Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Capo I Strumenti, categorie e modalità di intervento

Art. 11 Disciplina generale per gli interventi a scala urbanistica ed edilizia

1. Il Piano Operativo definisce, in coerenza con la legislazione nazionale e regionale vigente, le trasformazioni edilizie ammesse per ogni zona o edificio. Ciascun immobile può essere oggetto esclusivamente delle trasformazioni per esso previste, cioè riconducibili e ricomprese nella categoria di intervento indicata dal P.O.; in mancanza di indicazioni puntuali si intende applicabile la disciplina stabilita per la zona di appartenenza.

2. Qualora la documentazione di rilievo in accompagnamento a richieste di titolo abilitativo, relative ad edifici di cui al successivo art. 17, evidenzi la presenza di particolari elementi di valore architettonico, tipologico storico o ambientale, in coerenza con gli indirizzi e le disposizioni di cui all'art. 138 della L.R. 65/2014, la trasformazione edilizia dovrà essere ricondotta entro categorie compatibili con le esigenze di tutela e conservazione dei suddetti elementi, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

Per gli edifici non schedati e/o per i quali gli Allegati II e III non evidenzi una specifica categoria di intervento, il PO assegna automaticamente le seguenti categorie di intervento, in relazione alla periodizzazione dell’edificato risultante dal Quadro Conoscitivo di PS o da altra documentazione a disposizione dell’Amministrazione Comunale:

  • - Per gli edifici presenti al 1939 sono ammessi interventi fino al Restauro e risanamento conservativo.
  • - Per gli edifici realizzati dopo tale data sono ammessi interventi fino alla Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, senza incremento di volumetria complessiva.

Qualora sulla base di specifica documentazione che attesti le effettive caratteristiche, consistenza e stato di conservazione del patrimonio edilizio in oggetto, e subordinatamente al parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale o di altro organo tecnico designato dall'AC, sia evidenziata l'attribuzione di un'errata categoria di intervento per gli edifici di cui agli artt. 12 e 13 e 36, la stessa potrà essere modificata dall'Amministrazione Comunale quale aggiornamento del Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014.

3. Gli interventi urbanistici ed edilizi sono classificati in conformità alle definizioni del DPR 380/2001 come declinato dalla Legge LR 65/2014. Al fine della corretta applicazione della disciplina del patrimonio edilizio di interesse storico architettonico e/o testimoniale di cui all'art. 17 delle presenti Norme, il P.O. introduce specifiche sotto articolazioni relativamente alla categoria della Ristrutturazione Edilizia.

4. Gli interventi urbanistici ed edilizi si distinguono in:

  • interventi di conservazione, di cui al successivo art. 12
  • interventi di trasformazione, di cui al successivo art. 13

5. Il P.O. definisce le modalità di attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi di cui ai precedenti commi, secondo la disciplina di cui al successivo art. 14.

6. Tutti gli interventi di cui ai successivi articoli 12 e 13 sono condizionati alla verifica delle fattibilità geologica ed idraulica, nonché alle specifiche disposizioni dell'art. 68 delle presenti norme.

Art. 12 Interventi di conservazione

1. Gli interventi di conservazione e gestione del patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie, ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 e smi come declinato dalla Legge LR 65/2014; eventuali modifiche ed integrazioni alle leggi suddette comportano un automatico aggiornamento delle relative definizioni:

  1. I. Manutenzione Ordinaria
  2. II. Manutenzione Straordinaria: Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere attuati nel rispetto degli eventuali elementi tipologici, architettonici e formali significativi e/o di pregio esistenti dell'edificio e della sua pertinenza, in applicazione degli indirizzi e delle disposizioni di cui all'art. 138 della L. R. 65/2014.
  3. III. Restauro e risanamento conservativo: oltre alle definizioni di cui all’art. 3 co1 lett. c) del DPR 380/2001 ed alla L.R. 65/14, per gli immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 valgono le definizioni dell'art 29 comma 4 del d.lgs. n. 42 del 2004, dove per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
  4. IV. Ristrutturazione edilizia conservativa (Rc): si rinvia alle disposizioni di cui all'Art. 135 comma 2 lettera d) L.R. 65/14.

2. Ai fini della tutela dei valori morfologici, tipologici, formali e strutturali del patrimonio edilizio esistente, gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa (Rc) relativi al patrimonio di valore storico, architettonico e testimoniale di cui all'art. 17 delle presenti Norme, sono ulteriormente articolati dal P.O. secondo la seguente classificazione, fatte salve eventuali indicazioni più restrittive degli Allegati I e II delle NTA:

  • Rc1 - Ristrutturazione conservativa senza alterazioni dei caratteri tipologici e formali
    Fermo restando la conservazione dei caratteri architettonici e formali dell'edificio, nonché degli elementi pertinenziali significativi, sono ammessi interventi che comportino la riorganizzazione funzionale delle unità immobiliari, senza che ne siano alterati i caratteri tipologici. È ammessa la realizzazione di limitate aperture nei setti strutturali purché coerenti al tipo edilizio. Gli interventi sulle parti strutturali devono tendere al recupero, al consolidamento ed all'integrazione di quelle originali ancora in grado di svolgere una funzione statica, impiegando preferibilmente materiali analoghi a quelli originari.
    Non sono ammesse modifiche alle aperture esistenti sui prospetti salvo ripristino di situazioni preesistenti documentate o, limitatamente ai fronti secondari, interventi strettamente finalizzati al miglioramento e/o adeguamento delle caratteristiche igienico sanitarie nel rispetto dei caratteri formali e tipologici dell'organismo edilizio.
    Il frazionamento e/o l'accorpamento delle unità immobiliari sono ammessi compatibilmente con le specifiche limitazioni definite dalla presente categoria di intervento. Tali interventi dovranno consentire la leggibilità dei singoli tipi aggregati in quanto memoria testimoniale. In particolare è ammesso l’inserimento di un solo nuovo corpo scala rispetto alla situazione esistente, la cui collocazione dovrà essere in coerenza con i modelli tipologici dell’edilizia storica. Sono fatte salve le limitazioni di cui all’art. 36 comma 3 delle presenti norme. Non sono comunque ammesse scale di forma non coerente alla tipologia edilizia storica.
  • Rc2 - Riorganizzazione funzionale con interventi incidenti sugli elementi strutturali con miglioramento dei caratteri tipologici e formali
    Sono gli interventi complessivamente finalizzati alla riqualificazione dell'organismo edilizio, anche attraverso la sua riorganizzazione funzionale, con limitati interventi sugli elementi strutturali finalizzati all'adeguamento igienico-sanitario ed al miglioramento sismico, ad una diversa articolazione spaziale e distributiva, all'accorpamento o alla divisione delle unità immobiliari esistenti. Tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche storiche, tipologiche ed architettoniche degli organismi edilizi, e potranno prevedere anche modifiche strutturali quali: aperture nei setti portanti interni, realizzazione di scale interne, modeste modifiche alla quota dei solai, laddove compatibili con gli elementi costruttivi da conservare (volte, solai e pareti decorate, ecc.). Sono ammesse nuove aperture o la modifica di quelle esistenti purché coerenti al tipo edilizio e nel rispetto dell'organizzazione architettonica e dei caratteri formali, tipologici e dimensionali dell'organismo edilizio e dei prospetti.
  • Rc3 - Riqualificazione tipologica con riconfigurazione dei caratteri tipologici e formali
    Sono quegli interventi volti al superamento delle condizioni di degrado funzionale e formale dovuto ad alterazione dei caratteri tipologici originari (quali dimensioni e tipologia delle aperture, introduzione di elementi impropri, inserimento di balconi o terrazze, tettoie, etc.) ed al miglioramento dei caratteri formali. A tal fine sono ammessi, oltre a quanto previsto per la categoria Rc2, interventi di modifica dei prospetti e della sagoma finalizzati alla rimozione e/o contestualizzazione degli elementi incongrui ed al ripristino di soluzioni coerenti con le caratteristiche tipologiche dell'edificio e con il suo processo evolutivo.

