Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Sezione I Principi generali

Art. 41 Disciplina del Territorio Rurale

1. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti all'art.72 del P.S. ed in applicazione della L.R. 65/2014 Titolo IV Capo III (artt. da 64 a 83) il Piano Operativo disciplina le aree rurali del territorio comunale mediante disposizioni atte a garantire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio rurale (che costituiscono patrimonio collettivo), la tutela delle risorse produttive dell'agricoltura, il lavoro degli agricoltori, la qualità della vita degli abitanti.

2. L'ambito di applicazione della disciplina del territorio rurale, cosi come definito dalla L.R. 65/2014 e dall'art. 7 comma 4 del PS, corrisponde al territorio esterno al perimetro del territorio urbanizzato individuato nella TAV 28 di PS.
All’interno del territorio rurale come sopra definito, il PO distingue:

  1. a) Nuclei rurali di cui al precedente art. 35
  2. b) Aree di pertinenza degli edifici in territorio rurale di cui al successivo art. 50
  3. c) Aree ex D5 e C1 di cui al successivo comma 11
  4. d) Ambiti periurbani di cui al successivo art. 51
  5. e) Aree a funzione agricola di cui al successivo comma 3 punto a).
  6. f) Aree per attività estrattive di cui al precedente art. 34
  7. g) Strutture ricettive di cui al precedente art. 26
  8. h) Impianti tecnologici di cui al precedente art. 39
  9. i) Impianti di distribuzione carburante di cui al precedente art. 40

Gli ambiti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) sono assimilati alle zone omogenee E di cui al D.M. 1444/68. Per i restanti ambiti si rinvia all’articolato di riferimento.

3. La L.R. 65/2014 stabilisce che il territorio rurale è costituito da:

  1. a) aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica denominate "aree rurali";
  2. b) dai nuclei e insediamenti sparsi in stretta relazione con il contesto rurale denominati "nuclei rurali";
  3. c) dalle aree ad elevato grado di naturalità;
  4. d) da ulteriori aree che non ospitano funzioni agricole (e quindi non sono soggette alla disciplina del territorio rurale) ma non costituiscono territorio urbanizzato e che sono puntualmente elencate al comma 7 del presente articolo. L'introduzione di funzioni in queste aree è subordinata al parere della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14.

4. Le strategie del PS per il RU (oggi PO) relative al territorio rurale sono individuate all'art. 72 del PS. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 58 del PS, nel territorio rurale si dovranno realizzare, in via esclusiva, le attività agrosilvopastorali, quelle connesse ed integrative di queste ultime e quelle ritenute compatibili, così come definite dalla normativa vigente. Il PS individua quali attività agricole le seguenti:

  • la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo,
  • la silvicoltura,
  • la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco,
  • il vivaismo anche forestale in campi coltivati,
  • gli allevamenti zootecnici,
  • gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia. In essa oltre all'ospitalità ed alla somministrazione di alimenti e bevande sono incluse attività didattiche e ricreative svolte da aziende agricole.

5. In coerenza con il PS (art 58) il P.O. individua all'interno del territorio rurale, come integrative a quelle agricole, oltre a quelle previste dalla normativa vigente, le seguenti attività:

  1. a) attività di valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  2. b) attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
  3. c) turismo ambientale
  4. d) attività faunistico-venatorie;

6. In coerenza con l'art.58 delle NTA di PS il PO definisce compatibili, mediante esatta localizzazione e previa valutazione della fattibilità sotto il profilo ambientale, paesaggistico e di rispondenza ai criteri insediativi degli strumenti di pianificazione, le seguenti attività:

  1. a) attività turistico ricettive;
  2. b) pensionati, cliniche e cimiteri per animali domestici;
  3. c) maneggi e pensioni per cavalli ed equini in genere;
  4. d) attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive;
  5. e) attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  6. f) vivaismo;
  7. g) attività estrattive in conformità ai piani di settore della Regione Toscana e della Provincia di Siena;
  8. h) attività pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio delle attività principali;
  9. i) produzione di energia, nel rispetto delle disposizioni del vigente PTCP e dal piano di settore provinciale.

Qualora la realizzazione e/o l'ampliamento delle attività di cui sopra comporti impegno di suolo non edificato, gli interventi sono subordinati a conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14.

7. A seguito della Conferenza di Copianificazione tenutasi in data 18.11.2016, il P.O. individua le seguenti previsioni:

  • Comparto TR 1 - Riqualificazione Impianti bituminosi Ex Masini Loc. Campotatti
  • Comparto TR 2 - Impianti Sportivi Loc. Maltraverso
  • Comparto TR 3 - Club ippico l'Agrifoglio in Loc. La Caduta
  • Comparto TR 4 - Avio-superficie Loc. Piana di Fontana

I comparti di cui sopra sono disciplinati dalle specifiche Schede Norma di cui all'Allegato I delle NTA, in coerenza con le disposizioni di cui al successivo art.62.

8. All'interno del patrimonio edilizio esistente sono compatibili le seguenti funzioni:

  1. a) Residenziale;
  2. b) Artigianato di servizio compatibile con il tessuto residenziale, limitatamente alle attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale, di superficie massima non superiore a 300 mq;
  3. c) Commerciale al dettaglio, limitatamente ad esercizi di vicinato per la promozione e la vendita di prodotti tipici, di superficie massima non superiore a 300 mq;
  4. d) Attività di somministrazione di alimenti e bevande, di superficie massima non superiore a 200 mq;
  5. e) Direzionale e di servizio, limitatamente a studi professionali e attività di carattere culturale e associativo, purché integrate alla residenza e ad esclusione di attività di pubblico spettacolo e intrattenimento.

9. Il P.O., in coerenza con il P.S. ed ai sensi della LR 65/2014 e smi, individua:

  • I nuclei rurali, disciplinati all'art. 35 delle presenti norme ed identificati nelle tavv. 1 e 2 di P.O.
  • gli ambiti periurbani, disciplinati all'art. 51 delle presenti norme ed identificati nelle tavv. 1 e 2 di P.O.

10. Il PO individua inoltre le aree agricole interne alle UTOE, corrispondenti a parti di territorio che, pur ricadendo all’interno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi art. 224 della LR 65/2014, sono di fatto utilizzate per attività agricole da parte di imprenditori agricoli professionali. In tali aree si applica la disciplina di cui al presente Capo e di quanto prescritto ai sensi del precedente art. 9 delle NTA e sono assimilate alle zone omogenee E di cui al DM 1444/68.

11. All’interno del territorio rurale, il PO individua e delimita gli ambiti corrispondenti alle “Aree ex Zona di sostituzione - D5 e Zone di espansione C1”, risultanti dall’attuazione delle previsioni del previgente RU. Per gli edifici presenti in detti ambiti, assimilati agli edifici privi di valore (PV), sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva nel rispetto dei volumi e delle superfici esistenti. Non sono comunque consentiti incrementi volumetrici, di cui al precedente art. 36, fatta salva la realizzazione di volumi tecnici interrati per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili di cui ai sensi dell’art. 50 comma 10 delle presenti NTA. Tali aree sono assimilate alle aree di pertinenza degli edifici in territorio rurale di cui al successivo art. 50.

12. Nelle aree di cui ai commi 2 e 10 del presente articolo, ad esclusione delle aree per attività estrattive disciplinate dall’art. 34, ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle stesse aree di cui sopra, qualora non interessate da tali vincoli, è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura con le seguenti limitazioni. L'installazione dei suddetti impianti deve essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa dell’impianto in copertura o sostituiva dello stesso in caso di impossibilità data dalla classificazione dell’immobile, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia. È consentita l’installazione di un singolo impianto a terra da realizzarsi nell’area o resede di pertinenza, con un limite di 5 Kw per unità immobiliare e comunque di potenza massima complessiva non superiore a 20 Kw. Per gli impianti a terra delle aziende agricole si applica la specifica eccezione (***) prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Sono escluse dalla realizzazione di impianti riconducibili all’agrivoltaico nelle forme degli impianti a terra e/o su terreni coltivati:

  • le aree di contesto dei corpi idrici e delle aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • l’area archeologico monumentale paesaggistica delle colline che circondano Poggibonsi individuata nella tav. 26 di PS;
  • le aree tartufigene e dell’area destinata ad ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • le aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 DLgs 42/2004;
  • i parchi urbani e territoriali di cui all’art. 28;
  • le aree a verde con funzione di connessione ecologica, qualificazione paesaggistica e/o potenziamento degli standard di cui all’art. 29;
  • le aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali BSA e aggregati di cui al successivo art. 55;
  • gli ambiti periurbani di cui al successivo art. 51.

1. Ai soli fini edilizi – urbanistici, è definito Imprenditore Agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile il soggetto che:

  • produce per la commercializzazione e non per l’autoconsumo;
  • è in possesso di specifica partita IVA;
  • è iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività agricola.

È assimilata alla categoria di Imprenditore Agricolo (IA) di cui sopra anche la figura del Coltivatore Diretto ai sensi dell’art. 2082 del Codice Civile.
Per la presentazione delle istanze, di cui alla successiva Sezione II delle presenti NTA, l’imprenditore agricolo oltre a dimostrare la propria qualifica, il titolo di possesso del compendio, lo stato delle strutture e infrastrutture aziendali esistenti e di progetto, allega l’ultimo Piano delle coltivazioni validato e la consistenza degli allevamenti come risultano dalla banca dati ARTEA e dall’anagrafe zootecnica (BDN).

Sezione II DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 42 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l’art. 70 della LR 65/2014, l’installazione dei manufatti temporanei di cui al presente articolo è ammessa per gli imprenditori agricoli in tutto il territorio rurale ad esclusione delle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi e nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA ai sensi dell’art. 13.14 del vigente PTCP ed individuate nelle Tavv. 1 e 2 di PO, nonché nelle pertinenze dei beni vincolati di cui al Titolo II del Dlgs 42/2004; in tali ambiti è consentita l’installazione di manufatti, oggetto del presente articolo, esclusivamente qualora non sussistono alternative localizzative e previa valutazione da parte della Commissione Comunale del Paesaggio in coerenza con i criteri del PTCP.

2. Costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione, l’installazione per lo svolgimento dell’attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche. La comunicazione è accompagnata dall’impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del biennio. L’installazione di questi manufatti è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui all’art. 1 del Regolamento di attuazione n. 63/R/2016, con le limitazioni di cui al precedente comma 1.

