Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Sezione I IL SISTEMA URBANO

Art. 20 Nucleo storico

1. Gli ambiti denominati "Nucleo storico" identificano, secondo il P.S., i nuclei originari ed il centro istituzionale, religioso e commerciale della struttura insediativa urbana, di cui definiscono con particolare significatività i caratteri identitari. Tali ambiti comprendono le relative aree di pertinenza funzionale e morfologica, nonché le aree che sono parte integrante per la tutela di detto nucleo, e sono assimilati alle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68. Tutti gli interventi sono rivolti alla conservazione ed alla valorizzazione dei caratteri storici, tipologici ed architettonici del tessuto urbano e del patrimonio edilizio esistente, individuando utilizzi compatibili e strategie finalizzate a salvaguardarne il ruolo e l'identità, la permanenza dei servizi, delle funzioni civili, culturali, sociali; il PO favorisce azioni volte alla rivitalizzazione del nucleo storico per una più ampia fruibilità dello spazio pubblico anche attraverso la valorizzazione della rete commerciale minore.

2. Per il nucleo storico di Poggibonsi tutti gli interventi devono essere condotti nel rispetto delle prescrizioni d'uso di cui alle Schede dell'Elaborato 3B del vigente PIT relative ai beni tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (G.U. n. 108 del 30/04/1965), come puntualmente richiamati al successivo art. 53 e dal successivo comma 12.

3. Le tavole n. 10 e 11 di P.O. individuano puntualmente il tessuto edificato appartenente ai centri storici di Poggibonsi e Staggia Senese, costituito dal nucleo esistente al catasto Leopoldino e dalle aggregazioni successive che rivestono carattere testimoniale; le specifiche categorie di intervento relative ai singoli edifici sono contenute nell' Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici. Gli edifici e le aree sono classificati in categorie e gruppi omogenei per caratteristiche tipologiche, architettoniche, storiche e di conservazione, sulla base del quadro conoscitivo del previgente Piano per il Centro Storico, opportunamente aggiornato in sede di redazione del P.O.
Per tali aree ed edifici sono valutate, in riferimento agli elementi di interesse storico, tipologico ed architettonico, le condizioni di degrado, gli usi e gli interventi ammissibili, individuando conseguentemente le categorie di intervento e le eventuali prescrizioni ad esse correlate. Nelle Tavole 10 e 11 sono individuate inoltre specifiche perimetrazioni corrispondenti a zone di degrado, all'interno delle quali gli interventi sono subordinati alla formazione di Piani di Recupero di cui all'art. 119 della L.R. n. 65/14. La disciplina di tali zone è definita nel Titolo IV delle presenti NTA in quanto attinente agli interventi di trasformazione di cui all'art. 95 comma 3 della L.R. 65/14. Per gli edifici e le aree di Via Dietro le Mura interessate dal Piano di Recupero approvato in attuazione del previgente RU sono confermate le relative disposizioni.
Per gli edifici non disciplinati nell’Allegato II – Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici, in assenza di specifiche disposizioni, sono ammessi interventi fino alla categoria del restauro conservativo. L’ Amministrazione, in sede di monitoraggio del PO, potrà procedere all’integrazione del Regesto sulla base di puntuali valutazioni.
Per il nucleo di Staggia l'Amministrazione potrà prevedere il recupero delle aree connesse alla cinta muraria (Progetto Mura) quale progetto pubblico di qualificazione di sistema tra la fortificazione, l'edificazione connessa e il parco contiguo. Per gli edifici in aderenza alla cinta muraria sono previsti, fino all’approvazione del progetto e qualora non diversamente normato nell’Allegato II, interventi fino alla manutenzione straordinaria

4. Gli interventi sugli edifici per i quali sono prescritti interventi di conservazione ai sensi dell'art. 12 delle NTA devono essere attuati nel rispetto dei criteri ed indirizzi di cui all'art. 17. La documentazione tecnica di accompagnamento alle richieste di titolo abilitativo deve contenere una specifica analisi storico tipologica dell'organismo edilizio, un rilievo geometrico quotato in scala non inferiore ad 1:50 ed una documentazione fotografica degli elementi significativi e dello stato di fatto sia interno che esterni.

5. All'interno dei nuclei storici è prevalente la funzione residenziale. Sono ammesse attività di servizio, direzionali, attività commerciali al dettaglio (limitatamente ad esercizi di vicinato ed attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 62/2018), attività turistico ricettive e artigianato di servizio compatibile con la residenza, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 57 delle presenti norme. Per le attività artigianali esistenti gli interventi ammissibili sono condizionati alla previa verifica della compatibilità ambientale ed urbanistica con il tessuto residenziale.

6. Il mutamento di destinazione è ammesso nel rispetto di quanto disposto dall'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione (Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni), ove risulti conforme alle previsioni del precedente comma e sia compatibile con il tipo edilizio e con i valori architettonici dell'immobile, nonché con il tessuto urbano circostante affinché non si produca degrado tipologico o ambientale. Qualora il mutamento di destinazione d'uso vada ad interessare interi edifici o complessi edilizi con incidenza sugli standard urbanistici (per la tipologia e la dimensione delle funzioni introdotte, ecc.) gli interventi sono subordinati alla preventiva redazione di un progetto unitario convenzionato ai sensi L.R. 65/14.

7. Ai fini del recupero e della valorizzazione del nucleo storico, anche attraverso la sua rivitalizzazione con funzioni integrate e compatibili, l’Amministrazione Comunale promuove l’insediamento di attività commerciali di vicinato (centro commerciale naturale) e forme di ricettività turistica integrate con il tessuto urbano, anche sotto forma di albergo diffuso ai sensi della normativa regionale vigente. In relazione al prevalente carattere pedonale dell’utenza, alla presenza di zone a traffico limitato o escluso, nonché agli obiettivi di valorizzazione della rete commerciale esistente attraverso specifici programmi e regolamenti, all’interno dei nuclei urbani storici non sussiste l’obbligo di reperimento di superfici per la sosta di relazione a servizio delle attività commerciali di cui all’art. 9 del DPGR n. 23/R/2020.

8. Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio ed i relativi standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di destinazione d'uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni; d) una Superficie Utile (SU) ai sensi del DPGR 39/R/2018 superiore a 38 mq. Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali, fatte salve quelle unità immobiliari che avevano originariamente una destinazione residenziale legittima. Nel caso in cui le finestre si affaccino su superfici coperte da logge e/o porticati, anche se di tipo privato, la distanza di cui sopra dovrà essere verificata dal filo esterno delle stesse. Per quegli immobili posti al piano terra, già dotati di logge/porticati, anche di tipo privato, la distanza di cui sopra potrà essere misurata dal filo interno delle suddette logge/porticati, a condizione che le stesse non siano modificate e/o arretrate rispetto alla situazione legittimamente esistente. Il mutamento di destinazione d’uso in residenza dei locali ai piani terra che non possiedono i requisiti di cui sopra è ammesso unicamente per i locali funzionalmente collegati e/o collegabili ad abitazioni esistenti alla data di adozione del PO.

9. Per quanto riguarda le aree libere all'interno e/o integrate al nucleo storico, quali individuate nelle tavole di P.O., tutti gli interventi dovranno essere rivolti alla tutela ed al ripristino degli assetti e delle sistemazioni storicizzate, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 17, nonché di quelle di cui all'art. 49 relative alla disciplina degli aspetti paesaggistici.

10. Per le disposizioni relative al sistema di accessibilità e della sosta si rinvia al successivo art. 38.

11. Per gli edifici per i quali gli elaborati di PO prescrivono la categoria “demolizione”, in quanto superfetazioni e/o elementi incongrui rispetto agli edifici ed al tessuto urbano, è ammessa la presentazione di Piani di Recupero che prevedano la demolizione totale o parziale di tali edifici contestualmente allo ricollocazione dei volumi demoliti nell’ambito di un progetto unitario di riqualificazione nel rispetto dei caratteri urbanistici ed architettonici del tessuto. In assenza di Pdr sono ammessi interventi fino alla manutenzione ordinaria.

12. Nel centro storico di Poggibonsi e di Staggia l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura potrà essere ammessa, qualora si intervenga su immobili, anche recenti, che abbiano tetti piani e/o con materiali diversi da quelli tradizionali in laterizio e in quelli ove è consentita la Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva, nell’ambito di un intervento di complessiva riqualificazione dell’edificio, dietro l’acquisizione di un preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale (CEC), che valuterà caso per caso, che non si pregiudichi l’unitarietà delle coperture del centro storico. L’installazione di tali impianti in copertura dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA. Non sono ammessi invece impianti fotovoltaici a terra.

Art. 21 Zona di rispetto del nucleo storico di Staggia Senese

1. L'ambito di cui al presente articolo identifica l'area che separa la Rocca e la cinta murata di Staggia Senese dal corso del torrente Staggia. Tale ambito riveste una funzione di integrazione e rispetto del nucleo fortificato, contribuendo significativamente alla tutela dei valori storici e paesaggistici che connotano la struttura insediativa ed è pertanto assimilato alle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68.
In tale ambito gli interventi sono rivolti alla conservazione ed alla valorizzazione dei caratteri paesaggistici ed ambientali, con particolare attenzione al mantenimento delle connotazioni rurali tradizionali, al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla promozione di forme di utilizzazione pubblica compatibili quali percorsi pedonali e ciclabili, spazi a verde attrezzato, parchi. Sono consentiti interventi per la realizzazione di opere pubbliche e/o standard urbanistici. Sono ammesse sistemazioni pertinenziali connesse all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, con modalità coerenti con i valori urbanistici e paesaggistici del contesto.

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio sono rivolti alla qualificazione, alla valorizzazione ed all'adeguamento formale e funzionale, in coerenza con i caratteri storici e tipologici degli organismi edilizi e con i valori paesaggistici del contesto. Si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 37.

3. È ammessa l’installazione sulle coperture di impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e termici. L’installazione di tali impianti in copertura dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA. Non sono ammessi impianti fotovoltaici a terra.

Art. 22 Tessuto compatto di formazione otto novecentesca

1. Gli ambiti di cui al presente articolo identificano il tessuto urbano a prevalente destinazione residenziale formatosi attraverso la progressiva espansione dell’originario nucleo consolidato a cavallo tra XIX e XX secolo. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee B di cui al DM 1444/68. Il PO integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del PS attraverso l’analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 del PIT “Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea”. In particolare nell’ambito urbano di Poggibonsi, il Tessuto compatto di formazione otto novecentesca gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR1 Tessuti ad isolati chiusi o semichiusi.

2. Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbano, attraverso criteri e modalità d’intervento tali da garantire prioritariamente il miglioramento degli spazi pubblici e dei servizi di interesse collettivo, del patrimonio edilizio architettonico, dell’immagine urbana, nel rispetto dell’impianto urbanistico originario e dei caratteri architettonici e tipologici di valore degli organismi edilizi.

3. Per gli edifici ed i complessi edilizi classificati “di rilevante valore”, si rimanda all’art. 12 comma 4 delle presenti NTA.

4. Per gli edifici classificati quali “edilizia in aggregazione seriale con tipologia di impianto”, ivi compresi quelli suscettibili di crescita tipologica si rimanda all’art. 12 comma 5 delle presenti NTA.

5. Per gli edifici che invece sono classificati quali “edilizia di intasamento” valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 7.

6. Nelle aree individuate negli elaborati di PO, come “Edifici ed aree di degrado e riqualificazione” gli interventi sul patrimonio edilizio esistente eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa e/o comportanti il mutamento di destinazione d’uso (nel rispetto dei parametri di cui al successivo comma 7) sono quelli previsti al precedente art. 13 comma 8 delle presenti NTA.

7. Per gli edifici non ricadenti nelle categorie di cui ai precedenti commi, sono ammessi interventi fino alla integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, anche attraverso operazioni di accorpamento e rifusione di corpi edilizi. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione di cui sopra e/o ampliamento non possono comportare un aumento di SE, VE e altezza della sagoma dell’edificio, superiore al 10% rispetto alla situazione esistente ed autorizzata, ferme restando le dotazioni obbligatorie di parcheggi pertinenziali previste nei casi di cui all’art. 38 comma 5 delle presenti norme. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

8. Nell’ambito di cui al presente articolo è prevalente la funzione residenziale, in forma integrata con le attività commerciali di vicinato, direzionali e di servizio. I mutamenti di destinazione d’uso sono ammessi nel rispetto della disciplina di cui all’art. 57 delle presenti norme.

9. Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio ed i relativi standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di destinazione d’uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni; d) una Superficie Utile (SU) ai sensi del DPGR 39/R/2018 superiore a 38 mq. Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali, fatte salve quelle unità immobiliari che avevano originariamente una destinazione residenziale legittima. Nel caso in cui le finestre si affaccino su superfici coperte da logge e/o porticati, anche se di tipo privato, la distanza di cui sopra dovrà essere verificata dal filo esterno delle stesse. Per quegli immobili posti al piano terra, già dotati di logge/porticati, anche di tipo privato, la distanza di cui sopra potrà essere misurata dal filo interno delle suddette logge/porticati, a condizione che le stesse non siano modificate e/o arretrate rispetto alla situazione legittimamente esistente.

10. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari termici in copertura valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA. Non sono ammessi impianti fotovoltaici a terra.

Art. 23 Tessuto urbano di formazione recente

1. Il tessuto di formazione recente, corrispondente al Tessuto recente di prima periferia di PS, si è prevalentemente formato a seguito di atti di pianificazione (PRG o Piani di Lottizzazione), progressivamente succedutisi dal dopoguerra fino agli ultimi decenni. Il tessuto è caratterizzato da edilizia seriale aggregata, edifici residenziali originati da lottizzazioni e progetti unitari, edilizia di completamento e saturazione. L'impianto urbano, fortemente densificato e condizionato dalla presenza della ferrovia che opera una cesura fra le due parti della città, si caratterizza per la configurazione consolidata, mentre il patrimonio edilizio non presenta elementi di particolare valore architettonico. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee B di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea". In particolare:

  • nell'ambito urbano di Poggibonsi gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR2 Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati su lotto e TR3 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali;
  • nell'ambito urbano di Bellavista e Staggia Senese gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR 4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata e TR 5 Tessuto pavillonaire.

