Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 38 Infrastrutture viarie, mobilità e accessibilità, aree di sosta e parcheggi

1. Il PO fa riferimento alle componenti del sistema della mobilità e dell'accessibilità a carattere territoriale e locale come definite dal Regolamento di Attuazione n. 2/R/2007, ed in particolare:

  • le infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico (rete complessiva della viabilità comprensiva delle strade residenziali e delle piazze);
  • le infrastrutture per l'organizzazione della sosta (parcheggi pubblici e privati);
  • le infrastrutture a servizio dei pedoni (marciapiedi, spazi dedicati ed attrezzature utili alla segnalazione ed al superamento degli attraversamenti stradali e delle barriere architettoniche);
  • le infrastrutture per la mobilità ciclistica (piste ciclabili urbane ed extraurbane, attrezzature utili alla segnalazione ed alla regolazione degli attraversamenti stradali).

In caso di interventi di riqualificazione messi in atto da soggetti pubblici è sempre consentita una diversa organizzazione del Sistema della mobilità e accessibilità esistente e delle relative aree accessorie di cui al presente articolo, così come degli spazi per la sosta e del verde, nonché, più in generale, di tutti gli spazi e servizi di interesse generale.

2. Il Piano Operativo prevede la riqualificazione del subsistema funzionale delle infrastrutture attraverso la riconfigurazione e la differenziazione delle modalità di mobilità per un corretto equilibrio ed integrazione fra le diverse componenti. In particolare, l'Amministrazione Comunale promuove, attraverso le previsioni di riqualificazione e razionalizzazione del tessuto urbano, la separazione dei flussi veicolari di attraversamento da quelli a carattere locale ed urbano ed il potenziamento di sistemi alternativi della mobilità privata quali percorsi ciclo-pedonali a scala territoriale e urbana. Costituisce criterio prioritario nella riorganizzazione del sistema della mobilità urbana la più ampia accessibilità a disabili, anziani e bambini, anche attraverso un piano della mobilità protetta che preveda la pedonalizzazione delle aree di maggiore centralità urbana e l'uso di servizi di carattere collettivo, nonché la razionalizzazione della circolazione e della sosta, differenziando i flussi di attraversamento da quelli di carattere urbano.

In relazione al sistema della mobilità, costituiscono obiettivi del Piano Operativo:

  • riqualificazione del sistema delle relazioni interrotte;
  • regolamentazione dell'accessibilità articolata in relazione alle componenti della domanda (residenti, turisti, occasionali, ecc.) attratta/generata delle diverse zone urbane per ottimizzare le prestazioni della capacità offerta dalla rete infrastrutturale (strade e parcheggi); realizzazione di una rete tecnologica infomobility (pannelli a messaggio variabile, indicatori parcheggi, ecc.) per gli utenti della città;
  • potenziamento dell'offerta di sosta finalizzata a valorizzare i punti e le aree di maggiore attrazione della domanda garantendo un migliore livello di accessibilità;
  • riqualificazione della domanda dell'accessibilità al centro storico attraverso il potenziamento dell'offerta di sosta e la realizzazione di impianti meccanizzati di risalita per l'accesso alla collina di Poggio Imperiale;
  • potenziamento della rete dei percorsi pedonali per garantire una migliore connettività tra i diversi comparti urbani ed incentivare modalità di mobilità a impatto ambientale "zero";
  • interventi per migliorare i livelli di sicurezza della mobilità rispetto alle diverse modalità di trasporto (veicolare, ciclo-pedonale, ecc);
  • rafforzamento del trasporto pubblico per assicurare in particolare nei periodi di punta della domanda turistica un efficace livello di accessibilità tra le diverse zone urbane e una modalità di trasporto alternativa all'uso dell'auto, per mitigare gli effetti ambientali prodotti dal traffico veicolare urbano.

Tali obiettivi dovranno essere perseguiti, per quanto di competenza, sia nelle azioni di programmazione dell'Ente pubblico che nell'ambito degli interventi di riqualificazione/rigenerazione urbana di iniziativa privata convenzionata. La programmazione degli interventi di riqualificazione del sistema di mobilità, preferibilmente da attuarsi attraverso uno specifico Piano di Settore (PUMS), dovrà essere funzionalmente connessa con la valorizzazione ed il potenziamento del sistema del verde urbano e degli standard.

