Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 20 Nucleo storico

1. Gli ambiti denominati "Nucleo storico" identificano, secondo il P.S., i nuclei originari ed il centro istituzionale, religioso e commerciale della struttura insediativa urbana, di cui definiscono con particolare significatività i caratteri identitari. Tali ambiti comprendono le relative aree di pertinenza funzionale e morfologica, nonché le aree che sono parte integrante per la tutela di detto nucleo, e sono assimilati alle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68. Tutti gli interventi sono rivolti alla conservazione ed alla valorizzazione dei caratteri storici, tipologici ed architettonici del tessuto urbano e del patrimonio edilizio esistente, individuando utilizzi compatibili e strategie finalizzate a salvaguardarne il ruolo e l'identità, la permanenza dei servizi, delle funzioni civili, culturali, sociali; il PO favorisce azioni volte alla rivitalizzazione del nucleo storico per una più ampia fruibilità dello spazio pubblico anche attraverso la valorizzazione della rete commerciale minore.

2. Per il nucleo storico di Poggibonsi tutti gli interventi devono essere condotti nel rispetto delle prescrizioni d'uso di cui alle Schede dell'Elaborato 3B del vigente PIT relative ai beni tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (G.U. n. 108 del 30/04/1965), come puntualmente richiamati al successivo art. 53 e dal successivo comma 12.

3. Le tavole n. 10 e 11 di P.O. individuano puntualmente il tessuto edificato appartenente ai centri storici di Poggibonsi e Staggia Senese, costituito dal nucleo esistente al catasto Leopoldino e dalle aggregazioni successive che rivestono carattere testimoniale; le specifiche categorie di intervento relative ai singoli edifici sono contenute nell' Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici. Gli edifici e le aree sono classificati in categorie e gruppi omogenei per caratteristiche tipologiche, architettoniche, storiche e di conservazione, sulla base del quadro conoscitivo del previgente Piano per il Centro Storico, opportunamente aggiornato in sede di redazione del P.O.
Per tali aree ed edifici sono valutate, in riferimento agli elementi di interesse storico, tipologico ed architettonico, le condizioni di degrado, gli usi e gli interventi ammissibili, individuando conseguentemente le categorie di intervento e le eventuali prescrizioni ad esse correlate. Nelle Tavole 10 e 11 sono individuate inoltre specifiche perimetrazioni corrispondenti a zone di degrado, all'interno delle quali gli interventi sono subordinati alla formazione di Piani di Recupero di cui all'art. 119 della L.R. n. 65/14. La disciplina di tali zone è definita nel Titolo IV delle presenti NTA in quanto attinente agli interventi di trasformazione di cui all'art. 95 comma 3 della L.R. 65/14. Per gli edifici e le aree di Via Dietro le Mura interessate dal Piano di Recupero approvato in attuazione del previgente RU sono confermate le relative disposizioni.
Per gli edifici non disciplinati nell’Allegato II – Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici, in assenza di specifiche disposizioni, sono ammessi interventi fino alla categoria del restauro conservativo. L’ Amministrazione, in sede di monitoraggio del PO, potrà procedere all’integrazione del Regesto sulla base di puntuali valutazioni.
Per il nucleo di Staggia l'Amministrazione potrà prevedere il recupero delle aree connesse alla cinta muraria (Progetto Mura) quale progetto pubblico di qualificazione di sistema tra la fortificazione, l'edificazione connessa e il parco contiguo. Per gli edifici in aderenza alla cinta muraria sono previsti, fino all’approvazione del progetto e qualora non diversamente normato nell’Allegato II, interventi fino alla manutenzione straordinaria

4. Gli interventi sugli edifici per i quali sono prescritti interventi di conservazione ai sensi dell'art. 12 delle NTA devono essere attuati nel rispetto dei criteri ed indirizzi di cui all'art. 17. La documentazione tecnica di accompagnamento alle richieste di titolo abilitativo deve contenere una specifica analisi storico tipologica dell'organismo edilizio, un rilievo geometrico quotato in scala non inferiore ad 1:50 ed una documentazione fotografica degli elementi significativi e dello stato di fatto sia interno che esterni.

5. All'interno dei nuclei storici è prevalente la funzione residenziale. Sono ammesse attività di servizio, direzionali, attività commerciali al dettaglio (limitatamente ad esercizi di vicinato ed attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 62/2018), attività turistico ricettive e artigianato di servizio compatibile con la residenza, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 57 delle presenti norme. Per le attività artigianali esistenti gli interventi ammissibili sono condizionati alla previa verifica della compatibilità ambientale ed urbanistica con il tessuto residenziale.

6. Il mutamento di destinazione è ammesso nel rispetto di quanto disposto dall'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione (Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni), ove risulti conforme alle previsioni del precedente comma e sia compatibile con il tipo edilizio e con i valori architettonici dell'immobile, nonché con il tessuto urbano circostante affinché non si produca degrado tipologico o ambientale. Qualora il mutamento di destinazione d'uso vada ad interessare interi edifici o complessi edilizi con incidenza sugli standard urbanistici (per la tipologia e la dimensione delle funzioni introdotte, ecc.) gli interventi sono subordinati alla preventiva redazione di un progetto unitario convenzionato ai sensi L.R. 65/14.

7. Ai fini del recupero e della valorizzazione del nucleo storico, anche attraverso la sua rivitalizzazione con funzioni integrate e compatibili, l’Amministrazione Comunale promuove l’insediamento di attività commerciali di vicinato (centro commerciale naturale) e forme di ricettività turistica integrate con il tessuto urbano, anche sotto forma di albergo diffuso ai sensi della normativa regionale vigente. In relazione al prevalente carattere pedonale dell’utenza, alla presenza di zone a traffico limitato o escluso, nonché agli obiettivi di valorizzazione della rete commerciale esistente attraverso specifici programmi e regolamenti, all’interno dei nuclei urbani storici non sussiste l’obbligo di reperimento di superfici per la sosta di relazione a servizio delle attività commerciali di cui all’art. 9 del DPGR n. 23/R/2020.

8. Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio ed i relativi standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di destinazione d'uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni; d) una Superficie Utile (SU) ai sensi del DPGR 39/R/2018 superiore a 38 mq. Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali, fatte salve quelle unità immobiliari che avevano originariamente una destinazione residenziale legittima. Nel caso in cui le finestre si affaccino su superfici coperte da logge e/o porticati, anche se di tipo privato, la distanza di cui sopra dovrà essere verificata dal filo esterno delle stesse. Per quegli immobili posti al piano terra, già dotati di logge/porticati, anche di tipo privato, la distanza di cui sopra potrà essere misurata dal filo interno delle suddette logge/porticati, a condizione che le stesse non siano modificate e/o arretrate rispetto alla situazione legittimamente esistente. Il mutamento di destinazione d’uso in residenza dei locali ai piani terra che non possiedono i requisiti di cui sopra è ammesso unicamente per i locali funzionalmente collegati e/o collegabili ad abitazioni esistenti alla data di adozione del PO.

9. Per quanto riguarda le aree libere all'interno e/o integrate al nucleo storico, quali individuate nelle tavole di P.O., tutti gli interventi dovranno essere rivolti alla tutela ed al ripristino degli assetti e delle sistemazioni storicizzate, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 17, nonché di quelle di cui all'art. 49 relative alla disciplina degli aspetti paesaggistici.

10. Per le disposizioni relative al sistema di accessibilità e della sosta si rinvia al successivo art. 38.

11. Per gli edifici per i quali gli elaborati di PO prescrivono la categoria “demolizione”, in quanto superfetazioni e/o elementi incongrui rispetto agli edifici ed al tessuto urbano, è ammessa la presentazione di Piani di Recupero che prevedano la demolizione totale o parziale di tali edifici contestualmente allo ricollocazione dei volumi demoliti nell’ambito di un progetto unitario di riqualificazione nel rispetto dei caratteri urbanistici ed architettonici del tessuto. In assenza di Pdr sono ammessi interventi fino alla manutenzione ordinaria.

12. Nel centro storico di Poggibonsi e di Staggia l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura potrà essere ammessa, qualora si intervenga su immobili, anche recenti, che abbiano tetti piani e/o con materiali diversi da quelli tradizionali in laterizio e in quelli ove è consentita la Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva, nell’ambito di un intervento di complessiva riqualificazione dell’edificio, dietro l’acquisizione di un preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale (CEC), che valuterà caso per caso, che non si pregiudichi l’unitarietà delle coperture del centro storico. L’installazione di tali impianti in copertura dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA. Non sono ammessi invece impianti fotovoltaici a terra.

Art. 21 Zona di rispetto del nucleo storico di Staggia Senese

1. L'ambito di cui al presente articolo identifica l'area che separa la Rocca e la cinta murata di Staggia Senese dal corso del torrente Staggia. Tale ambito riveste una funzione di integrazione e rispetto del nucleo fortificato, contribuendo significativamente alla tutela dei valori storici e paesaggistici che connotano la struttura insediativa ed è pertanto assimilato alle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68.
In tale ambito gli interventi sono rivolti alla conservazione ed alla valorizzazione dei caratteri paesaggistici ed ambientali, con particolare attenzione al mantenimento delle connotazioni rurali tradizionali, al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla promozione di forme di utilizzazione pubblica compatibili quali percorsi pedonali e ciclabili, spazi a verde attrezzato, parchi. Sono consentiti interventi per la realizzazione di opere pubbliche e/o standard urbanistici. Sono ammesse sistemazioni pertinenziali connesse all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, con modalità coerenti con i valori urbanistici e paesaggistici del contesto.

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio sono rivolti alla qualificazione, alla valorizzazione ed all'adeguamento formale e funzionale, in coerenza con i caratteri storici e tipologici degli organismi edilizi e con i valori paesaggistici del contesto. Si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 37.

3. È ammessa l’installazione sulle coperture di impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e termici. L’installazione di tali impianti in copertura dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA. Non sono ammessi impianti fotovoltaici a terra.

Art. 22 Tessuto compatto di formazione otto novecentesca

1. Gli ambiti di cui al presente articolo identificano il tessuto urbano a prevalente destinazione residenziale formatosi attraverso la progressiva espansione dell’originario nucleo consolidato a cavallo tra XIX e XX secolo. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee B di cui al DM 1444/68. Il PO integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del PS attraverso l’analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 del PIT “Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea”. In particolare nell’ambito urbano di Poggibonsi, il Tessuto compatto di formazione otto novecentesca gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR1 Tessuti ad isolati chiusi o semichiusi.

2. Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbano, attraverso criteri e modalità d’intervento tali da garantire prioritariamente il miglioramento degli spazi pubblici e dei servizi di interesse collettivo, del patrimonio edilizio architettonico, dell’immagine urbana, nel rispetto dell’impianto urbanistico originario e dei caratteri architettonici e tipologici di valore degli organismi edilizi.

3. Per gli edifici ed i complessi edilizi classificati “di rilevante valore”, si rimanda all’art. 12 comma 4 delle presenti NTA.

4. Per gli edifici classificati quali “edilizia in aggregazione seriale con tipologia di impianto”, ivi compresi quelli suscettibili di crescita tipologica si rimanda all’art. 12 comma 5 delle presenti NTA.

5. Per gli edifici che invece sono classificati quali “edilizia di intasamento” valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 7.

6. Nelle aree individuate negli elaborati di PO, come “Edifici ed aree di degrado e riqualificazione” gli interventi sul patrimonio edilizio esistente eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa e/o comportanti il mutamento di destinazione d’uso (nel rispetto dei parametri di cui al successivo comma 7) sono quelli previsti al precedente art. 13 comma 8 delle presenti NTA.

7. Per gli edifici non ricadenti nelle categorie di cui ai precedenti commi, sono ammessi interventi fino alla integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, anche attraverso operazioni di accorpamento e rifusione di corpi edilizi. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione di cui sopra e/o ampliamento non possono comportare un aumento di SE, VE e altezza della sagoma dell’edificio, superiore al 10% rispetto alla situazione esistente ed autorizzata, ferme restando le dotazioni obbligatorie di parcheggi pertinenziali previste nei casi di cui all’art. 38 comma 5 delle presenti norme. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

8. Nell’ambito di cui al presente articolo è prevalente la funzione residenziale, in forma integrata con le attività commerciali di vicinato, direzionali e di servizio. I mutamenti di destinazione d’uso sono ammessi nel rispetto della disciplina di cui all’art. 57 delle presenti norme.

9. Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio ed i relativi standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di destinazione d’uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni; d) una Superficie Utile (SU) ai sensi del DPGR 39/R/2018 superiore a 38 mq. Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali, fatte salve quelle unità immobiliari che avevano originariamente una destinazione residenziale legittima. Nel caso in cui le finestre si affaccino su superfici coperte da logge e/o porticati, anche se di tipo privato, la distanza di cui sopra dovrà essere verificata dal filo esterno delle stesse. Per quegli immobili posti al piano terra, già dotati di logge/porticati, anche di tipo privato, la distanza di cui sopra potrà essere misurata dal filo interno delle suddette logge/porticati, a condizione che le stesse non siano modificate e/o arretrate rispetto alla situazione legittimamente esistente.

10. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari termici in copertura valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA. Non sono ammessi impianti fotovoltaici a terra.

Art. 23 Tessuto urbano di formazione recente

1. Il tessuto di formazione recente, corrispondente al Tessuto recente di prima periferia di PS, si è prevalentemente formato a seguito di atti di pianificazione (PRG o Piani di Lottizzazione), progressivamente succedutisi dal dopoguerra fino agli ultimi decenni. Il tessuto è caratterizzato da edilizia seriale aggregata, edifici residenziali originati da lottizzazioni e progetti unitari, edilizia di completamento e saturazione. L'impianto urbano, fortemente densificato e condizionato dalla presenza della ferrovia che opera una cesura fra le due parti della città, si caratterizza per la configurazione consolidata, mentre il patrimonio edilizio non presenta elementi di particolare valore architettonico. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee B di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea". In particolare:

  • nell'ambito urbano di Poggibonsi gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR2 Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati su lotto e TR3 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali;
  • nell'ambito urbano di Bellavista e Staggia Senese gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR 4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata e TR 5 Tessuto pavillonaire.

2. Il P.O. prevede operazioni di riqualificazione del tessuto, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica che assicurino il rinnovo del patrimonio edilizio ed il suo miglioramento sia sotto il profilo strutturale ed ambientale che della qualità tipologica ed architettonica; gli interventi dovranno in generale essere rivolti ad assicurare il miglioramento delle prestazioni energetiche, il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi ed essere finalizzati al miglioramento dell'immagine urbana e delle relazioni paesaggistiche. La mobilità dovrà essere articolata in modo da favorire la separazione tra flussi urbani e locali, con particolare attenzione alla creazione di percorsi protetti per la mobilità dolce, favorendo l'accessibilità alle diverse parti della città.

3. Sulla generalità del patrimonio edilizio diverso da quello di cui al successivo comma 4 sono possibili interventi fino alla integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, ed all’ampliamento, anche attraverso operazioni di accorpamento e rifusione di corpi edilizi. In presenza di volumi impropri, quali superfetazioni o manufatti incoerenti con la tipologia, sono ammesse limitate modifiche volumetriche o della sagoma, finalizzate alla contestualizzazione ed alla riqualificazione tipologica e formale dei manufatti incongrui. Gli interventi di cui sopra dovranno comunque essere attuati nel rispetto dei caratteri dell’impianto urbano consolidato, con particolare attenzione agli allineamenti rispetto alla viabilità ed agli spazi pubblici, alla continuità del tessuto edilizio, ai rapporti con l’edificato al contorno. Gli interventi di ampliamento non possono comportare un aumento di SE e VE superiore al 10% rispetto alla situazione esistente ed autorizzata. Al fine di incentivare il rinnovo e la riqualificazione del tessuto edilizio, in caso di integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, è ammesso un aumento fino al 15% rispetto ai suddetti parametri, purché non comporti aumento dei piani fuori terra superiore ad uno rispetto allo stato esistente, ferme restando le dotazioni obbligatorie di parcheggi pertinenziali previste nei casi di cui all’art. 38 comma 5 delle presenti norme. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII. All'interno del resede privato, nel rispetto della permeabilità, delle distanze dai confini (pari a 5 m) e delle ulteriori disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio, è ammessa la realizzazione di una piscina di dimensioni non superiori a 30 mq, profondità di 1,5 m.

4. Gli elaborati grafici di PO individuano gli organismi edilizi e le parti di tessuto di valore storico, architettonico e testimoniale, per i quali tutti gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17. Per gli edifici ed i complessi edilizi classificati “di rilevante valore” sono ammessi interventi fino al restauro conservativo come disciplinati all’art. 12 comma 4. Per gli edifici ed i complessi edilizi in aggregazione seriale con tipologia di impianto si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 12 comma 5. Per l’edilizia di intasamento si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 13 comma 4.

5. Per gli edifici residenziali con originaria tipologia mono o bifamiliare, dotati di proprio resede, anche qualora oggetto di frazionamenti successivi purché antecedenti alla data di adozione del PO, sono ammessi interventi di modesto ampliamento sul lotto o in altezza attraverso operazioni di riqualificazione degli immobili volti al miglioramento delle condizioni abitative. Tali interventi potranno anche determinare aumenti di VE e SE superiori ai limiti di cui al precedente comma 3, purché nel rispetto dell’indice di copertura non superiore al 40% del lotto, altezza massima non superiore a due piani fuori terra, indice di edificabilità fondiaria (IF) 3 non superiore a 0,5 mq/mq e un aumento massimo del 20% rispetto alla Volumetria Complessiva (VTot) legittimamente esistente, escluse le dotazioni di parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art. 41 sexies della LU 1150/1942 e smi. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

6. Per gli organismi edilizi residenziali diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, ai fini della riqualificazione architettonica ed energetica ed in deroga ai parametri del comma 3, sono ammessi interventi di riconfigurazione unitaria dei prospetti, anche con interventi di “richiusura” dell’involucro, finalizzati alla riqualificazione complessiva dell’edificio ed alla realizzazione di parti comuni, quali porticati e loggiati, controfacciate, ecc. Sono inoltre ammessi interventi di modifica della copertura al fine di poter realizzare spazi quali terrazze verdi e servizi comuni, nella misura massima del 30 % della superficie coperta, con altezza non superiore ai 3 m. Tali interventi non potranno determinare la formazione di nuove unità abitative. Ove la riqualificazione avvenga per parti, l’intervento dovrà essere inserito in un progetto generale condiviso da tutti i proprietari.

7. Per quelle aree individuate negli elaborati di PO come “Edifici ed aree di degrado e riqualificazione”, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa (nel rispetto dei parametri di cui al precedente comma 3) e/o comportanti il mutamento di destinazione d’uso sono disciplinati ai sensi dell’art. 13 comma 8 delle NTA.