2. Il P.O. prevede operazioni di riqualificazione del tessuto, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica che assicurino il rinnovo del patrimonio edilizio ed il suo miglioramento sia sotto il profilo strutturale ed ambientale che della qualità tipologica ed architettonica; gli interventi dovranno in generale essere rivolti ad assicurare il miglioramento delle prestazioni energetiche, il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi ed essere finalizzati al miglioramento dell'immagine urbana e delle relazioni paesaggistiche. La mobilità dovrà essere articolata in modo da favorire la separazione tra flussi urbani e locali, con particolare attenzione alla creazione di percorsi protetti per la mobilità dolce, favorendo l'accessibilità alle diverse parti della città.

3. Sulla generalità del patrimonio edilizio diverso da quello di cui al successivo comma 4 sono possibili interventi fino alla integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, ed all’ampliamento, anche attraverso operazioni di accorpamento e rifusione di corpi edilizi. In presenza di volumi impropri, quali superfetazioni o manufatti incoerenti con la tipologia, sono ammesse limitate modifiche volumetriche o della sagoma, finalizzate alla contestualizzazione ed alla riqualificazione tipologica e formale dei manufatti incongrui. Gli interventi di cui sopra dovranno comunque essere attuati nel rispetto dei caratteri dell’impianto urbano consolidato, con particolare attenzione agli allineamenti rispetto alla viabilità ed agli spazi pubblici, alla continuità del tessuto edilizio, ai rapporti con l’edificato al contorno. Gli interventi di ampliamento non possono comportare un aumento di SE e VE superiore al 10% rispetto alla situazione esistente ed autorizzata. Al fine di incentivare il rinnovo e la riqualificazione del tessuto edilizio, in caso di integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, è ammesso un aumento fino al 15% rispetto ai suddetti parametri, purché non comporti aumento dei piani fuori terra superiore ad uno rispetto allo stato esistente, ferme restando le dotazioni obbligatorie di parcheggi pertinenziali previste nei casi di cui all’art. 38 comma 5 delle presenti norme. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII. All'interno del resede privato, nel rispetto della permeabilità, delle distanze dai confini (pari a 5 m) e delle ulteriori disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio, è ammessa la realizzazione di una piscina di dimensioni non superiori a 30 mq, profondità di 1,5 m.

4. Gli elaborati grafici di PO individuano gli organismi edilizi e le parti di tessuto di valore storico, architettonico e testimoniale, per i quali tutti gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17. Per gli edifici ed i complessi edilizi classificati “di rilevante valore” sono ammessi interventi fino al restauro conservativo come disciplinati all’art. 12 comma 4. Per gli edifici ed i complessi edilizi in aggregazione seriale con tipologia di impianto si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 12 comma 5. Per l’edilizia di intasamento si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 13 comma 4.

5. Per gli edifici residenziali con originaria tipologia mono o bifamiliare, dotati di proprio resede, anche qualora oggetto di frazionamenti successivi purché antecedenti alla data di adozione del PO, sono ammessi interventi di modesto ampliamento sul lotto o in altezza attraverso operazioni di riqualificazione degli immobili volti al miglioramento delle condizioni abitative. Tali interventi potranno anche determinare aumenti di VE e SE superiori ai limiti di cui al precedente comma 3, purché nel rispetto dell’indice di copertura non superiore al 40% del lotto, altezza massima non superiore a due piani fuori terra, indice di edificabilità fondiaria (IF) 3 non superiore a 0,5 mq/mq e un aumento massimo del 20% rispetto alla Volumetria Complessiva (VTot) legittimamente esistente, escluse le dotazioni di parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art. 41 sexies della LU 1150/1942 e smi. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

6. Per gli organismi edilizi residenziali diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, ai fini della riqualificazione architettonica ed energetica ed in deroga ai parametri del comma 3, sono ammessi interventi di riconfigurazione unitaria dei prospetti, anche con interventi di “richiusura” dell’involucro, finalizzati alla riqualificazione complessiva dell’edificio ed alla realizzazione di parti comuni, quali porticati e loggiati, controfacciate, ecc. Sono inoltre ammessi interventi di modifica della copertura al fine di poter realizzare spazi quali terrazze verdi e servizi comuni, nella misura massima del 30 % della superficie coperta, con altezza non superiore ai 3 m. Tali interventi non potranno determinare la formazione di nuove unità abitative. Ove la riqualificazione avvenga per parti, l’intervento dovrà essere inserito in un progetto generale condiviso da tutti i proprietari.

7. Per quelle aree individuate negli elaborati di PO come “Edifici ed aree di degrado e riqualificazione”, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa (nel rispetto dei parametri di cui al precedente comma 3) e/o comportanti il mutamento di destinazione d’uso sono disciplinati ai sensi dell’art. 13 comma 8 delle NTA.

8. All’interno dell’ambito di cui al presente articolo è prevalente la funzione residenziale, in forma integrata con le attività commerciali di vicinato, direzionali e di servizio. I mutamenti di destinazione d’uso sono ammessi nel rispetto della disciplina di cui all’art. 57 delle presenti norme.

9. Per l’area “ex B2” ubicata in via San Gimignano ed individuata con specifica simbologia negli elaborati grafici (PRU), è ammesso, subordinatamente a permesso di costruire convenzionato, il completamento degli interventi già previsti nella specifica scheda del previgente RU.

10. Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio ed i relativi standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di destinazione d’uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni; d) una Superficie Utile (SU) ai sensi del DPGR 39/R/2018 superiore a 38 mq. Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali, fatte salve quelle unità immobiliari che avevano originariamente una destinazione residenziale legittima. Nel caso in cui le finestre si affaccino su superfici coperte da logge e/o porticati, anche se di tipo privato, la distanza di cui sopra dovrà essere verificata dal filo esterno delle stesse. Per quegli immobili posti al piano terra, già dotati di logge/porticati, anche di tipo privato, la distanza di cui sopra potrà essere misurata dal filo interno delle suddette logge/porticati, a condizione che le stesse non siano modificate e/o arretrate rispetto alla situazione legittimamente esistente.

11. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari in copertura valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
In entrambe le aree sopra indicate è ammessa, quale misura integrativa dell’impianto in copertura o sostituiva dello stesso in caso di impossibilità data dalla classificazione dell’immobile, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti di eventuali parametri urbanistici di zona. È consentita l’installazione di un singolo impianto a terra da realizzarsi nell’area o resede di pertinenza, con un limite di 20 Kw per unità immobiliare, fatta salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 24 Edificato collinare di formazione recente

1. Questi ambiti sono originati da fenomeni di crescita urbana verificatisi a partire dagli anni settanta del novecento fino agli inizi del secolo attuale, alcuni in continuità con il tessuto urbano di formazione recente altri in forma di insediamenti autonomi disposti sui versanti collinari ad est della superstrada Siena-Firenze. L'impianto, ormai saturo, è caratterizzato da edilizia residenziale prevalentemente mono o bifamiliare, con marginale dotazione di standard a parcheggio e verde. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee B di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea". In particolare nell'ambito urbano di Poggibonsi , cfr Tav. 2 di PO, gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR5.2 Tessuto puntiforme collinare.

2. Sulla generalità del patrimonio edilizio, in quanto di privo di connotazioni tipologico architettoniche, sono possibili interventi fino alla integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, a ed all’ampliamento. Gli interventi di ampliamento sul patrimonio edilizio esistente non possono comportare un aumento di SE e VE superiore al 10% rispetto alla situazione esistente ed autorizzata. Al fine di incentivare il rinnovo e la riqualificazione del tessuto edilizio, in caso di integrale demolizione e ricostruzione di cui sopra è ammesso un incremento fino al 15% rispetto ai suddetti parametri, purché non comporti aumento dei piani fuori terra superiore ad uno rispetto allo stato esistente, ferme restando le dotazioni obbligatorie di parcheggi pertinenziali previste nei casi di cui all’art. 38 comma 5 delle presenti norme. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII. All'interno del resede privato, nel rispetto della permeabilità, delle distanze dai confini (pari a 5 m) e delle ulteriori disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio, è ammessa la realizzazione di una piscina di dimensioni non superiori a 30 mq, profondità di 1,5 m.

3. Per gli edifici residenziali con originaria tipologia mono o bifamiliare, dotati di proprio resede, anche qualora oggetto di frazionamenti successivi purché antecedenti alla data di adozione del PO, sono ammessi interventi di modesto ampliamento sul lotto o in altezza attraverso operazioni di riqualificazione tipologica e formale degli immobili volti al miglioramento delle condizioni abitative . Tali interventi potranno anche determinare aumenti di VE e SE superiori ai limiti di cui al precedente comma 2, purché nel rispetto del indice di copertura non superiore al 40% del lotto, altezza massima non superiore a due piani fuori terra, indice edificabilità fondiaria (IF) non superiore a 0,5 mq/mq e un aumento massimo del 20% rispetto alla Volumetria Complessiva (VTot) legittimamente esistente, escluse le dotazioni di parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art. 41 sexies della LU 1150/1942 e smi. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

4. Gli elaborati grafici di PO individuano gli edifici ed i complessi edilizi classificati “di rilevante valore”, ai sensi dell’art. 12 co. 4, per i quali sono ammessi interventi fino al restauro conservativo nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17. Per gli edifici ed i complessi edilizi in aggregazione seriale con tipologia di impianto si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 12 comma 5. Per l’edilizia di intasamento si applicano le disposizioni di cui al precedente 13 comma 7.

5. È prevalente la funzione residenziale. I mutamenti di destinazione d’uso sono ammessi nel rispetto della disciplina di cui all’art. 57 delle presenti norme.

6. Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio ed i relativi standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di destinazione d’uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni; d) una Superficie Utile (SU) ai sensi del DPGR 39/R/2018 superiore a 38 mq. Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali, fatte salve quelle unità immobiliari che avevano originariamente una destinazione residenziale legittima. Nel caso in cui le finestre si affaccino su superfici coperte da logge e/o porticati, anche se di tipo privato, la distanza di cui sopra dovrà essere verificata dal filo esterno delle stesse. Per quegli immobili posti al piano terra, già dotati di logge/porticati, anche di tipo privato, la distanza di cui sopra potrà essere misurata dal filo interno delle suddette logge/porticati, a condizione che le stesse non siano modificate e/o arretrate rispetto alla situazione legittimamente esistente.

7. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari in copertura valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
In entrambe le aree sopra indicate è ammessa, quale misura integrativa dell’impianto in copertura o sostituiva dello stesso in caso di impossibilità data dalla classificazione dell’immobile, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti di eventuali parametri urbanistici di zona. È consentita l’installazione di un singolo impianto a terra da realizzarsi nell’area o resede di pertinenza, con un limite di 20 Kw per unità immobiliare, fatta salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 25 Aree miste urbane di riqualificazione

1. Nell’ambito della struttura urbana sono presenti parti di tessuto caratterizzate dalla commistione di funzioni produttive (talvolta dismesse o sottoutilizzate), commerciali, residenziali. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee B di cui al DM 1444/68. Il PO integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del PS, attraverso l’analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 del PIT “Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea”. In particolare nell’ambito urbano di Poggibonsi, cfr Tav. 2 di PO, gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR6 Tessuto a tipologie miste. In questi ambiti, il PO individua specifici isolati e/o complessi edilizi per i quali, in relazione alle condizioni di degrado in essere e/o al loro importante ruolo di polarità ed integrazione della struttura urbana, sono definiti gli obiettivi e gli strumenti per la riqualificazione attraverso la disciplina del Titolo V e le Schede Norma di cui all’Allegato I.

2. Sul patrimonio edilizio non interessato dai comparti urbanistici di cui al precedente comma 1 sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa nel rispetto dei volumi e delle superfici esistenti. Il mutamento di destinazione d’uso è ammesso purché interessi superfici non eccedenti il 10% della SE complessiva dell’edificio oggetto di intervento e limitatamente alle destinazioni legittimamente presenti alla data di adozione del PO. Sugli edifici di cui sopra sono inoltre attivabili interventi di ristrutturazione urbanistica con cambio di destinazione d’uso attraverso le procedure previste per gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’art. 125 della LR 65/2014.
Nelle aree esterne ai comparti e poste lungo l’asse viario di via San Gimignano, è fatta salva la possibilità di attivare, nei limiti dell’attuale consistenza edilizia e dell’altezza esistente, interventi di grado superiore alla ristrutturazione edilizia conservativa con mutamento nell’ambito delle destinazioni legittimamente esistenti, purché lo stesso interessi superfici non eccedenti il 10% della SE complessiva dell’edificio, mediante la presentazione di un Piano di Recupero che preveda comunque la cessione della fascia posta sul fronte strada come indicata nella Tavola PROGETTO DI TERRITORIO - Poggibonsi Nord - Inquadramento 4 (1:2.000) del PO e la cessione di aree a standard in misura non inferiore a quanto previsto al comma 4, dal DM 1444/1968 e dalle normative di settore. Nel rispetto della Scheda di vincolo del DM 108/1965, contenuta nel PIT-PPR, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skyline). Tra gli elaborati da presentare all’AC dovrà pertanto essere prodotta idonea documentazione paesaggistica con la quale si dimostri che l’intervento proposto non pregiudichi l’integrità percettiva, la riconoscibilità, l’intervisibilità reciproca (da e verso) e la leggibilità delle emergenze storiche e architettoniche, nonché l'integrità percettiva degli scenari da queste percepiti e delle visuali panoramiche.

3. Al fine di promuovere interventi unitari in grado di contribuire ad una organica riqualificazione del tessuto urbano e degli standard, il PO individua con specifica simbologia alcune aree ed edifici di carattere residenziale e/o misto che, pur non presentando rilevanti caratteri di degrado, possono contribuire, se inseriti in più ampie operazioni di ristrutturazione urbanistica, alla riqualificazione complessiva del tessuto e degli spazi di interesse collettivo. La possibilità di inserimento di queste aree ed edifici all’interno degli interventi di rigenerazione urbana dei comparti ad essi adiacenti costituisce opzione facoltativa a disposizione dei soggetti attuatori. Al fine di incentivare una più incisiva ed organica riqualificazione del tessuto, il PO prevede in tali casi la possibilità di recuperare, all’interno di un intervento unitario soggetto a Piano Attuativo in contestuale variante alla Scheda di PO, la totalità della SE esistente ed autorizzata degli edifici in oggetto, che andrà ad incrementare i parametri urbanistici previsti dalla Scheda Norma fermo restando l’obbligo di verifica della dotazione di standard urbanistici rispetto al dimensionamento e alle funzioni complessivamente previste nel comparto.

