Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 15 Parametri urbanistici ed edilizi

1. Ai fini dell'attuazione del Piano Operativo nonché dell'applicazione del Regolamento Edilizio e delle altre norme che regolano l'attività edilizia, valgono le definizioni di cui al Regolamento di attuazione n. 39/R/2018 approvato con DPGR 24.07.2018. Tali definizioni potranno essere ulteriormente specificate ed integrate da parte del Piano Operativo o del Regolamento Edilizio, per gli aspetti di specifica competenza. Le eventuali modifiche/integrazioni a detto Regolamento regionale, anche qualora incidenti sulle definizioni di cui al presente articolo, si intendono automaticamente recepite senza che costituiscano variante al P.O. Eventuali diverse definizioni introdotte da leggi nazionali o regionali, troveranno applicazione solo ove la legge ne disponga espressamente la prevalenza. Ai fini dell’applicazione della disciplina del Piano Operaitvo, il parametro "SE – superficie edificabile (o edificata)" di cui all'art. 10 del Regolamento 39/R/2018 è da considerarsi equivalente al parametro SUL di cui all’art. 10 del Regolamento 64R/13.

2. Ai Piani Attuativi ed ai progetti edilizi si applicano le definizioni dei parametri urbanistici e le modalità di calcolo disposte dallo strumento urbanistico vigente al momento della loro approvazione. Gli eventuali adeguamenti tecnici e dimensionali finalizzati a garantire il soddisfacimento di requisiti energetici e/o acustici derivanti da disposizioni legislative entrate in vigore successivamente all'approvazione dei P.A. non saranno computati ai fini della verifica dei parametri urbanistici di piano. Tali adeguamenti non potranno comunque determinare aumento di SE e/o deroga dalle distanze minime di legge, fatte salve le tolleranze previste dal Regolamento Edilizio comunale e dalla normativa vigente.

3. Salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina delle singole zone omogenee di cui al successivo Titolo IV e/o nelle Schede Norma - Allegato I, in tutti gli interventi di ampliamento (compresi gli interventi di crescita tipologica di cui all’art. 13 comma 1), integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, e nuova edificazione, nonché negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifica della sagoma preesistente, devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