3. Gli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla L.R. 5/2010 sono consentiti nel rispetto delle specifiche limitazioni definite dalla categorie di intervento attributi agli edifici.

4. Gli elaborati grafici di PO individuano gli edifici ed i complessi edilizi classificati “di rilevante valore”, per i quali sono ammessi interventi fino al restauro conservativo nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17.

5. Sul patrimonio edilizio esistente diverso da quello di cui al precedente comma 4 gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione ed al completamento del tessuto, anche attraverso consolidamento e completamento del processo tipologico. A tal fine, gli elaborati di PO evidenziano:

  • a) L’edilizia in aggregazione seriale con tipologia di impianto;
  • b) L’edilizia in aggregazione seriale con tipologia di impianto suscettibile di crescita tipologica.

Per gli edifici di cui sopra sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’art. 12 comma 2 individuati nell’Allegato III - Regesto degli interventi di conservazione e trasformazione a scala edilizia, contenente l’indicazione delle categorie di intervento ammesse per i singoli organismi edilizi e le eventuali prescrizioni specifiche, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17. In assenza di specifiche indicazioni sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa.

Per gli edifici di cui al punto b, oltre agli interventi di cui sopra, sono possibili ampliamenti finalizzati alla conclusione del processo tipologico tipico della casa schiera e delle sue evoluzioni, in coerenza con le regole di crescita del tipo edilizio e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 1, nell'ambito di progetti unitari comprensivi della riqualificazione delle aree di pertinenza e secondo le modalità di cui agli articoli di zona. Gli interventi di ampliamento AV1 (crescita in profondità) di cui all'art. 13 comma 1 sono ammessi per tutti gli edifici di cui al punto b (aggregazione seriale con tipologia di impianto) laddove sussistano le condizioni di fattibilità (distanze, requisiti igienico sanitari, ecc.), nel rispetto di un indice di copertura non superiore al 60% della superficie di lotto.

Per gli edifici in aggregazione seriale sono possibili inoltre operazioni di accorpamento e rifusione, nonché disaggregazione, purché nel rispetto dei caratteri tipologici del modulo base tipico della casa a schiera.

Art. 13 Interventi di trasformazione

1. Gli interventi di trasformazione, ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 come declinato dalla L.R. 65/2014, si articolano nelle seguenti categorie:

  1. I. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (Rr) articolata in:
    • Demolizione con fedele ricostruzione (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera h punto 1)
    • Demolizione e contestuale ricostruzione (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera h punto 2), 3)
    • Ripristino di edifici crollati o demoliti (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera h punto 4), esclusi gli interventi di cui alla lettera i) stesso comma)
  2. II. Addizioni volumetriche agli edifici esistenti (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera g)
    • Addizioni volumetriche: sono gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti non assimilati alla ristrutturazione edilizia e finalizzati alla riqualificazione ed all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente, da attuarsi nel rispetto dei parametri e tipologie stabilite dal P.O. per le diverse categorie di zona e per singolo edificio. L'edificazione dovrà avvenire in coerenza con le caratteristiche tipologiche dell'edificio.
    • Addizioni volumetriche con vincolo tipologico: sono gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti di interesse tipologico e testimoniale per i quali le norme e/o gli allegati di P.O. definiscono specifiche indicazioni.
      Per i centri urbani di Poggibonsi e Staggia Senese, il PO, attraverso specifiche analisi morfologiche e tipologiche, individua gli stadi del processo tipologico raggiunto dai singoli organismi edilizi. La Tav. 12 del P.O. evidenzia, con apposita grafia, i tipi edilizi ed il loro stadio di evoluzione tipologica, nonché le opportunità di conservazione e/o miglioramento e/o riconfigurazione dei caratteri tipologici e formali. Per gli edifici decrementati, evidenziati negli elaborati citati, sono possibili ampliamenti finalizzati alla conclusione del processo tipologico tipico della casa schiera e delle sue evoluzioni, in coerenza con le regole di crescita del tipo edilizio, nell'ambito di progetti unitari comprensivi della riqualificazione dei resedi di pertinenza (compresa la demolizione dei manufatti incongrui e la sistemazione delle aree a verde) e secondo le modalità di seguito specificate.
      Gli interventi di addizione volumetrica finalizzati al completamento del processo tipologico sono articolati nelle seguenti categorie:
      1. AV1 - crescita in profondità: Gli interventi di incremento in profondità sul lotto di pertinenza sono connessi al miglioramento delle unità abitative e comunque non potranno determinare incrementi superiore ai due livelli fuori terra, per una profondità massima di m 5 e comunque per una SUL aggiuntiva non superiore a 50 mq. Tali interventi sono attuabili anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione dei corpi aggiunti impropri addossati all'unità tipologica. L'intervento dovrà altresì garantire le condizioni di illuminazione ed areazione dei vani abitabili retrostanti.
      2. AV2 - crescita in altezza del sottotetto potenzialmente abitabile: la crescita in altezza è ammessa fino al raggiungimento dell'abitabilità dei vani sottotetto; l'intervento dovrà essere esteso all'intera dimensione del prospetto fronte strada, per una dimensione in profondità non superiore a quella dell'unità edilizia decrementata.
      3. AV3 - crescita in altezza di un piano: la crescita in altezza è ammessa per la realizzazione di un ulteriore piano abitabile, nei limiti della superficie coperta del piano sottostante. L'altezza non potrà comunque essere superiore rispetto a quella dell'edificio adiacente più alto.
        Gli elaborati di P.O., ed in particolare l'Allegato III delle NTA, possono prevedere indicazioni puntuali relative a singoli edifici.
  3. IV. Sostituzione edilizia ovvero interventi di integrale demolizione e ricostruzione con incremento della volumetria complessiva, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti (LR 65/2014 art. 134 comma 1 lettera l ).
  4. V. Ristrutturazione urbanistica (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera f)
  5. VI. Nuova edificazione (LR 65/2014 art. 134 comma 1 lettera a) e gli interventi di Ripristino di edifici crollati o demoliti di cui alla lettera i) stesso comma, eccedenti la Ristrutturazione Ricostruttiva).
  6. VII. Ampliamenti: Tutti gli interventi di ampliamento previsti dal PO, compresi quelli una tantum di cui al successivo punto VIII, non possono comunque comportare un aumento superiore del 20% rispetto alla Volumetria Complessiva (Vtot) legittimamente esistente, escluse le dotazioni di parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art. 41 sexies della LU 1150/1942 e smi. L’intervento di ampliamento di cui sopra deve essere realizzato in una sola volta intendendolo nell'ambito di un unico intervento edilizio (unico titolo abilitativo edilizio con eventuali varianti in corso d’opera) entro i limiti volumetrici indicati nella norma. L’eventuale volumetria residua non utilizzata non potrà essere recuperata successivamente alla chiusura dei lavori stessi. Le superfici edificabili per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria per ampliamenti e nuove edificazioni di cui alla l. 47/1985, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VII, capo II, della LR 65/2014 non possono essere computate ai fini della determinazione della SE legittimamente esistente.
  7. VIII. Ampliamenti una tantum: Gli interventi di ampliamento una tantum, attualmente previsti dal PO, sono ammessi per quegli edifici che non hanno già usufruito di interventi analoghi effettuati con il DLgs. n. 112 del 25 giugno 2008 e smi (Piano Casa) o in vigenza del previgente Regolamento Urbanistico, approvato con DCC n. 5 del 31/01/2002, efficace dalla pubblicazione sul BURT del 27/03/2002 e vigente fino al 15/11/2019).

