Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Capo I Disposizioni generali

Art. 59 Efficacia delle previsioni relative ad interventi di trasformazione

1. La disciplina di cui al presente Titolo è relativa agli interventi ed alle previsioni di cui all'art. 95 comma 3 della L.R. 65/14, ovvero:

  1. a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante Piani Attuativi;
  2. b) gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125 della L.R. 65/14;
  3. c) i progetti unitari convenzionati di cui all'articolo 121 della L.R. 65/14;
  4. d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);
  5. e) le previsioni relative all'edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 63 della L.R. 65/14 nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b e c);
  6. f) l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree per gli standard di cui al d.m. 1444/1968;
  7. g) l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
  8. h) la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica, la perequazione territoriale, e le relative discipline.

2. Le previsioni di cui al comma 1 sono dimensionate sulla base del quadro strategico quinquennale definito dal Piano Operativo, e perdono efficacia alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Piano Operativo, secondo le modalità di cui all'art. 95 commi 9, 10, 11 e 12 della L.R. 65/14.

3. Gli elaborati di P.O. evidenziano con specifica simbologia le aree facenti parte di comparti urbanistici la cui attuazione è regolata da atti o convenzioni antecedenti all'entrata in vigore del P.O. In tali aree sono ammessi, fino alla decadenza dei rapporti convenzionali o dell'efficacia delle previsioni urbanistiche, gli interventi previsti dai Piani Attuativi convenzionati prima dell'entrata in vigore del presente P.O., nel rispetto del dimensionamento di P.S. e fatta salva la conformità con le previsioni del P.O. relativamente all'assetto infrastrutturale e dei servizi pubblici da realizzare.

4. Per i comparti per i quali sia decaduto il piano attuativo e la relativa convenzione, qualsiasi intervento è subordinato alla verifica dello stato di attuazione dell'area, al fine di individuare la presenza di eventuali sub comparti funzionali dotati di opere di urbanizzazione, per i quali siano assentibili interventi di ristrutturazione e completamento dei lotti residui. Il dimensionamento relativo alle parti non attuate del piano attuativo potrà essere riallocato dall'AC con successivi atti di programmazione.

5. Nei comparti di trasformazione di cui ai successivi articoli 60, 61 e 62, una volta attuate le previsioni di cui alle relative Schede Norma ed esaurite le possibilità edificatorie previste, sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle categorie di intervento, delle destinazioni d’uso e delle prescrizioni stabilite dal Piano Attuativo o dal progetto convenzionato.

Capo II Interventi per la riqualificazione urbana e territoriale

Art. 60 Interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

1. Il Piano Operativo, in coerenza con la disciplina di cui all'art. 55 della NTA, individua specifiche perimetrazioni corrispondenti a zone di recupero ai sensi della L.R. 457/78, all'interno delle quali gli interventi sono subordinati alla formazione di Piani di Recupero di cui all'art. 119 della L.R. n. 65/14.

2. Per ogni zona di recupero è definita una Scheda Norma (cfr Allegato I) contenete indirizzi e prescrizioni in relazione ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché le indicazioni morfologiche, tipologiche e funzionali per la predisposizione dei singoli Piani Attuativi. Le indicazioni progettuali contenute nelle schede norma costituiscono prescrizioni che devono essere approfondite e verificate in sede di redazione del progetto. In sede di convenzionamento con l'AC, potranno essere dettate le disposizioni da rispettare e/o gli obiettivi prestazionali da garantire in relazione agli eventuali piani di settore dell'AC, con particolare riferimento ai piani del verde, della mobilità sostenibile (PUMS) e dell'accessibilità urbana.

3. Ogni Scheda definisce regole urbanistiche relative alle infrastrutture, agli standard, alle tipologie, ai vincoli, alle prescrizioni geologico-tecniche ed ambientali necessarie per rendere compatibile l'intervento con il contesto paesaggistico, territoriale, urbanistico ed ambientale preesistente.