3. Viabilità esistenti: L'Amministrazione Comunale, di concerto con gli altri eventuali soggetti competenti, definisce, anche attraverso la redazione di Piani di Settore, programmi di intervento che, coerentemente ai criteri adottati dalla legislazione nazionale vigente e dagli atti di pianificazione per la classificazione funzionale delle strade, consentano di migliorare il livello di servizio offerto tramite interventi infrastrutturali di adeguamento agli standard richiesti e/o di limitazione delle funzioni ammesse.Fatta salva l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, in dette zone è sempre consentita la realizzazione di manufatti necessari, anche di carattere temporaneo, per la gestione e manutenzione dell’infrastruttura viaria. È inoltre ammessa la realizzazione di impianti e volumi tecnici.
Interventi sulle strade extraurbane: per le strade dove non sono previsti specifici interventi di ristrutturazione sono comunque ammessi interventi di miglioramento e/o adeguamento (rettifiche di lieve entità ai raggi di curvatura realizzazione di piazzole di interscambio veicoli, adeguamento della pavimentazione stradale e della carreggiata) ai fini della messa in sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Tali interventi potranno essere realizzati anche da soggetti consorziati previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
Interventi sulle strade urbane: il P.O. individua in cartografia i principali interventi di adeguamento e riqualificazione funzionale della viabilità urbana, da attuare nel quinquennio di validità dello strumento di pianificazione. Per le strade dove non sono previsti specifici interventi di ristrutturazione possono essere comunque attuati interventi di riqualificazione e/o adeguamento, da definire eventualmente anche nell'ambito del Piano Urbano del traffico o in sede di formazione dei Piani Attuativi definiti dalle Schede Norma, di cui all'Allegato I.

4. Percorsi pedonali e ciclabili: il P.O. individua in cartografia la rete dei percorsi pedonali e ciclabili esistenti e di progetto, opportunamente integrata con il sistema degli spazi pubblici e dei servizi di interesse collettivo. L'individuazione dei percorsi ha valore di riferimento per la programmazione delle successive fasi progettuali, e non comporta apposizione di vincoli espropriativi. La realizzazione delle infrastrutture di progetto potrà avvenire attraverso interventi pubblici e/o privati convenzionati, nel rispetto delle indicazioni di P.O. In sede di progettazione dovranno essere previsti opportuni interventi di inserimento ambientale e paesaggistico. La realizzazione di piste ciclabili dovrà interessare ambiti esterni alla vegetazione naturale e seminaturale e collocarsi di preferenza ai margini urbani o in terreni agricoli, in modo da evitare l’ulteriore frammentazione e assottigliamento dei corridoi ripari e fluviali, nel rispetto degli indirizzi per la rete ecologica del PIT-PPR.
Nell'ambito di tale sistema di percorsi è compresa anche l'ipotesi di risalita meccanizzata (tramite monorotaia inclinata o altra tipologia di trasporto) per l'accesso pedonale alla collina di Poggio Imperiale.

5. Parcheggi pubblici e privati: il PO individua il sistema delle infrastrutture per l’organizzazione della sosta, costituito dalla rete dei parcheggi pubblici e privati esistenti e di programma. Del sistema di cui al presente comma costituiscono parte integrante anche i parcheggi pertinenziali a servizio della residenza o di attività a carattere turistico ricettivo, produttivo e commerciale, anche se non specificamente evidenziati negli elaborati di PO. La dotazione di parcheggi privati, in relazione alle diverse funzioni e fatte salve specifiche disposizioni relative a particolari ambiti e/o comparti urbanistici, dovrà essere garantita negli interventi di nuova costruzione, integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, di ristrutturazione ricostruttiva, e ampliamento volumetrico, le dotazioni di cui all’art. 41-sexies della L. 1150/1942 (ex L. 122/1989) (1 mq ogni 10 mc) e, qualora superiori, le seguenti superfici minime:

  • Residenziale: almeno due stalli per ogni alloggio con superficie maggiore di 50 mq, con specifico vincolo di destinazione, con esclusione delle zone A, del tessuto compatto di matrice otto novecentesca di cui all’art. 22 delle NTA e del tessuto di formazione recente di cui all’art. 23 delle NTA.
  • Commerciale al dettaglio: deve essere rispettata la dotazione di parcheggi pertinenziali e di relazione prevista dalla LR 62/2018 e dalla normativa vigente. Per gli esercizi di vicinato all’interno dei centri urbani, in quanto ricorrono le condizioni di cui all’art. 9 lett. b) e c) del DPGR n. 23/R/2020, non sono richieste superfici destinate alla sosta di relazione, ad eccezione comunque delle attività di cui al punto successivo.
  • Centri di scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro: in aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti normative, gli spazi per il gioco con vincita in denaro e i centri di scommesse, anche in via non esclusiva, devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all’attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq 1,5 per ogni mq di superficie utile.
  • Attività di somministrazione alimenti e bevande: in aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di superficie utile superiore a 300 mq devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all’attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq 1,5 per ogni mq di superficie utile.
  • Direzionale e di servizio: mq 30 ogni 100 mq di SE, salvo maggiori dotazioni richieste dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività esercitata.
  • Attività turistico ricettive: mq 30 ogni 100 mq di SE, salvo maggiori dotazioni richieste dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività esercitata.

Le superfici minime sopra indicate dovranno sempre essere sempre arrotondate per eccesso secondo moduli di 12,5 mq (stalli singoli escluso spazi di manovra).
I parcheggi dovranno far parte di un progetto che riconsideri i rapporti con il tessuto e/o con il contesto paesaggistico. Il progetto dovrà sviluppare inoltre le sistemazioni a verde e le relative eventuali piantumazioni, nonché le dotazioni impiantistiche e di arredo. Al fine di una valutazione per il corretto inserimento sarà opportuno evidenziare il rispetto e la valorizzazione delle relazioni storiche, visive e percettive.
La destinazione d'uso di parcheggio pertinenziale deve essere oggetto di atto pubblico di vincolo da trascrivere nei registri immobiliari, a cura e spese dei privati proprietari, nei casi previsti dalla L. 122/1989. Qualora non sia possibile reperire la dotazione minima di parcheggi all’interno del lotto di intervento, è ammessa la realizzazione di tali superfici nell’ambito dell’isolato urbano di appartenenza, anche attraverso accordi tra privati. Valgono inoltre le disposizioni di cui alla L. 122/1989 e smi.

6. Aree ferroviarie: nelle aree di resede ferroviario sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati all'esercizio, alla gestione ed all'adeguamento del servizio ferroviario. Salvo specifica previsione del P.O., sono esclusi interventi di nuova edificazione. E' ammessa la realizzazione di impianti e volumi tecnici. Per l'edificio adibito a stazione ferroviaria ubicato in Piazza Mazzini sono consentite anche destinazioni a servizi e commercio di vicinato, funzionali e complementari all'attività principale. Per i fabbricati ricadenti all’interno delle aree di cui al presente comma aventi usi diversi da quelli attinenti alla funzione ferroviaria, gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria sono subordinati a parere favorevole dell’ente gestore dell’infrastruttura circa la compatibilità degli interventi proposti rispetto alla funzione ferroviaria in essere.

7. Le aree di cui al presente articolo sono assimilate alle zone omogenee F di cui al D.M. 1444/1968.

Art. 39 Attrezzature, impianti tecnologici e servizi a rete

1. Le attrezzature, gli impianti tecnologici e i servizi a rete sono articolati dal P.S. in:

  • rete fognante;
  • rete idrica;
  • rete gas;
  • elettrodotti.

Per tali impianti/attrezzature valgono gli indirizzi e le prescrizioni definiti all' art. 18 delle Norme di P.O, nonché condizioni derivanti dalla VAS., oltre alle disposizioni di cui al successivo articolato.

2. Per i servizi a rete di cui al presente articolo sono consentiti interventi di adeguamento/riqualificazione e potenziamento attraverso progetti di iniziativa pubblica (Amministrazione Comunale, Enti gestori dei servizi, Società concessionarie, ecc) nel rispetto delle specifiche normative di settore, nonché interventi di iniziativa privata convenzionata collegati agli interventi di trasformazione disciplinati dalla Schede Norma di cui all'Allegato I. Al fine di salvaguardare l'assetto paesaggistico del territorio comunale, gli interventi definiti nell'Allegato I, che comportano la realizzazione di nuove linee a rete e/o l'estensione di quelle esistenti, dovranno necessariamente prevedere l'interramento delle stesse, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica che dovranno essere soggetti a specifica autorizzazione comunale.