4. In relazione agli obiettivi di riqualificazione urbanistica, funzionale e percettiva dell’asse stradale di via San Gimignano, negli interventi di trasformazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere destinata a standard urbanistici una fascia fronte strada di profondità non inferiore a quella indicata negli elaborati di PO, nella quale prevedere la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto, messa a dimora di alberature e sistemazioni a verde, di parcheggi pubblici e/o spazi pubblici attrezzati e delle relative opere di arredo, secondo le indicazioni e le specifiche fornite dall’Amministrazione Comunale.

5. Nel rispetto della disciplina di cui all’art. 57 delle NTA, all’interno delle aree di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

  • Residenza;
  • Industriale - artigianale;
  • Direzionale e di servizio;
  • Commerciale al dettaglio.

Il passaggio tra le categorie suddette costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai sensi art. 99 comma 2 della LR 65/2014, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 57 comma 11.
Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio e i relativi standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di destinazione d’uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni; d) una Superficie Utile (SU) ai sensi del DPGR 39/R/2018 superiore a 38 mq. Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali, fatte salve quelle unità immobiliari che avevano originariamente una destinazione residenziale legittima. Nel caso in cui le finestre si affaccino su superfici coperte da logge e/o porticati, anche se di tipo privato, la distanza di cui sopra dovrà essere verificata dal filo esterno delle stesse. Per quegli immobili posti al piano terra, già dotati di logge/porticati, anche di tipo privato, la distanza di cui sopra potrà essere misurata dal filo interno delle suddette logge/porticati, a condizione che le stesse non siano modificate e/o arretrate rispetto alla situazione legittimamente esistente.

6. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari in copertura valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA. Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che3 dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA. In entrambe le aree sopra indicate è ammessa, quale misura integrativa dell’impianto in copertura o sostituiva dello stesso in caso di impossibilità data dalla classificazione dell’immobile, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti di eventuali parametri urbanistici di zona. È consentita l’installazione di un singolo impianto a terra4 da realizzarsi nell’area o resede di pertinenza, con un limite di 20 Kw per unità immobiliare, fatta salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 26 Strutture ricettive

1. Il Piano Operativo individua le strutture turistico ricettive di tipo alberghiero ai sensi della L.R. 86/16 presenti nel territorio comunale. Per le strutture alberghiere ubicate nel territorio urbanizzato sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa. Per le strutture alberghiere ubicate nel territorio rurale vale la disciplina di cui agli artt. 37 e 38. L'eventuale aumento della capacità ricettiva è ammesso nel rispetto del dimensionamento di P.O. e previa verifica degli standard urbanistici necessari, in relazione alle tipologie di attività svolte. Tutti gli interventi sono comunque finalizzati all'adeguamento ed al miglioramento dell'offerta ricettiva ed all'ampliamento dei servizi al turista nel rispetto dei valori ambientali, paesaggistici ed urbanistici del territorio in coerenza con le indicazioni del Piano Strutturale. Gli ambiti di cui al presente articolo sono assimilati alle zone F di cui al DM 1444/68.

2. Per le strutture del "Hotel Europa", qualora risulti dismessa l'attività ricettiva e venga comprovata la non convenienza economico-produttiva della stessa struttura ricettiva, è consentito il cambio di destinazione d'uso verso quella residenziale comprensiva di quelle con essa compatibili mediante presentazione e approvazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC) in cui sia verificata la dotazione degli standard e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti. Il cambio di destinazione d'uso di immobili o parti di essi è pertanto sempre soggetto alla verifica di compatibilità con la tipologia edilizia, con le funzioni già esistenti nell'edificio e con le destinazioni d'uso ammesse nel tessuto insediativo, nel complesso e nell'isolato di appartenenza, ed è subordinato alla verifica dell'adeguatezza delle urbanizzazioni esistenti. Per tali strutture sono ammessi interventi fino alla demolizione e ricostruzione senza aumento della SE e del volume complessivo, del numero di piani, nonché dell'altezza, tutti legittimamente esistenti. Nel rispetto della Scheda di vincolo del DM 108/1965 , contenuta nel PIT-PPR, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skyline). Tra gli elaborati da presentare all'AC dovrà pertanto essere prodotta una idonea documentazione paesaggistica con la quale si dimostri che l'intervento proposto non pregiudichi l'integrità percettiva degli scenari e delle visuali panoramiche che si aprono dalle emergenze storiche e architettoniche individuate dal vincolo. Il passaggio tra le categorie compatibili costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai sensi art. 99 comma 2 della L.R. 65/14, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 57 comma 11.

3. Non sono consentite strutture ricettive in spazi aperti, ad esclusione dell’attività di agricampeggio con le limitazioni di cui all’art. 42 co. 7 delle presenti NTA.

4. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari termici 1 valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che2 dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA. Qualora sia ammessa l’installazione a terra, se la struttura ricettiva è localizzata in:

  • territorio urbanizzato, si rimanda alla disciplina di zona dell’isolato di appartenenza;
  • territorio rurale, si rimanda a quanto previsto dal comma 12 dell’art. 41 delle presenti NTA.

Art. 27 Spazi e servizi di interesse collettivo

1. Tali aree comprendono le parti del territorio destinate a servizi ed attrezzature di interesse generale. In dette zone sono consentiti interventi di iniziativa pubblica, nel rispetto delle specifiche normative di settore, nonché interventi di iniziativa privata convenzionata, in conformità con gli indirizzi ed i parametri di cui alla eventuale specifica Scheda norma. Per il dimensionamento degli interventi di iniziativa pubblica, si rinvia ai progetti predisposti dall'A.C. sulla base delle esigenze di pubblico interesse, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del Piano Strutturale. Per gli interventi di iniziativa privata il dimensionamento è stabilito dalla eventuale Scheda Norma di P.O. o da specifici atti convenzionali dell'A.C., nel rispetto del dimensionamento generale del P.S.
I servizi e le attrezzature di interesse generale sono distinti in:

  • Servizi di interesse collettivo (Ic);
  • Servizi scolastici (Sc);
  • Parcheggi pubblici (P);
  • Verde pubblico attrezzato;
  • Aree ed attrezzature sportive (Is);
  • Servizi ed impianti tecnologici (It);

La disciplina dei suddetti ambiti, corrispondenti alle zone omogenee F di cui al D.M. 1444/68, è definita ai commi seguenti. Per la categoria “servizi ed impianti tecnologici” si rimanda all’art. 39.
Il passaggio tra le categorie sopra elencate non comporta la necessità di variante urbanistica in quanto tutte riconducibili alla funzione di servizi di interesse generale.
In caso di interventi di riqualificazione messi in atto da soggetti pubblici è sempre consentita una diversa organizzazione del sistema della mobilità e accessibilità esistente e delle relative aree accessorie di cui all'art.38, così come degli spazi per la sosta e del verde, nonché, più in generale, di tutti gli spazi e servizi di interesse generale. In dette aree pubbliche, ad eccezione delle aree a verde pubblico e fatte salve le limitazioni derivanti da vincoli sovraordinati, nonché l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, è sempre consentita la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) mediante installazione di pannelli fotovoltaici, prioritariamente in copertura e in misura integrativa a terra, qualora necessario al raggiungimento dell’autoconsumo, secondo le modalità di cui al successivo comma 8.

2. Servizi di interesse collettivo: queste zone comprendono le parti del territorio destinate a servizi di interesse generale (sedi istituzionali, uffici pubblici, luoghi di attività culturale, religiosa, associativa, ecc.). In dette aree le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso progetti pubblici o privati convenzionati ai sensi della legislazione vigente. Per gli edifici privati i contenuti della convenzione sono specificati all’art. 14 comma 5 delle presenti norme. Per gli edifici individuati dal Piano Operativo come oggetto di tutela in relazione al loro valore storico architettonico, sono ammessi unicamente interventi fino alla categoria del restauro di carattere conservativo nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17, sia per gli immobili, che per le aree di pertinenza.

3. Servizi scolastici: Queste zone comprendono le parti del territorio destinate a servizi pubblici per l'istruzione. In dette zone le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso progetti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Gli interventi dovranno essere preferibilmente attuati attraverso la redazione di un progetto unitario ed organico comprensivo delle sistemazioni a verde e di arredo, anche mediante forme di progettazione partecipata con gli studenti.

4. Parcheggi pubblici: In tali zone il Piano Operativo si attua per intervento pubblico diretto previa approvazione dei relativi progetti esecutivi. Se le aree destinate a parcheggio pubblico di previsione sono comprese in un più ampio comparto urbanistico disciplinato dalle Schede norma di cui all'Allegato I delle Norme Tecniche di Attuazione, possono essere attuate anche da soggetti privati all'interno degli obblighi convenzionali del Piano Attuativo e/o del Progetto Unitario Convenzionato.
Per eventuali previsioni in aree interessate da vincolo paesaggistico il PO definisce specifici Schemi Direttori, che individuano i criteri di progettazione e realizzazione dei parcheggi pubblici, in coerenza con i valori paesaggistici del territorio urbano e rurale.
Per l’area degli impianti sportivi comunali di via Marmolada il parcheggio pubblico di previsione dovrà essere realizzato evitando alterazioni significative della morfologia dei luoghi e prevedendo il mantenimento di fasce a verde con funzione di filtro e integrazione paesaggistica con il contesto
Nelle aree classificate quali parcheggi pubblici è sempre ammessa l’installazione di colonnine di ricarica elettrica e di impianti solari fotovoltaici su pensiline/pergolati fotovoltaici, finalizzati anche alla creazione di CER, a condizione che siano rispettati i parametri di zona, fatte salve le modalità di cui al successivo comma 8.
Per i parcheggi pubblici si rinvia anche alle disposizioni del successivo art. 38.2

5. Verde pubblico attrezzato: queste zone comprendono le parti del territorio destinate alla pubblica fruizione e ad attività del tempo libero. In dette zone le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso progetti pubblici unitari estesi all'intera area di intervento. Se le aree destinate a verde attrezzato di previsione sono comprese in un più ampio comparto urbanistico disciplinato da Scheda Norma, di cui all'Allegato I delle Norme Tecniche di Attuazione, possono essere attuate anche da soggetti privati all'interno degli obblighi convenzionali del Piano Attuativo e/o del Progetto Unitario Convenzionato.
Nelle aree a verde pubblico attrezzato sono ammessi esclusivamente manufatti funzionali alla manutenzione o alla utilizzazione collettiva dell'area (quali spogliatoi, servizi igienici, tettoie, pergolati, percorsi pedonali coperti, chioschi, info point, area picnic, attrezzature ludico ricreative ecc.). Sono inoltre consentite strutture di servizio quali bar e punti ristoro fino ad una dimensione massima di 50 mq la cui gestione sia regolata dalla Amministrazione Comunale anche attraverso forme di convenzionamento. I progetti relativi alle aree a verde dovranno verificare l’eventuale presenza di alberature di alto fusto e essenze particolarmente significative, e valutarne l’opportunità di conservazione e/o integrazione nelle sistemazioni di progetto. Contestualmente all'approvazione del progetto unitario l'Amministrazione definisce le regole per la gestione dell'area e dei servizi ivi previsti.
Per eventuali previsioni in aree interessate da vincolo paesaggistico il PO definisce specifici Schemi Direttori, che individuano i criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, in coerenza con i valori paesaggistici del territorio urbano e rurale.
Per gli edifici individuati dal Piano Operativo come oggetto di tutela in relazione al loro valore storico architettonico, sono ammessi unicamente gli interventi di carattere conservativo ivi previsti, sia per gli immobili che per le aree di pertinenza.
Tutti gli interventi dovranno essere inseriti in un programma organico di riqualificazione e potenziamento del sistema del verde urbano e delle reti ecologiche territoriali, anche attraverso la formazione di uno specifico strumento di settore come il Piano del Verde Urbano, per il quale costituiscono riferimento il quadro conoscitivo e gli indirizzi contenuti nello specifico studio elaborato contestualmente alla redazione del P.O. "Il sistema del verde del comune di Poggibonsi"

6. Aree ed attrezzature sportive: Il P.O. individua interventi di riqualificazione e potenziamento degli impianti e delle attrezzature esistenti. Le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso un progetto unitario di iniziativa pubblica o privata convenzionata. Gli interventi d'iniziativa privata sono subordinati all'approvazione di uno specifico Piano Attuativo convenzionato e/o Progetti Unitari Convenzionati, nel rispetto degli indirizzi, dei parametri e delle prescrizioni stabiliti dall'Allegato I- Schede Norma, ove presenti. L'Amministrazione Comunale, in riferimento agli indirizzi espressi da specifici piani di settore ed attraverso singoli convenzionamenti, disciplina i tipi, le caratteristiche e le modalità di gestione degli impianti. All'interno dei singoli comparti e/o ambiti devono essere individuati parcheggi pubblici e/o di uso pubblico in misura adeguata alle potenzialità e funzionalità delle strutture presenti. Gli spazi a parcheggio collegati alle aree sportive dovranno essere caratterizzati da adeguate sistemazioni ambientali e paesaggistiche (alberature, piantumazioni, pavimentazioni permeabili e/o con materiali compatibili, ecc.) in grado di garantirne in corretto inserimento nel contesto urbano e territoriale. Per le attività esistenti a carattere privato sono ammessi, con titolo diretto, gli interventi necessari alla gestione degli impianti, all’adeguamento e/o al rispetto delle normative di settore, anche attraverso ampliamenti funzionali fino ad un incremento massimo di 200 mq di SE.

7. Nelle aree pubbliche è sempre ammesso il posizionamento di fontanelli e altri manufatti di piccole dimensione legati a servizi di interesse generale.

8. Per le aree di cui al comma 1, ad esclusione delle aree a verde pubblico, valgono le seguenti disposizioni in materia di installazione di impianti solari.
Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari termici 1 valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura con le seguenti limitazioni. Nelle aree classificate quali parcheggi pubblici è sempre ammessa l’installazione di impianti solari fotovoltaici su pensiline/pergolati fotovoltaici, finalizzati anche alla creazione di CER, a condizione che siano rispettati i parametri di zona, fatte salve le modalità di cui al successivo comma 8.
È ammessa, quale misura integrativa e secondaria dell’impianto in copertura, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti dei parametri urbanistici di zona, nell’area o resede di pertinenza, fatta salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 28 Parchi urbani e territoriali

1. Tali ambiti comprendono aree pubbliche e private aventi funzione di rispetto ed integrazione delle emergenze storiche e monumentali, elementi nodali della rete di connessioni ecologiche e paesaggistiche tra la struttura urbana ed il territorio, riconosciute dal PS quali componenti statutarie del patrimonio territoriale. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee F di cui al DM 1444/68.