3. L’installazione di manufatti aziendali e di serre, ai sensi dell’art. 70 comma 3 della LR 65/2014, relativa all’installazione di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma precedente, ma per un periodo superiore a due anni costituisce attività edilizia soggetta a SCIA in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 134 comma 2 della LR 65/2014. Il titolo abilitativo deve essere accompagnato dall’impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del periodo indicato nella documentazione stessa. L’installazione di tali manufatti è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui al Regolamento di attuazione n. 63/R/2016 art. 2 lettera a), con le limitazioni di cui al precedente comma 1.

4. L’installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo di cui all’art. 70 comma 3 lettera b, è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134 della LR 65/2014 ed è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui al Regolamento di attuazione n. 63/R/2016 art. 3, con le limitazioni di cui al precedente comma 1.

5. I manufatti di cui al presente articolo non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali e non possono essere trasformati o riutilizzati per uso diversi da quelli dichiarati. In caso di mancato rispetto, si applica il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente.

6. L’imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti di cui ai commi 3 e 4 per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell’attività agricola. Al momento della presentazione della SCIA alternativa al PdC o del rilascio del titolo abilitativo si impegna alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

7. Il progetto dei manufatti è accompagnato da un elaborato redatto da tecnico abilitato al fine di verificare l’assenza sul fondo di annessi e manufatti analoghi e giustificare le dimensioni del manufatto nonché la localizzazione scelta.

8. Tali manufatti possono essere realizzati nei limiti dettati dalle presenti NTA e a condizione che:

  • non esistano costruzioni, legittimamente esistenti, utilizzabili o adattabili allo stesso scopo;
  • i terreni a cui si riferisce il dimensionamento dei manufatti siano detenuti in proprietà o con altro titolo che abilita agli interventi di miglioramento fondiario ed edilizi;
  • l’imprenditore agricolo abbia una Unità tecnico economica o una Unità produttiva ARTEA aperta nel Comune di Poggibonsi (Unità Tecnico Economica Artea);
  • la superficie agricola coltivata necessaria ai fini del dimensionamento del manufatto ricada nel Comune di Poggibonsi.

1. Per l’esercizio dell’ospitalità in spazi aperti in forma di agricampeggio, da parte di quelle aziende che raggiungano i requisiti di cui all’art. 13 co.1 lett. a) della LR 30/2003, sono altresì ammessi allestimenti temporanei di piazzole, per un limite massimo non superiore a 6 piazzole, alle condizioni e con le dotazioni di cui all’art. 13 comma 4 della LR 30/2003 e all’art. 27 ter del DPGR 46/R/2004. Tali allestimenti devono essere adeguatamente integrati nel contesto evitando sostanziali modifiche dello stato dei luoghi e devono essere rimossi quando non più necessari allo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti. Non è comunque consentito realizzare interventi di nuova costruzione o nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo, per la realizzazione di servizi igienici, compresi i servizi a comune per ospitalità in spazi aperti, volumi tecnici e impianti sportivo-ricreativi per l’attività agrituristica, di cui all’art. 18 co. 6 della LR 30/2003 e all’art. 16 del DPGR. Dovrà inoltre essere presentato un progetto unitario dettagliato della sistemazione dell’area interessata dall’attività di ospitalità in spazi aperti, comprensivo delle eventuali opere di urbanizzazione che dovessero risultare necessarie. L’ospitalità in spazi aperti (agricampeggio o agrisosta camper) è ammessa solo previa realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico da parte dell’operatore agrituristico; non è comunque ammessa nelle aree di pertinenza dei BSA e nei resedi degli edifici vincolati ai sensi della Parte II del DLgs 42/20041.

Art. 43 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale

1. In relazione a gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale valgono le disposizioni di cui all'art.71 della LR 65/2014 e smi, ove compatibili con la disciplina di cui agli artt. 36 e 37 delle presenti norme. Nei casi di integrale demolizione e ricostruzione dei volumi e annessi a destinazione agricola da parte dell’imprenditore agricolo, il/i manufatto/i ricostruito/i dovrà/dovranno essere realizzato/i con le caratteristiche costruttive di cui al precedente articolo.

2. Sul patrimonio edilizio esistente nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA, gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 55.

3. L’intervento di ampliamento una tantum ai sensi dell’art. 71 comma 1bis della LR 65/2014, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere realizzato in una sola volta intendendolo nell'ambito di un unico intervento edilizio (unico titolo abilitativo edilizio con eventuali varianti in corso d’opera) entro i limiti volumetrici indicati nella norma. Per tali ampliamenti valgono comunque le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

4. Gli interventi necessari per adattare gli edifici esistenti e la viabilità esistenti all’esercizio delle attività di agriturismo, comprese quelle di ospitalità in spazi aperti, oltre a conformarsi alle disposizioni di cui al Capo III della L.R 30/2003 e a quelle del relativo DPGR, sono tenuti al rispetto dei limiti di intervento già individuati al comma 1 del presente articolo.

Art. 44 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti i seguenti interventi:

  • trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici riconducibili alle fattispecie di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo precedente ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale, limitatamente agli edifici classificati di categoria SV e PV ai sensi art. 36 delle presenti norme;
  • ristrutturazioni urbanistiche limitatamente agli edifici classificati di categoria PV ai sensi art. 36 delle presenti norme, nel rispetto del dimensionamento di P.S.
  • trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative, limitatamente ai casi previsti all’articolo 73, comma 2, della LR 65/2014, quale alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a condizione che:

  • siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico - testimoniale;
  • siano rispettate le superfici fondiarie minime previste nel PTC.

4. Sul patrimonio edilizio esistente nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA e negli aggregati, i trasferimenti di volumetrie dismesse e/o incongrue di cui all'art. 72 della L.R. 65/14 dovranno essere coerenti con i caratteri morfologici, tipologici e paesaggistici dei beni interessati, con particolare riferimento alle relazioni di gerarchia fra edificio principale e manufatti secondari, alle visuali ed ai rapporti percettivi con il contesto, alla tutela dei caratteri tipologici ed architettonici dell'edilizia rurale. Dovrà essere limitata la dispersione insediativa ed il consumo di suolo dei trasferimenti volumetrici (preferibilmente esterni alle aree di pertinenza) e degli adeguamenti delle infrastrutture di servizio alle nuove attività. Tutti gli interventi dovranno inoltre essere attuati nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 55.

5. Per gli interventi di ampliamento di cui al comma 1 punto primo valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

6. Mediante presentazione di PAPMAA è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al precedente comma 1 alle seguenti condizioni:

  • l’intervento è subordinato ai seguenti impegni:
    • all’approvazione da parte del Comune del programma aziendale presentato dall’imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l’edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola;
    • all’impegno dell’imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTCP;
    • al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui al Regolamento di attuazione n. 63/R/2016 artt. 4 e 5.
  • la dimensione massima ammissibile per ogni unità abitativa è stabilita in 110 mq di SU e comunque non superiore a 150 mq di SCal; eventuali unità abitative aggiuntive rispetto alla prima non potranno superare la superficie di 80 mq di SU e comunque non superiore a 110 mq di SCal. Tali dimensioni massime ammissibili possono essere suscettibili di un margine di flessibilità (attorno al 10%), in considerazione della configurazione morfo-tipologica e della classificazione dell'edifico oggetto di intervento di cui agli artt. 36 e 37 delle NTA.
  • per le relative pertinenze valgono le disposizioni di cui al successivo art. 50.

Art. 45 Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale e da parte di aziende che non raggiungono le superfici minime o non collegabili alle superfici fondiarie previste dal PTCP

1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.

2. Eventuali superfici aziendali ricadenti in altri ambiti di P.O. (p. es. zone a connotazione rurale interne alle UTOE) contribuiscono comunque al raggiungimento dei parametri minimi di cui al vigente PTCP, pur non potendo essere direttamente interessate dagli interventi edificatori.

3. In coerenza con l'art. 72 comma 3 delle NTA di PS, la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita in tutto il territorio rurale, ad esclusione:

  • delle aree di contesto dei corpi idrici e delle aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • delle aree tartufigene e dell'ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • degli ambiti periurbani di cui al successivo art. 51.

Entro le pertinenze degli aggregati e dei BSA, nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04, nelle aree di contesto dei crinali di cui alla Tav. 25 di PS e degli ambiti periurbani di cui al successivo art. 51 (limitatamente ai nuovi annessi rurali) la costruzione di nuovi edifici è possibile solo a condizione che venga dimostrato, attraverso il Programma aziendale, che non esistono altre possibilità di localizzazione nel territorio aziendale e comunque previa valutazione di sostenibilità dell'intervento attraverso idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive), nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.13 del vigente PTCP.
La costruzione di edifici nell'area archeologico monumentale paesaggistica delle colline che circondano Poggibonsi, individuata nella tav. 26 di PS, è ammessa subordinatamente alla effettuazione di specifici indagini preliminari condotte da esperti archeologi. In sede di scavo di fondazioni od altre tipologie di opere in sottosuolo, dovrà inoltre essere garantita la presenza dell'archeologo, che dovrà redigere una relazione che evidenzi l'assenza o la presenza di reperti archeologici. In caso di ritrovamenti, ogni intervento è subordinato al nulla osta della Soprintendenza Archeologica.
Le aree di cui aL presente comma sono rappresentate nella tavola QC 3 Ambiti di tutela paesaggistica del territorio rurale individuati dal PS.

4. Non è consentita la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, fatti salvi eventuali interventi ricompresi in PAPMAA che risultano approvati e quelli 1già presentati alla data di adozione della Variante n. 4 al PO: Normativa a condizione che gli stessi siano approvati entro un anno dall’efficacia della suddetta variante e realizzati entro tre anni dalla delibera di approvazione del PAPMAA. Limitatamente a tali casi la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo è subordinata:

  • all'approvazione da parte del Comune del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
  • all'impegno dell'imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC.