4. Il P.O. individua i seguenti comparti subordinati a Piano di Recupero:

  • UTOE 1 - POGGIBONSI
    • Scheda Norma Comparto 1_PDR1 - Piazza Cavour
    • Scheda Norma Comparto 1_PDR2 - Enopolio
    • Scheda Norma Comparto 1_PDR3 - Via Trento
  • UTOE 5 - PIAN DEI PESCHI
    • Scheda Norma Comparto 5_PDR1 - Strutture agricole via Cassia
  • UTOE 6 - STAGGIA SENESE
    • Scheda Norma Comparto 6_PDR1 – loc. il Corto
  • TERRITORIO RURALE
    • Scheda Norma Comparto TR_PDR1 - Ex Legno Infissi

Le relative schede norma sono contenute nell'Allegato I delle NTA. In assenza del PA/PUC, si rimanda a quanto indicato all’art. 14 comma 6 delle presenti NTA.

5. In presenza delle condizioni espresse dalla legge relativa ad ambiti di degrado, di cui alla legge 457/78 e s.m.i., i proprietari potranno avanzare proposte per la formazione di piani di recupero in attuazione degli obiettivi di riqualificazione urbana del Piano.
Qualora gli interventi siano ricondotti all'interno delle categorie e delle funzioni già ammissibili nel piano operativo, l'approvazione del piano di recupero non implica variante allo strumento di pianificazione urbanistica.

6. Per tutti i comparti del presente articolo sono ammesse, in fase di presentazione delle proposte di intervento, modeste modifiche alla perimetrazione individuata negli elaborati di PO, al fine di adattarle alle risultanze delle particelle catastali interessate, purché ricomprese entro il limite del 5% della Superficie Territoriale.

Art. 61 Interventi di rigenerazione urbana

1. Il P.O. individua, all'interno degli ambiti di cui all'art. 25 delle presenti norme, le aree urbane degradate nelle quali è possibile l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana ai sensi del Titolo V Capo III della L.R. 65/14, corrispondenti ad aree e complessi edilizi dismessi e/o sottoutilizzati presenti all'interno del tessuto urbano consolidato o ad esso contigui.

In tali aree sono consentiti interventi finalizzati alla riqualificazione delle aree degradate, al recupero ed alla riorganizzazione funzionale dei complessi edilizi dismessi, alla riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente, alla riqualificazione delle connessioni con il tessuto urbano e con il contesto paesaggistico, alla rivitalizzazione socio-economica del tessuto, anche attraverso operazioni di ristrutturazione urbanistica e riconversione funzionale. Gli interventi sono subordinati all'approvazione di Piani Attuativi, Piani di intervento ai sensi art. 125 L.R. 65/14 e/o Progetti Unitari Convenzionati, nel rispetto degli indirizzi, dei parametri e delle prescrizioni stabiliti dalle Schede Norma relative ai singoli comparti.

2. Le Schede Norma stabiliscono per ogni comparto i parametri urbanistici ed edilizi nonché le prescrizioni morfologiche, paesaggistiche, tipologiche, funzionali e dimensionali da rispettare nella predisposizione del progetto. Le Schede individuano inoltre la possibilità di attuazione per subcomparti funzionali.

In linea generale, nella redazione dei progetti dovrà essere perseguita la riqualificazione urbanistica del comparto attraverso:

  1. a) la realizzazione di aree pubbliche e funzioni di interesse generale organicamente relazionate al sistema degli spazi di interesse collettivo;
  2. b) la realizzazione di un tessuto polifunzionale integrato con la struttura urbana ed articolato in rapporto agli spazi pubblici ed a verde;
  3. c) la qualificazione ed il potenziamento delle connessioni funzionali ed ecologiche con il sistema del verde urbano e della mobilità ciclopedonale, nonché delle relazioni percettive e di fruizione con gli ambiti di valore ambientale e paesaggistico (cintura verde urbana, Parco della Fortezza di Poggio Imperiale, ambiti fluviali dell'Elsa e dello Staggia, parco di Montelonti);
  4. d) la razionalizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture e delle urbanizzazioni esistenti;
  5. e) l'adozione di soluzioni progettuali e costruttive volte alla massima sostenibilità ambientale ed energetica.
  6. f) l'individuazione di idonee fasce inedificabili e/o allineamenti da rispettare in relazione alla presenza di infrastrutture pubbliche e/o elementi di tutela paesaggistica ed ambientale, da destinare proritariamente a verde attrezzato e percorsi ciclo pedonali, con funzione di qualificazione dell'immagine urbana e delle relazioni funzionali e percettive.