2. Il PO individua come ambiti di cui al presente articolo:

  • il Parco urbano di Poggio Imperiale;
  • il Parco urbano delle mura di Staggia Senese;
  • il Parco fluviale dell’Elsa e dello Staggia.

3. In dette zone il PO prevede l’attuazione, nelle aree di proprietà pubblica, di interventi rivolti alla fruizione collettiva per attività di carattere naturalistico, ricreativo e culturale, alla riqualificazione ambientale e paesaggistica, alla tutela ed alla valorizzazione delle emergenze storiche e culturali e dei relativi contesti. In dette aree possono essere inoltre reperiti spazi pubblici e di interesse collettivo e standard ai sensi del precedente art. 27, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al presente articolo. Gli interventi si attuano mediante progetti pubblici estesi ad ambiti organici sotto il profilo funzionale e paesaggistico, eventualmente articolati in stralci funzionali. Per gli ambiti di parco fluviale potranno essere attivati anche specifici accordi a carattere intercomunale. Gli interventi di fruizione (piste ciclabili e percorsi pedonali ex-novo, aree di sosta ecc.), o comunque ogni intervento di trasformazione che non sia espressamente rivolto alla rinaturalizzazione laddove necessaria, dovrà essere preferibilmente effettuato in contesti esterni a quelli naturali, utilizzando il margine dell’urbanizzato o le aree agricole, in modo da non frammentare ulteriormente i corridoi ecologici fluviali e gli ecosistemi limitrofi ad esso legati.

4. All’interno del Parco Urbano di Poggio Imperiale il PO prevede la valorizzazione e lo sviluppo del progetto “Archeodromo”, quale significativa ed innovativa esperienza di conoscenza e promozione del patrimonio storico e culturale del territorio.

5. All’interno degli ambiti di cui al comma 2, sono presenti anche aree a carattere privato in relazione di prossimità con la struttura urbana, con presenza di giardini e pertinenze private, aree agricole e boscate. Tali aree, per loro natura ed ubicazione, rivestono un ruolo di rispetto ed integrazione del tessuto urbano, costituendo un valore di connessione ecologica, integrazione funzionale e paesaggistica, in coerenza con il valore statutario attribuitogli dal PS. In tali ambiti sono consentiti gli usi collegati alle legittime funzioni in atto (agricola, residenziale o altro), purché insediate in dette zone urbanistiche, ivi compresa la realizzazione di parcheggi privati, nonché di manufatti pertinenziali ed altre opere prive di rilevanza urbanistica (serre, d’inverno, pergolati, ecc.), con esclusione di interventi di nuova edificazione. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di cui al successivo art. 36, escluso il cambio d’uso per manufatti isolati non residenziali alla data di adozione del PO Gli interventi dovranno comunque conservare i caratteri tradizionali delle pertinenze e delle aree scoperte, siano esse connotate come giardino urbano che come area rurale, con particolare riferimento agli assetti paesaggistici e vegetazionali esistenti.

6. In relazione agli obiettivi di valorizzazione della fortezza di Poggio Imperiale, l’AC potrà individuare, di concerto con gli Enti competenti, interventi di miglioramento della visibilità del sistema di architetture fortificate, anche attraverso azioni di gestione forestale mirata.

7. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA. Non sono comunque ammessi impianti fotovoltaici a terra.

Art. 29 Aree a verde con funzione di connessione ecologica, qualificazione paesaggistica e/o potenziamento degli standard

1. Tale ambito corrisponde a parti di territorio interne all’UTOE in relazione di prossimità ed integrazione con la struttura urbana, con presenza di giardini e pertinenze private, aree agricole e boscate. Tali aree, per loro natura ed ubicazione, rivestono un ruolo di rispetto ed integrazione del tessuto urbano, costituendo un valore di connessione ecologica, integrazione funzionale e paesaggistica, in coerenza con le disposizioni di PS. Per i motivi richiamati, sono assimilabili a zone omogenee E con valore paesaggistico di cui al DM 1444/1968.

2. In tali ambiti sono consentiti gli usi collegati alle funzioni in atto (residenza, agricoltura, altro), purché insediate in dette zone urbanistiche, ivi compresa la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali a servizio degli insediamenti esistenti. Sono inoltre ammesse attività di fruizione e valorizzazione per usi ricreativi, sportivi, legati al tempo libero nel quadro di interventi pubblici o privati convenzionati. Sono comunque esclusi interventi di nuova edificazione, fatti salvi gli annessi amatoriali ai sensi dell’art. 78 della LR 65/2014 di cui all’art. 47 commi 2 e 3.

3. In tali ambiti il PO potrà programmare, con atti specifici, la realizzazione di standard urbanistici, anche connessi funzionalmente ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, ampliamento e completamento delle aree produttive, ecc mediante progetti di iniziativa pubblica.

4. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di cui al successivo art. 36 comma 9, escluso il cambio d’uso per manufatti isolati non residenziali alla data di adozione del PO, ubicati all’esterno del perimetro del centro abitato. Per i manufatti ricompresi all’interno del perimetro del centro abitato, di cui all’art. 9 delle presenti NTA, le destinazioni ammissibili sono quelle di cui all’art. 57 co. 5 e 6. Il passaggio tra dette categorie costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai sensi art. 99 comma 2 della LR 65/2014, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 57 comma 11. Per la sistemazione degli spazi esterni pertinenziali agli edifici si rinvia alle disposizioni di cui al successivo art. 50, in quanto assimilabili.

5. Le sistemazioni ambientali e le eventuali opere di arredo dovranno essere finalizzate a consentirne la fruizione naturalistica da parte della cittadinanza (percorsi, alberature, aree di sosta, ecc.). Con proprio atto l’Amministrazione può definire le regole per la gestione di specifiche aree e dei servizi ivi previsti, previa definizione di un progetto unitario esteso all’intera area o a sue porzioni funzionali.

6. Non è ammessa la realizzazione di parcheggi o qualsiasi altro tipo di trasformazione estensiva (compresi usi sportivi, ricreativi ecc.), nelle aree naturali, seminaturali e agricole limitrofe ai corsi d’acqua, in modo da mantenere e possibilmente ampliare la fascia di pertinenza fluviale ecologicamente funzionale, e mantenere un sufficiente collegamento con i tratti fluviali esterni all’ambito urbano.

7. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa dell’impianto in copertura o sostituiva dello stesso in caso di impossibilità data dalla classificazione dell’immobile, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia. È consentita l’installazione di un singolo impianto a terra da realizzarsi nell’area o resede di pertinenza, con un limite di 5 Kw per unità immobiliare. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Sezione II LE AREE PRODUTTIVE

Art. 30 Tessuto produttivo consolidato

1. Tali zone comprendono le parti di territorio interessate da insediamenti a prevalente destinazione produttiva, caratterizzate da un tessuto consolidato formatisi mediante interventi diretti o piani attuativi ormai conclusi. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea".
In particolare a Foci gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive - commerciali - direzionali, mentre a Drove e Pian dei Peschi gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare.

2. In queste zone gli interventi sono prevalentemente finalizzati al completamento ed alla riqualificazione degli insediamenti produttivi esistenti, mediante criteri e modalità d'intervento tali da garantire prioritariamente il mantenimento della capacità produttiva, il miglioramento e la riqualificazione del patrimonio edilizio, la dotazione di standard urbanistici, il miglioramento dell'immagine urbana e paesaggistica, anche attraverso la qualificazione dei margini edificati.
Il Piano Operativo promuove ed incentiva la capacità di riqualificazione ed innovazione degli insediamenti produttivi verso i settori dell'innovazione tecnologica e della ricerca scientifica, nonché la loro qualità ambientale ed ecologica (uso di energie rinnovabili, efficientamento energetico, integrazione nel paesaggio). In tal senso sono da favorire interventi che comportino offerta di spazi ed opportunità per la ricerca e la formazione avanzata, anche legate alle vocazioni del territorio, contribuendo alla competitività dell'economia poggibonsese e del suo sistema produttivo.

3. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi formulati dal Piano Strutturale e al fine di garantire la qualità e l’efficienza dell’insediamento, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino alla integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica e funzionale del tessuto produttivo esistente, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • Indice di copertura: IC = 56%
  • SE massima: Il doppio della superficie coperta
  • Altezza massima degli edifici: 10,00 m
  • Piani utili massimi: 2

Nei lotti liberi sono consentiti interventi di nuova edificazione, nel rispetto dei parametri di cui sopra ed a condizione che le aree interessate non siano pertinenze di edifici o aree comunque già edificate e/o che non abbiano concorso a determinare in qualsiasi modo l’edificazione di edifici esistenti, salvo che siano ricondotti a tale condizione con interventi di demolizione. Per tali aree, soggette ad intervento edilizio diretto e riconducibili alle fattispecie previste dall’art. 95 comma 3 lett. d) della LR 65/2014, valgono le disposizioni di cui al comma 11 dello stesso articolo della LR.
Sono ammissibili deroghe al parametro di altezza massima sopra descritto unicamente per comprovate esigenze produttive, previa verifica di compatibilità e comunque un’altezza massima non superiore a 14 m

4. Le nuove costruzioni e gli interventi di ampliamento dovranno rispettare la distanza dalla viabilità pubblica previste dalla normativa vigente (cfr art. 18) e gli allineamenti degli edifici esistenti, ove abbiano carattere prevalente sul fronte interessato.

5. Nelle aree identificate negli elaborati di PO con il simbolo "ID", derivanti da Piani Attuativi convenzionati una volta che le opere di urbanizzazione siano collaudate dall'Amministrazione Comunale, nei residui lotti liberi sono ammessi interventi di nuova edificazione quale completamento dei piani attuativi approvati, ancorché decaduti, nel rispetto dei parametri sotto indicati:

  1. ID1 (Tigli 1) - ID3 (San Michele) – ID4 (Tigli 2):
    • Indice di copertura: IC = 46%
    • SE massima: il doppio della superficie coperta (ai sensi art. 67 comma 1 del P.S.)
    • Altezza massima degli edifici: 10,00 m.
    • Piani utili massimi: 2
  2. ID2 (Foci):
    • Lotto ID2a: Sup. coperta max mq 1049 - SE massima: il doppio della superficie coperta
    • Lotto ID2c: Sup. coperta max mq 1565 - SE massima: il triplo della superficie coperta
    • Lotto ID2d: Sup. coperta max mq 14252 - SE massima: il doppio della superficie coperta
    • Lotto ID2g: Sup. coperta max mq 11727 - SE massima: il doppio della superficie coperta
    • Lotto ID2h: Sup. coperta max mq 3981 - SE massima: il doppio della superficie coperta
    • Altezza massima degli edifici: 10,00 m.

Nelle zone ID valgono inoltre le seguenti disposizioni:
E’ ammesso l’accorpamento di più lotti contigui. Laddove la morfologia dell’area lo renda necessario, è ammessa l’unificazione del piano di imposta degli edifici e delle pertinenze, fino ad un’altezza di + 1,50 m rispetto all’attuale piano di campagna ed un’altezza massima di 13,00 m, fermi restando i parametri di dimensionamento sopra riportati.
In coerenza con i Piani Attuativi approvati, sono ammesse le destinazioni industriale/artigianale e commercio all’ingrosso/depositi, ad esclusione dei lotti individuati con la sigla “ID2a”, per il quale sono ammesse esclusivamente le funzioni Commerciale nella forma di media struttura di vendita e Direzionale di Servizio, ciascuna per una SE non superiore al 50% di quella massima ammissibile sul lotto.Per il lotto “ID2c” è ammessa la funzione direzionale e di servizio fino al 67% e il Commerciale sempre nella forma di media struttura di vendita fino al 33%. E’ inoltre individuato con la sigla “ID2e” il lotto già edificato per il quale, nel rispetto di quanto previsto dal precedente RU, è ammesso il mutamento di destinazione d’uso alla funzione direzionale e di servizio per una SE massima pari a 4602 mq, esclusivamente attraverso intervento diretto convenzionato subordinato al reperimento delle dotazioni di standard richieste dal DM 1444/68 per le funzioni da insediare. Per il lotto ID2g è ammesso il frazionamento in più lotti in conformità al Piano Attuativo ancorché scaduto
Nelle sottozone ID3 (San Michele) e ID4 (Tigli2) sono ammesse, oltre alle destinazioni industriale/artigianale e commercio all’ingrosso, destinazioni commerciali e direzionali nelle quantità e nei lotti individuati dal relativo Piano Attuativo. Per tali lotti le destinazioni commerciale e direzionale si intendono assimilabili in quanto comportano la medesima dotazione di standard, fermo restando l’obbligo di reperimento dei parcheggi privati e di relazione previsti dalla normativa vigente.
Qualora all’interno delle zone ID siano presenti e/o previste aree pubbliche destinate ad opere di urbanizzazione e standard (realizzate in attuazione dei Piani Attuativi approvati o da realizzare quale dotazione aggiuntiva), tali aree si intendono prive di capacità edificatoria e non concorrono alla determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi.
Nel caso in cui le opere di urbanizzazione non risultino ancora completate e/o acquisite al demanio comunale sono ammessi, qualora valutati positivamente dai competenti uffici dell’Amministrazione Comunale, interventi di modifica delle stesse purché realizzati, senza riduzione del costo, con parità di superficie o superiore, senza riduzione della complessiva dotazione degli standard di legge, con particolare riferimento agli spazi riservati alla sosta, e senza alcun incremento della capacità edificatoria.
Fermi restando i parametri e le disposizioni di cui sopra, negli ambiti di cui al presente comma l'edificazione avverrà con intervento diretto nel rispetto dell'impianto urbanistico, degli allineamenti, delle altezze, e delle prescrizioni contenute nei Piani Attuativi approvati,purché non in contrasto con il presente articolo. Per le destinazioni Direzionale e di servizio e Commerciale al dettaglio, nei limiti delle quantità sopra individuate, valgono le specifiche riportate al successivo comma 9.
Sono ammesse le deroghe all’altezza massima di zona per esigenze produttive di cui al comma 3 del presente articolo. E’ inoltre ammessa l’installazione di strutture rimovibili di cui al successivo comma 10.
Nei lotti già edificati sono ammessi interventi fino alla integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni sopra richiamate.