1. La realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo di cui al comma 4 è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui al Regolamento di attuazione n. 63/R/2016 artt. 4 e 5.
La dimensione massima ammissibile per ogni unità abitativa è stabilita in 150 mq di SE; eventuali unità abitative aggiuntive rispetto alla prima dovranno costituire con essa un unico corpo edilizio e non potranno superare la superficie di mq 90 di SE.
Tali nuovi edifici rurali ad uso abitativo dovranno conformarsi ai caratteri tipologici ed architettonici propri dell'edilizia rurale. In particolare:

  • dovranno essere ubicati in prossimità degli edifici e della viabilità esistenti, al fine di evitare l'apertura di nuove strade, ed il più vicino possibile ai servizi ed alle urbanizzazioni esistenti;
  • la loro realizzazione dovrà tener conto del contesto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di sistemazioni idraulico agrarie, alla morfologia dei luoghi evitando alterazioni significative, di alberature e aree boscate di pregio naturalistico, alla presenza di particolari visuali panoramiche;
  • la tipologia edilizia dovrà essere ispirata a criteri di semplicità formale e costruttiva, sviluppata fino ad un massimo di due piani fuori terra con copertura a falde regolari (a capanna o a padiglione). In coerenza con i caratteri tipologici rurali, dovranno essere previste aperture con disposizione regolare sulle facciate, evitando forme e dimensioni incoerenti con il tipo e corpi aggiunti quali balconi, ecc.;
  • nella scelta delle finiture dovranno essere privilegiati materiali tipici quali coppi ed embrici per le coperture, intonaco per le superfici esterne dei paramenti murari, legno per i serramenti e gli infissi;
  • non è ammesso l'utilizzo di materiali finalizzati solo a funzione decorativa (es rivestimenti con mattoni a faccia vista, etc);

Fermi restando i parametri dimensionali massimi, sono ammesse soluzioni progettuali con caratteri tipologici ed architettonici diversi da quelli di cui ai punti precedenti, purché rivolte alla sperimentazione di linguaggi architettonici contemporanei in grado di instaurare relazioni di qualità con il contesto rurale e paesaggistico interessato. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo del progetto, l'intervento è subordinato alla preventiva valutazione della commissione paesaggistica comunale o di altro analogo organismo tecnico di valutazione istituito dall'Amministrazione Comunale.
Le soluzioni progettuali dovranno seguire criteri di sostenibilità ed ecoefficienza non solo nella ricerca di materiali idonei ma anche ponendo attenzione all'orientamento dell'edificio ed alla conseguente disposizione delle aperture ed alla organizzazione distributiva interna, in coerenza con le regole dell'edilizia storica.
Per quanto riguarda le sistemazioni esterne dovranno tener conto dell'inserimento nel contesto circostante e quindi mantenere una connotazione rurale sia per quanto riguarda la distribuzione delle funzioni che per la scelta delle specie; sono da preferire specie autoctone e siepi vive allevate in forma libera, materiali naturali o comunque non di forte impatto visivo.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta all'approvazione da parte del Comune del Programma Aziendale secondo quanto previsto dall'articolo 74 della LR 65/2015, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola; è inoltre soggetta all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal PTC. L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo.

Tali nuovi annessi possono essere realizzati nei limiti dettati dalle presenti NTA e a condizione che:

  • i terreni a cui si riferisce il dimensionamento dei manufatti siano detenuti in proprietà o con altro titolo che abilita agli interventi di miglioramento fondiario ed edilizi;
  • l’imprenditore agricolo abbia una Unità tecnico economica o una Unità produttiva ARTEA aperta nel Comune di Poggibonsi (Unità Tecnico Economica Artea);
  • la superficie agricola coltivata ricada per almeno la metà nel Comune di Poggibonsi.

Per i parametri dimensionali e le superfici minime necessarie, si fa riferimento al PTC della Provincia di Siena.

I nuovi annessi agricoli dovranno possedere caratteri tipologici ed architettonici tali da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico ed ambientale. In particolare:

  • i nuovi edifici dovranno essere ubicati in prossimità degli edifici e della viabilità esistente, al fine di evitare l'apertura di nuove strade ed il più vicino possibile ai servizi ed alle urbanizzazioni esistenti;
  • la realizzazione dei nuovi edifici dovrà tener conto del contesto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di sistemazioni idraulico agrarie, alla morfologia dei luoghi, evitando alterazioni significative, di alberature e aree boscate di pregio naturalistico, alla presenza di particolari visuali panoramiche;
  • la tipologia edilizia dovrà essere ispirata a criteri di semplicità formale e costruttiva, in cui la forma deve essere strettamente correlata alla funzione che deve svolgere;
  • i progetti dovranno preferibilmente adottare soluzioni costruttive ispirate a criteri di sostenibilità ed ecoefficienza;
  • le sistemazioni esterne dovranno tener conto nell'inserimento nel contesto circostante e quindi mantenere una connotazione rurale sia per quanto riguarda la distribuzione delle funzioni che per la scelta delle specie; sono da preferire specie autoctone e siepi vive allevate in forma libera, materiali naturali o comunque non di forte impatto visivo. Per disposizioni di dettaglio si rimanda all'art 49 delle presenti norme.

3. Nuovi annessi agricoli necessari alle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma aziendale o di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare di cui all'art.73 comma 5 della LR 65/2014 sono consentiti alle condizioni di cui all'art.6 del Regolamento 63/R/2016 e rispettando le stesse caratteristiche di localizzazione e tipologiche degli annessi di cui al comma precedente.Devono inoltre essere verificate le condizioni di cui al comma 6.

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli in assenza del programma aziendale da parte di aziende che non raggiungono le superfici minime previste dal vigente PTC di Siena è consentita a fondi sprovvisti di annessi agricoli o annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite nel presente articolo. In particolare le superfici di riferimento saranno la metà di quelle previste dal PTC sopra citato. Le dimensioni massime degli annessi saranno le seguenti:

  • 50 mq per colture orto florovivaistiche
  • 60 mq per vigneti e frutteti in coltura specializzata
  • 40 mq per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo
  • 35 mq più 100 per struttura stoccaggio cereali in silos o tettoia/protezione per foraggio
  • 25 mq bosco alto fusto, misto, pascolo, pascolo arborato, e castagneto da frutto.

La costruzione di nuovi annessi agricoli in assenza del programma aziendale, non collegabili alle superfici fondiarie previste dal vigente PTC di Siena è consentita nel caso di imprenditori agricoli (la cui impresa sia iscritta alla CCIAA) che esercitino in via prevalente, da almeno un anno, una delle seguenti attività:

  1. a) allevamento intensivo di bestiame
  2. b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c) allevamento di fauna selvatica;
  4. d) cinotecnica;
  5. e) allevamenti zootecnici minori.
  6. f) allevamento di equidi.

La prevalenza dell'attività si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile agricola conseguita.
Gli annessi relativi alle attività di cui alle lettere b) c) e d) del presente comma, da realizzare dietro la presentazione di documentazione attestante la comprovata necessità, potranno avere dimensioni massime di 25 mq, con altezza massima 2,50 ml in gronda, e comunque rispettare l’altezza massima di ml 3,50 al colmo;
Il numero massimo di animali allevati in modo intensivo, di cui al punto a) del presente comma, non potrà superare 100. Per quanto riguarda l’allevamento di equidi, di cui alla lettera f) , la superficie fondiaria mantenuta in produzione minima per capo non potrà essere inferiore a 1 ha.

5. La costruzione degli annessi non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime è consentita a condizione che:

  • le aziende agricole non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) e che i terreni non provengano da frazionamenti di aziende successivi alla data di adozione del Piano Strutturale;

6. Il progetto degli annessi di cui al presente articolo dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione agronomica redatta da tecnico abilitato che verifichi la sussistenza delle condizioni preliminari che determinano la necessità dell’intervento. In particolare la relazione tecnica specificherà i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture utilizzate, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui, ecc. Dovrà altresì evidenziare il rispetto delle norme sul benessere animale e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento, precisando la tipologia, il dimensionamento e la localizzazione delle strutture accessorie necessarie (abbeveratoi, mangiatoie, recinzioni, concimaie, sistemi di raccolta e smaltimento degli effluenti dove necessari, ecc.).

7. Per il conseguimento del titolo abilitativo relativo agli annessi di cui al precedente comma 8 sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere nelle forme di legge a cura e spese del proponente che dovrà impegnarsi a:

  • mantenere la coltivazione della superficie agricola utilizzata e l'allevamento dei capi che hanno dato diritto alla realizzazione dell'annesso;
  • non alienare separatamente dal fondo l'annesso da realizzare;
  • mantenere le pertinenze agricole del fondo
  • rendere autonoma la fornitura di acqua per l'irrigazione;
  • smantellare l'annesso al cessare delle condizioni che ne hanno determinato la realizzazione.

8. Allevamento di avicunicoli e ovicaprini. Le aziende agricole che svolgono l'attività di allevamento di avicunicoli e ovicaprini, dotate di almeno un ettaro di superficie agricola utilizzata al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, possono realizzare annessi tenendo conto dei seguenti parametri inderogabili:

Tipo di allevamento A B C D E
Manufatto Sup. coperta netta disp. per capo adulto equivalente Sup. scoperta minima per capo adulto equivalente n. max. capi adulti equivalenti per ettaro di SAU/ anno massimale capi adulti equivalenti tot./anno per allevamento Annesso Superficie coperta netta per un allevamento che raggiunga il massimale colonna D
Ovicaprini Latte e carne Pecore o capre e allievi 2 2,5 13 40 25mq.
Stanza del latte, magazzino cella frigo, infermeria e vendita
Ariete o montone (rapporto massimo 1/20 femmine) 3
Cunicoli Riproduttrice con prole 0,7 5 100 200 25mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita
Coniglio da ingrasso 0,2 10
Avicoli Galline ovaiole 0,2 4 200 400 25mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita
Polli da ingrasso 0,15 4
Altri avicoli (tacchini, anatre, oche ecc.) max 15 kg peso vivo/mq 15 1 UBA 2 UBA 25mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita

Nel calcolo delle superfici di annesso realizzabili devono essere considerati tutti i capi allevati dall'azienda alla data della richiesta. È necessario tenere conto degli animali in accrescimento da quantificare, tramite appropriati coefficienti di conversione, in unità o frazioni di unità di capo adulto, sia per quanto concerne il dimensionamento, sia nella verifica del numero massimo di capi allevabili.

