Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 11 Disciplina generale per gli interventi a scala urbanistica ed edilizia

1. Il Piano Operativo definisce, in coerenza con la legislazione nazionale e regionale vigente, le trasformazioni edilizie ammesse per ogni zona o edificio. Ciascun immobile può essere oggetto esclusivamente delle trasformazioni per esso previste, cioè riconducibili e ricomprese nella categoria di intervento indicata dal P.O.; in mancanza di indicazioni puntuali si intende applicabile la disciplina stabilita per la zona di appartenenza.

2. Qualora la documentazione di rilievo in accompagnamento a richieste di titolo abilitativo, relative ad edifici di cui al successivo art. 17, evidenzi la presenza di particolari elementi di valore architettonico, tipologico storico o ambientale, in coerenza con gli indirizzi e le disposizioni di cui all'art. 138 della L.R. 65/2014, la trasformazione edilizia dovrà essere ricondotta entro categorie compatibili con le esigenze di tutela e conservazione dei suddetti elementi, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

Per gli edifici non schedati e/o per i quali gli Allegati II e III non evidenzi una specifica categoria di intervento, il PO assegna automaticamente le seguenti categorie di intervento, in relazione alla periodizzazione dell’edificato risultante dal Quadro Conoscitivo di PS o da altra documentazione a disposizione dell’Amministrazione Comunale:

  • - Per gli edifici presenti al 1939 sono ammessi interventi fino al Restauro e risanamento conservativo.
  • - Per gli edifici realizzati dopo tale data sono ammessi interventi fino alla Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, senza incremento di volumetria complessiva.

Qualora sulla base di specifica documentazione che attesti le effettive caratteristiche, consistenza e stato di conservazione del patrimonio edilizio in oggetto, e subordinatamente al parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale o di altro organo tecnico designato dall'AC, sia evidenziata l'attribuzione di un'errata categoria di intervento per gli edifici di cui agli artt. 12 e 13 e 36, la stessa potrà essere modificata dall'Amministrazione Comunale quale aggiornamento del Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014.

3. Gli interventi urbanistici ed edilizi sono classificati in conformità alle definizioni del DPR 380/2001 come declinato dalla Legge LR 65/2014. Al fine della corretta applicazione della disciplina del patrimonio edilizio di interesse storico architettonico e/o testimoniale di cui all'art. 17 delle presenti Norme, il P.O. introduce specifiche sotto articolazioni relativamente alla categoria della Ristrutturazione Edilizia.

4. Gli interventi urbanistici ed edilizi si distinguono in:

  • interventi di conservazione, di cui al successivo art. 12
  • interventi di trasformazione, di cui al successivo art. 13

5. Il P.O. definisce le modalità di attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi di cui ai precedenti commi, secondo la disciplina di cui al successivo art. 14.

6. Tutti gli interventi di cui ai successivi articoli 12 e 13 sono condizionati alla verifica delle fattibilità geologica ed idraulica, nonché alle specifiche disposizioni dell'art. 68 delle presenti norme.

Art. 12 Interventi di conservazione

1. Gli interventi di conservazione e gestione del patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie, ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 e smi come declinato dalla Legge LR 65/2014; eventuali modifiche ed integrazioni alle leggi suddette comportano un automatico aggiornamento delle relative definizioni:

  1. I. Manutenzione Ordinaria
  2. II. Manutenzione Straordinaria: Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere attuati nel rispetto degli eventuali elementi tipologici, architettonici e formali significativi e/o di pregio esistenti dell'edificio e della sua pertinenza, in applicazione degli indirizzi e delle disposizioni di cui all'art. 138 della L. R. 65/2014.
  3. III. Restauro e risanamento conservativo: oltre alle definizioni di cui all’art. 3 co1 lett. c) del DPR 380/2001 ed alla L.R. 65/14, per gli immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 valgono le definizioni dell'art 29 comma 4 del d.lgs. n. 42 del 2004, dove per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
  4. IV. Ristrutturazione edilizia conservativa (Rc): si rinvia alle disposizioni di cui all'Art. 135 comma 2 lettera d) L.R. 65/14.