6. Nelle aree individuate negli elaborati grafici di PO come "Aree per deposito, stoccaggio ed esposizione di beni e materiali connessi alle attività produttive" (AD) è ammessa unicamente la realizzazione di strutture di servizio all'attività fino ad un indice di copertura massimo del 5% dell'area. Tali strutture devono avere carattere non permanente ed essere rimosse alla cessazione dell'attività. Sono inoltre ammesse le strutture rimovibili di cui al successivo comma 10.

7. In attuazione degli obiettivi di riqualificazione del tessuto produttivo, oltre agli interventi di ampliamento e integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, di cui al comma 3, sono ammessi anche interventi di ristrutturazione urbanistica con l’accorpamento e la riorganizzazione planivolumetrica unitaria di organismi edilizi ubicati in lotti adiacenti, al fine di migliorare l’efficienza dell’assetto urbanistico e di garantire il reperimento di standard. Per gli interventi di cui al presente comma è applicabile un incremento premiale fino al 10% della SE complessiva consentita, in deroga ai parametri di cui al comma 3 e fermo restando il rispetto degli standard. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII. Gli interventi sono subordinati alla formazione di un Piano Attuativo qualora collegati alla realizzazione di standard e/o opere di urbanizzazione pubblica. Nel caso di copertura piana, l'estremità superiore, da considerare ai fini del calcolo dell'altezza massima ammessa degli edifici di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, deve essere misurata alla linea di intersezione tra il muro o delimitazione perimetrale dell'edificio e la linea di intradosso del solaio di copertura, diversamente da quanto prescritto all'art. 18 del DPGR 39/R/2018

8. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici necessari per la conduzione dell'attività produttiva, come definiti all’art 63 del DPGR 39R/2018.

9. All'interno del tessuto produttivo consolidato, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 57 delle presenti NTA, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • Industriale ed artigianale;
  • Direzionale E.3 e di servizio E.4, limitatamente alle attività di supporto alle funzioni produttive, come individuate nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui al Titolo IV Capo V delle presenti Norme; sono inoltre ammesse attività di servizio a carattere privato che per caratteristiche specifiche non sono compatibili con il tessuto residenziale (palestre).
  • Commerciale al dettaglio di medie strutture, limitatamente alle categorie merceologiche non compatibili con il tessuto residenziale, ed attività di somministrazione di alimenti e bevande, come individuate nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui al Titolo IV Capo V delle presenti Norme;
  • Commerciale all'ingrosso e depositi

Il passaggio tra le categorie suddette costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai sensi art. 99 comma 2 della L.R. 65/14, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 57 comma 11. Sono fatte salve le deroghe ammesse dalla LR 65/2014 nell'ambito dell'utilizzo di immobili a destinazione industriale o artigianale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola. Nel caso che le variazioni d'uso interessino unità immobiliari ubicate in più ampi comparti o complessi edilizi, le verifiche dovranno essere estese alla totalità dei lotti o fabbricati.
Per gli immobili aventi legittime destinazioni diverse da quelle sopra elencate, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa con divieto di frazionamento e/o aumento delle unità immobiliari.

10. Nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento Edilizio, è consentita la realizzazione di strutture rimovibili finalizzate al soddisfacimento di esigenze produttive aventi carattere di straordinarietà ed urgenza, purché siano rispettate le quantità minime di superficie permeabile previste dalla normativa vigente.

11. All’interno degli ambiti di cui al presente articolo, il PO evidenzia con il simbolo CA l’area occupata dal Consorzio Agrario esistente. In tale area sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento ed al potenziamento dell’attività in essere, o, in alternativa, alla riconversione verso funzioni di logistica, deposito e commercio all’ingrosso, in coerenza con gli indirizzi di cui all’art. 87 del vigente Piano Strutturale. Sono ammessi interventi fino alla integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica e funzionale del complesso esistente, nel limite di un incremento non superiore al 10% della SE. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

12. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa e secondaria dell’impianto in copertura o sostitutiva dello stesso, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di tale modalità di installazione per ragioni tecniche correlate alle caratteristiche delle coperture stesse3, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti dei parametri urbanistici di zona, nell’area o resede di pertinenza. Per gli impianti a terra è fatta salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 31 Insediamenti produttivi in fase di attuazione

1. Tali zone comprendono le aree facenti parte di comparti urbanistici la cui attuazione è regolata da atti pubblici o convenzioni antecedenti all'entrata in vigore del P.O.; in tali aree sono ammessi, fino alla decadenza dei rapporti convenzionali, gli interventi previsti dai Piani Attuativi convenzionati, cos&igrave come modificati da successive Varianti anche di RU. Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68.

2. Eventuali varianti ai Piani Attuativi convenzionati sono ammesse in conformità al dimensionamento di P.S. ed alla disciplina stabilita dal PO all’art. 30 comma 9 delle NTA, fermi restando i parametri dimensionali complessivamente stabiliti dalla originaria Scheda Norma del RU previgente e la verifica della dotazione di standard urbanistici rispetto alle eventuali nuove funzioni previste.

3. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa e secondaria dell’impianto in copertura o sostitutiva dello stesso, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di tale modalità di installazione per ragioni tecniche correlate alle caratteristiche delle coperture stesse, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti dei parametri urbanistici di zona, nell’area o resede di pertinenza. Per gli impianti a terra è fatta salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 32 Aree a prevalente destinazione commerciale direzionale

1. Tali zone comprendono le parti di territorio originate da interventi pianificati (Salceto) e/o caratterizzate da un tessuto produttivo consolidato che nel tempo ha perso il carattere di zona industriale artigianale per assumere una connotazione prevalentemente commerciale, anche in relazione al posizionamento sugli assi viari di accesso alla città (via Pisana). Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al DM 1444/68. Il PO integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del PS, attraverso l’analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 del PIT “Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea”. In particolare a Foci Lame gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.PS.2 Tessuto a piattaforme produttive – commerciali – direzionali.

2. In queste zone gli interventi sono prevalentemente finalizzati alla riqualificazione urbanistica e funzionale degli insediamenti esistenti, mediante criteri e modalità d’intervento tali da garantire prioritariamente la riqualificazione del tessuto, la dotazione di standard urbanistici e spazi pubblici, il miglioramento dell’immagine urbana e paesaggistica, da perseguire prioritariamente attraverso la riqualificazione degli assi viari principali ed il potenziamento delle connessioni funzionali ed ecologiche con gli ambiti fluviali limitrofi.
Il Piano Operativo promuove ed incentiva per queste aree la formazione di un tessuto organicamente integrato con la struttura urbana, caratterizzato da una adeguata pluralità di funzioni (commerciali, direzionali e di servizio). È comunque consentito il mantenimento delle attività artigianali industriali in atto, ove non diano luogo a situazioni di degrado e/o incompatibilità con il contesto urbanistico ed ambientale. Per le attività artigianali-industriali in atto localizzate nella zona di via Pisana, qualora sussistano motivate esigenze produttive e il lotto urbanistico è interamente a destinazione produttiva-artigianale, è ammessa la possibilità di realizzare un ampliamento “una tantum” fino al 10% della SE legittimamente esistente a condizione che sia sempre verificato il Indice di Copertura di cui al comma 2, pari al 56% della Superficie Fondiaria. Per le suddette attività artigianali sono inoltre consentiti limitati ampliamenti dell’altezza, rispetto a quella legittimamente esistente, senza incremento di SE, qualora necessari per l’installazione di macchinari e di apparecchiature connessi a comprovate esigenze produttive. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

3. Negli interventi che comportano la riorganizzazione planivolumetrica degli organismi edilizi esistenti deve essere garantita la permeabilità visiva ed il collegamento pedonale con gli ambiti fluviali al contorno, nonché il miglioramento dei rapporti mutui con gli insediamenti residenziali a margine. Dovrà essere inoltre assicurata l’individuazione di adeguate fasce di rispetto a fini di salvaguardia e sicurezza idraulica, nel rispetto delle specifiche condizioni alla trasformazione contenute nel PO

4. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi formulati dal Piano Strutturale e al fine di garantire la qualità e l’efficienza dell’insediamento, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino alla integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica e funzionale del tessuto produttivo esistente, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:
Via Pisana:
Indice di copertura: IC = 56%
SE massima: Il doppio della superficie coperta
Altezza massima degli edifici: 10,00 m
Piani utili massimi: 2
Nel caso di copertura piana, l'estremità superiore, da considerare ai fini del calcolo dell'altezza massima ammessa degli edifici di cui sopra, deve essere misurata alla linea di intersezione tra il muro o delimitazione perimetrale dell'edificio e la linea di intradosso del solaio di copertura, diversamente da quanto prescritto all'art. 18 del DPGR 39/R/2018.
Salceto:
Sono ammessi interventi fino alla integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti Indice di copertura di copertura, SE, Altezza massima, n° di piani).

5. In attuazione degli obiettivi di riqualificazione del tessuto urbano, gli interventi di ampliamento e integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, di cui al comma 3 possono prevedere anche l’accorpamento e la riorganizzazione planivolumetrica unitaria di organismi edilizi ubicati in lotti contigui, al fine di migliorare l’efficienza dell’assetto urbanistico e di garantire il reperimento di standard urbanistici. Al fine di incentivare tali operazioni di riqualificazione urbanistica, per gli interventi di cui al presente comma è applicabile un incremento premiale fino al 10% della SE massima consentita. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

6. Gli interventi sono subordinati alla formazione di un Progetto Unitario Convenzionato qualora collegati alla realizzazione di standard e/o opere di urbanizzazione pubblica.

7. All’interno delle aree di cui al presente articolo, in coerenza con la disciplina di cui al successivo art. 57 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

  • Direzionale e di servizio;
  • Commerciale al dettaglio nelle forme di esercizi a grande fabbisogno di superficie, diversi dalle grandi strutture, e della media struttura di vendita ed attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per l’area di Salceto sono inoltre ammesse destinazioni commerciali nella forma dell’esercizio di vicinato.

Il passaggio tra le categorie suddette costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai sensi art. 99 comma 2 della LR 65/2014, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 57 comma 11.
Per gli immobili aventi legittime destinazioni diverse da quelle ivi elencate, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa con divieto di frazionamento e/o aumento delle unità immobiliari.

8. Tutti gli interventi che comportano incremento dei carichi urbanistici ai sensi dell’art. 184 comma 1 della LR 65/2014 sono subordinati al reperimento delle dotazioni di standard e di parcheggi privati e di relazione previste dalla normativa vigente e devono essere attuati attraverso Progetto Unitario Convenzionato.
In relazione agli obiettivi di riqualificazione urbanistica, funzionale e percettiva dell’asse stradale di Via Pisana, per gli interventi che interessano tale ambito deve essere destinata a standard urbanistici una fascia fronte strada di profondità non inferiore a quella indicata negli elaborati di PO, nella quale prevedere la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto, messa a dimora di alberature e sistemazioni a verde, di parcheggi pubblici e/o spazi pubblici attrezzati e delle relative opere di arredo, secondo le indicazioni e le specifiche fornite dall’Amministrazione Comunale. Tale fascia fronte strada potrà inoltre essere utilizzata per la programmazione di successivi interventi di adeguamento della viabilità principale, in coerenza con gli obiettivi di PS. A tal fine, l’AC potrà intervenire riorganizzando le aree in fronte strada nell’ambito di un progetto complessivo di riqualificazione, eventualmente in coordinamento con il Comune di Barberino Tavarnelle. L’eventuale sottrazione di standard potrà essere compensata attraverso specifici atti di programmazione.
Gli spazi a parcheggio pubblico da cedere all’AC ai sensi del DM 1444/68 dovranno essere ubicati in prossimità della viabilità pubblica e direttamente accessibili da questi. Gli spazi a verde pubblico potranno anche essere ubicati in aree esterne al comparto, purché funzionalmente collegate alla rete dei percorsi ciclopedonali esistenti e/o programmati dall’AC. In alternativa, l’AC potrà prevedere la monetizzazione degli stessi, finalizzata alla realizzazione di aree a verde strategiche per la rete del verde urbano comunale.

9. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa e secondaria dell’impianto in copertura o sostitutiva dello stesso, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di tale modalità di installazione per ragioni tecniche correlate alle caratteristiche delle coperture stesse, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti dei parametri urbanistici di zona, nell’area o resede di pertinenza. Per gli impianti a terra è fatta salvala specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 33 Aree miste interne o al margine degli insediamenti produttivi

1. Tali zone comprendono le parti di territorio caratterizzate da insediamenti misti interni o al margine del tessuto a prevalente destinazione produttiva delle UTOE 2 (Foci) e 5 (Pian dei Peschi). Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al DM 1444/68. Il PO integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del PS, attraverso l’analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 del PIT “Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea”. In particolare gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.PS.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare a Pian dei Peschi, mentre a Foci quale T.PS.2 Tessuto a piattaforme produttive – commerciali – direzionali.

2. In queste zone gli interventi sono prevalentemente finalizzati alla riqualificazione urbanistica e funzionale degli insediamenti esistenti, mediante criteri e modalità d’intervento tali da garantire prioritariamente la formazione di un tessuto urbano funzionalmente integrato con la struttura insediativa produttiva, il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio mediante l’attivazione di funzioni coerenti e compatibili, il miglioramento della dotazione di standard ove necessaria.

3. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi formulati dal Piano Strutturale e al fine di garantire la qualità e l’efficienza dell’insediamento, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino alla integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica e funzionale del tessuto. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione, di cui sopra, e/o ampliamento non possono comportare un aumento di SE, VE e1 altezza della sagoma dell’edificio, superiore al 10% rispetto alla situazione esistente ed autorizzata. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII. Per gli edifici presenti al 1939 sono ammessi interventi fino al Restauro e risanamento conservativo.

4. Nel rispetto della disciplina di cui all’art. 57 delle NTA, all’interno delle aree di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

  • Residenza;
  • Direzionale e di servizio;
  • Commerciale al dettaglio limitatamente ad attività di somministrazione alimenti e bevande.