I massimali si intendono per azienda e per ettaro. Nel caso di allevamenti di diverse specie animali, il massimo di capi per ettaro e per allevamento si intende raggiunto quando risulti pari a uno la somma dei quozienti ottenuti per ogni specie, dividendo il numero di capi adulti equivalenti allevati, per il numero massimo dei capi adulti equivalenti per ettaro e per allevamento definiti in tabella.

9. Allevamento di fauna selvatica. Deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

Fauna Superficie coperta mq/capo
Fagiano dai 30 ai 60 giorni 0,5
dai 30 ai 60 giorni 0,25
Pernici oltre 60 giorni 1
oltre 60 giorni 1

10. Apicoltura. Le aziende che esercitano l'apicoltura dotate di almeno un ettaro di superficie agricola utilizzabile e di un allevamento di minimo 25 arnie possono realizzare un annesso per la lavorazione del miele, compreso il deposito ed il locale smielatura ed eventuali spazi di rimessa e magazzino secondo i seguenti parametri:

numero arnie/alveari Superficie coperta
da 25 a 50 40 mq. per un ettaro di superficie agricola utilizzata
oltre 50 + 0,8 mq/arnia fino a un massimo di 80 mq. di annesso con minimo 2 ettari di superficie agricola utilizzata

11. Selvicoltura. Per le aziende silvicole che fanno la trasformazione/lavorazione e vendita del legname tagliato, in possesso di una superficie superiore a 20 ettari è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri a uso rimessa /laboratorio di superficie coperta massima di 60 mq.

12. Cinotecnica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali), valgono le seguenti condizioni specifiche:

  • le distanze minime da osservare sono pari a: ml. 150 da abitazioni e case sparse; ml. 250 da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive; ml. 50 da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria). Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente USL;
  • i locali per l'attività cinotecnica devono avere una capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 5 e non superiore a 20 unità e inoltre:
  • la dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire un standard minimo di 100 mq. per cane;
  • ogni singolo cane deve avere a disposizione un box di dimensione minima di 8 mq., coperto con tettoia, dei quali 2 mq. isolati termicamente;
  • è ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di Superficie Coperta massima di 30 mq., oltre a 1 mq. per ogni cane eccedente i 20, necessario per la logistica (infermeria/degenza, sala parto, magazzini, cucina, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto); tale annesso deve avere planimetria di forma geometrica semplice, preferibilmente rettangolare, e altezza massima del fronte (HF) (così come definita dall'art. 17 del DPGR 39/R/2018 di 2,70 ml., con tetto a capanna o ad una falda;
  • tutti i manufatti devono essere realizzati in materiale smontabile e reversibile, di facile rimozione;
  • la recinzione di delimitazione dell'area del canile deve essere realizzata in rete a maglia sciolta adiacente a siepe sempreverde di idonea altezza per isolarlo dall'ambiente circostante;
  • deve essere posta particolare attenzione alle norme igienico e sanitarie e allo smaltimento dei liquami, evitando ogni contaminazione della rete idrica superficiale; l'eventuale approvvigionamento dei servizi a rete sarà a completo carico dei concessionari e per la loro ubicazione resta comunque indispensabile la richiesta di parere preventivo di fattibilità al Comune e alla USL di competenza.

13. Lavorazione del latte

Lavorazione del latte (caseificio) Latte trasformato giornalmente in quintali (q) Superficie Coperta massima
fino a 1 q 60 mq.
oltre 1 q fino a 10 q + 20 mq/q
oltre 10 q fino a 100 q + 15 mq/q

14. Le aziende che esercitano attività di lavorazione/trasformazione e vendita dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo possono realizzare strutture in muratura di superficie massima 20 mq; nel caso di sola lavorazione e vendita dei prodotti del fondo o del bosco è comunque richiesta una superficie fondiaria minima di 1.000 mq È ammessa la realizzazione di un unico corpo di fabbrica.

15. Non sono consentiti locali interrati, fatti salvi i volumi necessari per le cantine di vinificazione e i volumi tecnici di cui all’art. 50 comma 10 delle presenti NTA.

16. Le sistemazioni esterne devono prevedere essenze arboree idonee, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente.

17. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulle base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

18. Gli annessi realizzati ai sensi del presente articolo, nel periodo di svolgimento delle attività, entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente con funzione agricola.

19. Le cantine e gli edifici destinati alla produzione agricola dovranno evitare soluzioni monumentali e fuori scala dei fronti; i piazzali di pertinenza dovranno essere strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di servizio ai sensi del precedente comma 21, valutando la corretta compatibilità con la morfologia dei luoghi e localizzandoli in prossimità di una idonea rete viaria esistente.

Art. 46 Programma Aziendale

1. Le caratteristiche del Programma Aziendale sono definite all'art. 74 della LR 65/2014 e dal Regolamento 63/R/2016 agli artt.8 e 9, le cui condizioni devono essere rispettate.

2. Il Programma Aziendale assume valore di Piano Attuativo laddove siano previsti interventi di nuova edificazione superiori a 1000 mc o interventi di ristrutturazione urbanistica diversi da quelli previsti dall'art. 43 comma 2 delle presenti Norme.

3. In coerenza con l'art. 57 di PS, nell'ambito delle aree a funzione agricola, gli strumenti operativi della pianificazione, i programmi aziendali, i progetti finalizzati alla acquisizione di atti abilitativi edilizi o di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico dovranno prevedere, quali opere di miglioramento agricolo e ambientale:

  • la conservazione, tutela e restauro del paesaggio agrario costituito dalle sistemazioni colturali tradizionali, dalle colture promiscue tradizionali, con particolare riferimento ai tessuti agrari con prevalenza dell'olivo e del promiscuo posto a corona o comunque in prossimità degli edifici rurali (ville, fattorie, edifici poderali) o sui crinali; ai tessuti agrari con colture miste posti nei ripiani travertinosi, ai prati pascolo con alberi isolati; ai tessuti agrari di pianura e di fondovalle in cui le sistemazioni idraulico agrarie sono direttamente influenzate dalla idrogeomorfologia del territorio;
  • la conservazione e la tutela delle piantate residuali, come gelsi, filari di vite arborata, aceri a spalliera, in particolare se poste a bordo strada (sia principale che campestre), sul limitare dei campi coltivati, lungo la rete scolante o comunque visibili dalla viabilità;
  • la conservazione e la tutela degli alberi isolati;
  • il mantenimento della vegetazione igrofila spontanea naturale (non infestante) lungo i fossi e le canalette (es. salici, canneti, etc.),
  • il mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva lungo la viabilità sia principale che campestre, e posta sul limitare dei campi coltivati, i ciglioni e le scarpate, (alberi, arbusti e specie erbacee tradizionali);
  • la conservazione e la tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie. Il recupero delle sistemazioni idraulico agrarie laddove queste si presentino completamente degradate (crolli totali) può avvenire anche con soluzioni alternative purché le tecniche costruttive e l'utilizzo del materiale siano coerenti con il contesto paesaggistico sia dal punto di vista ecologico, storico-culturale e percettivo-visivo, e migliorative dal punto di vista idrogeologico;
  • a conservazione e la valorizzazione dei manufatti di antica formazione sia nella loro efficienza che come testimonianze storico-culturali;
  • il mantenimento dei caratteri della viabilità campestre, nonché la conservazione ed il recupero/ripristino della viabilità storica.

Non rientrano comunque tra le opere di miglioramento e sistemazione ambientale ammesse interventi:

  • tesi alla ordinaria coltivazione del fondo;
  • di manutenzione ordinaria;
  • obbligatori per la prevenzione incendi, la difesa del suolo e di tutela della fauna e della flora.

Sezione III DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 47 Manufatti per attività agricola amatoriale o per ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie art. 78 della LR 65/2014

1. I manufatti di cui all'art.78 della L.R. 65/2014 possono essere destinati:

  1. a) allo svolgimento delle attività di agricoltura amatoriale al fine di mantenere l'assetto paesaggistico ed agrario del territorio comunale;
  2. b) per il ricovero di animali domestici;
  3. c) per esigenze venatorie

2. L'installazione dei manufatti per agricoltura amatoriale di cui alla lettera a del precedente comma è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad esclusione:

  • delle aree di contesto dei corpi idrici e delle aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • dell'area archeologico monumentale paesaggistica delle colline che circondano Poggibonsi individuata nella tav. 26 di PS;
  • delle aree tartufigene e dell'area destinata ad ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali BSA di cui al successivo art. 55.

Entro le pertinenze degli aggregati e nelle aree di contesto dei crinali la costruzione è possibile solo a condizione che venga dimostrato che non esistono altre possibilità di localizzazione nel fondo agricolo, e comunque previa valutazione di sostenibilità dell'intervento attraverso idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive), nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.13 del vigente PTCP.

L'installazione dei manufatti è consentita alle seguenti condizioni:

  • E' ammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a qualunque titolo condotti, purché risultante da frazionamento della proprietà antecedente a 10 anni prima della presentazione della domanda salvo modeste rettifiche di confine;
  • sul fondo, che può essere costituito anche da appezzamenti non contigui, non siano presenti edifici o se presenti, non raggiungano la superficie massima prevista dalle presenti norme e non siano stati oggetto di mutamento della originaria destinazione d'uso agricola. In questo caso la superficie consentita è la differenza tra la massima e quella esistente.
  • la superficie agricola mantenuta in produzione non sia inferiore a mq 1000 mq di orto, oliveto, vigneto o frutteto, quale risultante da apposita relazione da allegare alla richiesta di autorizzazione.
  • il manufatto sia destinato esclusivamente al ricovero degli attrezzi agricoli necessari per la coltivazione e la manutenzione del fondo o ad attività connesse (stoccaggio temporaneo dei prodotti coltivati, ecc.).
  • Alla realizzazione di manufatti amatoriali concorrono i soli terreni posseduti nel Comune di Poggibonsi.