3. Ove i servizi di urbanizzazione siano attuati congiuntamente alla realizzazione di comparti di trasformazione, le obbligazioni del privato in ordine alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle sistemazioni sono stabilite da specifiche convenzioni sulla base dei criteri e delle modalità esecutive definite con delibera di consiglio comunale. Nella realizzazione degli interventi convenzionati, le opere di urbanizzazione devono essere eseguite almeno per la prima fase preliminarmente al rilascio dei permessi di costruire degli interventi edilizi.

4. Gli interventi di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture a rete sono subordinati all'adozione di specifiche misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli, nonché alla verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate possibilità di depurazione, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del Piano Strutturale, nonché delle prescrizioni ambientali di cui al Titolo VI delle presenti Norme.

5. Servizi ed impianti tecnologici di pubblico interesse: in tali zone sono ubicate infrastrutture ed impianti tecnici di interesse generale, quali impianti di depurazione, impianti per il trasporto e la distribuzione di energia, acqua, gas, impianti di telecomunicazioni, impianti per la raccolta, la selezione ed il trattamento dei rifiuti, ecc. In tali zone il Piano Operativo si attua per intervento diretto previa approvazione dei relativi progetti esecutivi predisposti dall’Amministrazione Comunale o dagli Enti competenti. Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 27 comma 1 delle presenti Norme. Per quanto riguarda la regolamentazione e la localizzazione delle aree per l’installazione delle antenne e delle stazioni radio base si rimanda alle eventuali indicazioni e prescrizioni contenute nel Programma comunale degli impianti redatto ai sensi della LR 49/2011.

6. Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee F di cui al DM 1444/68.

7. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa e secondaria dell’impianto in copertura, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti dei parametri urbanistici di zona, nell’area o resede di pertinenza. Per gli impianti a terra è fatta salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 40 Impianti di distribuzione carburante

1. Le aree destinate a impianti di distribuzione carburanti esistenti sono individuate negli elaborati di PO. Le strutture esistenti potranno essere adeguate alle esigenze funzionali richieste dall'attività svolta, con interventi anche di ampliamento che comunque non portino ad incrementi della consistenza attuale superiori a quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/1968.

2. I progetti edilizi relativi ad interventi su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di inserimento e arredo urbano.

3. La realizzazione di nuovi impianti è consentita nel rispetto dei requisiti e condizioni richieste dalla normativa vigente, di cui alla L.R. 62/18 e relativo Regolamento attuativo. Sono escluse dalla realizzazione di nuovi impianti:

  • le aree di contesto dei corpi idrici e le aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • le aree tartufigene e l'area destinata ad ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • le aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 e 142 D. Lgs 42/2004.
  • le aree connotate da pericolosità idraulica I.4 ai sensi del DPGR n. 53/R/2011 e della LR 41/2018.

4. I nuovi distributori di carburante, potranno essere dotati anche di impianti di lavaggio e grassaggio, di servizi igienici ed eventuali altri locali di servizio o ristoro per una volumetria complessiva non superiore a mc 500, con una altezza massima non superiore a m 3,50 escluse le pensiline per le quali è consentita una altezza all’estradosso della copertura di m 5,50. La superficie interessata complessivamente dall'intervento non potrà superare in nessun caso mq 6.000.
Per gli impianti esistenti ubicati lungo la Superstrada Firenze - Siena, in considerazione dell’importanza della infrastruttura e dei relativi servizi, i parametri urbanistici di cui sopra sono incrementati fino ad una volumetria massima di 1200 mc ed una superficie complessiva dell’impianto non superiore a 10.000 mq Ferma restando l’altezza massima pari a 3,5 m sul fronte strada (escluse pensiline), è ammessa sugli altri lati l’articolazione delle strutture su più livelli in funzione dell’andamento morfologico dell’area. Il progetto dovrà prevedere idonee soluzioni per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e delle aree scoperte, anche attraverso alberature di alto fusto e sistemazioni a verde.