Il passaggio tra le categorie suddette costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai sensi art. 99 comma 2 della LR 65/2014, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 57 comma 11.
Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio ed i relativi standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di destinazione d’uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni; d) una Superficie Utile (SU) ai sensi del DPGR 39/R/2018 superiore a 38 mq. Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali, fatte salve quelle unità immobiliari che avevano originariamente una destinazione residenziale legittima. Nel caso in cui le finestre si affaccino su superfici coperte da logge e/o porticati, anche se di tipo privato, la distanza di cui sopra dovrà essere verificata dal filo esterno delle stesse. Per quegli immobili posti al piano terra, già dotati di logge/porticati, anche di tipo privato, la distanza di cui sopra potrà essere misurata dal filo interno delle suddette logge/porticati, a condizione che le stesse non siano modificate e/o arretrate rispetto alla situazione legittimamente esistente.

5. Gli elaborati grafici di PO individuano gli edifici ed i complessi edilizi classificati “di rilevante valore”, per i quali sono ammessi interventi fino al restauro conservativo nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17.

6. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari in copertura valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura chedovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
In entrambe le aree sopra indicate è ammessa, quale misura integrativa dell’impianto in copertura o sostituiva dello stesso in caso di impossibilità data dalla classificazione dell’immobile, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti dei parametri urbanistici di zona. È consentita l’installazione di un singolo impianto a terra da realizzarsi nell’area o resede di pertinenza, con un limite di 20 Kw per unità immobiliare, fatta salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 34 Aree per attività estrattive

1. Sono le zone del territorio comunale (Villore e Lisoia) destinate ad attività estrattive di materiali inerti, nel rispetto dei vigenti Piani di Settore. Le attività ammesse sono esclusivamente quelle previste dai suddetti Piani, limitatamente al completamento delle potenzialità residue, come disciplinate da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale. Il P.O. disciplina tali attività mediante specifiche Schede Norma di cui all'Allegato I alle NTA.

2. Le aree sono classificate D ai sensi del D.M. 1444 del 2 aprile 1968 fintanto che permane l'attività estrattiva. Concluso il piano di coltivazione e le relative sistemazioni, se non diversamente previsto da specifico piano di recupero ambientale, assumono la destinazione delle aree agricole contermini.

3. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia, nell’area o resede di pertinenza. Per gli impianti a terra è fatta salva la specifica eccezione (**, lett. a) per “aree degradate” prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Sezione III NUCLEI RURALI ED INSEDIAMENTI SPARSI

Art. 35 Nuclei rurali

1. Il PO, in conformità con il PS, individua nelle Tavv. 1 e 2 e disciplina all’interno Allegato IV – Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente i seguenti nuclei rurali ed insediamenti sparsi, localizzati nel territorio rurale e negli insediamenti sparsi interni alle UTOE, e fatti salvi gli ulteriori nuclei rurali individuati nel PO, con le relative aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali:

  • BENI STORICO ARCHITETTONICI E RELATIVE AREE DI PERTINENZA: Piecorto, Torre del Chito, Podere il Poggio, Villa Cinciano, Ellerone (Villa), Case Torri, Sornano, Pancole, Casalino Poggio a Grilli (Villa), L’Agresto, Ormanni, Gaggiano, Villa Giuggiolo, Villa Montefalconi, Villa La Collina, La Palma, Canonica, Montelonti, Villone di sopra, Badia, Fonte delle Fate, la Fortezza, Tresto, Strozzavolpe, Villole di Sotto, Podere Padule, San Lucchese, Villa Frosini, San Pietro a Megognano, La Rocchetta, Megognano (Villa), Poggiarello, La Gruccia, Villa Pini, Villa Lecchi (Villa), Santa Lucia, Villa Vianci, Caligiano, Fontana, San Silvestro, Verrucola, La Caduta, Vivaia Podere Vivaio, S.Antonio al Bosco.
  • AGGREGATI: Ellerone, San Giorgio Vecchio, San Giorgio, Poggio a Grilli, Gavignano, Cedda, Mocarello, Papaiano, Luco, Talciona, Poggio di Villole, Montemorli, Case San Lorenzo, Podere Spedaletto, Torrione, San Fabiano, Castiglioni, Pian di Pini, Lecchi, Case Bolzano.

2. Quando l’area di pertinenza paesistico-ecologico-ambientale dell’aggregato è anche area di pertinenza di un BSA, come indicato nell’Allegato IV – Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, prevalgono le disposizioni relative a quest’ultima, per le quali si rinvia all’art. 13.14 del vigente PTC ed all’art. 55 delle presenti norme, fatte salve comunque le regole d’uso contenute nella disciplina degli aggregati di cui all’art. 13.13 del PTC, ove non in contrasto con i criteri insediativi definiti per le pertinenze dei BSA.

3. La disciplina relativa agli edifici appartenenti ad un BSA o Aggregato è definita ai successivi artt. 36 e 37. In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13.13 comma 5 della Disciplina del vigente PTCP, nei casi in cui la sommatoria delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali degli aggregati o dei BSA dia luogo a porzioni territoriali continue, le analisi e le valutazioni paesaggistiche preliminari ad ogni eventuale intervento di trasformazione devono essere estese all’intero ambito territoriale risultante dalla suddetta sommatoria.

4. La disciplina relativa agli edifici ricadenti nei nuclei rurali non appartenenti ad un BSA o aggregato è ricondotta alla disciplina del patrimonio edilizio nel territorio rurale di cui ai successivi artt. 36 e 37. Per le aree di pertinenza degli edifici si rinvia alle disposizioni del successivo art. 50.

5. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa dell’impianto in copertura o sostituiva dello stesso in caso di impossibilità data dalla classificazione dell’immobile, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia. È consentita l’installazione di un singolo impianto a terra3da realizzarsi nell’area o resede di pertinenza, con un limite di 5 Kw per unità immobiliare e comunque di potenza massima complessiva non superiore a 20 Kw. Per gli impianti a terra delle aziende agricole si applica la specifica eccezione (***) prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima e le indicazioni di cui all’art. 41 delle NTA. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 36 Classificazione del patrimonio edilizio esistente

1. Il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, comprendente anche gli edifici sparsi interni alle UTOE, è articolato in cinque classi, in relazione alla presenza di caratteri di valore storico, architettonico, tipologico o testimoniale, nonché al loro grado di conservazione e leggibilità:

  1. a) Edifici di rilevante valore storico architettonico (RV)
  2. b) Edifici di valore storico architettonico (V)
  3. c) Edifici di interesse tipologico o testimoniale (IT)
  4. d) Edifici di scarso valore architettonico o che lo hanno perso a seguito di interventi (SV);
  5. e) Edifici privi di valore (PV)

2. Edifici di rilevante valore storico architettonico e testimoniale (RV); gli edifici di rilevante valore (RV) sono le emergenze di valenza monumentale, (es. castelli, ville, chiese, pievi, fattorie e/o edifici di particolare pregio) che conservano i caratteri architettonici e formali originari. L'atteggiamento di tutela e di valorizzazione è esteso alle aree di pertinenza degli edifici, con particolare riferimento a parchi e giardini di interesse storico, corti ed aree scoperte correlate all'organizzazione tipologica dell'organismo edilizio, sistemazioni a verde e alberature di alto fusto qualora elemento caratterizzante dell'immagine urbana e/o paesaggistica storicizzata. Obiettivo del P.O. è tutelare il bene anche attraverso interventi che nel rispetto degli elementi architettonici, tipologici, artistici, consentano un uso compatibile e permettano il superamento di eventuali elementi di degrado fisico e/o formale e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico-culturale.

Per gli edifici riconosciuti "RV" la categoria d'intervento è fino al: Restauro e risanamento conservativo (R)

3. Edifici di valore storico architettonico e testimoniale (V); gli edifici di valore (V) comprendono edifici, complessi di matrice rurale, case coloniche, annessi, che rappresentano il patrimonio insediativo e paesaggistico icona della Toscana, testimonianza di un sistema produttivo agricolo storico. L'atteggiamento di tutela e di valorizzazione è esteso alle aree di pertinenza degli edifici, con particolare riferimento giardini, corti ed aree scoperte correlate all'organizzazione tipologica dell'organismo edilizio, sistemazioni a verde e alberature di alto fusto qualora elemento caratterizzante dell'immagine urbana e/o paesaggistica storicizzata. Obiettivo è salvaguardare i caratteri storici e testimoniali del patrimonio architettonico attraverso interventi volti alla conservazione, al recupero ed al superamento delle condizioni di degrado, nel rispetto degli elementi storico tipologici.

Per gli edifici riconosciuti "V" la categoria d'intervento è fino al: Ristrutturazione conservativa senza alterazioni dei caratteri tipologici e formali (Rc1) come definita all'art. 12 comma 2 delle presenti NTA. Nei casi in cui tale classificazione sia attributi ad edifici parzialmente allo stato di rudere, sono ammessi gli interventi di cui al successivo comma 7 nel rispetto dei caratteri storici, architettonici e tipologici documentati. Per favorire il recupero dei manufatti dell'edilizia rurale che presentino altezze interne minime superiori a 5 m, è consentita la realizzazione di soppalchi che siano strutturalmente indipendenti rispetto all’organismo edilizio originario o comunque tali da non alterare le strutture murarie esistenti. Le soluzioni progettuali dovranno garantire il rispetto e la leggibilità del tipo edilizio originario, nel rispetto del vigente R.E.
E’ vietata, negli interventi che comportano il frazionamento degli edifici rurali, l’introduzione di nuove scale, qualora determini tipologie riconducibili a schiere o pseudo-schiere (terra-tetto), ove in contrasto con i caratteri tipologici dell’edilizia rurale storica2.

4. Edifici di interesse tipologico o testimoniale (IT)
Sono edifici che conservano l'interesse tipologico, in alcuni casi risultano alterati attraverso interventi puntuali (introduzione di terrazzi, superfetazioni tergali e/o giustapposte, tettoie, scale improprie, aperture e/o rivestimenti incongrui, etc). Obiettivo è la salvaguardia della tipologia, quale testimonianza dei caratteri storici dell'edilizia rurale, attraverso interventi volti alla conservazione, al recupero ed al superamento delle condizioni di degrado. Gli interventi comprendono anche la modifica delle aperture esistenti e/o l'introduzione di nuove aperture purché in coerenza alle regole del tipo edilizio (collocazione, gerarchia, articolazione vuoti/pieni, assialità, complanarietà), nel rispetto delle specifiche limitazioni definite dalla categoria di intervento.
Per gli edifici riconosciuti "IT" la relativa categoria d'intervento è fino alla Rc2 - Riorganizzazione funzionale con limitati interventi incidenti sugli elementi strutturali come definita all'art. 12 comma 2 delle presenti NTA.

5. Edifici di scarso valore architettonico o che lo hanno perso a seguito di interventi (SV); tale classe comprende gli edifici che, seppur di matrice storica, hanno perso gran parte del loro valore architettonico e documentario a causa di interventi impropri e/o manomissioni. Obiettivo è la riqualificazione tipologica e formale dell'edificio volta al ripristino/recupero della leggibilità dei caratteri originari. Gli interventi di riqualificazione e ricomposizione tipologica possono comprendere anche ampliamenti in coerenza con il processo di crescita tipologica, subordinati alla riqualificazione complessiva dell'organismo edilizio e delle pertinenze.
Per gli edifici riconosciuti "SV" la categoria d'intervento è fino alla: Riqualificazione e ricomposizione tipologica (Rc3) come definita all'art. 12 comma 2 delle presenti NTA.
Sono inoltre ammessi interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 20 mq di superficie edificabile per unità abitativa esistente alla data di adozione del PO, nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra. Detti ampliamenti non possono determinare un incremento delle unità abitative maggiore di uno rispetto alla situazione legittimamente esistente alla data di adozione del P.O. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.
Gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali sono subordinati alla redazione di un progetto unitario di valorizzazione complessiva dell’organismo edilizio, comprensivo, oltre che della riqualificazione dei manufatti incongrui, anche delle necessarie operazioni di sistemazione dei manufatti pertinenziali e delle aree scoperte in coerenza con i valori paesaggistici e percettivi del contesto.
Attraverso un progetto unitario del tipo sopra descritto, sono inoltre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione senza incremento di volumetria complessiva con diversa collocazione e accorpamento dei volumi secondari o accessori presenti nell’area di pertinenza dell’edificio principale. Qualora tali interventi comportino un incremento maggiore di un'unità abitativa rispetto alla situazione esistente alla data di adozione del PO, o comunque il cambio d'uso interessi una SE maggiore di 150 mq, sono subordinati a PDR. Non è ammessa la ricostruzione di tali volumi in aderenza agli edifici o a porzioni di edifici classificati di Rilevante Valore (RV), Valore (V) e Interesse Tipologico (IT) ai sensi del presente articolo.
Per quegli immobili classificati di scarso valore dal PO e che oggi, diversamente da quanto rappresentato nelle schedature di Quadro Conoscitivo a disposizione dell’Ente, risultano essere collabenti o crollati ovvero parzialmente demoliti, si rimanda a quanto previsto all’art. 17 comma 3 delle presenti NTA relativamente al paragrafo degli interventi strutturali.

6. Edifici privi di valore (PV): In questa categoria sono compresi gli edifici che sono stati considerati privi di valore architettonico (PV), in quanto risultano tipologicamente estranei al territorio rurale, quali residenze extraurbane, ville, villette, condomini generalmente edificate post 1960. Per gli edifici classificati PV la categoria d’intervento è fino alla: Ristrutturazione edilizia ricostruttiva nell’ambito delle pertinenze individuate dal PO. Al fine di un miglioramento tipologico - formale e delle condizioni abitative, per gli edifici a destinazione residenziale al momento della adozione del PO, sono ammessi ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 20 mq di superficie edificabile per unità abitativa esistente alla data di adozione del PO. Detti ampliamenti non possono determinare un incremento delle unità abitative maggiore di uno rispetto alla situazione legittimamente esistente alla data di adozione del PO. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII. Gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali sono subordinati alla redazione di un progetto unitario di valorizzazione complessiva dell’organismo edilizio, comprensivo, oltre della riqualificazione dei manufatti incongrui, anche delle necessarie operazioni di sistemazione dei manufatti pertinenziali e delle aree scoperte in coerenza con i valori paesaggistici e percettivi del contesto. Attraverso un progetto unitario del tipo sopra descritto, sono inoltre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione senza incremento di volumetria complessiva con diversa collocazione e accorpamento dei volumi secondari o accessori presenti nell’area di pertinenza dell’edificio principale. Qualora tali interventi comportino un incremento maggiore di un'unità abitativa rispetto alla situazione esistente alla data di adozione del PO, o comunque il cambio d'uso interessi una SUL maggiore di 150 mq, sono subordinati a PDR. Non è ammessa la ricostruzione di tali volumi in aderenza agli edifici o a porzioni di edifici classificati di Rilevante Valore (RV), Valore (V) e Interesse Tipologico (IT) ai sensi del presente articolo.