2. In attuazione delle disposizioni del vigente PIT con valenza di Piano Paesaggistico relative alla definizione di specifiche misure per il corretto inserimento progettuale dei nuovi interventi nel contesto insediativo e paesaggistico esistente, tutti gli interventi di cui alle categorie IV, V e VI del precedente comma dovranno rispettare i seguenti indirizzi e prescrizioni:

  1. a) Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione con incremento della volumetria complessiva, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione dovranno garantire il corretto inserimento urbanistico e paesaggistico dei nuovi manufatti e delle relative sistemazioni rispetto al contesto urbano e territoriale; a tal fine, in fase di progettazione dovrà essere posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
    • Morfologia: le soluzioni progettuali devono tenere conto della morfologia dei luoghi, anche ricorrendo a soluzioni tipologiche ed architettoniche (p. es. strutture a gradoni integrate con il verde, permeabilità visiva dei fronti edilizi, ecc.) volte a garantire la tutela ed il miglioramento delle relazioni percettive con il contesto urbanistico e paesaggistico, con particolare riferimento alle visuali da e verso il territorio rurale, gli ambiti fluviali ed il sistema delle emergenze storiche e monumentali (architettura fortificate, complessi religiosi, ville storiche, ecc.).
    • Inserimento paesaggistico: gli interventi edilizi dovranno essere corredati da uno specifico progetto delle sistemazioni rilevanti ai fini paesaggistici, con riferimento alla viabilità esterna ed interna all'area, alla presenza di recinzioni, siepi, arbusti ed alberature o qualsiasi altra tipologia vegetazionale, al mantenimento di alberi di particolare pregio per dimensioni o tipologia. I progetti dovranno prevedere specifici elaborati di dettaglio che dimostrino il corretto inserimento urbanistico e paesaggistico degli interventi rispetto al contesto territoriale, con particolare riferimento ai varchi e alle visuali libere pre e post intervento.
    • Sicurezza geologico idraulica: in sede di progettazione dovranno essere effettuati gli studi e le verifiche richiesti dalla normativa vigente per assicurare, oltre alla fattibilità degli interventi, la sicurezza dei nuovi insediamenti ed il non aggravio delle condizioni di rischio al contorno. Eventuali misure compensative e/o di messa in sicurezza dovranno essere individuate nel rispetto del contesto urbanistico e paesaggistico interessato dall'intervento. Deve essere conservato e/o adeguato il reticolo idraulico costituito dai fossi e dalle canalizzazioni, garantendone la funzionalità attraverso opportuna manutenzione.
  2. b) Gli interventi di nuova edificazione possono essere attuati anche con processi e modalità costruttive alternative rispetto a quelle tradizionali, quali processi di autocostruzione, ovvero modalità di edificazione che coinvolgono operativamente i futuri proprietari, i quali partecipano alla costruzione secondo un disciplinare da concordare con l'A.C., nel rispetto delle norme vigenti in materia.

3. La realizzazione degli interventi di trasformazione è subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero all'impegno degli interessati all'attuazione delle medesime contestualmente agli interventi stessi. La realizzazione è inoltre subordinata alla dimostrazione delle modalità di approvvigionamento idrico, distribuzione e depurazione, anche a carattere privato, o al contestuale potenziamento di tali infrastrutture compatibilmente con l'uso sostenibile della risorsa.

4. Qualsiasi intervento di trasformazione dovrà prevedere la contestuale riconfigurazione delle pertinenze, nonché la riqualificazione degli aspetti formali dell'edificio.

5. Gli interventi di cui al presente articolo, qualora comportino l’esecuzione di movimenti di terra e/o scavi di profondità maggiore di 80 cm rispetto al piano di campagna, sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 18 co 11 delle presenti Norme (rischio archeologico).