  • Distanze tra edifici: in attuazione dell’art. 9 del DM 1444/68, è prescritta la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. La distanza minima tra fronti entrambi non finestrati non potrà essere inferiore a tre metri, nel rispetto dell’art. 873 del Codice Civile. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 140 della LR 65/2014 (Deroghe al DM 1444/68) ed al fine di favorire il processo di riqualificazione del tessuto urbano e del patrimonio edilizio esistente, negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, relativi ad edifici che presentino legittimamente una distanza inferiore a 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l’edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a dieci metri, purché non inferiore a quella preesistente; alle medesime condizioni, eventuali incentivi volumetrici previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica aventi espressamente natura premiale per interventi di riqualificazione possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Tali interventi sono ammessi inoltre per la categoria della ristrutturazione urbanistica nell’ambito di Piani Attuativi o Piani di Intervento di cui all’art. 126 della LR 65/2014, anche rispetto ad edifici posti all’esterno del perimetro del comparto. Sono inoltre ammesse, nei casi esplicitamente previsti dal PO, le deroghe per edifici e stabilimenti produttivi di cui all’art. 140 commi 4, 5 e 6 della LR 65/20114. È ammessa la realizzazione di costruzioni in aderenza, nel rispetto del Codice Civile.
  • Distanze dai confini di proprietà e/o di zona: distanza minima di m 5, e comunque pari alla metà dell’altezza dell’edificio ove questa sia maggiore di 10 m. Per costruzioni temporanee, elementi di arredo delle aree pertinenziali, impianti all’aperto per attività sportive e ricreative, nonché per costruzioni che si sviluppino solo al piano interrato e a condizione che questo sia completamente interrato rispetto al livello del confine, devono essere rispettate le distanze minime del Codice Civile, fatte salve distanze minori di edifici esistenti o costruzioni in aderenza. È ammessa inoltre la realizzazione di costruzioni sul confine di proprietà o a distanze inferiori a quelle sopra riportate, nel rispetto del Codice Civile e in base ad accordo scritto con la proprietà confinante, stipulato nelle forme di legge, registrato, trascritto alla conservatoria degli atti immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta di permesso di costruire.
  • Distanze da strade pubbliche: Salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina delle singole zone omogenee di cui al successivo Titolo IV e/o dei comparti cui alle Schede Norma dell'Allegato I, in tutti gli interventi di ampliamento, integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, e nuova edificazione, nonché negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifica della sagoma preesistente, devono essere rispettate le distanze minime di cui al presente comma. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni non sono da considerarsi modifiche della sagoma quegli interventi strettamente necessari all'adeguamento sismico e/o energetico degli edifici e quelli che comportano un miglioramento dei rapporti tra l'edificio/manufatto e le distanze preesistenti.
    All'interno dei centri abitati, le distanze minime dei fabbricati dalle strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità privata a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti) non possono essere inferiori a quelle previste dal D.M. 1444/68.
    Per gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ed addizione volumetrica sono fatti salvi gli allineamenti esistenti, ove abbiano carattere prevalente lungo la strada interessata.
    Fuori dai centri abitati devono inoltre essere rispettate le distanze previste dalla vigente normativa in base alla classificazione ed alle caratteristiche delle strade, con particolare riferimento al Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, salvo autorizzazione dell'Ente Proprietario della strada interessata.
    Sono fatti salvi eventuali allineamenti impartiti con prescrizioni tecniche contenute nel titolo abilitativo. Sono inoltre fatte salve eventuali indicazioni grafiche degli elaborati del Piano Operativo, come pure eventuali prescrizioni tecniche particolari degli Enti di gestione preposti.

4. Nel rispetto della normativa statale e regionale, ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 138 comma 3 della L.R. 65/14, gli interventi sugli immobili di particolare valore di cui all'art. 17 delle presenti norme possono motivatamente derogare dai requisiti minimi fissati dalle vigenti norme igienico sanitarie qualora il rispetto di tali requisiti contrasti con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico e tipologico. Le deroghe di cui al presente comma sono concesse previo parere favorevole della competente USL ed a condizione che non determinino condizioni peggiorative rispetto alla situazione legittimamente esistente.

5. Le disposizioni del Piano Operativo prevalgono espressamente sulle eventuali disposizioni difformi del Regolamento Edilizio, al quale si rimanda per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo.

Art. 16 Qualità e sostenibilità degli insediamenti

1. Il Piano Operativo promuove la qualità e la sostenibilità degli insediamenti, in coerenza ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 62 e al Titolo VIII "Norme per l'edilizia sostenibile" della L.R. 65/14, anche attraverso le disposizioni di cui all'art. 12 comma 2.

2. L'Amministrazione Comunale favorisce l'edilizia sostenibile nel rispetto delle linee guida regionali di cui all'art. 219 della L.R. 65/14, anche attraverso l'applicazione degli incentivi previsti all'art. 220 della legge regionale. In tal senso, il P.O. definisce specifiche misure di incentivazione per gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 58 delle presenti Norme. Ulteriori misure di incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica ed ambientale del patrimonio edilizio esistente potranno essere previste attraverso la definizione di un Regolamento per l'edilizia sostenibile che specifichi ed approfondisca la disciplina in tema di sostenibilità ed eco compatibilità dell'edilizia (bioarchitettura, bioclimatica, ecc).

