 21, valutando la corretta compatibilità con la morfologia dei luoghi e localizzandoli in prossimità di una idonea rete viaria esistente.

Art. 46 Programma Aziendale

1. Le caratteristiche del Programma Aziendale sono definite all'art. 74 della LR 65/2014 e dal Regolamento 63/R/2016 agli artt.8 e 9, le cui condizioni devono essere rispettate.

2. Il Programma Aziendale assume valore di Piano Attuativo laddove siano previsti interventi di nuova edificazione superiori a 1000 mc o interventi di ristrutturazione urbanistica diversi da quelli previsti dall'art. 43 comma 2 delle presenti Norme.

3. In coerenza con l'art. 57 di PS, nell'ambito delle aree a funzione agricola, gli strumenti operativi della pianificazione, i programmi aziendali, i progetti finalizzati alla acquisizione di atti abilitativi edilizi o di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico dovranno prevedere, quali opere di miglioramento agricolo e ambientale:

  • la conservazione, tutela e restauro del paesaggio agrario costituito dalle sistemazioni colturali tradizionali, dalle colture promiscue tradizionali, con particolare riferimento ai tessuti agrari con prevalenza dell'olivo e del promiscuo posto a corona o comunque in prossimità degli edifici rurali (ville, fattorie, edifici poderali) o sui crinali; ai tessuti agrari con colture miste posti nei ripiani travertinosi, ai prati pascolo con alberi isolati; ai tessuti agrari di pianura e di fondovalle in cui le sistemazioni idraulico agrarie sono direttamente influenzate dalla idrogeomorfologia del territorio;
  • la conservazione e la tutela delle piantate residuali, come gelsi, filari di vite arborata, aceri a spalliera, in particolare se poste a bordo strada (sia principale che campestre), sul limitare dei campi coltivati, lungo la rete scolante o comunque visibili dalla viabilità;
  • la conservazione e la tutela degli alberi isolati;
  • il mantenimento della vegetazione igrofila spontanea naturale (non infestante) lungo i fossi e le canalette (es. salici, canneti, etc.),
  • il mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva lungo la viabilità sia principale che campestre, e posta sul limitare dei campi coltivati, i ciglioni e le scarpate, (alberi, arbusti e specie erbacee tradizionali);
  • la conservazione e la tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie. Il recupero delle sistemazioni idraulico agrarie laddove queste si presentino completamente degradate (crolli totali) può avvenire anche con soluzioni alternative purché le tecniche costruttive e l'utilizzo del materiale siano coerenti con il contesto paesaggistico sia dal punto di vista ecologico, storico-culturale e percettivo-visivo, e migliorative dal punto di vista idrogeologico;
  • a conservazione e la valorizzazione dei manufatti di antica formazione sia nella loro efficienza che come testimonianze storico-culturali;
  • il mantenimento dei caratteri della viabilità campestre, nonché la conservazione ed il recupero/ripristino della viabilità storica.

Non rientrano comunque tra le opere di miglioramento e sistemazione ambientale ammesse interventi:

  • tesi alla ordinaria coltivazione del fondo;
  • di manutenzione ordinaria;
  • obbligatori per la prevenzione incendi, la difesa del suolo e di tutela della fauna e della flora.
Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06