8. All’interno dell’ambito di cui al presente articolo è prevalente la funzione residenziale, in forma integrata con le attività commerciali di vicinato, direzionali e di servizio. I mutamenti di destinazione d’uso sono ammessi nel rispetto della disciplina di cui all’art. 57 delle presenti norme.

9. Per l’area “ex B2” ubicata in via San Gimignano ed individuata con specifica simbologia negli elaborati grafici (PRU), è ammesso, subordinatamente a permesso di costruire convenzionato, il completamento degli interventi già previsti nella specifica scheda del previgente RU.

10. Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio ed i relativi standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di destinazione d’uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni; d) una Superficie Utile (SU) ai sensi del DPGR 39/R/2018 superiore a 38 mq. Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali, fatte salve quelle unità immobiliari che avevano originariamente una destinazione residenziale legittima. Nel caso in cui le finestre si affaccino su superfici coperte da logge e/o porticati, anche se di tipo privato, la distanza di cui sopra dovrà essere verificata dal filo esterno delle stesse. Per quegli immobili posti al piano terra, già dotati di logge/porticati, anche di tipo privato, la distanza di cui sopra potrà essere misurata dal filo interno delle suddette logge/porticati, a condizione che le stesse non siano modificate e/o arretrate rispetto alla situazione legittimamente esistente.

11. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari in copertura valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
In entrambe le aree sopra indicate è ammessa, quale misura integrativa dell’impianto in copertura o sostituiva dello stesso in caso di impossibilità data dalla classificazione dell’immobile, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti di eventuali parametri urbanistici di zona. È consentita l’installazione di un singolo impianto a terra da realizzarsi nell’area o resede di pertinenza, con un limite di 20 Kw per unità immobiliare, fatta salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 24 Edificato collinare di formazione recente

1. Questi ambiti sono originati da fenomeni di crescita urbana verificatisi a partire dagli anni settanta del novecento fino agli inizi del secolo attuale, alcuni in continuità con il tessuto urbano di formazione recente altri in forma di insediamenti autonomi disposti sui versanti collinari ad est della superstrada Siena-Firenze. L'impianto, ormai saturo, è caratterizzato da edilizia residenziale prevalentemente mono o bifamiliare, con marginale dotazione di standard a parcheggio e verde. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee B di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea". In particolare nell'ambito urbano di Poggibonsi , cfr Tav. 2 di PO, gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR5.2 Tessuto puntiforme collinare.

2. Sulla generalità del patrimonio edilizio, in quanto di privo di connotazioni tipologico architettoniche, sono possibili interventi fino alla integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, a ed all’ampliamento. Gli interventi di ampliamento sul patrimonio edilizio esistente non possono comportare un aumento di SE e VE superiore al 10% rispetto alla situazione esistente ed autorizzata. Al fine di incentivare il rinnovo e la riqualificazione del tessuto edilizio, in caso di integrale demolizione e ricostruzione di cui sopra è ammesso un incremento fino al 15% rispetto ai suddetti parametri, purché non comporti aumento dei piani fuori terra superiore ad uno rispetto allo stato esistente, ferme restando le dotazioni obbligatorie di parcheggi pertinenziali previste nei casi di cui all’art. 38 comma 5 delle presenti norme. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII. All'interno del resede privato, nel rispetto della permeabilità, delle distanze dai confini (pari a 5 m) e delle ulteriori disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio, è ammessa la realizzazione di una piscina di dimensioni non superiori a 30 mq, profondità di 1,5 m.

3. Per gli edifici residenziali con originaria tipologia mono o bifamiliare, dotati di proprio resede, anche qualora oggetto di frazionamenti successivi purché antecedenti alla data di adozione del PO, sono ammessi interventi di modesto ampliamento sul lotto o in altezza attraverso operazioni di riqualificazione tipologica e formale degli immobili volti al miglioramento delle condizioni abitative . Tali interventi potranno anche determinare aumenti di VE e SE superiori ai limiti di cui al precedente comma 2, purché nel rispetto del indice di copertura non superiore al 40% del lotto, altezza massima non superiore a due piani fuori terra, indice edificabilità fondiaria (IF) non superiore a 0,5 mq/mq e un aumento massimo del 20% rispetto alla Volumetria Complessiva (VTot) legittimamente esistente, escluse le dotazioni di parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art. 41 sexies della LU 1150/1942 e smi. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

4. Gli elaborati grafici di PO individuano gli edifici ed i complessi edilizi classificati “di rilevante valore”, ai sensi dell’art. 12 co. 4, per i quali sono ammessi interventi fino al restauro conservativo nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17. Per gli edifici ed i complessi edilizi in aggregazione seriale con tipologia di impianto si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 12 comma 5. Per l’edilizia di intasamento si applicano le disposizioni di cui al precedente 13 comma 7.

5. È prevalente la funzione residenziale. I mutamenti di destinazione d’uso sono ammessi nel rispetto della disciplina di cui all’art. 57 delle presenti norme.

6. Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio ed i relativi standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di destinazione d’uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni; d) una Superficie Utile (SU) ai sensi del DPGR 39/R/2018 superiore a 38 mq. Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali, fatte salve quelle unità immobiliari che avevano originariamente una destinazione residenziale legittima. Nel caso in cui le finestre si affaccino su superfici coperte da logge e/o porticati, anche se di tipo privato, la distanza di cui sopra dovrà essere verificata dal filo esterno delle stesse. Per quegli immobili posti al piano terra, già dotati di logge/porticati, anche di tipo privato, la distanza di cui sopra potrà essere misurata dal filo interno delle suddette logge/porticati, a condizione che le stesse non siano modificate e/o arretrate rispetto alla situazione legittimamente esistente.

7. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari in copertura valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
In entrambe le aree sopra indicate è ammessa, quale misura integrativa dell’impianto in copertura o sostituiva dello stesso in caso di impossibilità data dalla classificazione dell’immobile, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti di eventuali parametri urbanistici di zona. È consentita l’installazione di un singolo impianto a terra da realizzarsi nell’area o resede di pertinenza, con un limite di 20 Kw per unità immobiliare, fatta salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 25 Aree miste urbane di riqualificazione

1. Nell’ambito della struttura urbana sono presenti parti di tessuto caratterizzate dalla commistione di funzioni produttive (talvolta dismesse o sottoutilizzate), commerciali, residenziali. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee B di cui al DM 1444/68. Il PO integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del PS, attraverso l’analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 del PIT “Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea”. In particolare nell’ambito urbano di Poggibonsi, cfr Tav. 2 di PO, gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR6 Tessuto a tipologie miste. In questi ambiti, il PO individua specifici isolati e/o complessi edilizi per i quali, in relazione alle condizioni di degrado in essere e/o al loro importante ruolo di polarità ed integrazione della struttura urbana, sono definiti gli obiettivi e gli strumenti per la riqualificazione attraverso la disciplina del Titolo V e le Schede Norma di cui all’Allegato I.

2. Sul patrimonio edilizio non interessato dai comparti urbanistici di cui al precedente comma 1 sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa nel rispetto dei volumi e delle superfici esistenti. Il mutamento di destinazione d’uso è ammesso purché interessi superfici non eccedenti il 10% della SE complessiva dell’edificio oggetto di intervento e limitatamente alle destinazioni legittimamente presenti alla data di adozione del PO. Sugli edifici di cui sopra sono inoltre attivabili interventi di ristrutturazione urbanistica con cambio di destinazione d’uso attraverso le procedure previste per gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’art. 125 della LR 65/2014.
Nelle aree esterne ai comparti e poste lungo l’asse viario di via San Gimignano, è fatta salva la possibilità di attivare, nei limiti dell’attuale consistenza edilizia e dell’altezza esistente, interventi di grado superiore alla ristrutturazione edilizia conservativa con mutamento nell’ambito delle destinazioni legittimamente esistenti, purché lo stesso interessi superfici non eccedenti il 10% della SE complessiva dell’edificio, mediante la presentazione di un Piano di Recupero che preveda comunque la cessione della fascia posta sul fronte strada come indicata nella Tavola PROGETTO DI TERRITORIO - Poggibonsi Nord - Inquadramento 4 (1:2.000) del PO e la cessione di aree a standard in misura non inferiore a quanto previsto al comma 4, dal DM 1444/1968 e dalle normative di settore. Nel rispetto della Scheda di vincolo del DM 108/1965, contenuta nel PIT-PPR, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skyline). Tra gli elaborati da presentare all’AC dovrà pertanto essere prodotta idonea documentazione paesaggistica con la quale si dimostri che l’intervento proposto non pregiudichi l’integrità percettiva, la riconoscibilità, l’intervisibilità reciproca (da e verso) e la leggibilità delle emergenze storiche e architettoniche, nonché l'integrità percettiva degli scenari da queste percepiti e delle visuali panoramiche.

3. Al fine di promuovere interventi unitari in grado di contribuire ad una organica riqualificazione del tessuto urbano e degli standard, il PO individua con specifica simbologia alcune aree ed edifici di carattere residenziale e/o misto che, pur non presentando rilevanti caratteri di degrado, possono contribuire, se inseriti in più ampie operazioni di ristrutturazione urbanistica, alla riqualificazione complessiva del tessuto e degli spazi di interesse collettivo. La possibilità di inserimento di queste aree ed edifici all’interno degli interventi di rigenerazione urbana dei comparti ad essi adiacenti costituisce opzione facoltativa a disposizione dei soggetti attuatori. Al fine di incentivare una più incisiva ed organica riqualificazione del tessuto, il PO prevede in tali casi la possibilità di recuperare, all’interno di un intervento unitario soggetto a Piano Attuativo in contestuale variante alla Scheda di PO, la totalità della SE esistente ed autorizzata degli edifici in oggetto, che andrà ad incrementare i parametri urbanistici previsti dalla Scheda Norma fermo restando l’obbligo di verifica della dotazione di standard urbanistici rispetto al dimensionamento e alle funzioni complessivamente previste nel comparto.

4. In relazione agli obiettivi di riqualificazione urbanistica, funzionale e percettiva dell’asse stradale di via San Gimignano, negli interventi di trasformazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere destinata a standard urbanistici una fascia fronte strada di profondità non inferiore a quella indicata negli elaborati di PO, nella quale prevedere la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto, messa a dimora di alberature e sistemazioni a verde, di parcheggi pubblici e/o spazi pubblici attrezzati e delle relative opere di arredo, secondo le indicazioni e le specifiche fornite dall’Amministrazione Comunale.

5. Nel rispetto della disciplina di cui all’art. 57 delle NTA, all’interno delle aree di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

  • Residenza;
  • Industriale - artigianale;
  • Direzionale e di servizio;
  • Commerciale al dettaglio.

Il passaggio tra le categorie suddette costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai sensi art. 99 comma 2 della LR 65/2014, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 57 comma 11.
Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio e i relativi standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di destinazione d’uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni; d) una Superficie Utile (SU) ai sensi del DPGR 39/R/2018 superiore a 38 mq. Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali, fatte salve quelle unità immobiliari che avevano originariamente una destinazione residenziale legittima. Nel caso in cui le finestre si affaccino su superfici coperte da logge e/o porticati, anche se di tipo privato, la distanza di cui sopra dovrà essere verificata dal filo esterno delle stesse. Per quegli immobili posti al piano terra, già dotati di logge/porticati, anche di tipo privato, la distanza di cui sopra potrà essere misurata dal filo interno delle suddette logge/porticati, a condizione che le stesse non siano modificate e/o arretrate rispetto alla situazione legittimamente esistente.

6. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari in copertura valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA. Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che3 dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA. In entrambe le aree sopra indicate è ammessa, quale misura integrativa dell’impianto in copertura o sostituiva dello stesso in caso di impossibilità data dalla classificazione dell’immobile, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti di eventuali parametri urbanistici di zona. È consentita l’installazione di un singolo impianto a terra4 da realizzarsi nell’area o resede di pertinenza, con un limite di 20 Kw per unità immobiliare, fatta salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 26 Strutture ricettive

1. Il Piano Operativo individua le strutture turistico ricettive di tipo alberghiero ai sensi della L.R. 86/16 presenti nel territorio comunale. Per le strutture alberghiere ubicate nel territorio urbanizzato sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa. Per le strutture alberghiere ubicate nel territorio rurale vale la disciplina di cui agli artt. 37 e 38. L'eventuale aumento della capacità ricettiva è ammesso nel rispetto del dimensionamento di P.O. e previa verifica degli standard urbanistici necessari, in relazione alle tipologie di attività svolte. Tutti gli interventi sono comunque finalizzati all'adeguamento ed al miglioramento dell'offerta ricettiva ed all'ampliamento dei servizi al turista nel rispetto dei valori ambientali, paesaggistici ed urbanistici del territorio in coerenza con le indicazioni del Piano Strutturale. Gli ambiti di cui al presente articolo sono assimilati alle zone F di cui al DM 1444/68.