La documentazione da allegare all'istanza è presentata dal titolare o dal proprietario del fondo o dell'azienda agricola deve contenere:

  • la descrizione delle motivate esigenze in relazione al tipo di attività esercitata sul fondo;
  • le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, nel rispetto delle disposizioni tipologiche e dimensionali di cui al presente articolo;
  • l'impegno alla manutenzione dell'area per tutto il periodo di esercizio dell'attività agricola sul fondo;
  • la verifica della conformità, alle disposizioni delle presenti Norme di P.O.;
  • l'impegno alla rimozione del manufatto ed alla rimessa in pristino dei luoghi al cessare dell'attività o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo;

I manufatti in oggetto avranno una dimensione correlata alla superficie del fondo come di seguito specificato:

  • per fondi con superficie complessiva compresa tra 1000 mq e 5.000 mq è ammessa la realizzazione di un annesso di mq 15;
  • per fondi con superficie complessiva compresa tra 5001 e 10.000 mq è ammessa la realizzazione di un annesso di mq 25;
  • per fondi con superficie complessiva superiore a 10.000 mq è ammessa la realizzazione di un annesso di mq 30;

La realizzazione dei manufatti d cui sopra è soggetta a SCIA in coerenza con l'art. 12 del Regolamento di attuazione 63/R/2016.

Gli annessi agricoli di cui al presente articolo non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono. In caso di accorpamento di due fondi limitrofi la superficie complessiva di eventuali annessi presenti non potrà comunque superare la superficie massima fissata dal presente articolo.

Non è consentita l'edificazione di nuove strutture nel caso della preesistenza di altri volumi o manufatti che dovranno essere prioritariamente recuperati. Se la superficie di tali manufatti non raggiungesse le superfici massime consentite, sarà possibile incrementarle fino alle dimensioni massime di cui sopra, purché il manufatto finale presenti i requisiti di cui a questo articolo.

3. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • dovranno essere realizzati in legno con strutture semplicemente ancorate al suolo;
  • l'altezza del manufatto non potrà superare i ml 2,50 in gronda, e comunque rispettare l'altezza massima di ml 3,50 al colmo;
  • la copertura, a capanna, dovrà avere pendenza massima del 33% ed essere coerente con le caratteristiche del manufatto e con il contesto circostante, preferibilmente secondo sistemi tradizionali documentati.
  • non è ammessa la realizzazione di servizi igienici o l'allacciamento alla rete idrica.

E' ammessa la realizzazione di una finestra, che dovrà essere posta ad altezza minima di m 1,50 dal piano di calpestio (altezza del davanzale o bordo inferiore).
Il pavimento dovrà essere realizzato preferibilmente in terra battuta oppure con materiali appoggiati sul terreno.

4. Ai sensi del DPGR 63/R/2016 art. 13 comma 3, la realizzazione di manufatti destinati al ricovero di animali domestici per utilizzazione familiare e amatoriale di cui alla lettera b del comma 1 è consentita a condizione che tali attività rimangano per caratteristiche e dimensioni nell'ambito privato, con esclusione di qualsiasi attività a fini commerciali e/o agonistici. L'installazione di tali manufatti è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad esclusione:

  • delle aree di contesto dei corpi idrici e delle aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • dell'area archeologico monumentale paesaggistica delle colline che circondano Poggibonsi individuata nella tav. 26 di PS;
  • delle aree tartufigene e dell'area destinata ad ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • delle aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04;
  • delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali BSA di cui al successivo art. 55;
  • degli ambiti periurbani di cui al successivo art. 51.

Entro le pertinenze degli aggregati e nelle aree di contesto dei crinali la costruzione è possibile solo a condizione che venga dimostrato che non esistono altre possibilità di localizzazione, e comunque previa valutazione di sostenibilità dell'intervento attraverso idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive), nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.13 del vigente PTCP.

Tali manufatti dovranno essere realizzati secondo criteri di decoro e riqualificazione ambientale e dovranno avere dimensione strettamente commisurata al tipo ed al numero degli animali da custodire, nel rispetto delle specifiche norme nazionali, regionali o provinciali finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla corretta conduzione degli stessi. I manufatti di ricovero cani, qualora non ubicati in aree pertinenziali di edifici esistenti, dovranno essere localizzati ad una distanza minima (misurata a raggio) di ml. 100 rispetto a civili abitazioni di altra proprietà. La superficie di pertinenza del terreno minima per l'installazione di una struttura per il ricovero di cani è pari a 300 mq. La superficie massima è pari a mq. 8 per ogni cane (fino ad un massimo di 3 cani) o mq. 6 per ogni cane in più e comunque nel rispetto delle norme che regolamentano il benessere degli animali nonché le norme vigenti in materia veterinaria, ferma restando la possibilità di realizzare in adiacenza uno spazio scoperto recintato di superficie massima pari a 4 mq per ogni cane; la recinzione non dovrà superare l'altezza di ml. 2,00.

Per gli animali domestici di grossa taglia (equini) il numero massimo di esemplari consentito è quattro. La superficie di pertinenza minima per l'installazione di una struttura per il ricovero di cavalli è pari a 2000 mq. La superficie minima dei manufatti destinati al ricovero dei cavalli è pari a mq. 3x3 per animale nel rispetto dalle norme che regolamentano il benessere degli animali, quella massima è pari a mq 14. Per il ricovero del fieno sono consentiti ulteriori spazi di mq. 6 per ogni animale, con altezza pari a quella del box.

La documentazione da allegare all'istanza è presentata dal titolare o dal proprietario del fondo e deve contenere:

  • la descrizione delle motivate esigenze in relazione al genere ed al numero di animali che intende ospitare nel fondo;
  • le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia di benessere animale;
  • la dimostrazione della necessità di dotare i manufatti di allacciamento alla rete elettrica, idrica ed allo smaltimento dei rifiuti.
  • l'impegno al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia dell'area e delle strutture ospitanti gli animali per tutto il periodo di esercizio dell'attività sul fondo;
  • la verifica della conformità, alle disposizioni delle presenti Norme di P.O.;
  • l'impegno alla rimozione del manufatto ed alla rimessa in pristino dei luoghi al cessare dell'attività o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo
  • la presentazione di una documentazione attestante l'impegno alla rimozione del manufatto ed alla rimessa in pristino dei luoghi al cessare dell'attività, o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;

Tali manufatti devono essere progettati e realizzati senza che sia alterato lo stato dei luoghi, pertanto sono vietati i seguenti interventi:

  • realizzazione di nuove viabilità;
  • abbattimento di alberi, siepi o muretti;
  • modifica delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti.

E' consentita la recinzione delle superfici contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per l'utilizzazione familiare e dotate di schermatura vegetazionale.

La realizzazione dei manufatti per il ricovero di animali domestici di cui al presente comma è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al regolamento n 63/R/2016 art.13.

5. Ai sensi dell’art. 13 bis del DPGR 63/R/2016 l'installazione dei manufatti relativi alle attività venatorie di cui alla lettera c del comma 1, è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad esclusione:

  • delle aree di contesto dei corpi idrici e delle aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • dell'area archeologico monumentale paesaggistica delle colline che circondano Poggibonsi individuata nella tav. 26 di PS;
  • delle aree tartufigene e dell'area destinata ad ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • delle aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04;
  • delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali BSA di cui al successivo art. 55;

Entro le pertinenze degli aggregati e nelle aree di contesto dei crinali la costruzione è possibile solo a condizione che venga dimostrato che non esistono altre possibilità di localizzazione.
Dei manufatti per le esigenze venatorie deve essere garantito l'inserimento nel contesto paesaggistico circostante, sfruttando, a tal fine, eventuali dislivelli esistenti, viabilità e quinte di verde esistenti, queste ultimi da integrare con specie autoctone o naturalizzate.
La realizzazione dei manufatti di cui sopra è soggetta a SCIA in coerenza con l’art. 13 bis co. 3 del DPGR 63/R/2016 e deve sempre tener conto del rispetto dei requisiti e degli impegni di cui allo stesso articolo del sopramenzionato Regolamento di attuazione. Tali manufatti non possono comunque avere una Superficie Coperta (Sc) maggiore di 20 mq.

6. Per i soli manufatti per agricoltura amatoriale autorizzati antecedentemente alla data di approvazione della IX Variante di RU (inclusi quelli per i quali è stato concluso il procedimento di sanatoria entro tale data), purché realizzati nelle zone diverse da quelle di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere mantenuti in via definitiva dietro presentazione di istanza di Permesso di Costruire che dimostri il rispetto dei parametri dimensionali vigenti all’epoca di costruzione nonché sia verificata la conformità con il titolo abilitativo originario.

Art. 48 Mutamento della destinazione d'uso degli edifici

1. Nel patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 41 delle presenti norme.

2. Ferme restando le limitazioni al mutamento della destinazione d’uso agricola di cui all’articolo 81 della LR 65/2014, gli interventi che comportano la perdita della destinazione d’uso agricola degli edifici rurali sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale nella quale siano individuate anche le aree di pertinenza degli edifici (art. 83 LR 65/2014). Per le aree di pertinenza di dimensione inferiore ad un ettaro si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 comma 5 della LR 65/2014.

3. Non possono comunque subire trasformazione della destinazione d’uso in residenza:

  • i manufatti che non raggiungano, anche a seguito degli interventi, superficie utile abitabile pari o superiore a 60 mq;
  • i manufatti che non raggiungano, anche a seguito degli interventi, i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa e dal regolamento edilizio vigenti; le deroghe previste dal vigente RE per gli edifici ai quali è attribuita la categoria del restauro conservativo sono applicabili anche agli edifici ai quali è attribuita la categoria di intervento RC1, qualora non vi siano altre possibilità di soddisfacimento dei requisiti richiesti;
  • i manufatti costituiti da materiali precari e/o tettoie, ecc. e i manufatti di cui all’art. 47 bis comma 3;
  • le serre di qualunque tipologia.

I requisiti e le caratteristiche di cui al presente comma devono essere verificati con riferimento allo stato legittimo alla data di adozione del Piano Operativo.

4. Nel mutamento di destinazione d’uso a residenza, o negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che comportano un aumento di unità abitative rispetto all’esistente, la superficie minima di ciascuna unità abitativa non potrà essere inferiore a 60 mq di superficie utile abitabile.
Negli interventi che comportano il mutamento della destinazione d’uso agricola, per gli edifici dotati di resede pertinenziale dovrà comunque essere reperita all’interno della superficie utile esistente una superficie utile minima a destinazione non residenziale e/o accessoria finalizzata al mantenimento delle aree pertinenziali e/o agricole, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui all’art. 50 delle NTA. Tali superfici:

  • non dovranno essere in diretto collegamento con le relative unità abitative;
  • dovranno essere accessibili soltanto dall’esterno e individuate in spazi o annessi comuni, qualora siano presenti più unità abitative;
  • dovranno essere reperite in misura non inferiore di 8 mq nel caso di singola unità abitativa mentre in caso di più unità abitative dovranno essere reperiti almeno 8 mq, a comune per la manutenzione di pertinenze e spazi condominiali, incrementati di altri 4 mq da riferire e vincolare ad ogni singola unità abitativa.