7. Ruderi: Per gli edifici allo stato di rudere quali individuati dal PO nell’Allegato IV, ove non diversamente disposto negli elaborati di PO, sono consentiti gli interventi volti al ripristino delle porzioni crollate e demolite, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, ai sensi art. 134 comma 1 lettera h) p.to 4 della LR 65/2014. Gli interventi dovranno dimostrare la compatibilità ed il rispetto dei caratteri storici, architettonici e tipologici originari, anche attraverso un linguaggio contemporaneo. Per gli edifici non classificati quali ruderi ma che presentino porzioni crollate, è sempre ammessa la fedele ricostruzione, limitatamente alle parti crollate, previa documentazione dell’originaria consistenza e caratteristiche, secondo modalità coerenti con la categoria di intervento assegnata all’edificio (cfr. Allegato IV).

8. Aree ex D5 e C1: Per gli edifici realizzati a seguito di precedenti previsioni di RU relative alle aree “D5” o “C1” sono ammessi gli interventi di cui al successivo art. 41 comma 11.

9. Per gli edifici non schedati e/o per i quali l’Allegato IV non evidenzi una specifica categoria di intervento, il PO assegna automaticamente le seguenti categoria di intervento, in relazione alla periodizzazione dell’edificato risultante dal Quadro Conoscitivo di PS o da altra documentazione a disposizione dell’Amministrazione Comunale:

  • Per gli edifici presenti al 1939 sono ammessi interventi fino al Restauro e risanamento conservativo.
  • Per gli edifici realizzati dopo tale data sono ammessi interventi fino alla Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, senza incremento di volumetria complessiva.

La categoria di intervento di cui sopra potrà essere modificata alle condizioni di cui all’art. 37 comma 5 delle presenti NTA.

10. Per gli edifici rurali abbandonati, come definiti dall’art. 1 della LR 3/2017, con esclusione degli edifici di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, sono possibili gli ampliamenti una tantum di cui all’art. 2 della legge regionale citata, anche comportanti il mutamento di destinazione d’uso nel rispetto dell’art. 41 comma 8 delle presenti norme. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

11. Per gli edifici sparsi interni alle UTOE sono ammesse le destinazioni di cui all’art. 57 comma 5, con le limitazioni imposte dalla categoria di intervento definita nell’Allegato IV delle NTA.

12. Per gli edifici sparsi interni alle UTOE il PO individua le relative aree di pertinenza, per le quali valgono le disposizioni di cui all’art. 50 delle presenti NTA.

13. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione agricola in territorio rurale si rimanda agli artt. 43, 44, 47 bis e 48.

Art. 37 Disciplina del patrimonio edilizio esistente

1. Il PO disciplina il patrimonio edilizio esistente in territorio rurale in riferimento alla schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di PO.

2. Il patrimonio edilizio di cui al comma 1 è individuato puntualmente nell’Allegato IV– Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente. L’Allegato IV assegna ad ogni edificio la categoria di intervento, in base alla classificazione di cui al precedente art. 36; eventuali prescrizioni specifiche relative ai singoli edifici prevalgono rispetto alla norma di carattere generale.

3. All’interno dell’Allegato IV per ogni edificio, oltre alla categoria d’intervento, norma di riferimento ed alle eventuali prescrizioni specifiche sono richiamate le seguenti informazioni:

  • subsistema territoriale di Piano Strutturale;
  • appartenenza o meno ad un aggregato rurale;
  • appartenenza o meno ad un BSA;
  • presenza di vincolo architettonico ai sensi Parte II DLgs 42/2004;
  • presenza di vincolo paesaggistico ai sensi artt. 136 e 142 DLgs 42/2004;
  • presenza di Scheda Norma di Comparto – Allegato I alle NTA.

Per gli edifici ricompresi in comparti oggetto di specifica Scheda Norma, le disposizioni contenute nella Scheda prevalgono sulla normativa generale di cui al presente articolo.
Per tutti gli edifici ricadenti all’interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA valgono le disposizioni di cui all’art. 55 delle presenti norme.

4. Nell’ambito della schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di PO sono censiti manufatti denominati “minori”, in molti casi costituiti da strutture precarie e/o pertinenziali prive di rilevanza urbanistica ed edilizia ai sensi Art. 137 LR 65/2014. Per tali manufatti, qualora autorizzati, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 50 delle presenti norme. Qualora, nell’ambito degli interventi pertinenziali, di cui all’art. 135 comma 2 lettera e) della LR 65/2014, sia prevista la demolizione e ricostruzione con spostamento e accorpamento di volumi secondari, tali interventi sono subordinati alla formazione di un progetto unitario di riqualificazione dell’area di resede pertinenziale. Il progetto dovrà dimostrare, attraverso specifiche analisi, la coerenza degli interventi proposti con i caratteri morfologici, tipologici e paesaggistici, con particolare riferimento alle relazioni di gerarchia fra edificio principale e manufatti secondari, alle visuali ed ai rapporti percettivi con il contesto, alla tutela dei caratteri tipologici ed architettonici dell’edilizia rurale. Gli interventi relativi ad edifici o manufatti ricadenti all’interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA devono essere attuati nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui all’art. 55 comma 5 delle presenti norme. Non è ammessa la ricostruzione di tali volumi in aderenza agli edifici o a porzioni di edifici classificati di Rilevante Valore (RV), Valore (V) e Interesse Tipologico (IT) ai sensi dell’art. 36 delle presenti NTA.

5. Qualora sulla base di specifica documentazione che attesti le effettive caratteristiche, consistenza e stato di conservazione del patrimonio edilizio in oggetto, e subordinatamente al parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale o di altro organo tecnico designato dall’AC, sia evidenziata l’attribuzione di un’errata categoria di intervento per gli edifici di cui all’art. 36, la stessa potrà essere modificata dall’Amministrazione Comunale come aggiornamento del Quadro Conoscitivo ai sensi dell’art. 21 della LR 65/2014. Le categorie di intervento relative ad edifici o manufatti ricadenti all’interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA devono comunque tenere conto degli specifici valori da tutelare, in coerenza con i criteri e le disposizioni di cui al successivo art. 55.

6. Il Piano Operativo individua gli interventi finalizzati al superamento di specifiche condizioni di degrado, da attuarsi attraverso Piano di Recupero. Tali interventi sono individuati nella cartografia di PO e disciplinati dalle specifiche Schede Norma di cui all’Allegato I delle presenti NTA. Al fine di procedere alla riqualificazione in ambito rurale potranno essere individuate, anche su segnalazione di cittadini, ulteriori zone di recupero del patrimonio edilizio esistente connotate da particolari condizioni di degrado mediante aggiornamento del Quadro Conoscitivo ai sensi dell’art. 21 della LR 65/2014. All’interno di tali zone, che dovranno presentare le caratteristiche di cui alla L. 457/78, dovrà essere elaborato un PdR che in relazione alle caratteristiche tipologiche dei manufatti, definisca le operazioni progettuali finalizzate alla riqualificazione attraverso interventi di riuso delle volumetrie esistenti e con destinazioni da individuare tra quelle sopra definite come compatibili nel territorio rurale nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e del dimensionamento previsto dal Piano Strutturale, nonché delle disposizioni del PIT-PPR e del PTCP. Tali interventi non potranno determinare nuovo consumo di suolo e dovranno utilizzare riferimenti tipologici anche contemporanei nel rispetto del contesto rurale in cui si va ad operare. Il Piano di Recupero sarà convenzionato ed esteso all’intera proprietà oggetto di intervento, e comunque ad ambiti territoriali organici sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, e dovrà comprendere la realizzazione di interventi di sistemazione ambientale che garantiscano la riqualificazione complessiva dell’area ed il corretto inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico rurale.

Sezione IV SISTEMI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI

Art. 38 Infrastrutture viarie, mobilità e accessibilità, aree di sosta e parcheggi

1. Il PO fa riferimento alle componenti del sistema della mobilità e dell'accessibilità a carattere territoriale e locale come definite dal Regolamento di Attuazione n. 2/R/2007, ed in particolare:

  • le infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico (rete complessiva della viabilità comprensiva delle strade residenziali e delle piazze);
  • le infrastrutture per l'organizzazione della sosta (parcheggi pubblici e privati);
  • le infrastrutture a servizio dei pedoni (marciapiedi, spazi dedicati ed attrezzature utili alla segnalazione ed al superamento degli attraversamenti stradali e delle barriere architettoniche);
  • le infrastrutture per la mobilità ciclistica (piste ciclabili urbane ed extraurbane, attrezzature utili alla segnalazione ed alla regolazione degli attraversamenti stradali).

In caso di interventi di riqualificazione messi in atto da soggetti pubblici è sempre consentita una diversa organizzazione del Sistema della mobilità e accessibilità esistente e delle relative aree accessorie di cui al presente articolo, così come degli spazi per la sosta e del verde, nonché, più in generale, di tutti gli spazi e servizi di interesse generale.

2. Il Piano Operativo prevede la riqualificazione del subsistema funzionale delle infrastrutture attraverso la riconfigurazione e la differenziazione delle modalità di mobilità per un corretto equilibrio ed integrazione fra le diverse componenti. In particolare, l'Amministrazione Comunale promuove, attraverso le previsioni di riqualificazione e razionalizzazione del tessuto urbano, la separazione dei flussi veicolari di attraversamento da quelli a carattere locale ed urbano ed il potenziamento di sistemi alternativi della mobilità privata quali percorsi ciclo-pedonali a scala territoriale e urbana. Costituisce criterio prioritario nella riorganizzazione del sistema della mobilità urbana la più ampia accessibilità a disabili, anziani e bambini, anche attraverso un piano della mobilità protetta che preveda la pedonalizzazione delle aree di maggiore centralità urbana e l'uso di servizi di carattere collettivo, nonché la razionalizzazione della circolazione e della sosta, differenziando i flussi di attraversamento da quelli di carattere urbano.

In relazione al sistema della mobilità, costituiscono obiettivi del Piano Operativo:

  • riqualificazione del sistema delle relazioni interrotte;
  • regolamentazione dell'accessibilità articolata in relazione alle componenti della domanda (residenti, turisti, occasionali, ecc.) attratta/generata delle diverse zone urbane per ottimizzare le prestazioni della capacità offerta dalla rete infrastrutturale (strade e parcheggi); realizzazione di una rete tecnologica infomobility (pannelli a messaggio variabile, indicatori parcheggi, ecc.) per gli utenti della città;
  • potenziamento dell'offerta di sosta finalizzata a valorizzare i punti e le aree di maggiore attrazione della domanda garantendo un migliore livello di accessibilità;
  • riqualificazione della domanda dell'accessibilità al centro storico attraverso il potenziamento dell'offerta di sosta e la realizzazione di impianti meccanizzati di risalita per l'accesso alla collina di Poggio Imperiale;
  • potenziamento della rete dei percorsi pedonali per garantire una migliore connettività tra i diversi comparti urbani ed incentivare modalità di mobilità a impatto ambientale "zero";
  • interventi per migliorare i livelli di sicurezza della mobilità rispetto alle diverse modalità di trasporto (veicolare, ciclo-pedonale, ecc);
  • rafforzamento del trasporto pubblico per assicurare in particolare nei periodi di punta della domanda turistica un efficace livello di accessibilità tra le diverse zone urbane e una modalità di trasporto alternativa all'uso dell'auto, per mitigare gli effetti ambientali prodotti dal traffico veicolare urbano.

Tali obiettivi dovranno essere perseguiti, per quanto di competenza, sia nelle azioni di programmazione dell'Ente pubblico che nell'ambito degli interventi di riqualificazione/rigenerazione urbana di iniziativa privata convenzionata. La programmazione degli interventi di riqualificazione del sistema di mobilità, preferibilmente da attuarsi attraverso uno specifico Piano di Settore (PUMS), dovrà essere funzionalmente connessa con la valorizzazione ed il potenziamento del sistema del verde urbano e degli standard.

3. Viabilità esistenti: L'Amministrazione Comunale, di concerto con gli altri eventuali soggetti competenti, definisce, anche attraverso la redazione di Piani di Settore, programmi di intervento che, coerentemente ai criteri adottati dalla legislazione nazionale vigente e dagli atti di pianificazione per la classificazione funzionale delle strade, consentano di migliorare il livello di servizio offerto tramite interventi infrastrutturali di adeguamento agli standard richiesti e/o di limitazione delle funzioni ammesse.Fatta salva l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, in dette zone è sempre consentita la realizzazione di manufatti necessari, anche di carattere temporaneo, per la gestione e manutenzione dell’infrastruttura viaria. È inoltre ammessa la realizzazione di impianti e volumi tecnici.
Interventi sulle strade extraurbane: per le strade dove non sono previsti specifici interventi di ristrutturazione sono comunque ammessi interventi di miglioramento e/o adeguamento (rettifiche di lieve entità ai raggi di curvatura realizzazione di piazzole di interscambio veicoli, adeguamento della pavimentazione stradale e della carreggiata) ai fini della messa in sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Tali interventi potranno essere realizzati anche da soggetti consorziati previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
Interventi sulle strade urbane: il P.O. individua in cartografia i principali interventi di adeguamento e riqualificazione funzionale della viabilità urbana, da attuare nel quinquennio di validità dello strumento di pianificazione. Per le strade dove non sono previsti specifici interventi di ristrutturazione possono essere comunque attuati interventi di riqualificazione e/o adeguamento, da definire eventualmente anche nell'ambito del Piano Urbano del traffico o in sede di formazione dei Piani Attuativi definiti dalle Schede Norma, di cui all'Allegato I.