2. Per le strutture del "Hotel Europa", qualora risulti dismessa l'attività ricettiva e venga comprovata la non convenienza economico-produttiva della stessa struttura ricettiva, è consentito il cambio di destinazione d'uso verso quella residenziale comprensiva di quelle con essa compatibili mediante presentazione e approvazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC) in cui sia verificata la dotazione degli standard e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti. Il cambio di destinazione d'uso di immobili o parti di essi è pertanto sempre soggetto alla verifica di compatibilità con la tipologia edilizia, con le funzioni già esistenti nell'edificio e con le destinazioni d'uso ammesse nel tessuto insediativo, nel complesso e nell'isolato di appartenenza, ed è subordinato alla verifica dell'adeguatezza delle urbanizzazioni esistenti. Per tali strutture sono ammessi interventi fino alla demolizione e ricostruzione senza aumento della SE e del volume complessivo, del numero di piani, nonché dell'altezza, tutti legittimamente esistenti. Nel rispetto della Scheda di vincolo del DM 108/1965 , contenuta nel PIT-PPR, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skyline). Tra gli elaborati da presentare all'AC dovrà pertanto essere prodotta una idonea documentazione paesaggistica con la quale si dimostri che l'intervento proposto non pregiudichi l'integrità percettiva degli scenari e delle visuali panoramiche che si aprono dalle emergenze storiche e architettoniche individuate dal vincolo. Il passaggio tra le categorie compatibili costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai sensi art. 99 comma 2 della L.R. 65/14, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 57 comma 11.

3. Non sono consentite strutture ricettive in spazi aperti, ad esclusione dell’attività di agricampeggio con le limitazioni di cui all’art. 42 co. 7 delle presenti NTA.

4. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari termici 1 valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che2 dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA. Qualora sia ammessa l’installazione a terra, se la struttura ricettiva è localizzata in:

  • territorio urbanizzato, si rimanda alla disciplina di zona dell’isolato di appartenenza;
  • territorio rurale, si rimanda a quanto previsto dal comma 12 dell’art. 41 delle presenti NTA.

Art. 27 Spazi e servizi di interesse collettivo

1. Tali aree comprendono le parti del territorio destinate a servizi ed attrezzature di interesse generale. In dette zone sono consentiti interventi di iniziativa pubblica, nel rispetto delle specifiche normative di settore, nonché interventi di iniziativa privata convenzionata, in conformità con gli indirizzi ed i parametri di cui alla eventuale specifica Scheda norma. Per il dimensionamento degli interventi di iniziativa pubblica, si rinvia ai progetti predisposti dall'A.C. sulla base delle esigenze di pubblico interesse, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del Piano Strutturale. Per gli interventi di iniziativa privata il dimensionamento è stabilito dalla eventuale Scheda Norma di P.O. o da specifici atti convenzionali dell'A.C., nel rispetto del dimensionamento generale del P.S.
I servizi e le attrezzature di interesse generale sono distinti in:

  • Servizi di interesse collettivo (Ic);
  • Servizi scolastici (Sc);
  • Parcheggi pubblici (P);
  • Verde pubblico attrezzato;
  • Aree ed attrezzature sportive (Is);
  • Servizi ed impianti tecnologici (It);

La disciplina dei suddetti ambiti, corrispondenti alle zone omogenee F di cui al D.M. 1444/68, è definita ai commi seguenti. Per la categoria “servizi ed impianti tecnologici” si rimanda all’art. 39.
Il passaggio tra le categorie sopra elencate non comporta la necessità di variante urbanistica in quanto tutte riconducibili alla funzione di servizi di interesse generale.
In caso di interventi di riqualificazione messi in atto da soggetti pubblici è sempre consentita una diversa organizzazione del sistema della mobilità e accessibilità esistente e delle relative aree accessorie di cui all'art.38, così come degli spazi per la sosta e del verde, nonché, più in generale, di tutti gli spazi e servizi di interesse generale. In dette aree pubbliche, ad eccezione delle aree a verde pubblico e fatte salve le limitazioni derivanti da vincoli sovraordinati, nonché l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, è sempre consentita la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) mediante installazione di pannelli fotovoltaici, prioritariamente in copertura e in misura integrativa a terra, qualora necessario al raggiungimento dell’autoconsumo, secondo le modalità di cui al successivo comma 8.

2. Servizi di interesse collettivo: queste zone comprendono le parti del territorio destinate a servizi di interesse generale (sedi istituzionali, uffici pubblici, luoghi di attività culturale, religiosa, associativa, ecc.). In dette aree le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso progetti pubblici o privati convenzionati ai sensi della legislazione vigente. Per gli edifici privati i contenuti della convenzione sono specificati all’art. 14 comma 5 delle presenti norme. Per gli edifici individuati dal Piano Operativo come oggetto di tutela in relazione al loro valore storico architettonico, sono ammessi unicamente interventi fino alla categoria del restauro di carattere conservativo nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17, sia per gli immobili, che per le aree di pertinenza.

3. Servizi scolastici: Queste zone comprendono le parti del territorio destinate a servizi pubblici per l'istruzione. In dette zone le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso progetti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Gli interventi dovranno essere preferibilmente attuati attraverso la redazione di un progetto unitario ed organico comprensivo delle sistemazioni a verde e di arredo, anche mediante forme di progettazione partecipata con gli studenti.