Non possono essere utilizzati a tal fine le superfici e i volumi posti al di sotto di tettoie, sia esistenti che di nuova edificazione.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 83 comma 2 della LR 65/2014, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e la ricostruzione di manufatti agricoli e contestuale mutamento della destinazione d’uso non possono comunque determinare aumento della superficie edificabile legittimamente esistente.
Nel caso di accorpamento di volumi ad unità immobiliari esistenti con costituzione di nuove unità abitative, non si potrà avere più di una unità immobiliare in incremento rispetto allo stato di fatto.

Sezione IV DISCIPLINA PER LA TUTELA PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO RURALE

Art. 49 Buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica

1. Il PO in coerenza con gli obiettivi del PS, con le prescrizioni del PIT paesaggistico e del PTC, definisce gli indirizzi e prescrizioni che consentano la valorizzazione e la tutela dell'intero territorio e delle sue risorse culturali, architettoniche, paesaggistiche ed ambientali, attraverso il mantenimento e la riqualificazione degli assetti paesaggistici ed ambientali esistenti.

2. Gli indirizzi e le prescrizioni di cui al presente articolo definiscono un insieme di regole e di buone pratiche agronomiche finalizzate a salvaguardare il paesaggio rurale, la stabilità, l'equilibrio idrogeologico e le capacità produttive dei suoli agrari.

3. In coerenza con il PS art. 57 (invarianti strutturali) in tutti i paesaggi caratterizzati da attività agricola la riproducibilità della risorsa è affidata alle regole di buona conduzione dei suoli e degli agro ecosistemi, con riferimento ai Criteri di gestione obbligatoria (CGO) e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definiti per l'erogazione dei contributi, dalle politiche agricole dell'UE e aggiornati dalla Regione Toscana (cd.condizionalità).

4. Prescrizioni ambientali - Le norme di cui al presente comma dovranno essere rispettate nell'attuazione degli interventi pubblici e privati che incidano sui caratteri ambientali e paesaggistici del territorio rurale. Tali norme potranno essere ulteriormente dettagliate nella redazione o nell'adeguamento dei Regolamenti Comunali previsti dalla legislazione vigente (Regolamento Edilizio, Regolamento di polizia rurale e di polizia idraulica, ecc.), nonché nella predisposizione di specifici strumenti.

  • Reticolo idraulico superficiale:
    • I proprietari dei fondi hanno l'obbligo di effettuare interventi di manutenzione della rete idraulica, secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali della rete di drenaggio, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a interventi alterativi o mancata manutenzione;
    • E' da garantire e tutelare la funzione drenante della rete idrica minore (fosse e scoline)che costituisce un elemento importante in risposta agli eventi meteorici e per il ruolo di collegamento ecologico, soprattutto se i fossi e le scoline sono inerbite. E' fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie; è vietata (salvi i casi autorizzati da specifiche leggi o regolamenti) l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti e muri a secco. Indipendentemente dalla maglia sono da tutelare e controllare le sistemazioni idraulico-agrarie.
    • I laghetti, gli stagni e gli specchi d'acqua, di dimensioni limitate, sono da tutelare per il ruolo che assumono nella conservazione della diversità biologica del territorio.
  • Strade vicinali e poderali:
    • Le strade vicinali e poderali, qualora non di proprietà pubblica, devono essere mantenute da parte dei proprietari e, qualora di uso pubblico, dai relativi consorzi; gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali dei percorsi, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.
    • è vietata l'alterazione del tracciato, se non per modifiche non significative a brevi tracciati in adiacenza ad edifici abitativi, della giacitura e delle caratteristiche formali e materiali delle strade vicinali e poderali. Per la viabilità in loc. Sassa è ammessa la realizzazione di un tracciato stradale alternativo come individuato negli elaborati grafici di PO, di dimensioni analoghe al percorso esistente e con sistemazione con fondo naturale, a condizione che sia garantita la percorrenza pedonale e ciclabile del percorso preesistente.
    • è consentita ed incentivata la manutenzione ordinaria della viabilità poderale ed interpoderale a fondo naturale, a condizione che non comporti modificazione nell'ampiezza e nella finitura, inoltre nel caso di viabilità poderale e interpoderale a fondo asfaltato, o comunque pavimentato, è consentita ed incentivata anche la manutenzione straordinaria comprendente anche interventi di ripristino del manto stradale con particolare riferimento ai manti realizzati in acciottolato. Sono fatti salvi gli interventi necessari per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.
    • E' ammesso il recupero di antichi tracciati, strade poderali, interpoderali o vicinali, dietro la presentazione di idonea documentazione comprovante la loro esistenza.
    • La realizzazione di nuove strade potrà essere ammessa solamente all'interno del perimetro aziendale per comprovate esigenze produttive oppure all'interno di un piano complessivo di valorizzazione degli itinerari turistico-naturalistici (tratti di raccordo di percorsi esistenti, ecc.) o per interventi di rilevante interesse pubblico.
  • Tutela del suolo - Livellamenti e rimodellamenti:
    • i livellamenti e rimodellamenti sono vietati se non a seguito di motivata relazione tecnica che dimostri il miglioramento delle condizioni pedologiche, agronomiche, e di stabilità dei versanti.
    • E' consentito il lieve modellamento del terreno per uniformare la superficie lavorabile ed evitare controtendenze dannose al regolare deflusso delle acque. Il suolo fertile superficiale, asportato dalle zone di sterro, dovrà essere accumulato a parte e ridistribuito uniformemente sull'intera superficie al termine dei livellamenti.
    • E' vietata la demolizione, la modificazione e la manomissione, anche parziale, dei muri di contenimento a secco (muretti a secco) esistenti.
    • E' vietata ogni modificazione morfologica, anche parziale, del sistema dei ciglionamenti in terra. Eventuali interventi di modifica sono soggetti alla presentazione di una adeguata documentazione progettuale, completa di documentazione fotografica e relazione tecnica, comprovante la necessità dell'intervento, la compatibilità dell'intervento medesimo con le caratteristiche ambientali dei luoghi, la messa in sicurezza del tratto di versante interessato mediante adeguate verifiche di stabilità, la non modificazione dell'assetto idraulico del versante stesso.
    • Gli interventi che prevedano l'esecuzione di sbancamenti di tratti di versante, l'esecuzione di scavi localizzati o trincee, che impegnino estensioni di terreno superiori a 500 mq nelle zone di versante e 1000 mq nelle zone di fondovalle devono essere accompagnati da una adeguata documentazione progettuale, completa di fotografie e relazione firmata da tecnico abilitato, comprovante la necessità dell'intervento, la compatibilità dell'intervento medesimo con le caratteristiche ambientali dei luoghi, la messa in sicurezza del tratto di versante interessato, la stabilità dei fronti di scavo mediante adeguate verifiche, la non modificazione dell'assetto idraulico del versante.
    • Sono vietati gli interventi di qualsiasi natura che interferiscano con il sistema di condotti ipogei e delle cavità sotterranee. Qualora esistano comprovate esigenze di messa in sicurezza di opere o manufatti esistenti che rendano indispensabili interventi che interessino le cavità sotterranee, ciò dovrà avvenire previa presentazione di adeguata documentazione progettuale, completa di relazione tecnica che, oltre ad illustrare il contesto geologico ed idrogeologico locale, individui gli elementi progettuali volti a minimizzare l'impatto dell'opera con l'ambiente sotterra.
  • Alberi, filari alberati e siepi:
    • Sono sottoposti a tutela i filari di alberi (non solo cipressi), gli alberi isolati aventi valore di segno territoriale, le alberature disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà, aventi valore storico e ambientale. L'eventuale abbattimento di queste piante é ammesso per motivi fisiologici, fitosanitari, di instabilità, documentati da relazione firmata da tecnico abilitato.
    • Gli esemplari arborei abbattuti dovranno essere ripristinati con esemplari della stessa specie, quando possibile. Gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche peculiari degli elementi in oggetto, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.
    • Le presenze arboree e vegetazionali non colturali quali siepi, filari residui, alberi isolati devono essere mantenute oppure sostituite in caso di attacchi fitopatologici. Il garantire un alto livello di diversità floristica, vegetazionale e faunistica favorisce la presenza di corridoi ecologici essenziali per lo sviluppo delle comunità faunistiche.
    • È da tutelare la presenza delle siepi, che devono essere formata da uno strato di alberi, arbusti di varia altezza e vegetazione erbacea lasciati crescere in forma libera. Per la costituzione di siepi sono da preferire piante autoctone, rustiche, che producono frutti e/o foglie appetiti da animali selvatici; che favoriscono la permanenza e/o la moltiplicazione dell'entomofauna utile; con fioritura ricca e/o differenziata nel tempo, per favorire i pronubi selvatici; con chioma favorevole alla nidificazione, alla protezione e al rifugio dell'avifauna utile; in quota percentuale sempreverdi per assicurare anche d'inverno protezione e rifugio. Le siepi incrementano la varietà biologica di un ambiente e costituiscono rifugio per gli animali soprattutto se multistrato; svolgono inoltre una preziosa protezione nei confronti dell'erosione eolica e idrica per cui è opportuno incentivarne la presenza.
    • E’ vietato l’utilizzo di specie non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive ai sensi art. 80 comma 7-8-9 della L.R. 30/2015, anche in recepimento della normativa comunitaria inerente le specie alloctone
    • Gli interventi sul patrimonio boschivo comunale dovranno essere effettuati nel rispetto di PTC e della L.R. n.39/2000 "Legge forestale della Toscana", nonché del suo Regolamento di Attuazione.
    • Il perimetro del bosco individuato negli elaborati di P.O. ha valore ricognitivo in relazione alla scala in cui è redatta (1:10.000), di conseguenza, attraverso una relazione tecnica ed una cartografia di maggior dettaglio, redatta da professionista abilitato, si potrà dimostrare una diversa perimetrazione.
    • Non sono presenti nel territorio comunale formazioni boschive planiziarie; nel caso, successivamente a questo atto, ne fossero individuate delle aree, in coerenza le prescrizioni del PIT con valore di piano paesaggistico, in esse non saranno ammesse nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo al loro interno ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile.
  • Manufatti di interesse storico documentario: Per i manufatti quali tabernacoli, fonti, ponticelli, muri a secco, grotte e locali ipogei (cantine, rifugi) scavati nelle rocce, anche tufacee sono consentiti unicamente interventi di manutenzione, restauro, ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, la sostituzione di parti eventualmente realizzate con materiali soggetti a più o meno rapidi processi di deterioramento, ovvero degli elementi tecnologici. Gli interventi di riqualificazione devono tenere conto dell'intorno ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto.
  • Elementi da sottoporre a tutela e valorizzazione sono la rete ecologica, le aree boscate e le loro fasce ecotonali, gli agroecosistemi tradizionali identificati con le tessiture agrarie a maglia fitta di pregio per la maggiore complessità e biodiversità che le caratterizza. Una particolare importanza per la tutela della biodiversità è rivestita dalla "rete ecologica" e, all'interno di questa, dall'area individuata dal PS per l'istituzione di un'ANPIL, quale perimetrata nella Tav. 9 di P.S. e nelle Tavv. 1 e 2 di P.O.
  • Aree tartufigene: In queste aree, quali perimetrate nella Tav. 9 di P.S. e nelle Tavv. 1 e 2 di P.O., oltre agli indirizzi e prescrizioni di legge, sono vietati interventi che non si riferiscano a pratiche colturali di salvaguardia o di miglioramento della tartufaia e del suo ecosistema. A questo fine sono ammesse le opere facenti parte di specifico progetto di coltivazione della tartufaia approvato dall'Ente competente. Nell'area tartufigena sono comunque vietati interventi di nuova edificazione, permanente o temporanea, apertura di strade di qualsiasi tipo e sezione, passaggio di infrastrutture a rete interrate, drenaggi, pozzi perdenti, i cambi di destinazione d'uso dei suoli e qualsiasi altro intervento estraneo alla coltivazione, in grado di alterare in provvisoriamente o permanentemente l'area tartufigena. Le pratiche agricole ordinarie sono realizzate alla distanza minima di 10 metri dalla tartufaia o comunque tale da non creare disturbo al suo ecosistema.