Le Schede Norma contengono inoltre la verifica della coerenza delle previsioni con gli indirizzi ed il dimensionamento previsto dal P.S. nonché quanto stabilito dagli indirizzi e prescrizioni del vigente PIT-PPR.
Per comparti interessati da beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04, il PO definisce gli schemi direttori e gli orientamenti progettuali a cui i singoli interventi dovranno attenersi. Gli Schemi Direttori hanno carattere prescrittivo per la formazione dei Piani Attuativi e dei Progetti unitari (fermo restando il rispetto della normativa edilizia), mentre gli orientamenti progettuali costituiscono riferimento non vincolante per la progettazione. Laddove le Schede Norma prevedano la possibilità di articolazione in subcomparti funzionali, i singoli subcomparti potranno essere approvati e convenzionati in modo autonomo nel rispetto delle indicazioni dello Schema Direttore.
I parametri urbanistici per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana sono espressi in termini di If (Indice di edificabilità fondiaria), Indice di copertura, Numero massimo di piani.
Le Schede Norma individuano inoltre le dotazioni minime in termini di standard urbanistici ed aree pubbliche da cedere all'Amministrazione Comunale, nonché le quote minime di alloggi da destinare ad edilizia residenziale sociale, secondo le modalità previste dall'art. 63 della L.R. 65/14 e dall'art. 64 delle presenti NTA, in relazione alla rilevanza dell'intervento.

3. Gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalle Schede Norma possono essere attuati anche mediante interventi complessi che coinvolgano più comparti urbanistici, prevedendo anche una diversa distribuzione dei carichi urbanistici e delle funzioni rispetto a quella definita dalla Schede di P.O., purché in coerenza con il loro dimensionamento complessivo e dei parametri urbanistici specifici dei singoli comparti interventi.
Essendo la finalità di tali processi quella di favorire l'acquisizione di più ampie dotazioni di standard urbanistici, l'Amministrazione Comunale potrà promuovere forme di coordinamento tra i potenziali soggetti attuatori, anche attraverso la formazione di specifici atti di programmazione ed indirizzo ("masterplan").
Sono inoltre ammessi, nell’ambito dei comparti di rigenerazione, trasferimenti perequativi di superfici derivanti dalla demolizione, anche parziale, di volumi ubicati in altri comparti contraddistinti da situazioni di degrado. L’attuazione di tali interventi è disciplinata , ove prevista, dalle specifiche Schede Norma. Gli interventi di cui sopra sono subordinati a Piano Attuativo convenzionato.

4. Al fine di promuovere il perseguimento degli obiettivi di qualità urbana e di sostenibilità sociale stabiliti dal Piano Strutturale, le Schede Norma prevedono la possibilità di incentivi di carattere edilizio-urbanistico collegati:

  1. a) al raggiungimento di specifici obiettivi prestazionali sotto il profilo ambientale ed energetico in coerenza con le disposizioni di cui al Titolo VIII "Norme per l'edilizia sostenibile" della L.R. 65/14;
  2. b) Alla quantità di alloggi destinati ad edilizia residenziale sociale pubblica, in eccedenza rispetto alle quote minime prescritte dalla Scheda Norma di comparto.