3. In coerenza con il Piano Strutturale, Il P.O. favorisce la permanenza e l'implementazione delle connessioni ecologiche, in quanto rappresentano le relazioni fisiche, ambientali e percettive tra le aree urbanizzate e non. In tal senso il P.O. prescrive, in particolare nelle aree di nuova edificazione, di rigenerazione, di ristrutturazione urbanistica, di evitare saldature percettive, ambientali e funzionali attraverso l'individuazione di corridoi di relazione che devono essere mantenuti, salvaguardati ed implementati al fine di rispettare la morfologia, i contesti rurali, ambientali, paesaggistici appartenenti anche a sistemi e subsistemi territoriali diversi, nonché in riferimento ai corsi d'acqua. Tali indicazioni sono opportunamente approfondite e declinate nelle Schede Norma di cui all'Allegato I delle NTA.
Per il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione e valorizzazione della rete ecologica comunale, l'Amministrazione Comunale può predisporre un Piano del Verde che specifichi ed approfondisca le caratteristiche e le modalità di realizzazione degli interventi pubblici e privati per l'attuazione di spazi a verde, sistemazioni paesaggistiche, opere di interesse ambientale.

Art. 17 Criteri ed indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio di valore storico, architettonico o testimoniale

1. Il PO individua nei propri elaborati il patrimonio edilizio esistente di valore storico, architettonico o testimoniale in ambito urbano e rurale. In particolare:

  • nelle Tavole 1 e 2 (Territorio Rurale) sono individuati i nuclei rurali e gli insediamenti sparsi di valore storico architettonico o di interesse tipologico testimoniale, di cui al successivo art. 36;
  • nella Tavole 4, 5 e 9 (UTOE di Poggibonsi e Staggia Senese), sono individuati:
    • i nuclei storici assimilati alle zone A del D.M. 1444/68, di cui al successivo art. 20;
    • gli edifici ed i complessi edilizi di rilevante valore esterni ai nuclei storici,al precedente art. 12;
    • gli edifici di valore tipologico, articolati in organismi edilizi unitari e/o specialistici, organismi edilizi in aggregazione seriale con tipologia di impianto ed organismi edilizi in aggregazione seriale con tipologia di impianto suscettibili di crescita tipologica, disciplinati precedenti artt. 12 e 13.

2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al precedente comma sono soggetti, oltre che alla disciplina di cui al Titolo III delle presenti Norme, al rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi, finalizzati ad impostare correttamente gli interventi di restauro, recupero e riqualificazione degli organismi edilizi, assicurandone la conservazione fisica in rapporto alle esigenze di adeguamento alle necessità d'uso attuali. In particolare gli interventi dovranno essere condotti nel rispetto delle indicazioni di cui ai successivi commi.

3. Interventi strutturali: le opere di consolidamento strutturale dovranno prevedere il recupero, il consolidamento e l'integrazione delle strutture originali ancora in grado di svolgere una funzione statica, mediante l'utilizzo di tecniche e materiali compatibili con le caratteristiche da salvaguardare degli organismi edilizi. Laddove gli elementi strutturali posseggano caratteri architettonici e formali di valore (volte con decorazioni pittoriche, soffitti a cassettoni, ecc.) gli interventi ne devono prioritariamente garantire la conservazione ed il recupero. Sono comunque consentiti gli interventi volti al miglioramento delle strutture sotto l’aspetto sismico, da realizzarsi mediante materiali e tecniche compatibili con il valore architettonico degli edifici.
Nel caso di immobili classificati di scarso valore dal PO, ai sensi del successivo art. 36 comma 5, e che oggi, diversamente da quanto rappresentato nelle schedature di Quadro Conoscitivo a disposizione dell’Ente, risultano essere collabenti o crollati ovvero parzialmente demoliti, è ammessa la facoltà di richiedere, mediante la presentazione di una specifica istanza di parte, corredata da relazione asseverata e documentazione (anche fotografica) attestante lo stato di fatto nonché la consistenza originaria, la modifica della categoria d’intervento inizialmente prevista dalla disciplina della ristrutturazione conservativa (Rc3), con quella di grado superiore riconducibile alla Ristrutturazione Ricostruttiva (Rr) con le limitazioni di cui al successivo paragrafo.
Nel rispetto dei principi e delle finalità dell’iniziale classificazione del patrimonio edilizio esistente, volendo inoltre garantire il mantenimento di quei caratteri di valore storico, architettonico, tipologico o testimoniale riconosciuti dal PO, sono ammessi, esclusivamente per tale tipologia specifica di edifici, interventi volti al ripristino delle porzioni crollate ovvero demolite, ai sensi dell’art. 134 comma 1 lett. h) numero 4 della LR 65/2014 e smi, a condizione che:

  • siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani volumetriche e tipologiche dell’edificio esistente, fatti salvi i casi di cui al precedente art. 12 comma 2
  • non siano previsti incrementi di volumetria complessiva;
  • sia dimostrata la compatibilità delle modifiche apportate con la leggibilità e il rispetto dei caratteri storici, architettonici e tipologici originari.

Nei casi in cui sono invece previsti interventi di addizione volumetrica in altezza AV2 e AV3, come definiti all’art. 13 comma 1, e qualora gli stessi siano finalizzati al miglioramento sismico dell’edificio, fatte salve le prescrizioni date dalla classificazione di valore di cui agli artt. 12 e 36 delle presenti NTA e contenute nei relativi regesti, è ammessa la demolizione con fedele ricostruzione.

4. Interventi che interessano l'aspetto esteriore degli organismi edilizi: tali opere dovranno prevedere la conservazione dei caratteri tipologici e formali di valore architettonico e testimoniale, oppure il loro ripristino nel caso siano stati oggetto di precedenti alterazioni. In particolare:

  • a) le coperture dovranno essere mantenute e/o ripristinate nella loro configurazione, dimensione, caratteristiche materiali e costruttive, salvo il caso di superfetazioni o rialzamenti che non risultino essere il portato significativo e consolidato della stratificazione storica dell'edificio; i manti di copertura e gli aggetti di gronda dovranno essere mantenuti e/o ripristinati nelle forme e nei caratteri costruttivi e decorativi preesistenti o di tipo tradizionale, preferibilmente recuperando ove possibile i materiali originari. È consentita la realizzazione di finestre nella falda di copertura qualora funzionali al recupero ai fini abitativi dei vani sottotetto, limitatamente alle dimensioni necessarie al raggiungimento dei requisiti igienico sanitari minimi. È sempre ammessa la realizzazione di linee vita e aperture per l’accesso alla copertura previste dalle normative vigenti
  • b) i prospetti dell'organismo edilizio dovranno essere conservati, con particolare attenzione alla posizione, alla modularità, alle dimensioni ed all'allineamento delle aperture esistenti, nonché ai loro caratteri formali e decorativi. L'introduzione di nuove aperture, nei casi ammessi dalla disciplina di PO, dovrà essere realizzata in coerenza con gli allineamenti, dimensioni e caratteri formali di quelle esistenti, nonché nel rispetto dei rapporti di gerarchia connessi al tipo edilizio. In generale è ammesso il ripristino di aperture precedentemente tamponate, purché risultanti da specifica documentazione e non in contrasto con l'organizzazione complessiva del prospetto.
  • c) I paramenti murari esterni dovranno essere conservati e/o recuperati nei loro caratteri costruttivi e decorativi, utilizzando preferibilmente tecniche e materiali analoghi e/o compatibili con quelli originari (quali indicativamente intonaci e tinteggiature a base di calce, laterizio, muratura mista, ecc.). Il paramento a vista deve essere mantenuto ove questo sia di impianto originario e non conseguente a deterioramento dello strato di finitura superficiale. Negli interventi di manutenzione su paramenti prevalentemente intonacati, è ammissibile riportare porzioni o intere facciate a vista solamente a seguito di analisi di carattere evolutivo sull'edificio, che evidenzino il ritrovamento di apparati decorativi o paramenti murari di maggior rilevanza storico documentale rispetto agli assetti di facciata successivi. Non è comunque ammesso riportare a vista elementi costruttivi isolati di tipo comune come archetti di scarico, cantonali e simili. Gli interventi che interessano le facciate dovranno sempre essere riferiti all'unità tipologica, indipendentemente dall'assetto proprietario.
  • d) Dovranno essere sempre conservati e/o ripristinati nelle forme originali, gli elementi architettonici e decorativi quali cornici marcapiano, zoccolature, angolari, riquadrature di aperture realizzate con intonaco a rilievo e dipinto, in pietra, cotto o altri materiali, nonché eventuali affreschi o decorazioni pittoriche, stemmi, lapidi ed iscrizioni.
  • e) I colori da utilizzare sono quelli della gamma cromatica tradizionale ed eventuali colorazioni storicizzate desunte da saggi di indagine nelle stratificazioni dell'intonaco. L'Amministrazione Comunale potrà dotarsi di un apposito "Piano del Colore" come strumento di riferimento e coordinamento per gli interventi sul patrimonio architettonico urbano e rurale.
  • f) Negli interventi che prevedono l'installazione di infissi e serramenti dovranno essere preferibilmente utilizzate tipologie e materiali tradizionali e/o storicizzati. Nel contesto di interventi di restauro e/o recupero di edilizia non residenziale, è ammesso l'utilizzo di infissi vetrati con struttura lignea o metallica di semplice disegno. Non sono comunque ammessi infissi e serramenti in alluminio o pvc, anche se con effetto legno.