5. Direttive ambientali e paesaggistiche - Gli indirizzi di cui al presente comma definiscono un insieme di regole e di buone pratiche agronomiche finalizzate a salvaguardare il paesaggio rurale, la stabilità, l'equilibrio idrogeologico e le capacità produttive dei suoli agrari. La salvaguardia degli elementi di ruralità di tutto il territorio deve essere perseguita attraverso:

  • il mantenimento del ruolo dell'agricoltura sia come elemento di tutela del paesaggio sia come fattore economico e di stabilità della biodiversità ambientale.
  • la valorizzazione della diversità degli ambienti e dei paesaggi.
  • la diversificazione del paesaggio quale elemento essenziale per la conservazione della biodiversità animale e vegetale a livello di specie, di habitat, di serie di vegetazione e di paesaggio.
  • la tutela ed il controllo della tessitura agraria nelle sue trasformazioni, in quanto considerata una risorsa sia sotto il profilo paesaggistico che sotto quello della stabilità e della difesa del suolo (per tessitura agraria si intende l'insieme degli elementi fisici e vegetazionali che compongono il disegno del suolo e del paesaggio agrario).
  • la tutela integrale della tessitura agraria a maglia agraria fitta, in quanto garantisce una adeguata strategia di difesa del suolo, di valorizzazione del contesto paesaggistico e costituisce una condizione ecologica essenziale in un'ottica di biodiversità.
  • nelle zone a maglia fitta (cfr Tav. 22 PS) deve essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie, con possibilità di adeguati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo tali da ridurre la capacità della rete scolante, che non prevedano l'eliminazione della viabilità campestre.
  • deve essere almeno garantita la tutela delle zone a maglia media (cfr Tav. 22 PS) evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo. Si rende opportuno, al fine di una adeguata strategia di difesa del suolo e di valorizzazione del contesto paesaggistico.
  • devono essere valorizzati e recuperati tutti gli elementi che costituiscono memoria storica del territorio e che costituiscono il paesaggio agrario, quali: l'assetto fondiario, la viabilità vicinale e poderale, la rete idraulica di drenaggio superficiale, i manufatti e gli elementi naturali di pregio storico, architettonico ed ambientale.

6. Opere di sistemazione ambientale conseguenti alla deruralizzazione - In coerenza con le disposizioni di cui alla LR 65/2014 e smi, art. 83 comma 5, il PO definisce che gli interventi di sistemazione ambientale conseguenti alle deruralizzazioni di edifici con pertinenza superiore ad 1ha, devono garantire il mantenimento od il ripristino della connotazione rurale dei luoghi, con particolare riferimento ad aree e percorsi di uso o fruizione pubblica, anche sotto l'aspetto percettivo. A titolo esemplificativo, si potranno prevedere interventi del tipo sotto elencato:

  • ripristino della viabilità poderale, interpoderale e vicinale pubblica
  • ripristino di rete superficiale di scolo, di sistemazioni idraulico-agrarie
  • ripristino di piccoli manufatti esterni di valenza storica (pozzo, cisterna, edicole..)
  • ripristino del sistema della rete ecologica mediante siepi arboree ed arbustive, vegetazione di contesto ed alberature di corredo.
  • piantagione di alberi di specie autoctona o naturalizzata.
  • piantagione o ripristino di siepi

Art. 50 Aree di pertinenza degli edifici in territorio rurale e Aree di pertinenza degli edifici sparsi interni alle UTOE

1. Si intende per area o resede di pertinenza lo spazio esterno ad uso esclusivo o comune a più unità abitative non utilizzabile autonomamente da esse. Le aree di pertinenza degli edifici in territorio rurale sono individuate nelle Tavv. 1 e 2 di PO in conformità alle indicazioni di cui alla Tav. 13 di PS. Le aree di pertinenza degli edifici sparsi interni alle UTOE sono invece individuate nelle tavole da 3 a 9 di PO. Tale individuazione costituisce un riferimento che deve essere valutato e verificato alla scala di dettaglio del singolo edificio o complesso edilizio. L'effettiva delimitazione ed estensione dell'area di resede pertinenziale deve essere individuata mediante la lettura delle relazioni spaziali e funzionali con gli edifici collegati, con particolare riferimento alla morfologia, alla presenza di segni territoriali, ad elementi fisici (delimitazioni materiali, siepi, piantumazioni recinzioni, ecc.). In ogni caso non fanno parte del resede pertinenziale le aree stabilmente adibite a colture agricole o boscate.

2. Le aree di pertinenza di cui all'art. 77 della L.R. 65/14, relative ad edifici per i quali si preveda il mutamento della destinazione d'uso devono comprendere almeno le pertinenze storiche dell'edificio come risultanti dalla documentazione storica esistente e comunque devono fare riferimento a limiti naturali o esistenti quali strade, ciglioni, siepi.

3. In coerenza con le disposizioni di cui L.R. 65/14 e smi , art.68 lettera b ed art. 77, la sistemazione degli spazi esterni di edifici di nuova edificazione, e degli edifici facenti parte del patrimonio edilizio esistente (anche quando oggetto di deruralizzazione) deve essere consona alla ruralità dei luoghi in cui l'edificio si colloca. In ogni caso non dovrà prevedere soluzioni di tipo urbano quali ad es. grandi prati verdi (che richiedono irrigazione per lunghi periodi) con bordi fioriti, che, in ogni caso non corrispondono a tessere di paesaggio agrario toscano.

4. Nella sistemazione degli spazi esterni degli edifici rurali deve essere conservata la leggibilità della ruralità del resede soprattutto per il patrimonio di valore storico. Nel caso di complessi di valore storico, nei quali sono ancora riconoscibili le caratteristiche di impianto originario, compresa la presenza di manufatti minori, l'organizzazione degli spazi aperti e i sistemi di accessibilità costituiscono un valore da conservare:

  • salvaguardando le relazioni tra gli spazi aperti ed edifici;
  • mantenendo le pavimentazioni e le caratteristiche delle sistemazioni a terra;
  • conservando gli elementi di relazione con il contesto (accessi principali, di servizio, filari alberati).
  • Rispettando i rapporti gerarchici, tipologici e di organizzazione spaziale fra edifici principali, annessi e manufatti secondari, anche nell'ambito di eventuali interventi di ricostruzione e/o accorpamento di manufatti incongrui e/o degradati.

5. Gli accessi devono essere adattati alle forme del paesaggio ed all'importanza del complesso e/o aggregato. Nelle sistemazioni dei complessi edilizi esistenti e nella creazione di nuovi le strade d'accesso devono essere tracciate in coerenza con la topografia dei luoghi, la vegetazione e gli altri elementi del paesaggio. Le strade d'accesso e gli spazi intorno agli edifici residenziali dovrebbero avere un trattamento diversificato dalla viabilità e dagli spazi di servizio attorno all'azienda agricola. E' preferibile evidenziare gli accessi delle aziende dalla strada pubblica utilizzando una segnaletica non invadente. Quando non occultino punti di vista aperti sul paesaggio, è preferibile localizzare i parcheggi in prossimità dei punti di accesso, occupando la minor superficie possibile e armonizzando pavimentazioni e vegetazione al contesto generale.

6. Il progetto degli spazi esterni e dell'edificato deve essere articolato attraverso un progetto unitario. Le pavimentazioni dovranno essere limitate ai casi strettamente necessari e realizzate con materiali e colori integrati nel contesto. Per gli spazi di piccole dimensioni contigui alla residenza sono preferibili le pavimentazioni con un aspetto naturale (acciottolato, pietra); per gli spazi di grandi dimensioni, funzionali alle attività agricole è preferibile l'utilizzo di sistemazioni permeabili di tipo tradizionale. Sono da evitare superfici asfaltate o in cemento grezzo e l'utilizzo di pavimentazioni più propriamente urbane.