6. In caso di recupero o riconversione di insediamenti ex produttivi - in attuazione dell’art.9 c.6 della L.R. 25/98 e s.m.i., e fatta salva l’adozione di atti di rango superiore – gli interventi sono subordinati alla presentazione da parte del proponente di un piano di investigazione, volto a verificare l’integrità ambientale del sito ai sensi della parte IV – TITOLO V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 1

7. Gli elaborati di PO evidenziano altresì l’edilizia di intasamento, anche interna agli isolati, per la quale sono possibili operazioni demolizione e riconfigurazione delle parti degradate o incongrue, anche mediante demolizione e ricostruzione con accorpamento all’edificio principale, purché l’addizione si configuri coerente con il processo tipologico e non comporti incremento delle unità abitative o creazione di edificio autonomo. Gli interventi su tali immobili eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa e/o comportanti il mutamento di destinazione d’uso (nel rispetto dei parametri quali Vtot, SE, VE) sono subordinati all’approvazione di un Piano di Recupero. In assenza del PdR si rimanda a quanto indicato all’art. 58 co. 4 delle presenti NTA.

8. Nelle aree individuate negli elaborati di PO come “Edifici ed aree di degrado e riqualificazione”, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa e/o comportanti il mutamento di destinazione d’uso (nel rispetto dei parametri quali Vtot, SE, VE) sono subordinati all’approvazione di un Piano Attuativo nella tipologia del Piano di Recupero. In assenza del PdR si rimanda a quanto indicato all’art. 58 co. 4 delle presenti NTA. L’AC, in presenza di specifiche condizioni di degrado, potrà in ogni tempo individuare specifiche zone di recupero ai sensi della L. 457/78 e smi, in cui subordinare gli interventi alla preventiva formazione di un Piano Attuativo. In ogni caso in tali ambiti il Indice di Copertura ammissibile è pari a quello esistente o nei casi di demolizione e ricostruzione contenuto nei limiti del 70%.

1 contributo ARPAT

Art. 14 Attuazione degli interventi

1. Gli interventi urbanistici ed edilizi si attuano attraverso:

  • Interventi edilizi diretti nel rispetto delle modalità previste dal comma 2 del presente articolo e dagli artt. 134, 135 e 136 della L.R.T. 65/2014, ivi incluso il Permesso di Costruire convenzionato di cui all'art. 28bis del DPR 380/2001.
  • Progetti Unitari Convenzionati di cui all'art. 121 della LR 65/2014;
  • Interventi di Rigenerazione Urbana di cui all'art.125 della LR 65/2014;
  • Progetti esecutivi di opere pubbliche;
  • Piani Attuativi di cui all'art. 107 della L.R. 65/2014.

2. Interventi diretti: si attuano attraverso intervento diretto (SCIA o Permesso di Costruire ai sensi degli artt. 134 e 135 della L.R. 65/14) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione, nel rispetto della disciplina definita per le singole zone omogenee e nei casi non subordinati alle procedure di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Progetti Unitari Convenzionati ed Interventi di Rigenerazione Urbana: si attuano rispettivamente mediante le procedure di cui agli artt. 121 e 125 e seguenti della LR 65/2014.

4. Piani Attuativi: i Piani Attuativi (P.A.) sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del Piano Operativo, ai sensi degli artt. 107, 108, 109,110 della LR65/14.
Ciascun piano attuativo, in rapporto agli interventi previsti, può avere, i contenuti e l'efficacia di una o più delle tipologie di piano, di cui agli articoli 115-120 della LR 65/14.
I P.A.P.M.A.A. hanno valore di piani attuativi con durata decennale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 della legge regionale 65/14, nei casi previsti all'art. 36 e 37 delle presenti Norme.
La loro approvazione costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi. L'atto di approvazione del P.A. individua le leggi di riferimento e gli eventuali immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse. La realizzazione dei P.A. di iniziativa privata è subordinata alla stipula della convenzione o sottoscrizione di atto d’obbligo che regoli i rapporti tra soggetti attuatori ed Amministrazione Comunale.

5. Le aree interessate dagli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono individuate e campite con apposita simbologia sugli elaborati grafici del Piano Operativo e disciplinate attraverso le Schede Norma di cui all'Allegato I alle NTA. Tutti gli interventi devono essere realizzati in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 13 comma 2 delle presenti Norme nonché della normativa urbanistica ed edilizia vigente. Le Schede Norma definiscono i parametri urbanistici ed edilizi da rispettare, nonché le indicazioni morfologiche, tipologiche e funzionali per la predisposizione dei Piani Attuativi o degli interventi convenzionati. Le Schede Norma individuano inoltre i vincoli da rispettare e le specifiche condizioni alla trasformazione cui gli interventi sono subordinati (paesaggistiche, ambientali, geologico idrauliche). All'interno dei singoli comparti dovrà essere garantito il soddisfacimento degli standard urbanistici in relazione alle quantità e alle tipologie prescritte dalle Schede di cui al relativo Allegato I, o, in assenza di specifiche indicazioni, in misura non inferiore alle quantità minime previste dal DM 1444/68 o Piano Strutturale.
Per i comparti che interessano beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04, è predisposto uno specifico Schema Direttore che costituisce riferimento vincolante per l'attuazione degli interventi in conformità disciplina ed agli indirizzi del vigente PIT-PPR.

6. Nelle aree soggette obbligatoriamente a P.A., nelle more di formazione dello stesso e salvo diverse indicazioni delle Schede Norma, sono ammessi unicamente interventi fino alla manutenzione straordinaria con esclusione di mutamento della destinazione d'uso, frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari. Nei comparti di rigenerazione urbana di cui all'''art. 61 sono comunque ammesse destinazioni di rimessaggio e deposito, purché non comportino opere edilizie.

7. Gli elaborati di PO individuano le aree di cessione collegate all'attuazione di specifici comparti di trasformazione, secondo le modalità disciplinate dalle relative Schede Norma di cui all'Allegato I. In tali aree , in attesa della cessione all'AC, non sono ammessi interventi superiori alla manutenzione ordinaria degli eventuali edifici e manufatti presenti.

Capo II Parametri urbanistici ed edilizi

Art. 15 Parametri urbanistici ed edilizi

1. Ai fini dell'attuazione del Piano Operativo nonché dell'applicazione del Regolamento Edilizio e delle altre norme che regolano l'attività edilizia, valgono le definizioni di cui al Regolamento di attuazione n. 39/R/2018 approvato con DPGR 24.07.2018. Tali definizioni potranno essere ulteriormente specificate ed integrate da parte del Piano Operativo o del Regolamento Edilizio, per gli aspetti di specifica competenza. Le eventuali modifiche/integrazioni a detto Regolamento regionale, anche qualora incidenti sulle definizioni di cui al presente articolo, si intendono automaticamente recepite senza che costituiscano variante al P.O. Eventuali diverse definizioni introdotte da leggi nazionali o regionali, troveranno applicazione solo ove la legge ne disponga espressamente la prevalenza. Ai fini dell’applicazione della disciplina del Piano Operaitvo, il parametro "SE – superficie edificabile (o edificata)" di cui all'art. 10 del Regolamento 39/R/2018 è da considerarsi equivalente al parametro SUL di cui all’art. 10 del Regolamento 64R/13.