4. Parcheggi pubblici: In tali zone il Piano Operativo si attua per intervento pubblico diretto previa approvazione dei relativi progetti esecutivi. Se le aree destinate a parcheggio pubblico di previsione sono comprese in un più ampio comparto urbanistico disciplinato dalle Schede norma di cui all'Allegato I delle Norme Tecniche di Attuazione, possono essere attuate anche da soggetti privati all'interno degli obblighi convenzionali del Piano Attuativo e/o del Progetto Unitario Convenzionato.
Per eventuali previsioni in aree interessate da vincolo paesaggistico il PO definisce specifici Schemi Direttori, che individuano i criteri di progettazione e realizzazione dei parcheggi pubblici, in coerenza con i valori paesaggistici del territorio urbano e rurale.
Per l’area degli impianti sportivi comunali di via Marmolada il parcheggio pubblico di previsione dovrà essere realizzato evitando alterazioni significative della morfologia dei luoghi e prevedendo il mantenimento di fasce a verde con funzione di filtro e integrazione paesaggistica con il contesto
Nelle aree classificate quali parcheggi pubblici è sempre ammessa l’installazione di colonnine di ricarica elettrica e di impianti solari fotovoltaici su pensiline/pergolati fotovoltaici, finalizzati anche alla creazione di CER, a condizione che siano rispettati i parametri di zona, fatte salve le modalità di cui al successivo comma 8.
Per i parcheggi pubblici si rinvia anche alle disposizioni del successivo art. 38.2

5. Verde pubblico attrezzato: queste zone comprendono le parti del territorio destinate alla pubblica fruizione e ad attività del tempo libero. In dette zone le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso progetti pubblici unitari estesi all'intera area di intervento. Se le aree destinate a verde attrezzato di previsione sono comprese in un più ampio comparto urbanistico disciplinato da Scheda Norma, di cui all'Allegato I delle Norme Tecniche di Attuazione, possono essere attuate anche da soggetti privati all'interno degli obblighi convenzionali del Piano Attuativo e/o del Progetto Unitario Convenzionato.
Nelle aree a verde pubblico attrezzato sono ammessi esclusivamente manufatti funzionali alla manutenzione o alla utilizzazione collettiva dell'area (quali spogliatoi, servizi igienici, tettoie, pergolati, percorsi pedonali coperti, chioschi, info point, area picnic, attrezzature ludico ricreative ecc.). Sono inoltre consentite strutture di servizio quali bar e punti ristoro fino ad una dimensione massima di 50 mq la cui gestione sia regolata dalla Amministrazione Comunale anche attraverso forme di convenzionamento. I progetti relativi alle aree a verde dovranno verificare l’eventuale presenza di alberature di alto fusto e essenze particolarmente significative, e valutarne l’opportunità di conservazione e/o integrazione nelle sistemazioni di progetto. Contestualmente all'approvazione del progetto unitario l'Amministrazione definisce le regole per la gestione dell'area e dei servizi ivi previsti.
Per eventuali previsioni in aree interessate da vincolo paesaggistico il PO definisce specifici Schemi Direttori, che individuano i criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, in coerenza con i valori paesaggistici del territorio urbano e rurale.
Per gli edifici individuati dal Piano Operativo come oggetto di tutela in relazione al loro valore storico architettonico, sono ammessi unicamente gli interventi di carattere conservativo ivi previsti, sia per gli immobili che per le aree di pertinenza.
Tutti gli interventi dovranno essere inseriti in un programma organico di riqualificazione e potenziamento del sistema del verde urbano e delle reti ecologiche territoriali, anche attraverso la formazione di uno specifico strumento di settore come il Piano del Verde Urbano, per il quale costituiscono riferimento il quadro conoscitivo e gli indirizzi contenuti nello specifico studio elaborato contestualmente alla redazione del P.O. "Il sistema del verde del comune di Poggibonsi"

6. Aree ed attrezzature sportive: Il P.O. individua interventi di riqualificazione e potenziamento degli impianti e delle attrezzature esistenti. Le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso un progetto unitario di iniziativa pubblica o privata convenzionata. Gli interventi d'iniziativa privata sono subordinati all'approvazione di uno specifico Piano Attuativo convenzionato e/o Progetti Unitari Convenzionati, nel rispetto degli indirizzi, dei parametri e delle prescrizioni stabiliti dall'Allegato I- Schede Norma, ove presenti. L'Amministrazione Comunale, in riferimento agli indirizzi espressi da specifici piani di settore ed attraverso singoli convenzionamenti, disciplina i tipi, le caratteristiche e le modalità di gestione degli impianti. All'interno dei singoli comparti e/o ambiti devono essere individuati parcheggi pubblici e/o di uso pubblico in misura adeguata alle potenzialità e funzionalità delle strutture presenti. Gli spazi a parcheggio collegati alle aree sportive dovranno essere caratterizzati da adeguate sistemazioni ambientali e paesaggistiche (alberature, piantumazioni, pavimentazioni permeabili e/o con materiali compatibili, ecc.) in grado di garantirne in corretto inserimento nel contesto urbano e territoriale. Per le attività esistenti a carattere privato sono ammessi, con titolo diretto, gli interventi necessari alla gestione degli impianti, all’adeguamento e/o al rispetto delle normative di settore, anche attraverso ampliamenti funzionali fino ad un incremento massimo di 200 mq di SE.

7. Nelle aree pubbliche è sempre ammesso il posizionamento di fontanelli e altri manufatti di piccole dimensione legati a servizi di interesse generale.

8. Per le aree di cui al comma 1, ad esclusione delle aree a verde pubblico, valgono le seguenti disposizioni in materia di installazione di impianti solari.
Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari termici 1 valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura con le seguenti limitazioni. Nelle aree classificate quali parcheggi pubblici è sempre ammessa l’installazione di impianti solari fotovoltaici su pensiline/pergolati fotovoltaici, finalizzati anche alla creazione di CER, a condizione che siano rispettati i parametri di zona, fatte salve le modalità di cui al successivo comma 8.
È ammessa, quale misura integrativa e secondaria dell’impianto in copertura, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti dei parametri urbanistici di zona, nell’area o resede di pertinenza, fatta salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 28 Parchi urbani e territoriali

1. Tali ambiti comprendono aree pubbliche e private aventi funzione di rispetto ed integrazione delle emergenze storiche e monumentali, elementi nodali della rete di connessioni ecologiche e paesaggistiche tra la struttura urbana ed il territorio, riconosciute dal PS quali componenti statutarie del patrimonio territoriale. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee F di cui al DM 1444/68.

2. Il PO individua come ambiti di cui al presente articolo:

  • il Parco urbano di Poggio Imperiale;
  • il Parco urbano delle mura di Staggia Senese;
  • il Parco fluviale dell’Elsa e dello Staggia.