In particolare:

  • Attraverso gli incentivi di cui al precedente punto a) è consentito un aumento fino al 10% della SE prevista dalla Scheda Norma, applicabile agli interventi per i quali sia garantita, a fine lavori, la certificazione di sostenibilità ambientale dell'edilizia in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 219 e 220 della L.R. 65/14, secondo le modalità previste dal presente PO e da eventuali regolamenti comunali in materia
  • Attraverso gli incentivi di cui al precedente punto b) è consentito un aumento della SE prevista dalla Scheda Norma pari alla quantità di SE destinata ad edilizia residenziale sociale pubblica da realizzare e cedere all'Amministrazione comunale, secondo le modalità previste dall'art. 63 della L.R. 65/14, e comunque entro un limite massimo del 10% della SE totale prevista dalla Scheda Norma.

Fermi restando altezze e numero di piani previsti dalle Schede Norma per i singoli comparti, gli incrementi di SE derivanti dall'applicazione degli incentivi di cui al presente comma, sono cumulabili. L'attivazione degli incentivi, da computarsi in incremento dei parametri urbanistici, di cui al precedente comma 3, dovrà essere esplicitamente prevista in sede di formazione del Piano Attuativo, del PUC o del Piano di Intervento ai sensi art. 125 L.R. 65/14, anche ai fini della verifica del prelievo dal dimensionamento disponibile di Piano Strutturale.

5. All'interno degli ambiti di cui all'art. 25 delle presenti norme, il PO individua con specifica simbologia alcune aree ed edifici di carattere residenziale e/o misto che, pur non presentando rilevanti caratteri di degrado, possono contribuire, se inseriti in più ampie operazioni di ristrutturazione urbanistica, alla riqualificazione complessiva del tessuto e degli spazi di interesse collettivo. La possibilità di inserimento di queste aree ed edifici all'interno degli interventi di rigenerazione urbana dei comparti ad essi collegati costituisce opzione facoltativa a disposizione dei soggetti attuatori. Al fine di incentivare una più incisiva ed organica riqualificazione del tessuto, il PO prevede in tali casi la possibilità di recuperare, all'interno di un intervento unitario, la totalità della SE esistente ed autorizzata degli edifici in oggetto, che andrà ad incrementare i parametri urbanistici previsti dalla Scheda Norma fermo restando l'obbligo di verifica della dotazione di standard urbanistici rispetto al dimensionamento e alle funzioni complessivamente previste nel comparto.

6. Per gli edifici esistenti, nelle more dell'attuazione degli interventi previsti dalle Schede Norma, fatto salvo diverse indicazioni contenute nelle stesse Schede Norma, sono consentiti interventi fino alla manutenzione straordinaria, con esclusione di ogni forma di frazionamento e di mutamento della destinazione d'uso. Sono comunque ammesse destinazioni di rimessaggio e deposito, purché non comportino opere edilizie.

7. L'Amministrazione Comunale, anche su proposta di soggetti privati, può predisporre gli atti di ricognizione ai sensi dell'art. 125 L.R. 65/14 per l'individuazione e la disciplina di ambiti di rigenerazione urbana ai sensi del presente articolo.

8. Il P.O. individua, all'interno dell'UTOE, i seguenti comparti, per ognuno dei quali è predisposta una specifica Scheda Norma di cui all'Allegato I delle NTA:

  1. UTOE 1 - POGGIBONSI
    1. Scheda Norma Comparto 1_ AR1 - Via Raffaello
    2. Scheda Norma Comparto 1_AR2 - Via Raffaello
    3. Scheda Norma Comparto 1_AR3 - Via Raffaello
    4. Scheda Norma Comparto 1_AR4 - Via Brunelleschi
    5. Scheda Norma Comparto 1_AR5 - Via Spartaco Lavagnini
    6. Scheda Norma Comparto 1_AR6 - Via Spartaco Lavagnini
    7. Scheda Norma Comparto 1_AR7 - Via Spartaco Lavagnini
    8. Scheda Norma Comparto 1_AR8 - Via Spartaco Lavagnini
    9. Scheda Norma Comparto 1_AR9 - Via Sangallo
    10. Scheda Norma Comparto 1_AR10 - Via Senese
    11. Scheda Norma Comparto 1_AR11 - Via Sangallo
    12. Scheda Norma Comparto 1_AR12 - Via Sangallo
    13. Scheda Norma Comparto 1_AR13 - Via Sangallo
    14. Scheda Norma Comparto 1_AR14 - Via Sangallo
    15. Scheda Norma Comparto 1_AR15 - Via Sangallo
    16. Scheda Norma Comparto 1_AR16 - Via Sangallo
    17. Scheda Norma Comparto 1_AR17 - Via San Senese
    18. Scheda Norma Comparto 1_AR18 - Via Senese
    19. Scheda Norma Comparto 1_AR19 - Via Sangallo
    20. Scheda Norma Comparto 1_AR20 - Via Sangallo
    21. Scheda Norma Comparto 1_AR21 - Via Senese
    22. Scheda Norma Comparto 1_AR22 - Via San Gimignano SP1
    23. Scheda Norma Comparto 1_AR23 - Via Leopardi
    24. Scheda Norma Comparto 1_AR24 - Fornace Le Piaggiole
    25. Scheda Norma Comparto 1_AR25 - Via San Gimignano
  2. UTOE 3 - DROVE
    1. Scheda Norma Comparto 3_AR1 - Via Reno
  3. UTOE 6 - STAGGIA SENESE
    1. Scheda Norma Comparto 6_AR1 - Via Prato

In assenza del PA/PUC, si rimanda a quanto indicato all’art. 14 comma 6 delle presenti NTA.

9. Per i comparti 1_AR14 e 1_AR15 le Schede Norma di P.O. riconfermano le previsioni dell'Atto di ricognizione ai sensi art. 122 e seguenti della L.R. 65/14 approvato con Del. C.C. n. 21 del 13.04.2017.

10. Per tutti i comparti del presente articolo sono ammesse, in fase di presentazione delle proposte di intervento, modeste modifiche alla perimetrazione individuata negli elaborati di PO, al fine di adattarle alle risultanze delle particelle catastali interessate, purché ricomprese entro il limite del 5% della superficie territoriale.

Art. 62 Interventi da attuarsi mediante Piani Attuativi e Progetti Unitari Convenzionati

1. Le aree, diverse da quelle di cui ai precedenti artt. 60 e 61, per le quali, in rapporto alla loro complessità e rilevanza, ogni intervento è subordinato alla formazione ed attuazione di un Piano Attuativo (P.A.) o Progetto Unitario Convenzionato (PUC), sono individuate e campite con apposita simbologia sui grafici del Piano Operativo. Le direttive da rispettare nella definizione del P.A. o PUC sono descritte nell'Allegato I delle presenti Norme. Si rimanda alle Schede Norma ivi contenute per le prescrizioni in relazione ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché le indicazioni morfologiche, tipologiche e funzionali per la predisposizione dei singoli Piani Attuativi o degli interventi unitari convenzionati. Le indicazioni progettuali contenute nelle schede norma (cfr Schema Direttore di cui all'Allegato I) costituiscono prescrizioni che devono essere approfondite e verificate in sede di redazione del progetto. Ogni Scheda definisce regole urbanistiche relative alle infrastrutture principali, agli standard, alle tipologie, ai vincoli, alle prescrizioni geologico-tecniche ed ambientali necessarie per rendere compatibile l'intervento con il contesto paesaggistico, territoriale, urbanistico ed ambientale preesistente.

2. All'interno dei singoli comparti dovrà essere garantito il soddisfacimento degli standard urbanistici in relazione alle quantità e alle tipologie prescritte dalle schede di cui al relativo Allegato I, e, in assenza di specifiche indicazioni, in misura non inferiore alle quantità minime previste dal Piano Strutturale.