5. Gli interventi di ristrutturazione che interessano impianti ubicati in aree interessate da beni paesaggistici ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 devono essere realizzati nel rispetto del vigente PIT-PPR, con particolare riferimento alla disciplina d’uso di cui all’Elaborato 8B – Sezione 4.

6. Il PO, nel rispetto della normativa vigente in materia, oltre alle colonnine elettriche installate lungo strada o negli spazi pubblici, ammette la realizzazione di nuovi impianti di ricarica per veicoli elettrici nelle zone produttive dotate di propria edificabilità, che siano servite da idonee infrastrutture elettriche, con le seguenti limitazioni:

  • la superficie interessata complessivamente dall'intervento non dovrà essere inferiore a 1.500 mq;
  • stante l’attuale diversità di veicoli elettrici con tecnologie di ricarica (corrente alternata o continua) e connettori diversi tra loro, per poter essere in grado di ricaricare il maggior numero di veicoli, deve essere garantita l’interoperabilità mediante una soluzione con sistemi multipresa a cui collegare più veicoli contemporaneamente, oppure con più sistemi indipendenti, ciascuno dotato di uno o più connettori di ricarica. Le colonnine elettriche potranno avere uno o più punti di ricarica;
  • l’impianto di ricarica dovrà garantire, fatte salve eventuali e successive disposizioni normative in materia, le seguenti dotazioni minime:
    • dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica delle varie tipologie esistenti di potenza elevata veloce e ultraveloce;
    • il numero dei punti di ricarica totali deve essere commisurato al livello di traffico circolante sulla carreggiata servita e non deve essere in misura inferiore di n. 8 colonnine, di cui almeno quattro di ricarica ultraveloce.
  • È ammessa, nelle zone diverse da quelle produttive dotate di propria edificabilità, la realizzazione delle dotazioni accessorie di cui al precedente comma 4 al raggiungimento dei seguenti requisiti minimi ulteriori a quelli di cui sopra:
    • la superficie interessata complessivamente dall'intervento non dovrà essere inferiore a 3.000 mq;
    • il numero dei punti di ricarica totali non deve essere in misura inferiore di n. 15 colonnine, di cui almeno otto di ricarica ultraveloce.

7. Tutti i manufatti edilizi e di servizio degli impianti di distribuzione carburanti e di ricarica elettrici dovranno essere rimossi alla cessazione dell’attività di distribuzione carburanti o allo smantellamento del numero minimo delle colonnine riportato al presente articolo. Si dovrà pertanto provvedere, anche a seguito delle eventuali operazioni di bonifica che dovessero risultare necessarie, alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di contaminazione.
Come disciplinato dal comma 117 della L. 124/2017 e smi, le attività di dismissione, finalizzate a prevenire l’insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell’ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono:

  • nello smantellamento delle attrezzature fuori terra;
  • nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi;
  • nella messa in sicurezza delle strutture interrate;
  • ove si renda necessario a seguito dell’individuazione di una contaminazione, nell’esecuzione di indagini ambientali in conformità al DM Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31 (“Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”).

In caso di riutilizzo dell’area, il comma 117 della L. 124/2017 prevede invece che i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedano alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di contaminazione.
Per le aree poste fuori dai centri abitati e/o in zone rurali con valore paesaggistico si dovrà inoltre provvedere al ripristino di tutta la superficie interessata da tali interventi riportandola alle originarie condizioni.

8. I manufatti a servizio degli impianti di distribuzione carburanti esistenti localizzati nel territorio urbanizzato, realizzati all’interno del resede, potranno essere mantenuti in caso di loro riconversione in impianti di ricarica elettrici a condizione che sia garantita la dotazione minima di colonnine elettriche di cui al presente articolo.

9. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa e secondaria dell’impianto in copertura, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti dei parametri urbanistici di zona, nell’area o resede di pertinenza. Nel merito, per gli impianti a terra dei distributori nelle aree urbanizzate, si fa salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Per gli impianti a terra dei distributori localizzati in territorio rurale si rimanda all’art. 41 co. 12 delle presenti NTA. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06