2. Ai Piani Attuativi ed ai progetti edilizi si applicano le definizioni dei parametri urbanistici e le modalità di calcolo disposte dallo strumento urbanistico vigente al momento della loro approvazione. Gli eventuali adeguamenti tecnici e dimensionali finalizzati a garantire il soddisfacimento di requisiti energetici e/o acustici derivanti da disposizioni legislative entrate in vigore successivamente all'approvazione dei P.A. non saranno computati ai fini della verifica dei parametri urbanistici di piano. Tali adeguamenti non potranno comunque determinare aumento di SE e/o deroga dalle distanze minime di legge, fatte salve le tolleranze previste dal Regolamento Edilizio comunale e dalla normativa vigente.

3. Salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina delle singole zone omogenee di cui al successivo Titolo IV e/o nelle Schede Norma - Allegato I, in tutti gli interventi di ampliamento (compresi gli interventi di crescita tipologica di cui all’art. 13 comma 1), integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, e nuova edificazione, nonché negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifica della sagoma preesistente, devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

  • Distanze tra edifici: in attuazione dell’art. 9 del DM 1444/68, è prescritta la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. La distanza minima tra fronti entrambi non finestrati non potrà essere inferiore a tre metri, nel rispetto dell’art. 873 del Codice Civile. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 140 della LR 65/2014 (Deroghe al DM 1444/68) ed al fine di favorire il processo di riqualificazione del tessuto urbano e del patrimonio edilizio esistente, negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, relativi ad edifici che presentino legittimamente una distanza inferiore a 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l’edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a dieci metri, purché non inferiore a quella preesistente; alle medesime condizioni, eventuali incentivi volumetrici previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica aventi espressamente natura premiale per interventi di riqualificazione possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Tali interventi sono ammessi inoltre per la categoria della ristrutturazione urbanistica nell’ambito di Piani Attuativi o Piani di Intervento di cui all’art. 126 della LR 65/2014, anche rispetto ad edifici posti all’esterno del perimetro del comparto. Sono inoltre ammesse, nei casi esplicitamente previsti dal PO, le deroghe per edifici e stabilimenti produttivi di cui all’art. 140 commi 4, 5 e 6 della LR 65/20114. È ammessa la realizzazione di costruzioni in aderenza, nel rispetto del Codice Civile.
  • Distanze dai confini di proprietà e/o di zona: distanza minima di m 5, e comunque pari alla metà dell’altezza dell’edificio ove questa sia maggiore di 10 m. Per costruzioni temporanee, elementi di arredo delle aree pertinenziali, impianti all’aperto per attività sportive e ricreative, nonché per costruzioni che si sviluppino solo al piano interrato e a condizione che questo sia completamente interrato rispetto al livello del confine, devono essere rispettate le distanze minime del Codice Civile, fatte salve distanze minori di edifici esistenti o costruzioni in aderenza. È ammessa inoltre la realizzazione di costruzioni sul confine di proprietà o a distanze inferiori a quelle sopra riportate, nel rispetto del Codice Civile e in base ad accordo scritto con la proprietà confinante, stipulato nelle forme di legge, registrato, trascritto alla conservatoria degli atti immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta di permesso di costruire.
  • Distanze da strade pubbliche: Salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina delle singole zone omogenee di cui al successivo Titolo IV e/o dei comparti cui alle Schede Norma dell'Allegato I, in tutti gli interventi di ampliamento, integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, e nuova edificazione, nonché negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifica della sagoma preesistente, devono essere rispettate le distanze minime di cui al presente comma. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni non sono da considerarsi modifiche della sagoma quegli interventi strettamente necessari all'adeguamento sismico e/o energetico degli edifici e quelli che comportano un miglioramento dei rapporti tra l'edificio/manufatto e le distanze preesistenti.
    All'interno dei centri abitati, le distanze minime dei fabbricati dalle strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità privata a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti) non possono essere inferiori a quelle previste dal D.M. 1444/68.
    Per gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ed addizione volumetrica sono fatti salvi gli allineamenti esistenti, ove abbiano carattere prevalente lungo la strada interessata.
    Fuori dai centri abitati devono inoltre essere rispettate le distanze previste dalla vigente normativa in base alla classificazione ed alle caratteristiche delle strade, con particolare riferimento al Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, salvo autorizzazione dell'Ente Proprietario della strada interessata.
    Sono fatti salvi eventuali allineamenti impartiti con prescrizioni tecniche contenute nel titolo abilitativo. Sono inoltre fatte salve eventuali indicazioni grafiche degli elaborati del Piano Operativo, come pure eventuali prescrizioni tecniche particolari degli Enti di gestione preposti.

4. Nel rispetto della normativa statale e regionale, ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 138 comma 3 della L.R. 65/14, gli interventi sugli immobili di particolare valore di cui all'art. 17 delle presenti norme possono motivatamente derogare dai requisiti minimi fissati dalle vigenti norme igienico sanitarie qualora il rispetto di tali requisiti contrasti con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico e tipologico. Le deroghe di cui al presente comma sono concesse previo parere favorevole della competente USL ed a condizione che non determinino condizioni peggiorative rispetto alla situazione legittimamente esistente.

5. Le disposizioni del Piano Operativo prevalgono espressamente sulle eventuali disposizioni difformi del Regolamento Edilizio, al quale si rimanda per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo.

Art. 16 Qualità e sostenibilità degli insediamenti

1. Il Piano Operativo promuove la qualità e la sostenibilità degli insediamenti, in coerenza ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 62 e al Titolo VIII "Norme per l'edilizia sostenibile" della L.R. 65/14, anche attraverso le disposizioni di cui all'art. 12 comma 2.

2. L'Amministrazione Comunale favorisce l'edilizia sostenibile nel rispetto delle linee guida regionali di cui all'art. 219 della L.R. 65/14, anche attraverso l'applicazione degli incentivi previsti all'art. 220 della legge regionale. In tal senso, il P.O. definisce specifiche misure di incentivazione per gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 58 delle presenti Norme. Ulteriori misure di incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica ed ambientale del patrimonio edilizio esistente potranno essere previste attraverso la definizione di un Regolamento per l'edilizia sostenibile che specifichi ed approfondisca la disciplina in tema di sostenibilità ed eco compatibilità dell'edilizia (bioarchitettura, bioclimatica, ecc).