2. Ai fini della tutela dei valori morfologici, tipologici, formali e strutturali del patrimonio edilizio esistente, gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa (Rc) relativi al patrimonio di valore storico, architettonico e testimoniale di cui all'art. 17 delle presenti Norme, sono ulteriormente articolati dal P.O. secondo la seguente classificazione, fatte salve eventuali indicazioni più restrittive degli Allegati I e II delle NTA:

  • Rc1 - Ristrutturazione conservativa senza alterazioni dei caratteri tipologici e formali
    Fermo restando la conservazione dei caratteri architettonici e formali dell'edificio, nonché degli elementi pertinenziali significativi, sono ammessi interventi che comportino la riorganizzazione funzionale delle unità immobiliari, senza che ne siano alterati i caratteri tipologici. È ammessa la realizzazione di limitate aperture nei setti strutturali purché coerenti al tipo edilizio. Gli interventi sulle parti strutturali devono tendere al recupero, al consolidamento ed all'integrazione di quelle originali ancora in grado di svolgere una funzione statica, impiegando preferibilmente materiali analoghi a quelli originari.
    Non sono ammesse modifiche alle aperture esistenti sui prospetti salvo ripristino di situazioni preesistenti documentate o, limitatamente ai fronti secondari, interventi strettamente finalizzati al miglioramento e/o adeguamento delle caratteristiche igienico sanitarie nel rispetto dei caratteri formali e tipologici dell'organismo edilizio.
    Il frazionamento e/o l'accorpamento delle unità immobiliari sono ammessi compatibilmente con le specifiche limitazioni definite dalla presente categoria di intervento. Tali interventi dovranno consentire la leggibilità dei singoli tipi aggregati in quanto memoria testimoniale. In particolare è ammesso l’inserimento di un solo nuovo corpo scala rispetto alla situazione esistente, la cui collocazione dovrà essere in coerenza con i modelli tipologici dell’edilizia storica. Sono fatte salve le limitazioni di cui all’art. 36 comma 3 delle presenti norme. Non sono comunque ammesse scale di forma non coerente alla tipologia edilizia storica.
  • Rc2 - Riorganizzazione funzionale con interventi incidenti sugli elementi strutturali con miglioramento dei caratteri tipologici e formali
    Sono gli interventi complessivamente finalizzati alla riqualificazione dell'organismo edilizio, anche attraverso la sua riorganizzazione funzionale, con limitati interventi sugli elementi strutturali finalizzati all'adeguamento igienico-sanitario ed al miglioramento sismico, ad una diversa articolazione spaziale e distributiva, all'accorpamento o alla divisione delle unità immobiliari esistenti. Tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche storiche, tipologiche ed architettoniche degli organismi edilizi, e potranno prevedere anche modifiche strutturali quali: aperture nei setti portanti interni, realizzazione di scale interne, modeste modifiche alla quota dei solai, laddove compatibili con gli elementi costruttivi da conservare (volte, solai e pareti decorate, ecc.). Sono ammesse nuove aperture o la modifica di quelle esistenti purché coerenti al tipo edilizio e nel rispetto dell'organizzazione architettonica e dei caratteri formali, tipologici e dimensionali dell'organismo edilizio e dei prospetti.
  • Rc3 - Riqualificazione tipologica con riconfigurazione dei caratteri tipologici e formali
    Sono quegli interventi volti al superamento delle condizioni di degrado funzionale e formale dovuto ad alterazione dei caratteri tipologici originari (quali dimensioni e tipologia delle aperture, introduzione di elementi impropri, inserimento di balconi o terrazze, tettoie, etc.) ed al miglioramento dei caratteri formali. A tal fine sono ammessi, oltre a quanto previsto per la categoria Rc2, interventi di modifica dei prospetti e della sagoma finalizzati alla rimozione e/o contestualizzazione degli elementi incongrui ed al ripristino di soluzioni coerenti con le caratteristiche tipologiche dell'edificio e con il suo processo evolutivo.

3. Gli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla L.R. 5/2010 sono consentiti nel rispetto delle specifiche limitazioni definite dalla categorie di intervento attributi agli edifici.

4. Gli elaborati grafici di PO individuano gli edifici ed i complessi edilizi classificati “di rilevante valore”, per i quali sono ammessi interventi fino al restauro conservativo nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17.

