Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 41 Disciplina del Territorio Rurale

1. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti all'art.72 del P.S. ed in applicazione della L.R. 65/2014 Titolo IV Capo III (artt. da 64 a 83) il Piano Operativo disciplina le aree rurali del territorio comunale mediante disposizioni atte a garantire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio rurale (che costituiscono patrimonio collettivo), la tutela delle risorse produttive dell'agricoltura, il lavoro degli agricoltori, la qualità della vita degli abitanti.

2. L'ambito di applicazione della disciplina del territorio rurale, cosi come definito dalla L.R. 65/2014 e dall'art. 7 comma 4 del PS, corrisponde al territorio esterno al perimetro del territorio urbanizzato individuato nella TAV 28 di PS.
All’interno del territorio rurale come sopra definito, il PO distingue:

  1. a) Nuclei rurali di cui al precedente art. 35
  2. b) Aree di pertinenza degli edifici in territorio rurale di cui al successivo art. 50
  3. c) Aree ex D5 e C1 di cui al successivo comma 11
  4. d) Ambiti periurbani di cui al successivo art. 51
  5. e) Aree a funzione agricola di cui al successivo comma 3 punto a).
  6. f) Aree per attività estrattive di cui al precedente art. 34
  7. g) Strutture ricettive di cui al precedente art. 26
  8. h) Impianti tecnologici di cui al precedente art. 39
  9. i) Impianti di distribuzione carburante di cui al precedente art. 40

Gli ambiti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) sono assimilati alle zone omogenee E di cui al D.M. 1444/68. Per i restanti ambiti si rinvia all’articolato di riferimento.

3. La L.R. 65/2014 stabilisce che il territorio rurale è costituito da:

  1. a) aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica denominate "aree rurali";
  2. b) dai nuclei e insediamenti sparsi in stretta relazione con il contesto rurale denominati "nuclei rurali";
  3. c) dalle aree ad elevato grado di naturalità;
  4. d) da ulteriori aree che non ospitano funzioni agricole (e quindi non sono soggette alla disciplina del territorio rurale) ma non costituiscono territorio urbanizzato e che sono puntualmente elencate al comma 7 del presente articolo. L'introduzione di funzioni in queste aree è subordinata al parere della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14.

4. Le strategie del PS per il RU (oggi PO) relative al territorio rurale sono individuate all'art. 72 del PS. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 58 del PS, nel territorio rurale si dovranno realizzare, in via esclusiva, le attività agrosilvopastorali, quelle connesse ed integrative di queste ultime e quelle ritenute compatibili, così come definite dalla normativa vigente. Il PS individua quali attività agricole le seguenti:

  • la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo,
  • la silvicoltura,
  • la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco,
  • il vivaismo anche forestale in campi coltivati,
  • gli allevamenti zootecnici,
  • gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia. In essa oltre all'ospitalità ed alla somministrazione di alimenti e bevande sono incluse attività didattiche e ricreative svolte da aziende agricole.

5. In coerenza con il PS (art 58) il P.O. individua all'interno del territorio rurale, come integrative a quelle agricole, oltre a quelle previste dalla normativa vigente, le seguenti attività:

  1. a) attività di valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  2. b) attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
  3. c) turismo ambientale
  4. d) attività faunistico-venatorie;

6. In coerenza con l'art.58 delle NTA di PS il PO definisce compatibili, mediante esatta localizzazione e previa valutazione della fattibilità sotto il profilo ambientale, paesaggistico e di rispondenza ai criteri insediativi degli strumenti di pianificazione, le seguenti attività:

  1. a) attività turistico ricettive;
  2. b) pensionati, cliniche e cimiteri per animali domestici;
  3. c) maneggi e pensioni per cavalli ed equini in genere;
  4. d) attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive;
  5. e) attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  6. f) vivaismo;
  7. g) attività estrattive in conformità ai piani di settore della Regione Toscana e della Provincia di Siena;
  8. h) attività pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio delle attività principali;
  9. i) produzione di energia, nel rispetto delle disposizioni del vigente PTCP e dal piano di settore provinciale.

Qualora la realizzazione e/o l'ampliamento delle attività di cui sopra comporti impegno di suolo non edificato, gli interventi sono subordinati a conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14.

7. A seguito della Conferenza di Copianificazione tenutasi in data 18.11.2016, il P.O. individua le seguenti previsioni:

  • Comparto TR 1 - Riqualificazione Impianti bituminosi Ex Masini Loc. Campotatti
  • Comparto TR 2 - Impianti Sportivi Loc. Maltraverso
  • Comparto TR 3 - Club ippico l'Agrifoglio in Loc. La Caduta
  • Comparto TR 4 - Avio-superficie Loc. Piana di Fontana

I comparti di cui sopra sono disciplinati dalle specifiche Schede Norma di cui all'Allegato I delle NTA, in coerenza con le disposizioni di cui al successivo art.62.