3. In coerenza con il Piano Strutturale, Il P.O. favorisce la permanenza e l'implementazione delle connessioni ecologiche, in quanto rappresentano le relazioni fisiche, ambientali e percettive tra le aree urbanizzate e non. In tal senso il P.O. prescrive, in particolare nelle aree di nuova edificazione, di rigenerazione, di ristrutturazione urbanistica, di evitare saldature percettive, ambientali e funzionali attraverso l'individuazione di corridoi di relazione che devono essere mantenuti, salvaguardati ed implementati al fine di rispettare la morfologia, i contesti rurali, ambientali, paesaggistici appartenenti anche a sistemi e subsistemi territoriali diversi, nonché in riferimento ai corsi d'acqua. Tali indicazioni sono opportunamente approfondite e declinate nelle Schede Norma di cui all'Allegato I delle NTA.
Per il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione e valorizzazione della rete ecologica comunale, l'Amministrazione Comunale può predisporre un Piano del Verde che specifichi ed approfondisca le caratteristiche e le modalità di realizzazione degli interventi pubblici e privati per l'attuazione di spazi a verde, sistemazioni paesaggistiche, opere di interesse ambientale.

Art. 17 Criteri ed indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio di valore storico, architettonico o testimoniale

1. Il PO individua nei propri elaborati il patrimonio edilizio esistente di valore storico, architettonico o testimoniale in ambito urbano e rurale. In particolare:

  • nelle Tavole 1 e 2 (Territorio Rurale) sono individuati i nuclei rurali e gli insediamenti sparsi di valore storico architettonico o di interesse tipologico testimoniale, di cui al successivo art. 36;
  • nella Tavole 4, 5 e 9 (UTOE di Poggibonsi e Staggia Senese), sono individuati:
    • i nuclei storici assimilati alle zone A del D.M. 1444/68, di cui al successivo art. 20;
    • gli edifici ed i complessi edilizi di rilevante valore esterni ai nuclei storici,al precedente art. 12;
    • gli edifici di valore tipologico, articolati in organismi edilizi unitari e/o specialistici, organismi edilizi in aggregazione seriale con tipologia di impianto ed organismi edilizi in aggregazione seriale con tipologia di impianto suscettibili di crescita tipologica, disciplinati precedenti artt. 12 e 13.

2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al precedente comma sono soggetti, oltre che alla disciplina di cui al Titolo III delle presenti Norme, al rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi, finalizzati ad impostare correttamente gli interventi di restauro, recupero e riqualificazione degli organismi edilizi, assicurandone la conservazione fisica in rapporto alle esigenze di adeguamento alle necessità d'uso attuali. In particolare gli interventi dovranno essere condotti nel rispetto delle indicazioni di cui ai successivi commi.

3. Interventi strutturali: le opere di consolidamento strutturale dovranno prevedere il recupero, il consolidamento e l'integrazione delle strutture originali ancora in grado di svolgere una funzione statica, mediante l'utilizzo di tecniche e materiali compatibili con le caratteristiche da salvaguardare degli organismi edilizi. Laddove gli elementi strutturali posseggano caratteri architettonici e formali di valore (volte con decorazioni pittoriche, soffitti a cassettoni, ecc.) gli interventi ne devono prioritariamente garantire la conservazione ed il recupero. Sono comunque consentiti gli interventi volti al miglioramento delle strutture sotto l’aspetto sismico, da realizzarsi mediante materiali e tecniche compatibili con il valore architettonico degli edifici.
Nel caso di immobili classificati di scarso valore dal PO, ai sensi del successivo art. 36 comma 5, e che oggi, diversamente da quanto rappresentato nelle schedature di Quadro Conoscitivo a disposizione dell’Ente, risultano essere collabenti o crollati ovvero parzialmente demoliti, è ammessa la facoltà di richiedere, mediante la presentazione di una specifica istanza di parte, corredata da relazione asseverata e documentazione (anche fotografica) attestante lo stato di fatto nonché la consistenza originaria, la modifica della categoria d’intervento inizialmente prevista dalla disciplina della ristrutturazione conservativa (Rc3), con quella di grado superiore riconducibile alla Ristrutturazione Ricostruttiva (Rr) con le limitazioni di cui al successivo paragrafo.
Nel rispetto dei principi e delle finalità dell’iniziale classificazione del patrimonio edilizio esistente, volendo inoltre garantire il mantenimento di quei caratteri di valore storico, architettonico, tipologico o testimoniale riconosciuti dal PO, sono ammessi, esclusivamente per tale tipologia specifica di edifici, interventi volti al ripristino delle porzioni crollate ovvero demolite, ai sensi dell’art. 134 comma 1 lett. h) numero 4 della LR 65/2014 e smi, a condizione che:

  • siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani volumetriche e tipologiche dell’edificio esistente, fatti salvi i casi di cui al precedente art. 12 comma 2
  • non siano previsti incrementi di volumetria complessiva;
  • sia dimostrata la compatibilità delle modifiche apportate con la leggibilità e il rispetto dei caratteri storici, architettonici e tipologici originari.

Nei casi in cui sono invece previsti interventi di addizione volumetrica in altezza AV2 e AV3, come definiti all’art. 13 comma 1, e qualora gli stessi siano finalizzati al miglioramento sismico dell’edificio, fatte salve le prescrizioni date dalla classificazione di valore di cui agli artt. 12 e 36 delle presenti NTA e contenute nei relativi regesti, è ammessa la demolizione con fedele ricostruzione.

4. Interventi che interessano l'aspetto esteriore degli organismi edilizi: tali opere dovranno prevedere la conservazione dei caratteri tipologici e formali di valore architettonico e testimoniale, oppure il loro ripristino nel caso siano stati oggetto di precedenti alterazioni. In particolare:

  • a) le coperture dovranno essere mantenute e/o ripristinate nella loro configurazione, dimensione, caratteristiche materiali e costruttive, salvo il caso di superfetazioni o rialzamenti che non risultino essere il portato significativo e consolidato della stratificazione storica dell'edificio; i manti di copertura e gli aggetti di gronda dovranno essere mantenuti e/o ripristinati nelle forme e nei caratteri costruttivi e decorativi preesistenti o di tipo tradizionale, preferibilmente recuperando ove possibile i materiali originari. È consentita la realizzazione di finestre nella falda di copertura qualora funzionali al recupero ai fini abitativi dei vani sottotetto, limitatamente alle dimensioni necessarie al raggiungimento dei requisiti igienico sanitari minimi. È sempre ammessa la realizzazione di linee vita e aperture per l’accesso alla copertura previste dalle normative vigenti
  • b) i prospetti dell'organismo edilizio dovranno essere conservati, con particolare attenzione alla posizione, alla modularità, alle dimensioni ed all'allineamento delle aperture esistenti, nonché ai loro caratteri formali e decorativi. L'introduzione di nuove aperture, nei casi ammessi dalla disciplina di PO, dovrà essere realizzata in coerenza con gli allineamenti, dimensioni e caratteri formali di quelle esistenti, nonché nel rispetto dei rapporti di gerarchia connessi al tipo edilizio. In generale è ammesso il ripristino di aperture precedentemente tamponate, purché risultanti da specifica documentazione e non in contrasto con l'organizzazione complessiva del prospetto.
  • c) I paramenti murari esterni dovranno essere conservati e/o recuperati nei loro caratteri costruttivi e decorativi, utilizzando preferibilmente tecniche e materiali analoghi e/o compatibili con quelli originari (quali indicativamente intonaci e tinteggiature a base di calce, laterizio, muratura mista, ecc.). Il paramento a vista deve essere mantenuto ove questo sia di impianto originario e non conseguente a deterioramento dello strato di finitura superficiale. Negli interventi di manutenzione su paramenti prevalentemente intonacati, è ammissibile riportare porzioni o intere facciate a vista solamente a seguito di analisi di carattere evolutivo sull'edificio, che evidenzino il ritrovamento di apparati decorativi o paramenti murari di maggior rilevanza storico documentale rispetto agli assetti di facciata successivi. Non è comunque ammesso riportare a vista elementi costruttivi isolati di tipo comune come archetti di scarico, cantonali e simili. Gli interventi che interessano le facciate dovranno sempre essere riferiti all'unità tipologica, indipendentemente dall'assetto proprietario.
  • d) Dovranno essere sempre conservati e/o ripristinati nelle forme originali, gli elementi architettonici e decorativi quali cornici marcapiano, zoccolature, angolari, riquadrature di aperture realizzate con intonaco a rilievo e dipinto, in pietra, cotto o altri materiali, nonché eventuali affreschi o decorazioni pittoriche, stemmi, lapidi ed iscrizioni.
  • e) I colori da utilizzare sono quelli della gamma cromatica tradizionale ed eventuali colorazioni storicizzate desunte da saggi di indagine nelle stratificazioni dell'intonaco. L'Amministrazione Comunale potrà dotarsi di un apposito "Piano del Colore" come strumento di riferimento e coordinamento per gli interventi sul patrimonio architettonico urbano e rurale.
  • f) Negli interventi che prevedono l'installazione di infissi e serramenti dovranno essere preferibilmente utilizzate tipologie e materiali tradizionali e/o storicizzati. Nel contesto di interventi di restauro e/o recupero di edilizia non residenziale, è ammesso l'utilizzo di infissi vetrati con struttura lignea o metallica di semplice disegno. Non sono comunque ammessi infissi e serramenti in alluminio o pvc, anche se con effetto legno.

5. Interventi che interessano l'organizzazione distributiva: gli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente dovranno essere realizzati nel rispetto dell'assetto distributivo storicamente connesso al tipo edilizio, con particolare attenzione alla conservazione ed al ripristino delle scale e dei sistemi di collegamento originari, delle gerarchie spaziali e funzionali tra gli spazi interni ed esterni. Eventuali frazionamenti e/o partizioni, incidenti anche sugli elementi strutturali ove consentito dalla disciplina di PO, dovranno inserirsi coerentemente nell'organismo edilizio senza alterarne o comprometterne la leggibilità.

6. Impianti: l'inserimento di nuovi impianti non dovrà in alcun modo alterare gli elementi architettonici e decorativi dei prospetti. L'installazione di reti di collegamento dovrà essere eseguita nel rispetto dell'assetto delle facciate ed opportunamente progettata. Ove possibile, è da pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (reti telematiche e di telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, ecc.) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo dei luoghi, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori. In caso di impossibilità a reperire tali spazi, dovranno essere adottate soluzioni tecnologiche che non comportino l’installazione di motori esterni, salvo le necessarie areazioni.
È ammessa l’installazione nelle corti interne di dispositivi per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche, purché nel rispetto dei caratteri tipologici ed architettonici degli organismi edilizi.

7.Interventi di risanamento e riqualificazione energetica: gli interventi necessari al miglioramento/adeguamento delle prestazioni energetiche, tecnologiche ed impiantistiche degli organismi edilizi esistenti, anche in adempimento delle normative vigenti, dovranno essere condotti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli stessi e comunque in modo tale da incidere il meno possibile sui caratteri strutturali degli edifici e conservare le proprietà traspiranti proprie dei materiali naturali tradizionali. Le opere di risanamento, deumidificazione ed isolamento dovranno essere realizzate utilizzando soluzioni tecniche e progettuali compatibili con i valori tipologici e formali del patrimonio edilizio. Per gli interventi di efficientamento relativi alla generalità degli edifici si rimanda alle modalità esecutive definite dalle Linee Guida di Efficientamento Energetico Comunali (Allegato A della DCC n. 20 del 08/04/2021) e al Regolamento Edilizio Comunale. L'installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici, in copertura o su corpi edilizi secondari, più bassi e meno visibili, ovvero su pergolato o a terra, deve essere opportunamente studiata in modo da non alterare le caratteristiche tipologiche e il disegno della copertura e limitarne la visibilità dagli spazi pubblici. In conformità al vigente PIT-PPR, non è ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del centro storico e sui manufatti di valore storico architettonico e testimoniale, classificati (RV, V) e delle relative categorie di intervento (R, Rc1) come definite agli artt. 12, 13, 36 e 37 delle presenti NTA, fatti salvi gli immobili per i quali è consentita l’addizione volumetrica di cui al precedente comma 3, nonché sugli immobili tutelati ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004 e smi. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici si rimanda alle specifiche prescrizioni riportate nelle varie discipline di zona e alle seguenti indicazioni da applicare alla generalità degli immobili.
Qualora sia consentita l’installazione degli impianti solari (fotovoltaici e/o termici) in copertura dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:

  • l’installazione di tali impianti deve essere progettata in relazione alla classificazione dell'immobile e alle visuali un corretto inserimento, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano visibili gli elementi di bordo e di supporto;
  • i pannelli da installarsi sulle coperture inclinate, preferibilmente sulle falde tergali, dovranno essere posizionati in parallelo con la falda di copertura e, dove possibile, essere integrati nella stessa. I pannelli dovranno di norma essere arretrati rispetto al filo di gronda o al filo esterno della facciata e mantenersi, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore a quella del colmo dell'edificio. Nel caso di coperture piane, fatta eccezione per gli edifici produttivi in zona omogenea D, deve essere garantito l’arretramento rispetto al filo esterno della facciata;
  • i serbatoi o altri elementi accessori devono essere posti all'interno dei volumi costruiti e non devono essere visibili dall’esterno;
  • i pannelli dovranno essere realizzati con superfici dello stesso colore della copertura o scuri e non riflettenti e avere conformazione regolare quadrata o rettangolare o comunque congruente con la conformazione della falda, senza pregiudicare il valore architettonico e tipologico degli edifici.