3. Il P.O. individua i seguenti comparti, per ognuno dei quali è predisposta una specifica Scheda Norma di cui all'Allegato I delle NTA:

  1. UTOE 3 - DROVE
    1. Scheda Norma Comparto 3_EP1 - Comparto di Espansione Produttiva Via Cassia (assimilato alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68).
  2. TERRITORIO RURALE
    1. Comparto TR 1 - Riqualificazione Impianti bituminosi Ex Masini Loc. Campotatti
    2. Comparto TR 2 - Impianti Sportivi Loc. Maltraverso
    3. Comparto TR 3 - Club ippico l’Agrifoglio in Loc. La Caduta
    4. Comparto TR 4 - Avio-superficie Loc. Piana di Fontana
    5. Comparto TR 5 – Stabilimento GIV Spa

In assenza del PA/PUC, si rimanda a quanto indicato all’art. 14 comma 6 delle presenti NTA.

4. Per tutti i comparti del presente articolo sono ammesse, in fase di presentazione delle proposte di intervento, modeste modifiche alla perimetrazione individuata negli elaborati di PO, al fine di adattarle alle risultanze delle particelle catastali interessate, purché ricomprese entro il limite del 5% della superficie territoriale.

Capo III Interventi per la città pubblica

Art. 63 Aree per standard urbanistici, infrastrutture e servizi di interesse pubblico

1. In coerenza con il disposto della L.R. 65/14, il Piano Operativo individua con specifica simbologia le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché le infrastrutture di interesse pubblico da realizzare sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla approvazione del P.O. ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/14.

2. Il Piano Operativo, in attuazione degli obiettivi del P.S., individua nei propri elaborati i tracciati infrastrutturali e le opere di servizio alla mobilità di cui è prevista l'attuazione nel quinquennio di validità del Piano Operativo stesso in base agli atti di programmazione approvati dall'Amministrazione Comunale e/o all'attuazione degli interventi di perequazione urbanistica collegati ai nuovi interventi insediativi e disciplinati dalle schede norma di cui all'Allegato I.

3. Il P.O. individua i seguenti comparti, per ognuno dei quali è predisposta una specifica Scheda Norma di cui all'Allegato I delle NTA:

  1. UTOE 1 - POGGIBONSI
    1. Scheda Norma Comparto 1_S1 - Via Aldo Moro
    2. Scheda Norma Comparto 1_S2 - San Lucchese
    3. Scheda Norma Comparto 1_S3 - Viale Garibaldi - Palagetto

4. Per quanto riguarda le infrastrutture viarie di interesse sovracomunale, il P.O. recepisce gli interventi programmati dal P.I.T. e dal P.T.C. e promuove, per quanto di competenza, accordi con gli Enti interessati per la riqualificazione dei nodi e dei tracciati infrastrutturali che rivestono carattere sovracomunale.

5. In relazione alle esigenze di riqualificazione del tessuto urbano esistente, l'A.C. potrà programmare la realizzazione di parcheggi pubblici all'interno delle aree interagenti con il tessuto insediativo con funzione di qualificazione dell'immagine urbana e degli standard.

6. Il PO individua nella Tavole di Progetto del Territorio le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche di difesa idraulica previste dai progetti approvati dagli Enti competenti. Tali aree sono soggette a vincolo espropriativo. Le procedure del vincolo preordinato all’esproprio correlate a tali progetti saranno avviate dal proponente nell’ambito del procedimento di approvazione dell’opera pubblica stessa.

7. Tutti gli interventi su aree e spazi pubblici, a prescindere dalla loro attuale conformazione, promossi dall’AC, che riguardano aree a standard (quali aree verdi, parcheggi pubblici, piazze, ecc) sono sempre consentiti in quanto assimilati ad interventi di adeguamento e miglioramento degli standard stessi.

