Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 59 Efficacia delle previsioni relative ad interventi di trasformazione

1. La disciplina di cui al presente Titolo è relativa agli interventi ed alle previsioni di cui all'art. 95 comma 3 della L.R. 65/14, ovvero:

  1. a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante Piani Attuativi;
  2. b) gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125 della L.R. 65/14;
  3. c) i progetti unitari convenzionati di cui all'articolo 121 della L.R. 65/14;
  4. d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);
  5. e) le previsioni relative all'edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 63 della L.R. 65/14 nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b e c);
  6. f) l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree per gli standard di cui al d.m. 1444/1968;
  7. g) l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
  8. h) la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica, la perequazione territoriale, e le relative discipline.

2. Le previsioni di cui al comma 1 sono dimensionate sulla base del quadro strategico quinquennale definito dal Piano Operativo, e perdono efficacia alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Piano Operativo, secondo le modalità di cui all'art. 95 commi 9, 10, 11 e 12 della L.R. 65/14.

3. Gli elaborati di P.O. evidenziano con specifica simbologia le aree facenti parte di comparti urbanistici la cui attuazione è regolata da atti o convenzioni antecedenti all'entrata in vigore del P.O. In tali aree sono ammessi, fino alla decadenza dei rapporti convenzionali o dell'efficacia delle previsioni urbanistiche, gli interventi previsti dai Piani Attuativi convenzionati prima dell'entrata in vigore del presente P.O., nel rispetto del dimensionamento di P.S. e fatta salva la conformità con le previsioni del P.O. relativamente all'assetto infrastrutturale e dei servizi pubblici da realizzare.

4. Per i comparti per i quali sia decaduto il piano attuativo e la relativa convenzione, qualsiasi intervento è subordinato alla verifica dello stato di attuazione dell'area, al fine di individuare la presenza di eventuali sub comparti funzionali dotati di opere di urbanizzazione, per i quali siano assentibili interventi di ristrutturazione e completamento dei lotti residui. Il dimensionamento relativo alle parti non attuate del piano attuativo potrà essere riallocato dall'AC con successivi atti di programmazione.

5. Nei comparti di trasformazione di cui ai successivi articoli 60, 61 e 62, una volta attuate le previsioni di cui alle relative Schede Norma ed esaurite le possibilità edificatorie previste, sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle categorie di intervento, delle destinazioni d’uso e delle prescrizioni stabilite dal Piano Attuativo o dal progetto convenzionato.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06