4. Percorsi pedonali e ciclabili: il P.O. individua in cartografia la rete dei percorsi pedonali e ciclabili esistenti e di progetto, opportunamente integrata con il sistema degli spazi pubblici e dei servizi di interesse collettivo. L'individuazione dei percorsi ha valore di riferimento per la programmazione delle successive fasi progettuali, e non comporta apposizione di vincoli espropriativi. La realizzazione delle infrastrutture di progetto potrà avvenire attraverso interventi pubblici e/o privati convenzionati, nel rispetto delle indicazioni di P.O. In sede di progettazione dovranno essere previsti opportuni interventi di inserimento ambientale e paesaggistico. La realizzazione di piste ciclabili dovrà interessare ambiti esterni alla vegetazione naturale e seminaturale e collocarsi di preferenza ai margini urbani o in terreni agricoli, in modo da evitare l’ulteriore frammentazione e assottigliamento dei corridoi ripari e fluviali, nel rispetto degli indirizzi per la rete ecologica del PIT-PPR.
Nell'ambito di tale sistema di percorsi è compresa anche l'ipotesi di risalita meccanizzata (tramite monorotaia inclinata o altra tipologia di trasporto) per l'accesso pedonale alla collina di Poggio Imperiale.

5. Parcheggi pubblici e privati: il PO individua il sistema delle infrastrutture per l’organizzazione della sosta, costituito dalla rete dei parcheggi pubblici e privati esistenti e di programma. Del sistema di cui al presente comma costituiscono parte integrante anche i parcheggi pertinenziali a servizio della residenza o di attività a carattere turistico ricettivo, produttivo e commerciale, anche se non specificamente evidenziati negli elaborati di PO. La dotazione di parcheggi privati, in relazione alle diverse funzioni e fatte salve specifiche disposizioni relative a particolari ambiti e/o comparti urbanistici, dovrà essere garantita negli interventi di nuova costruzione, integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, di ristrutturazione ricostruttiva, e ampliamento volumetrico, le dotazioni di cui all’art. 41-sexies della L. 1150/1942 (ex L. 122/1989) (1 mq ogni 10 mc) e, qualora superiori, le seguenti superfici minime:

  • Residenziale: almeno due stalli per ogni alloggio con superficie maggiore di 50 mq, con specifico vincolo di destinazione, con esclusione delle zone A, del tessuto compatto di matrice otto novecentesca di cui all’art. 22 delle NTA e del tessuto di formazione recente di cui all’art. 23 delle NTA.
  • Commerciale al dettaglio: deve essere rispettata la dotazione di parcheggi pertinenziali e di relazione prevista dalla LR 62/2018 e dalla normativa vigente. Per gli esercizi di vicinato all’interno dei centri urbani, in quanto ricorrono le condizioni di cui all’art. 9 lett. b) e c) del DPGR n. 23/R/2020, non sono richieste superfici destinate alla sosta di relazione, ad eccezione comunque delle attività di cui al punto successivo.
  • Centri di scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro: in aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti normative, gli spazi per il gioco con vincita in denaro e i centri di scommesse, anche in via non esclusiva, devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all’attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq 1,5 per ogni mq di superficie utile.
  • Attività di somministrazione alimenti e bevande: in aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di superficie utile superiore a 300 mq devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all’attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq 1,5 per ogni mq di superficie utile.
  • Direzionale e di servizio: mq 30 ogni 100 mq di SE, salvo maggiori dotazioni richieste dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività esercitata.
  • Attività turistico ricettive: mq 30 ogni 100 mq di SE, salvo maggiori dotazioni richieste dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività esercitata.

Le superfici minime sopra indicate dovranno sempre essere sempre arrotondate per eccesso secondo moduli di 12,5 mq (stalli singoli escluso spazi di manovra).
I parcheggi dovranno far parte di un progetto che riconsideri i rapporti con il tessuto e/o con il contesto paesaggistico. Il progetto dovrà sviluppare inoltre le sistemazioni a verde e le relative eventuali piantumazioni, nonché le dotazioni impiantistiche e di arredo. Al fine di una valutazione per il corretto inserimento sarà opportuno evidenziare il rispetto e la valorizzazione delle relazioni storiche, visive e percettive.
La destinazione d'uso di parcheggio pertinenziale deve essere oggetto di atto pubblico di vincolo da trascrivere nei registri immobiliari, a cura e spese dei privati proprietari, nei casi previsti dalla L. 122/1989. Qualora non sia possibile reperire la dotazione minima di parcheggi all’interno del lotto di intervento, è ammessa la realizzazione di tali superfici nell’ambito dell’isolato urbano di appartenenza, anche attraverso accordi tra privati. Valgono inoltre le disposizioni di cui alla L. 122/1989 e smi.

6. Aree ferroviarie: nelle aree di resede ferroviario sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati all'esercizio, alla gestione ed all'adeguamento del servizio ferroviario. Salvo specifica previsione del P.O., sono esclusi interventi di nuova edificazione. E' ammessa la realizzazione di impianti e volumi tecnici. Per l'edificio adibito a stazione ferroviaria ubicato in Piazza Mazzini sono consentite anche destinazioni a servizi e commercio di vicinato, funzionali e complementari all'attività principale. Per i fabbricati ricadenti all’interno delle aree di cui al presente comma aventi usi diversi da quelli attinenti alla funzione ferroviaria, gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria sono subordinati a parere favorevole dell’ente gestore dell’infrastruttura circa la compatibilità degli interventi proposti rispetto alla funzione ferroviaria in essere.

7. Le aree di cui al presente articolo sono assimilate alle zone omogenee F di cui al D.M. 1444/1968.

Art. 39 Attrezzature, impianti tecnologici e servizi a rete

1. Le attrezzature, gli impianti tecnologici e i servizi a rete sono articolati dal P.S. in:

  • rete fognante;
  • rete idrica;
  • rete gas;
  • elettrodotti.

Per tali impianti/attrezzature valgono gli indirizzi e le prescrizioni definiti all' art. 18 delle Norme di P.O, nonché condizioni derivanti dalla VAS., oltre alle disposizioni di cui al successivo articolato.

2. Per i servizi a rete di cui al presente articolo sono consentiti interventi di adeguamento/riqualificazione e potenziamento attraverso progetti di iniziativa pubblica (Amministrazione Comunale, Enti gestori dei servizi, Società concessionarie, ecc) nel rispetto delle specifiche normative di settore, nonché interventi di iniziativa privata convenzionata collegati agli interventi di trasformazione disciplinati dalla Schede Norma di cui all'Allegato I. Al fine di salvaguardare l'assetto paesaggistico del territorio comunale, gli interventi definiti nell'Allegato I, che comportano la realizzazione di nuove linee a rete e/o l'estensione di quelle esistenti, dovranno necessariamente prevedere l'interramento delle stesse, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica che dovranno essere soggetti a specifica autorizzazione comunale.

3. Ove i servizi di urbanizzazione siano attuati congiuntamente alla realizzazione di comparti di trasformazione, le obbligazioni del privato in ordine alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle sistemazioni sono stabilite da specifiche convenzioni sulla base dei criteri e delle modalità esecutive definite con delibera di consiglio comunale. Nella realizzazione degli interventi convenzionati, le opere di urbanizzazione devono essere eseguite almeno per la prima fase preliminarmente al rilascio dei permessi di costruire degli interventi edilizi.

4. Gli interventi di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture a rete sono subordinati all'adozione di specifiche misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli, nonché alla verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate possibilità di depurazione, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del Piano Strutturale, nonché delle prescrizioni ambientali di cui al Titolo VI delle presenti Norme.

5. Servizi ed impianti tecnologici di pubblico interesse: in tali zone sono ubicate infrastrutture ed impianti tecnici di interesse generale, quali impianti di depurazione, impianti per il trasporto e la distribuzione di energia, acqua, gas, impianti di telecomunicazioni, impianti per la raccolta, la selezione ed il trattamento dei rifiuti, ecc. In tali zone il Piano Operativo si attua per intervento diretto previa approvazione dei relativi progetti esecutivi predisposti dall’Amministrazione Comunale o dagli Enti competenti. Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 27 comma 1 delle presenti Norme. Per quanto riguarda la regolamentazione e la localizzazione delle aree per l’installazione delle antenne e delle stazioni radio base si rimanda alle eventuali indicazioni e prescrizioni contenute nel Programma comunale degli impianti redatto ai sensi della LR 49/2011.

6. Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee F di cui al DM 1444/68.

7. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa e secondaria dell’impianto in copertura, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti dei parametri urbanistici di zona, nell’area o resede di pertinenza. Per gli impianti a terra è fatta salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 40 Impianti di distribuzione carburante

1. Le aree destinate a impianti di distribuzione carburanti esistenti sono individuate negli elaborati di PO. Le strutture esistenti potranno essere adeguate alle esigenze funzionali richieste dall'attività svolta, con interventi anche di ampliamento che comunque non portino ad incrementi della consistenza attuale superiori a quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/1968.

2. I progetti edilizi relativi ad interventi su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di inserimento e arredo urbano.

3. La realizzazione di nuovi impianti è consentita nel rispetto dei requisiti e condizioni richieste dalla normativa vigente, di cui alla L.R. 62/18 e relativo Regolamento attuativo. Sono escluse dalla realizzazione di nuovi impianti:

  • le aree di contesto dei corpi idrici e le aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • le aree tartufigene e l'area destinata ad ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • le aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 e 142 D. Lgs 42/2004.
  • le aree connotate da pericolosità idraulica I.4 ai sensi del DPGR n. 53/R/2011 e della LR 41/2018.

4. I nuovi distributori di carburante, potranno essere dotati anche di impianti di lavaggio e grassaggio, di servizi igienici ed eventuali altri locali di servizio o ristoro per una volumetria complessiva non superiore a mc 500, con una altezza massima non superiore a m 3,50 escluse le pensiline per le quali è consentita una altezza all’estradosso della copertura di m 5,50. La superficie interessata complessivamente dall'intervento non potrà superare in nessun caso mq 6.000.
Per gli impianti esistenti ubicati lungo la Superstrada Firenze - Siena, in considerazione dell’importanza della infrastruttura e dei relativi servizi, i parametri urbanistici di cui sopra sono incrementati fino ad una volumetria massima di 1200 mc ed una superficie complessiva dell’impianto non superiore a 10.000 mq Ferma restando l’altezza massima pari a 3,5 m sul fronte strada (escluse pensiline), è ammessa sugli altri lati l’articolazione delle strutture su più livelli in funzione dell’andamento morfologico dell’area. Il progetto dovrà prevedere idonee soluzioni per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e delle aree scoperte, anche attraverso alberature di alto fusto e sistemazioni a verde.

5. Gli interventi di ristrutturazione che interessano impianti ubicati in aree interessate da beni paesaggistici ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 devono essere realizzati nel rispetto del vigente PIT-PPR, con particolare riferimento alla disciplina d’uso di cui all’Elaborato 8B – Sezione 4.

6. Il PO, nel rispetto della normativa vigente in materia, oltre alle colonnine elettriche installate lungo strada o negli spazi pubblici, ammette la realizzazione di nuovi impianti di ricarica per veicoli elettrici nelle zone produttive dotate di propria edificabilità, che siano servite da idonee infrastrutture elettriche, con le seguenti limitazioni:

  • la superficie interessata complessivamente dall'intervento non dovrà essere inferiore a 1.500 mq;
  • stante l’attuale diversità di veicoli elettrici con tecnologie di ricarica (corrente alternata o continua) e connettori diversi tra loro, per poter essere in grado di ricaricare il maggior numero di veicoli, deve essere garantita l’interoperabilità mediante una soluzione con sistemi multipresa a cui collegare più veicoli contemporaneamente, oppure con più sistemi indipendenti, ciascuno dotato di uno o più connettori di ricarica. Le colonnine elettriche potranno avere uno o più punti di ricarica;
  • l’impianto di ricarica dovrà garantire, fatte salve eventuali e successive disposizioni normative in materia, le seguenti dotazioni minime:
    • dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica delle varie tipologie esistenti di potenza elevata veloce e ultraveloce;
    • il numero dei punti di ricarica totali deve essere commisurato al livello di traffico circolante sulla carreggiata servita e non deve essere in misura inferiore di n. 8 colonnine, di cui almeno quattro di ricarica ultraveloce.
  • È ammessa, nelle zone diverse da quelle produttive dotate di propria edificabilità, la realizzazione delle dotazioni accessorie di cui al precedente comma 4 al raggiungimento dei seguenti requisiti minimi ulteriori a quelli di cui sopra:
    • la superficie interessata complessivamente dall'intervento non dovrà essere inferiore a 3.000 mq;
    • il numero dei punti di ricarica totali non deve essere in misura inferiore di n. 15 colonnine, di cui almeno otto di ricarica ultraveloce.

7. Tutti i manufatti edilizi e di servizio degli impianti di distribuzione carburanti e di ricarica elettrici dovranno essere rimossi alla cessazione dell’attività di distribuzione carburanti o allo smantellamento del numero minimo delle colonnine riportato al presente articolo. Si dovrà pertanto provvedere, anche a seguito delle eventuali operazioni di bonifica che dovessero risultare necessarie, alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di contaminazione.
Come disciplinato dal comma 117 della L. 124/2017 e smi, le attività di dismissione, finalizzate a prevenire l’insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell’ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono:

  • nello smantellamento delle attrezzature fuori terra;
  • nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi;
  • nella messa in sicurezza delle strutture interrate;
  • ove si renda necessario a seguito dell’individuazione di una contaminazione, nell’esecuzione di indagini ambientali in conformità al DM Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31 (“Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”).

In caso di riutilizzo dell’area, il comma 117 della L. 124/2017 prevede invece che i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedano alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di contaminazione.
Per le aree poste fuori dai centri abitati e/o in zone rurali con valore paesaggistico si dovrà inoltre provvedere al ripristino di tutta la superficie interessata da tali interventi riportandola alle originarie condizioni.

8. I manufatti a servizio degli impianti di distribuzione carburanti esistenti localizzati nel territorio urbanizzato, realizzati all’interno del resede, potranno essere mantenuti in caso di loro riconversione in impianti di ricarica elettrici a condizione che sia garantita la dotazione minima di colonnine elettriche di cui al presente articolo.

9. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa e secondaria dell’impianto in copertura, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti dei parametri urbanistici di zona, nell’area o resede di pertinenza. Nel merito, per gli impianti a terra dei distributori nelle aree urbanizzate, si fa salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Per gli impianti a terra dei distributori localizzati in territorio rurale si rimanda all’art. 41 co. 12 delle presenti NTA. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06