5. Sul patrimonio edilizio esistente diverso da quello di cui al precedente comma 4 gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione ed al completamento del tessuto, anche attraverso consolidamento e completamento del processo tipologico. A tal fine, gli elaborati di PO evidenziano:

  • a) L’edilizia in aggregazione seriale con tipologia di impianto;
  • b) L’edilizia in aggregazione seriale con tipologia di impianto suscettibile di crescita tipologica.

Per gli edifici di cui sopra sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’art. 12 comma 2 individuati nell’Allegato III - Regesto degli interventi di conservazione e trasformazione a scala edilizia, contenente l’indicazione delle categorie di intervento ammesse per i singoli organismi edilizi e le eventuali prescrizioni specifiche, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17. In assenza di specifiche indicazioni sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa.

Per gli edifici di cui al punto b, oltre agli interventi di cui sopra, sono possibili ampliamenti finalizzati alla conclusione del processo tipologico tipico della casa schiera e delle sue evoluzioni, in coerenza con le regole di crescita del tipo edilizio e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 1, nell'ambito di progetti unitari comprensivi della riqualificazione delle aree di pertinenza e secondo le modalità di cui agli articoli di zona. Gli interventi di ampliamento AV1 (crescita in profondità) di cui all'art. 13 comma 1 sono ammessi per tutti gli edifici di cui al punto b (aggregazione seriale con tipologia di impianto) laddove sussistano le condizioni di fattibilità (distanze, requisiti igienico sanitari, ecc.), nel rispetto di un indice di copertura non superiore al 60% della superficie di lotto.

Per gli edifici in aggregazione seriale sono possibili inoltre operazioni di accorpamento e rifusione, nonché disaggregazione, purché nel rispetto dei caratteri tipologici del modulo base tipico della casa a schiera.

Art. 13 Interventi di trasformazione

1. Gli interventi di trasformazione, ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 come declinato dalla L.R. 65/2014, si articolano nelle seguenti categorie:

  1. I. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (Rr) articolata in:
    • Demolizione con fedele ricostruzione (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera h punto 1)
    • Demolizione e contestuale ricostruzione (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera h punto 2), 3)
    • Ripristino di edifici crollati o demoliti (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera h punto 4), esclusi gli interventi di cui alla lettera i) stesso comma)
  2. II. Addizioni volumetriche agli edifici esistenti (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera g)
    • Addizioni volumetriche: sono gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti non assimilati alla ristrutturazione edilizia e finalizzati alla riqualificazione ed all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente, da attuarsi nel rispetto dei parametri e tipologie stabilite dal P.O. per le diverse categorie di zona e per singolo edificio. L'edificazione dovrà avvenire in coerenza con le caratteristiche tipologiche dell'edificio.
    • Addizioni volumetriche con vincolo tipologico: sono gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti di interesse tipologico e testimoniale per i quali le norme e/o gli allegati di P.O. definiscono specifiche indicazioni.
      Per i centri urbani di Poggibonsi e Staggia Senese, il PO, attraverso specifiche analisi morfologiche e tipologiche, individua gli stadi del processo tipologico raggiunto dai singoli organismi edilizi. La Tav. 12 del P.O. evidenzia, con apposita grafia, i tipi edilizi ed il loro stadio di evoluzione tipologica, nonché le opportunità di conservazione e/o miglioramento e/o riconfigurazione dei caratteri tipologici e formali. Per gli edifici decrementati, evidenziati negli elaborati citati, sono possibili ampliamenti finalizzati alla conclusione del processo tipologico tipico della casa schiera e delle sue evoluzioni, in coerenza con le regole di crescita del tipo edilizio, nell'ambito di progetti unitari comprensivi della riqualificazione dei resedi di pertinenza (compresa la demolizione dei manufatti incongrui e la sistemazione delle aree a verde) e secondo le modalità di seguito specificate.
      Gli interventi di addizione volumetrica finalizzati al completamento del processo tipologico sono articolati nelle seguenti categorie:
      1. AV1 - crescita in profondità: Gli interventi di incremento in profondità sul lotto di pertinenza sono connessi al miglioramento delle unità abitative e comunque non potranno determinare incrementi superiore ai due livelli fuori terra, per una profondità massima di m 5 e comunque per una SUL aggiuntiva non superiore a 50 mq. Tali interventi sono attuabili anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione dei corpi aggiunti impropri addossati all'unità tipologica. L'intervento dovrà altresì garantire le condizioni di illuminazione ed areazione dei vani abitabili retrostanti.
      2. AV2 - crescita in altezza del sottotetto potenzialmente abitabile: la crescita in altezza è ammessa fino al raggiungimento dell'abitabilità dei vani sottotetto; l'intervento dovrà essere esteso all'intera dimensione del prospetto fronte strada, per una dimensione in profondità non superiore a quella dell'unità edilizia decrementata.
      3. AV3 - crescita in altezza di un piano: la crescita in altezza è ammessa per la realizzazione di un ulteriore piano abitabile, nei limiti della superficie coperta del piano sottostante. L'altezza non potrà comunque essere superiore rispetto a quella dell'edificio adiacente più alto.
        Gli elaborati di P.O., ed in particolare l'Allegato III delle NTA, possono prevedere indicazioni puntuali relative a singoli edifici.
  3. IV. Sostituzione edilizia ovvero interventi di integrale demolizione e ricostruzione con incremento della volumetria complessiva, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti (LR 65/2014 art. 134 comma 1 lettera l ).
  4. V. Ristrutturazione urbanistica (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera f)
  5. VI. Nuova edificazione (LR 65/2014 art. 134 comma 1 lettera a) e gli interventi di Ripristino di edifici crollati o demoliti di cui alla lettera i) stesso comma, eccedenti la Ristrutturazione Ricostruttiva).
  6. VII. Ampliamenti: Tutti gli interventi di ampliamento previsti dal PO, compresi quelli una tantum di cui al successivo punto VIII, non possono comunque comportare un aumento superiore del 20% rispetto alla Volumetria Complessiva (Vtot) legittimamente esistente, escluse le dotazioni di parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art. 41 sexies della LU 1150/1942 e smi. L’intervento di ampliamento di cui sopra deve essere realizzato in una sola volta intendendolo nell'ambito di un unico intervento edilizio (unico titolo abilitativo edilizio con eventuali varianti in corso d’opera) entro i limiti volumetrici indicati nella norma. L’eventuale volumetria residua non utilizzata non potrà essere recuperata successivamente alla chiusura dei lavori stessi. Le superfici edificabili per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria per ampliamenti e nuove edificazioni di cui alla l. 47/1985, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VII, capo II, della LR 65/2014 non possono essere computate ai fini della determinazione della SE legittimamente esistente.
  7. VIII. Ampliamenti una tantum: Gli interventi di ampliamento una tantum, attualmente previsti dal PO, sono ammessi per quegli edifici che non hanno già usufruito di interventi analoghi effettuati con il DLgs. n. 112 del 25 giugno 2008 e smi (Piano Casa) o in vigenza del previgente Regolamento Urbanistico, approvato con DCC n. 5 del 31/01/2002, efficace dalla pubblicazione sul BURT del 27/03/2002 e vigente fino al 15/11/2019).

2. In attuazione delle disposizioni del vigente PIT con valenza di Piano Paesaggistico relative alla definizione di specifiche misure per il corretto inserimento progettuale dei nuovi interventi nel contesto insediativo e paesaggistico esistente, tutti gli interventi di cui alle categorie IV, V e VI del precedente comma dovranno rispettare i seguenti indirizzi e prescrizioni:

  1. a) Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione con incremento della volumetria complessiva, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione dovranno garantire il corretto inserimento urbanistico e paesaggistico dei nuovi manufatti e delle relative sistemazioni rispetto al contesto urbano e territoriale; a tal fine, in fase di progettazione dovrà essere posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
    • Morfologia: le soluzioni progettuali devono tenere conto della morfologia dei luoghi, anche ricorrendo a soluzioni tipologiche ed architettoniche (p. es. strutture a gradoni integrate con il verde, permeabilità visiva dei fronti edilizi, ecc.) volte a garantire la tutela ed il miglioramento delle relazioni percettive con il contesto urbanistico e paesaggistico, con particolare riferimento alle visuali da e verso il territorio rurale, gli ambiti fluviali ed il sistema delle emergenze storiche e monumentali (architettura fortificate, complessi religiosi, ville storiche, ecc.).
    • Inserimento paesaggistico: gli interventi edilizi dovranno essere corredati da uno specifico progetto delle sistemazioni rilevanti ai fini paesaggistici, con riferimento alla viabilità esterna ed interna all'area, alla presenza di recinzioni, siepi, arbusti ed alberature o qualsiasi altra tipologia vegetazionale, al mantenimento di alberi di particolare pregio per dimensioni o tipologia. I progetti dovranno prevedere specifici elaborati di dettaglio che dimostrino il corretto inserimento urbanistico e paesaggistico degli interventi rispetto al contesto territoriale, con particolare riferimento ai varchi e alle visuali libere pre e post intervento.
    • Sicurezza geologico idraulica: in sede di progettazione dovranno essere effettuati gli studi e le verifiche richiesti dalla normativa vigente per assicurare, oltre alla fattibilità degli interventi, la sicurezza dei nuovi insediamenti ed il non aggravio delle condizioni di rischio al contorno. Eventuali misure compensative e/o di messa in sicurezza dovranno essere individuate nel rispetto del contesto urbanistico e paesaggistico interessato dall'intervento. Deve essere conservato e/o adeguato il reticolo idraulico costituito dai fossi e dalle canalizzazioni, garantendone la funzionalità attraverso opportuna manutenzione.
  2. b) Gli interventi di nuova edificazione possono essere attuati anche con processi e modalità costruttive alternative rispetto a quelle tradizionali, quali processi di autocostruzione, ovvero modalità di edificazione che coinvolgono operativamente i futuri proprietari, i quali partecipano alla costruzione secondo un disciplinare da concordare con l'A.C., nel rispetto delle norme vigenti in materia.

3. La realizzazione degli interventi di trasformazione è subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero all'impegno degli interessati all'attuazione delle medesime contestualmente agli interventi stessi. La realizzazione è inoltre subordinata alla dimostrazione delle modalità di approvvigionamento idrico, distribuzione e depurazione, anche a carattere privato, o al contestuale potenziamento di tali infrastrutture compatibilmente con l'uso sostenibile della risorsa.

4. Qualsiasi intervento di trasformazione dovrà prevedere la contestuale riconfigurazione delle pertinenze, nonché la riqualificazione degli aspetti formali dell'edificio.

5. Gli interventi di cui al presente articolo, qualora comportino l’esecuzione di movimenti di terra e/o scavi di profondità maggiore di 80 cm rispetto al piano di campagna, sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 18 co 11 delle presenti Norme (rischio archeologico).

6. In caso di recupero o riconversione di insediamenti ex produttivi - in attuazione dell’art.9 c.6 della L.R. 25/98 e s.m.i., e fatta salva l’adozione di atti di rango superiore – gli interventi sono subordinati alla presentazione da parte del proponente di un piano di investigazione, volto a verificare l’integrità ambientale del sito ai sensi della parte IV – TITOLO V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 1

7. Gli elaborati di PO evidenziano altresì l’edilizia di intasamento, anche interna agli isolati, per la quale sono possibili operazioni demolizione e riconfigurazione delle parti degradate o incongrue, anche mediante demolizione e ricostruzione con accorpamento all’edificio principale, purché l’addizione si configuri coerente con il processo tipologico e non comporti incremento delle unità abitative o creazione di edificio autonomo. Gli interventi su tali immobili eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa e/o comportanti il mutamento di destinazione d’uso (nel rispetto dei parametri quali Vtot, SE, VE) sono subordinati all’approvazione di un Piano di Recupero. In assenza del PdR si rimanda a quanto indicato all’art. 58 co. 4 delle presenti NTA.

8. Nelle aree individuate negli elaborati di PO come “Edifici ed aree di degrado e riqualificazione”, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa e/o comportanti il mutamento di destinazione d’uso (nel rispetto dei parametri quali Vtot, SE, VE) sono subordinati all’approvazione di un Piano Attuativo nella tipologia del Piano di Recupero. In assenza del PdR si rimanda a quanto indicato all’art. 58 co. 4 delle presenti NTA. L’AC, in presenza di specifiche condizioni di degrado, potrà in ogni tempo individuare specifiche zone di recupero ai sensi della L. 457/78 e smi, in cui subordinare gli interventi alla preventiva formazione di un Piano Attuativo. In ogni caso in tali ambiti il Indice di Copertura ammissibile è pari a quello esistente o nei casi di demolizione e ricostruzione contenuto nei limiti del 70%.