8. All'interno del patrimonio edilizio esistente sono compatibili le seguenti funzioni:

  1. a) Residenziale;
  2. b) Artigianato di servizio compatibile con il tessuto residenziale, limitatamente alle attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale, di superficie massima non superiore a 300 mq;
  3. c) Commerciale al dettaglio, limitatamente ad esercizi di vicinato per la promozione e la vendita di prodotti tipici, di superficie massima non superiore a 300 mq;
  4. d) Attività di somministrazione di alimenti e bevande, di superficie massima non superiore a 200 mq;
  5. e) Direzionale e di servizio, limitatamente a studi professionali e attività di carattere culturale e associativo, purché integrate alla residenza e ad esclusione di attività di pubblico spettacolo e intrattenimento.

9. Il P.O., in coerenza con il P.S. ed ai sensi della LR 65/2014 e smi, individua:

  • I nuclei rurali, disciplinati all'art. 35 delle presenti norme ed identificati nelle tavv. 1 e 2 di P.O.
  • gli ambiti periurbani, disciplinati all'art. 51 delle presenti norme ed identificati nelle tavv. 1 e 2 di P.O.

10. Il PO individua inoltre le aree agricole interne alle UTOE, corrispondenti a parti di territorio che, pur ricadendo all’interno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi art. 224 della LR 65/2014, sono di fatto utilizzate per attività agricole da parte di imprenditori agricoli professionali. In tali aree si applica la disciplina di cui al presente Capo e di quanto prescritto ai sensi del precedente art. 9 delle NTA e sono assimilate alle zone omogenee E di cui al DM 1444/68.

11. All’interno del territorio rurale, il PO individua e delimita gli ambiti corrispondenti alle “Aree ex Zona di sostituzione - D5 e Zone di espansione C1”, risultanti dall’attuazione delle previsioni del previgente RU. Per gli edifici presenti in detti ambiti, assimilati agli edifici privi di valore (PV), sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva nel rispetto dei volumi e delle superfici esistenti. Non sono comunque consentiti incrementi volumetrici, di cui al precedente art. 36, fatta salva la realizzazione di volumi tecnici interrati per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili di cui ai sensi dell’art. 50 comma 10 delle presenti NTA. Tali aree sono assimilate alle aree di pertinenza degli edifici in territorio rurale di cui al successivo art. 50.

12. Nelle aree di cui ai commi 2 e 10 del presente articolo, ad esclusione delle aree per attività estrattive disciplinate dall’art. 34, ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle stesse aree di cui sopra, qualora non interessate da tali vincoli, è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura con le seguenti limitazioni. L'installazione dei suddetti impianti deve essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa dell’impianto in copertura o sostituiva dello stesso in caso di impossibilità data dalla classificazione dell’immobile, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia. È consentita l’installazione di un singolo impianto a terra da realizzarsi nell’area o resede di pertinenza, con un limite di 5 Kw per unità immobiliare e comunque di potenza massima complessiva non superiore a 20 Kw. Per gli impianti a terra delle aziende agricole si applica la specifica eccezione (***) prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Sono escluse dalla realizzazione di impianti riconducibili all’agrivoltaico nelle forme degli impianti a terra e/o su terreni coltivati:

  • le aree di contesto dei corpi idrici e delle aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • l’area archeologico monumentale paesaggistica delle colline che circondano Poggibonsi individuata nella tav. 26 di PS;
  • le aree tartufigene e dell’area destinata ad ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • le aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 DLgs 42/2004;
  • i parchi urbani e territoriali di cui all’art. 28;
  • le aree a verde con funzione di connessione ecologica, qualificazione paesaggistica e/o potenziamento degli standard di cui all’art. 29;
  • le aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali BSA e aggregati di cui al successivo art. 55;
  • gli ambiti periurbani di cui al successivo art. 51.

1. Ai soli fini edilizi – urbanistici, è definito Imprenditore Agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile il soggetto che:

  • produce per la commercializzazione e non per l’autoconsumo;
  • è in possesso di specifica partita IVA;
  • è iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività agricola.

È assimilata alla categoria di Imprenditore Agricolo (IA) di cui sopra anche la figura del Coltivatore Diretto ai sensi dell’art. 2082 del Codice Civile.
Per la presentazione delle istanze, di cui alla successiva Sezione II delle presenti NTA, l’imprenditore agricolo oltre a dimostrare la propria qualifica, il titolo di possesso del compendio, lo stato delle strutture e infrastrutture aziendali esistenti e di progetto, allega l’ultimo Piano delle coltivazioni validato e la consistenza degli allevamenti come risultano dalla banca dati ARTEA e dall’anagrafe zootecnica (BDN).

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06