5. Interventi che interessano l'organizzazione distributiva: gli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente dovranno essere realizzati nel rispetto dell'assetto distributivo storicamente connesso al tipo edilizio, con particolare attenzione alla conservazione ed al ripristino delle scale e dei sistemi di collegamento originari, delle gerarchie spaziali e funzionali tra gli spazi interni ed esterni. Eventuali frazionamenti e/o partizioni, incidenti anche sugli elementi strutturali ove consentito dalla disciplina di PO, dovranno inserirsi coerentemente nell'organismo edilizio senza alterarne o comprometterne la leggibilità.

6. Impianti: l'inserimento di nuovi impianti non dovrà in alcun modo alterare gli elementi architettonici e decorativi dei prospetti. L'installazione di reti di collegamento dovrà essere eseguita nel rispetto dell'assetto delle facciate ed opportunamente progettata. Ove possibile, è da pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (reti telematiche e di telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, ecc.) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo dei luoghi, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori. In caso di impossibilità a reperire tali spazi, dovranno essere adottate soluzioni tecnologiche che non comportino l’installazione di motori esterni, salvo le necessarie areazioni.
È ammessa l’installazione nelle corti interne di dispositivi per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche, purché nel rispetto dei caratteri tipologici ed architettonici degli organismi edilizi.

7.Interventi di risanamento e riqualificazione energetica: gli interventi necessari al miglioramento/adeguamento delle prestazioni energetiche, tecnologiche ed impiantistiche degli organismi edilizi esistenti, anche in adempimento delle normative vigenti, dovranno essere condotti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli stessi e comunque in modo tale da incidere il meno possibile sui caratteri strutturali degli edifici e conservare le proprietà traspiranti proprie dei materiali naturali tradizionali. Le opere di risanamento, deumidificazione ed isolamento dovranno essere realizzate utilizzando soluzioni tecniche e progettuali compatibili con i valori tipologici e formali del patrimonio edilizio. Per gli interventi di efficientamento relativi alla generalità degli edifici si rimanda alle modalità esecutive definite dalle Linee Guida di Efficientamento Energetico Comunali (Allegato A della DCC n. 20 del 08/04/2021) e al Regolamento Edilizio Comunale. L'installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici, in copertura o su corpi edilizi secondari, più bassi e meno visibili, ovvero su pergolato o a terra, deve essere opportunamente studiata in modo da non alterare le caratteristiche tipologiche e il disegno della copertura e limitarne la visibilità dagli spazi pubblici. In conformità al vigente PIT-PPR, non è ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del centro storico e sui manufatti di valore storico architettonico e testimoniale, classificati (RV, V) e delle relative categorie di intervento (R, Rc1) come definite agli artt. 12, 13, 36 e 37 delle presenti NTA, fatti salvi gli immobili per i quali è consentita l’addizione volumetrica di cui al precedente comma 3, nonché sugli immobili tutelati ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004 e smi. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici si rimanda alle specifiche prescrizioni riportate nelle varie discipline di zona e alle seguenti indicazioni da applicare alla generalità degli immobili.
Qualora sia consentita l’installazione degli impianti solari (fotovoltaici e/o termici) in copertura dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:

  • l’installazione di tali impianti deve essere progettata in relazione alla classificazione dell'immobile e alle visuali un corretto inserimento, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano visibili gli elementi di bordo e di supporto;
  • i pannelli da installarsi sulle coperture inclinate, preferibilmente sulle falde tergali, dovranno essere posizionati in parallelo con la falda di copertura e, dove possibile, essere integrati nella stessa. I pannelli dovranno di norma essere arretrati rispetto al filo di gronda o al filo esterno della facciata e mantenersi, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore a quella del colmo dell'edificio. Nel caso di coperture piane, fatta eccezione per gli edifici produttivi in zona omogenea D, deve essere garantito l’arretramento rispetto al filo esterno della facciata;
  • i serbatoi o altri elementi accessori devono essere posti all'interno dei volumi costruiti e non devono essere visibili dall’esterno;
  • i pannelli dovranno essere realizzati con superfici dello stesso colore della copertura o scuri e non riflettenti e avere conformazione regolare quadrata o rettangolare o comunque congruente con la conformazione della falda, senza pregiudicare il valore architettonico e tipologico degli edifici.

Nei casi in cui la disciplina di zona consenta l’installazione degli impianti solari fotovoltaici a terra e/o nei casi in cui la classificazione degli immobili non consenta l’installazione in copertura, tali impianti dovranno essere ubicati preferibilmente su pergolati, sempre nell’ambito dell’area o del resede di pertinenza, con opportune schermature a verde verso la viabilità pubblica e punti di visuale paesaggistica.
Di norma l'installazione dei pannelli solari in facciata o in posizioni diverse dalla copertura non è ammessa, fatti salvi gli interventi, in ambito urbano, di nuova edificazione, di integrale demolizione e ricostruzione o di riorganizzazione complessiva delle facciate che prevedano soluzioni integrate con disegno qualificante e complessivo delle stesse e qualora venga accertato dalla Commissione Comunale competente un corretto inserimento nel contesto urbanistico.

8. Interventi sulle aree scoperte: per gli spazi di pertinenza delle singole unità edilizie, generalmente corti o giardini a servizio delle abitazioni, è da preferire l'uso di materiali di recupero, o comunque materiali naturali capaci di invecchiare senza degradarsi quali: pietra, laterizio di recupero o nuovo fatto a mano, graniglie, etc. Gli spazi di pertinenza, dovranno essere trattati con criteri di uniformità, evitando l'uso di molti materiali e un eccessivo arricchimento formale in contrasto con i caratteri degli edifici. Le aree a verde ed i giardini privati dovranno essere mantenuti e valorizzati nel loro assetto e nelle relazioni con il tessuto edificato, quale parte integrante della struttura insediativa storica. Per la sistemazione degli spazi di pertinenza degli edifici rurali si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 36 delle presenti Norme.

9. I criteri di cui ai precedenti comma costituiscono indirizzo e riferimento per la redazione e/o l'implementazione del Regolamento Edilizio comunale. Sono fatte salve le disposizioni previste da strumenti e piani di dettaglio (Piani Particolareggiati, Piani di recupero, Piano del Colore, ecc.)

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06