7. E' essenziale usare correttamente la vegetazione per l'inserimento del costruito nel paesaggio rurale, dato che costituisce l'elemento principale della configurazione dei paesaggi agrari. A tal fine è necessario:

  • Conservare le formazioni vegetali esistenti tipiche dei luoghi: gli alberi isolati, le siepi campestri esistenti in quanto possono ancorare visualmente il sito d'intervento al proprio contesto.
  • Riconoscere, al fine di poter stabilire cosa conservare, la vegetazione strutturante del paesaggio e della riconoscibilità di un insediamento rurale; questo riconoscimento deve fungere da modello per l'insediamento di nuove aziende, che dovrebbero ispirarsi alle formazioni esistenti nel contesto circostante riprendendone la scala, interpretandone le forme e utilizzando "linguaggi vegetali" simili.
  • Utilizzare la vegetazione come strumento progettuale per migliorare la qualità degli insediamenti, per unificare, fungere da collante; la vegetazione deve essere usata come elemento strutturante di un progetto unitario da sviluppare in relazione all'edificato, sia esistente che di progetto.
  • Riconoscere la vegetazione presente negli insediamenti esistenti per prendere ispirazione ed armonizzare i progetti con gli elementi del paesaggio.

8. Sistemazione spazi esterni per gli annessi: gli elementi che richiedono un'attenzione maggiore dal punto di vista del loro inserimento nel contesto sono gli spazi necessari per lo svolgimento delle attività aziendali che devono essere progettati in modo da garantire funzionalità, qualificazione paesaggistica, immagine aziendale. La vegetazione dovrebbe essere utilizzata non solamente in funzione della mitigazione degli interventi ma quale componente essenziale della qualità e dell'immagine dell'azienda. Una progettazione unitaria tra edifici e piante può consentire un migliore inserimento ambientale, oltre che a mitigare l'impatto visivo dei manufatti. Le forme, i colori e i materiali degli impianti devono essere studiati in relazione al loro inserimento in un contesto rurale, non solo in relazione alla loro tecnologia. Le coloriture o i materiali dovranno essere prescelti privilegiando i colori neutri.

9. Opere di sistemazione ed arredo del territorio rurale:

  • Al fine di tutelare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio rurale il Regolamento Edilizio potrà prevedere una specifica disciplina in merito alla realizzazione di opere di arredo ed illuminazione, pavimentazioni esterne, sistemazioni vegetazionali, siano esse di servizio alla viabilità che a pertinenze private e il Regolamento di Polizia Rurale potrà ulteriormente prevedere un'apposita disciplina in merito all'estensione delle superfici atte ad essere recintate in rapporto delle diverse esigenze di produzione agricola e di allevamento.
  • Al fine di proteggere le colture che caratterizzano il territorio comunale è consentita la recinzione dei fondi agricoli, da realizzare nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    • le recinzioni dovranno essere realizzate in rete metallica non plastificata e pali di castagno, senza cordolo continuo e di altezza non superiore a ml 1,80 dal suolo;
    • la rete dovrà avere maglia rettangolare (minimo 15x20)  o quadrata  (minimo 15x15). Inoltre le recinzioni saranno dotate in basso di passaggi per la fauna minore, di dimensioni di 20x20 cm, da prevedere almeno ogni 50 metri lineari1 I pali dovranno essere in castagno, di 12-15 cm di diametro.
    • le recinzioni dovranno essere dotate di varchi pedonali ,rappresentati anche da cancelli apribili, in corrispondenza della viabilità aziendale e campestre.
    Sono altresì consentite recinzioni con filo elettrificato.
  • E' ammessa la recinzione delle aree strettamente pertinenziali ai fabbricati residenziali in zona agricola, con siepi vive autoctone, staccionate in legno o con rete a maglia sciolta non plastificata con sostegni preferibilmente lignei o metallici, prive di cordolo a terra. L'altezza non potrà mai superare i m. 1,50. Tali siepi dovranno essere miste, allevate nella loro forma naturale e non rigidamente potate in forma obbligata; sono da preferire siepi costituite da alberi ed arbusti di specie autoctone, in quota percentuale sempreverdi e caducifoglie per migliorarne la naturalità visiva ed ecologica.
  • E' ammessa la recinzione delle aree rurali destinate e necessarie all'allevamento da parte dell'imprenditore agricolo. Ai fini della individuazione delle modalità costruttive, valgono le prescrizioni di cui al punto precedente, fatta salva, per comprovate esigenze produttive e di sicurezza, la realizzabilità del cordolo a terra.
  • E' ammessa la recinzione delle aree rurali da parte delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie. Le recinzioni possono riguardare superfici che rappresentino al massimo il 10% dell'intera estensione consecutiva delle aree aziendali. Ai fini della individuazione delle modalità costruttive, valgono le prescrizioni di cui al punto precedente fatta salva, per comprovate esigenze produttive e di sicurezza, la realizzabilità del cordolo a terra.
  • E' ammessa la recinzione nei modi di cui al punto precedente, nonché la realizzazione di piccoli recinti con un'altezza massima di m 1,60, per la custodia di animali da cortile e da compagnia. Mentre è consentito il frazionamento dei recinti, per la custodia separata di animali di specie diversa, è fatto divieto di realizzare più recinti sulla medesima area. Non è ammesso che la recinzione del manufatto sia separata rispetto al recinto per gli animali.
  • Le recinzioni di cui ai punti precedenti devono essere interamente rimosse allorché cessi l'attività di allevamento, ovvero la detenzione degli animali da cortile o da compagnia.
  • Per i casi in cui le recinzioni superino la lunghezza complessiva di m. 1.000 esse dovranno essere dotate di appositi varchi in relazione alle esigenze di protezione e di intervento antincendio.
  • La messa in sicurezza di arginature esistenti potrà avvenire con la tecnica della terra armata, di ingegneria naturalistica o con altri analoghi sistemi.
  • Ai soli fini di stabilità delle scarpate potranno essere ammessi muri a secco di pietra locale.
  • I cancelli dovranno essere leggeri, avere un disegno semplice, consono alla ruralità dei luoghi.
  • La realizzazione di piscine e vasche d’acqua è consentita nelle aree di pertinenza degli edifici, a destinazione abitativa e/o turistica, purché non comportino alterazioni della morfologia dei luoghi, con la sola esclusione degli scavi necessari alla realizzazione del corpo vasca, che dovrà risultare contenuto nel livello del terreno, o comunque in quota non superiore ai 50 cm dal piano di campagna. La superficie massima consentita non potrà essere superiore a 80 mq per le residenze private e di 100 mq per le attività agrituristiche o di tipo turistico-ricettivo, con una profondità non superiore a 1,80 m. I locali tecnici per gli impianti di filtrazione dovranno essere completamente interrati o reperiti nell’interno del patrimonio edilizio esistente (compreso eventuali spogliatoi e servizi). È preferibile l’utilizzo di coloriture della vasche tali da inserirsi nel paesaggio, privilegiando, a seconda del contesto, le tonalità neutre dei colori della sabbia o, in alternativa del verde scuro. Eventuali diverse soluzioni dovranno essere motivate in sede progettuale, in relazioni alle specificità del contesto paesaggistico. Eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1 m. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno. La sistemazione degli spazi tra gli edifici e la piscina dovrà essere oggetto di uno specifico elaborato progettuale, in cui sia illustrato ed appaia chiaramente, il corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico e la relazione con gli edifici, nonché la percezione visiva dai punti panoramici di intervisibilità dell’intorno territoriale. Per l'approvvigionamento idrico si rimanda al DPGR 29/R/2008 e alle disposizioni di cui all’Autorità Idrica Toscana e all’Ente Gestore. È preferibile la realizzazione di biopiscine/biolaghi per favore l’integrazione del manufatto con il paesaggiocon forme che si adattino alla morfologia dei luoghi e non riconducibili a forme geometriche regolari. Tali soluzioni non sono tenute al rispetto delle superfici massime di cui sopra, in relazione alle loro specifiche caratteristiche; la loro superficie non potrà comunque superare i 200 mq.
    Per edifici o complessi di edifici, pertinenze e parti di uso comune, come perimetrate dal presente PO, caratterizzati da unitarietà e autonomia funzionale, oppure derivati dal frazionamento di complessi ed aggregati rurali, è consentita la realizzazione di una sola piscina, da ubicare in uno spazio comune. All’istanza relativa alla realizzazione di un nuova piscina deve pertanto essere allegato un atto di assenso alla realizzazione della stessa, sottoscritto da tutti i proprietari, o una liberatoria dei proprietari che, pur assentendo alla realizzazione della piscina, rinunciano contestualmente a realizzarne altre all’interno della stessa area di pertinenza. È vietata la realizzazione di piscine fuori terra e la copertura delle piscine con qualsiasi tipo di struttura, anche amovibile, fatta salva l'installazione di piscine stagionali con le caratteristiche e nei limiti stabiliti dal Regolamento Edilizio e comunque per un periodo non superiore a novanta (90) giorni.

10. Nell’ambito delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, con esclusione delle aree di cui all’art. 55 delle presenti norme, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici interrati per impianti di energie rinnovabili.

11. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa dell’impianto in copertura o sostituiva dello stesso in caso di impossibilità data dalla classificazione dell’immobile, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia. È consentita l’installazione di un singolo impianto a terra da realizzarsi nell’area o resede di pertinenza, con un limite di 5 Kw per unità immobiliare e comunque di potenza massima complessiva non superiore a 20 Kw. Per gli impianti a terra delle aziende agricole si applica la specifica eccezione (***) prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 51 Ambiti periurbani

1. Negli ambiti periurbani, di cui alla LR 65/2014 e smi, art. 67, non sono ammessi interventi di nuova edificazione, al fine di riqualificare e tutelare la percezione paesaggistica dell’ingresso alla città di Poggibonsi. Per preservare la connotazione agricola residuale di questo ambito è ammessa comunque l’installazione di annessi per attività agricole amatoriali e per esigenze venatorie di cui al precedente art. 47 o aziendali di cui agli art. 42 e 45.

2. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa dell’impianto in copertura o sostituiva dello stesso in caso di impossibilità data dalla classificazione dell’immobile, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia. È consentita l’installazione di un singolo impianto a terra da realizzarsi nell’area o resede di pertinenza, con un limite di 5 Kw per unità immobiliare e comunque di potenza massima complessiva non superiore a 20 Kw. Per gli impianti a terra delle aziende agricole si applica la specifica eccezione (***) prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06