8. Qualora per la realizzazione delle nuove infrastrutture viarie pubbliche, previste nella pianificazione comunale, siano necessarie modifiche agli atti di governo del territorio, l'approvazione del progetto definitivo in sede di Conferenza di Servizi, indetta dall’Ente Competente, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990, costituisce variante al Piano Operativo e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell’art. 34 della LR 65/2014. Gli eventuali adeguamenti di tracciati stradali, nonché delle opere complementari, aggiunti nei successivi livelli di progettazione, potranno sempre essere eseguiti indipendentemente dalla zona. Le varianti ai sensi dell’art. 24 comma 1 ter della LR 88/1998 e smi sono efficaci senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva del procedimento, sempre nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS). Con la Variante n. 4 al PO: Normativa si intendono recepite le modifiche apportate con l’approvazione dei progetti del Lotto I e Lotto II della SR2 Cassia “Variante all’abitato di Staggia Senese” di cui rispettivamente ai Decreti Dirigenziali di approvazione del progetto e conclusione delle Conferenze dei Servizi n. 21274 del 18/12/2020 e n. 23167 del 30/12/2021. Le modifiche minori alle previsioni di Piano sono quindi recepite con una presa d’atto da parte del Comune, che provvederà ad aggiornare la cartografia, una volta realizzata l’opera stessa, secondo i seguenti criteri:

  • le aree interessate dall’infrastruttura viaria saranno disciplinate ai sensi dell’art. 38 delle presenti NTA;
  • le aree non interessate dall’infrastruttura viaria e comunque comprese nei perimetri della viabilità di programma saranno assimilate alle zone ad esse contermini.

Art. 64 Aree per l'edilizia residenziale sociale

1. Ai fini del presente articolo, è considerata residenza sociale qualsiasi intervento di realizzazione/recupero di edilizia a destinazione residenziale finalizzato:

  • alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  • alla realizzazione di alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/4/2008;
  • a pratiche di affitto convenzionato, ovvero alla messa a disposizione da parte dell'operatore di alloggi a canone contenuto e predeterminato a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
  • a pratiche di vendita convenzionata, ovvero alla realizzazione e vendita da parte dell'operatore a prezzo contenuto e predeterminato a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
  • a pratiche di autocostruzione assistita, ovvero ad un processo di produzione della costruzione nel quale i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni all'interno di un processo organizzato e guidato secondo un disciplinare approvato dall'Amministrazione Comunale;
  • a pratiche anche diverse da quelle sopra elencate, comunque suscettibili di offrire risposta alle esigenze abitative di soggetti sociali deboli e/o svantaggiati.

2. Ai sensi dell'art. 63 della L.R. 65/14, l'alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 1444/68, da assicurare mediante cessione gratuita di aree, unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità di cui ai commi b) e c) del comma 3 del citato art. 63.

3. Gli interventi diretti a soddisfare il fabbisogno di residenza sociale sono subordinati alla approvazione di un Piano Attuativo. La Scheda Norma del Piano Attuativo stabilisce le destinazioni funzionali, i parametri urbanistici ed edilizi, nonché le prescrizioni morfologiche, tipologiche, funzionali e dimensionali per la predisposizione del Piano Attuativo, eventualmente articolato per subcomparti funzionali. All'interno dei comparti attuativi dovrà essere garantito il soddisfacimento degli standard urbanistici in relazione alle quantità e alle tipologie prescritte dalle relative schede norma, e, in assenza di specifiche indicazioni, in misura non inferiore alle quantità minime previste dal Piano Strutturale.

4. Il P.O. individua i seguenti comparti, per ognuno dei quali è predisposta una specifica Scheda Norma di cui all'Allegato I delle NTA:

  1. UTOE 1 - POGGIBONSI
    1. Scheda Norma Comparto 1_RS1- Via Aldo Moro

5. L'AC, nel rispetto del dimensionamento complessivo di P.S., può prevedere la localizzazione di interventi di edilizia sociale all'interno dei comparti di trasformazione, fermo restando il carattere unitario ed organico del Piano Attuativo, il dimensionamento degli standard urbanistici in relazione ai carichi insediativi complessivi previsti, le indicazioni di carattere urbanistico e progettuale contenute nelle Schede Norma dei singoli comparti. In coerenza con le indicazioni del Piano Strutturale, le quote riservate all'edilizia sociale non potranno essere inferiori al 5% della SE residenziale realizzata, da assicurare mediante cessione gratuita di aree o unità immobiliari, oppure mediante corresponsione di oneri aggiuntivi secondo le modalità stabilite in sede di convenzione.

6. Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee C di cui al D.M. 1444/68.

Art. 64 Aree per l'edilizia residenziale sociale

1. Ai fini del presente articolo, è considerata residenza sociale qualsiasi intervento di realizzazione/recupero di edilizia a destinazione residenziale finalizzato:

  • alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  • alla realizzazione di alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/4/2008;
  • a pratiche di affitto convenzionato, ovvero alla messa a disposizione da parte dell'operatore di alloggi a canone contenuto e predeterminato a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
  • a pratiche di vendita convenzionata, ovvero alla realizzazione e vendita da parte dell'operatore a prezzo contenuto e predeterminato a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
  • a pratiche di autocostruzione assistita, ovvero ad un processo di produzione della costruzione nel quale i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni all'interno di un processo organizzato e guidato secondo un disciplinare approvato dall'Amministrazione Comunale;
  • a pratiche anche diverse da quelle sopra elencate, comunque suscettibili di offrire risposta alle esigenze abitative di soggetti sociali deboli e/o svantaggiati.

2. Ai sensi dell'art. 63 della L.R. 65/14, l'alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 1444/68, da assicurare mediante cessione gratuita di aree, unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità di cui ai commi b) e c) del comma 3 del citato art. 63.

3. Gli interventi diretti a soddisfare il fabbisogno di residenza sociale sono subordinati alla approvazione di un Piano Attuativo. La Scheda Norma del Piano Attuativo stabilisce le destinazioni funzionali, i parametri urbanistici ed edilizi, nonché le prescrizioni morfologiche, tipologiche, funzionali e dimensionali per la predisposizione del Piano Attuativo, eventualmente articolato per subcomparti funzionali. All'interno dei comparti attuativi dovrà essere garantito il soddisfacimento degli standard urbanistici in relazione alle quantità e alle tipologie prescritte dalle relative schede norma, e, in assenza di specifiche indicazioni, in misura non inferiore alle quantità minime previste dal Piano Strutturale.

4. Il P.O. individua i seguenti comparti, per ognuno dei quali è predisposta una specifica Scheda Norma di cui all'Allegato I delle NTA:

  1. UTOE 1 - POGGIBONSI
    1. Scheda Norma Comparto 1_RS1- Via Aldo Moro

5. L'A. C., nel rispetto del dimensionamento complessivo di P.S., può prevedere la localizzazione di interventi di edilizia sociale all'interno dei comparti di trasformazione, fermo restando il carattere unitario ed organico del Piano Attuativo, il dimensionamento degli standard urbanistici in relazione ai carichi insediativi complessivi previsti, le indicazioni di carattere urbanistico e progettuale contenute nelle Schede Norma dei singoli comparti. In coerenza con le indicazioni del Piano Strutturale, le quote riservate all'edilizia sociale non potranno essere inferiori al 5% della SUL residenziale realizzata, da assicurare mediante cessione gratuita di aree o unità immobiliari, oppure mediante corresponsione di oneri aggiuntivi secondo le modalità stabilite in sede di convenzione.

6. Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee C di cui al D.M. 1444/68.

Art. 65 Beni sottoposti a vincolo espropriativo

1. L'elaborato Beni sottoposti a vincolo espropriativo evidenzia i beni e le aree sottoposti a vincolo espropriativo per la realizzazione delle previsioni di cui al precedente art. 63 e 64. In dette aree, nelle more dell'avvio delle procedure di esproprio, sono consentiti interventi fino alla ordinaria manutenzione.

2. L'efficacia dei vincoli espropriativi è quinquennale, reiterabile con apposito atto secondo le procedure di legge.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06