3. In dette zone il PO prevede l’attuazione, nelle aree di proprietà pubblica, di interventi rivolti alla fruizione collettiva per attività di carattere naturalistico, ricreativo e culturale, alla riqualificazione ambientale e paesaggistica, alla tutela ed alla valorizzazione delle emergenze storiche e culturali e dei relativi contesti. In dette aree possono essere inoltre reperiti spazi pubblici e di interesse collettivo e standard ai sensi del precedente art. 27, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al presente articolo. Gli interventi si attuano mediante progetti pubblici estesi ad ambiti organici sotto il profilo funzionale e paesaggistico, eventualmente articolati in stralci funzionali. Per gli ambiti di parco fluviale potranno essere attivati anche specifici accordi a carattere intercomunale. Gli interventi di fruizione (piste ciclabili e percorsi pedonali ex-novo, aree di sosta ecc.), o comunque ogni intervento di trasformazione che non sia espressamente rivolto alla rinaturalizzazione laddove necessaria, dovrà essere preferibilmente effettuato in contesti esterni a quelli naturali, utilizzando il margine dell’urbanizzato o le aree agricole, in modo da non frammentare ulteriormente i corridoi ecologici fluviali e gli ecosistemi limitrofi ad esso legati.

4. All’interno del Parco Urbano di Poggio Imperiale il PO prevede la valorizzazione e lo sviluppo del progetto “Archeodromo”, quale significativa ed innovativa esperienza di conoscenza e promozione del patrimonio storico e culturale del territorio.

5. All’interno degli ambiti di cui al comma 2, sono presenti anche aree a carattere privato in relazione di prossimità con la struttura urbana, con presenza di giardini e pertinenze private, aree agricole e boscate. Tali aree, per loro natura ed ubicazione, rivestono un ruolo di rispetto ed integrazione del tessuto urbano, costituendo un valore di connessione ecologica, integrazione funzionale e paesaggistica, in coerenza con il valore statutario attribuitogli dal PS. In tali ambiti sono consentiti gli usi collegati alle legittime funzioni in atto (agricola, residenziale o altro), purché insediate in dette zone urbanistiche, ivi compresa la realizzazione di parcheggi privati, nonché di manufatti pertinenziali ed altre opere prive di rilevanza urbanistica (serre, d’inverno, pergolati, ecc.), con esclusione di interventi di nuova edificazione. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di cui al successivo art. 36, escluso il cambio d’uso per manufatti isolati non residenziali alla data di adozione del PO Gli interventi dovranno comunque conservare i caratteri tradizionali delle pertinenze e delle aree scoperte, siano esse connotate come giardino urbano che come area rurale, con particolare riferimento agli assetti paesaggistici e vegetazionali esistenti.

6. In relazione agli obiettivi di valorizzazione della fortezza di Poggio Imperiale, l’AC potrà individuare, di concerto con gli Enti competenti, interventi di miglioramento della visibilità del sistema di architetture fortificate, anche attraverso azioni di gestione forestale mirata.

7. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA. Non sono comunque ammessi impianti fotovoltaici a terra.

Art. 29 Aree a verde con funzione di connessione ecologica, qualificazione paesaggistica e/o potenziamento degli standard

1. Tale ambito corrisponde a parti di territorio interne all’UTOE in relazione di prossimità ed integrazione con la struttura urbana, con presenza di giardini e pertinenze private, aree agricole e boscate. Tali aree, per loro natura ed ubicazione, rivestono un ruolo di rispetto ed integrazione del tessuto urbano, costituendo un valore di connessione ecologica, integrazione funzionale e paesaggistica, in coerenza con le disposizioni di PS. Per i motivi richiamati, sono assimilabili a zone omogenee E con valore paesaggistico di cui al DM 1444/1968.

2. In tali ambiti sono consentiti gli usi collegati alle funzioni in atto (residenza, agricoltura, altro), purché insediate in dette zone urbanistiche, ivi compresa la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali a servizio degli insediamenti esistenti. Sono inoltre ammesse attività di fruizione e valorizzazione per usi ricreativi, sportivi, legati al tempo libero nel quadro di interventi pubblici o privati convenzionati. Sono comunque esclusi interventi di nuova edificazione, fatti salvi gli annessi amatoriali ai sensi dell’art. 78 della LR 65/2014 di cui all’art. 47 commi 2 e 3.

3. In tali ambiti il PO potrà programmare, con atti specifici, la realizzazione di standard urbanistici, anche connessi funzionalmente ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, ampliamento e completamento delle aree produttive, ecc mediante progetti di iniziativa pubblica.

4. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di cui al successivo art. 36 comma 9, escluso il cambio d’uso per manufatti isolati non residenziali alla data di adozione del PO, ubicati all’esterno del perimetro del centro abitato. Per i manufatti ricompresi all’interno del perimetro del centro abitato, di cui all’art. 9 delle presenti NTA, le destinazioni ammissibili sono quelle di cui all’art. 57 co. 5 e 6. Il passaggio tra dette categorie costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai sensi art. 99 comma 2 della LR 65/2014, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 57 comma 11. Per la sistemazione degli spazi esterni pertinenziali agli edifici si rinvia alle disposizioni di cui al successivo art. 50, in quanto assimilabili.

5. Le sistemazioni ambientali e le eventuali opere di arredo dovranno essere finalizzate a consentirne la fruizione naturalistica da parte della cittadinanza (percorsi, alberature, aree di sosta, ecc.). Con proprio atto l’Amministrazione può definire le regole per la gestione di specifiche aree e dei servizi ivi previsti, previa definizione di un progetto unitario esteso all’intera area o a sue porzioni funzionali.

6. Non è ammessa la realizzazione di parcheggi o qualsiasi altro tipo di trasformazione estensiva (compresi usi sportivi, ricreativi ecc.), nelle aree naturali, seminaturali e agricole limitrofe ai corsi d’acqua, in modo da mantenere e possibilmente ampliare la fascia di pertinenza fluviale ecologicamente funzionale, e mantenere un sufficiente collegamento con i tratti fluviali esterni all’ambito urbano.

7. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa dell’impianto in copertura o sostituiva dello stesso in caso di impossibilità data dalla classificazione dell’immobile, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia. È consentita l’installazione di un singolo impianto a terra da realizzarsi nell’area o resede di pertinenza, con un limite di 5 Kw per unità immobiliare. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06