1 contributo ARPAT

Art. 14 Attuazione degli interventi

1. Gli interventi urbanistici ed edilizi si attuano attraverso:

  • Interventi edilizi diretti nel rispetto delle modalità previste dal comma 2 del presente articolo e dagli artt. 134, 135 e 136 della L.R.T. 65/2014, ivi incluso il Permesso di Costruire convenzionato di cui all'art. 28bis del DPR 380/2001.
  • Progetti Unitari Convenzionati di cui all'art. 121 della LR 65/2014;
  • Interventi di Rigenerazione Urbana di cui all'art.125 della LR 65/2014;
  • Progetti esecutivi di opere pubbliche;
  • Piani Attuativi di cui all'art. 107 della L.R. 65/2014.

2. Interventi diretti: si attuano attraverso intervento diretto (SCIA o Permesso di Costruire ai sensi degli artt. 134 e 135 della L.R. 65/14) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione, nel rispetto della disciplina definita per le singole zone omogenee e nei casi non subordinati alle procedure di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Progetti Unitari Convenzionati ed Interventi di Rigenerazione Urbana: si attuano rispettivamente mediante le procedure di cui agli artt. 121 e 125 e seguenti della LR 65/2014.

4. Piani Attuativi: i Piani Attuativi (P.A.) sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del Piano Operativo, ai sensi degli artt. 107, 108, 109,110 della LR65/14.
Ciascun piano attuativo, in rapporto agli interventi previsti, può avere, i contenuti e l'efficacia di una o più delle tipologie di piano, di cui agli articoli 115-120 della LR 65/14.
I P.A.P.M.A.A. hanno valore di piani attuativi con durata decennale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 della legge regionale 65/14, nei casi previsti all'art. 36 e 37 delle presenti Norme.
La loro approvazione costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi. L'atto di approvazione del P.A. individua le leggi di riferimento e gli eventuali immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse. La realizzazione dei P.A. di iniziativa privata è subordinata alla stipula della convenzione o sottoscrizione di atto d’obbligo che regoli i rapporti tra soggetti attuatori ed Amministrazione Comunale.

5. Le aree interessate dagli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono individuate e campite con apposita simbologia sugli elaborati grafici del Piano Operativo e disciplinate attraverso le Schede Norma di cui all'Allegato I alle NTA. Tutti gli interventi devono essere realizzati in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 13 comma 2 delle presenti Norme nonché della normativa urbanistica ed edilizia vigente. Le Schede Norma definiscono i parametri urbanistici ed edilizi da rispettare, nonché le indicazioni morfologiche, tipologiche e funzionali per la predisposizione dei Piani Attuativi o degli interventi convenzionati. Le Schede Norma individuano inoltre i vincoli da rispettare e le specifiche condizioni alla trasformazione cui gli interventi sono subordinati (paesaggistiche, ambientali, geologico idrauliche). All'interno dei singoli comparti dovrà essere garantito il soddisfacimento degli standard urbanistici in relazione alle quantità e alle tipologie prescritte dalle Schede di cui al relativo Allegato I, o, in assenza di specifiche indicazioni, in misura non inferiore alle quantità minime previste dal DM 1444/68 o Piano Strutturale.
Per i comparti che interessano beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04, è predisposto uno specifico Schema Direttore che costituisce riferimento vincolante per l'attuazione degli interventi in conformità disciplina ed agli indirizzi del vigente PIT-PPR.

6. Nelle aree soggette obbligatoriamente a P.A., nelle more di formazione dello stesso e salvo diverse indicazioni delle Schede Norma, sono ammessi unicamente interventi fino alla manutenzione straordinaria con esclusione di mutamento della destinazione d'uso, frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari. Nei comparti di rigenerazione urbana di cui all'''art. 61 sono comunque ammesse destinazioni di rimessaggio e deposito, purché non comportino opere edilizie.

7. Gli elaborati di PO individuano le aree di cessione collegate all'attuazione di specifici comparti di trasformazione, secondo le modalità disciplinate dalle relative Schede Norma di cui all'Allegato I. In tali aree , in attesa della cessione all'AC, non sono ammessi interventi superiori alla manutenzione ordinaria degli eventuali edifici e manufatti presenti.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06