Nei casi in cui la disciplina di zona consenta l’installazione degli impianti solari fotovoltaici a terra e/o nei casi in cui la classificazione degli immobili non consenta l’installazione in copertura, tali impianti dovranno essere ubicati preferibilmente su pergolati, sempre nell’ambito dell’area o del resede di pertinenza, con opportune schermature a verde verso la viabilità pubblica e punti di visuale paesaggistica.
Di norma l'installazione dei pannelli solari in facciata o in posizioni diverse dalla copertura non è ammessa, fatti salvi gli interventi, in ambito urbano, di nuova edificazione, di integrale demolizione e ricostruzione o di riorganizzazione complessiva delle facciate che prevedano soluzioni integrate con disegno qualificante e complessivo delle stesse e qualora venga accertato dalla Commissione Comunale competente un corretto inserimento nel contesto urbanistico.

8. Interventi sulle aree scoperte: per gli spazi di pertinenza delle singole unità edilizie, generalmente corti o giardini a servizio delle abitazioni, è da preferire l'uso di materiali di recupero, o comunque materiali naturali capaci di invecchiare senza degradarsi quali: pietra, laterizio di recupero o nuovo fatto a mano, graniglie, etc. Gli spazi di pertinenza, dovranno essere trattati con criteri di uniformità, evitando l'uso di molti materiali e un eccessivo arricchimento formale in contrasto con i caratteri degli edifici. Le aree a verde ed i giardini privati dovranno essere mantenuti e valorizzati nel loro assetto e nelle relazioni con il tessuto edificato, quale parte integrante della struttura insediativa storica. Per la sistemazione degli spazi di pertinenza degli edifici rurali si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 36 delle presenti Norme.

9. I criteri di cui ai precedenti comma costituiscono indirizzo e riferimento per la redazione e/o l'implementazione del Regolamento Edilizio comunale. Sono fatte salve le disposizioni previste da strumenti e piani di dettaglio (Piani Particolareggiati, Piani di recupero, Piano del Colore, ecc.)

Capo III Vincoli sovraordinati e zone di rispetto

Art. 18 Vincoli sovraordinati e zone di rispetto

1. La Tavola QC - Vincoli sovraordinati e Beni paesaggistici del PO riporta il quadro di insieme dei vincoli sovraordinati e delle aree di rispetto che interessano il territorio comunale. Tale rappresentazione ha comunque valore ricognitivo e non dispositivo, rimandando agli specifici provvedimenti istitutivi per la verifica dell'effettiva natura ed estensione del vincolo.

2. Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004: il Piano Operativo individua gli edifici ed i complessi edilizi di rilevante valore monumentale vincolati ai sensi della L. 1089/39 convertita in D.Lgs 42/2004 e smi. Per tali edifici ed i complessi edilizi sono consentiti interventi fino alla categoria del restauro conservativo, subordinati al preventivo nulla osta delle autorità competenti.

3. Beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004: il Piano Operativo individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e le aree tutelate per legge ai sensi artt. 136 e 142 del Codice. Per la disciplina di tali beni ed aree, definita in conformità alle disposizioni ed agli indirizzi del vigente PIT-PPR, si rinvia al Titolo IV Capo IV delle presenti norme.

4. Vincolo idrogeologico: Sono sottoposti a vincolo idrogeologico le aree coperte da boschi e quelle ricomprese nelle zone determinate ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). In dette aree tutti gli interventi sono sottoposti al regime autorizzativo previsto dalla vigente normativa.

5. Aree di rispetto cimiteriale: Sono le aree limitrofe ai cimiteri, destinate alla protezione degli stessi ai sensi dell'articolo 338 del Testo Unico (TU) delle leggi sanitarie approvate con RD del 27/07/1934 n. 1265 come modificato dalla L. 166/2002. Le zone di rispetto cimiteriale sono rappresentate nelle tavole di PO in scala 1/10.000. Sono comprese in queste aree zone omogenee B ed E ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444. Nelle zone di rispetto cimiteriale i sono ammessi gli interventi stabiliti dall’art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie. Gli interventi di ampliamento cimiteriale si attuano mediante progetti di iniziativa pubblica. Per i cimiteri privati sono ammessi gli interventi previsti dalla vigente normativa, subordinatamente alla stipula di una convenzione con l’AC che regoli le modalità di gestione del servizio cimiteriale. Gli interventi sulle aree e sugli edifici esistenti ricadenti nella zona di rispetto sono disciplinati dalle norme di cui al successivo Titolo IV, con le limitazioni stabilite dal presente articolo e dalla vigente normativa in materia. Ai fini dell’individuazione delle distanze di rispetto di cui all’art. 338 del RD del 27/07/1934 n. 1265 come modificato dalla L. 166/2002, il perimetro del centro abitato a cui fare riferimento è quello individuato dal PS alla Tav. 30 – Elementi del Sistema Insediativo. Gli interventi di ampliamento cimiteriale in aree interessate da beni paesaggistici ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 (DM 108/1965 e DM 228/1970) devono essere realizzati nel rispetto del vigente PIT-PPR, con particolare riferimento alla disciplina d’uso di cui all’Elaborato 3B – Sezione 4.

6. Aree di rispetto ferroviario: Le aree destinate a ferrovia comprendono anche le pertinenze e le opere accessorie destinate ad assicurare, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza degli utenti, i collegamenti di livello sia regionale che cittadino. Tali aree sono rappresentate nella cartografia di P.O. in scala 1/10.000, con le relative fasce di rispetto. Nelle aree per ferrovia esistenti e di progetto e relative pertinenze sono vietate le nuove costruzioni, ad eccezione di quelle legate alle necessità di traffico e di sicurezza delle linee. Ai sensi del DPR 11 luglio 1980 n. 753 nella fascia di 30 metri per lato misurati dal limite di occupazione della più vicina rotaia è vietata la costruzione, ricostruzione o l'ampliamento di edifici o manufatti. Per gli edifici esistenti, salvo specifica indicazione del P.O., sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa senza possibilità di aumento della consistenza, nel rispetto della specifica disciplina di zona. E' fatta salva la facoltà di autorizzazione in deroga da parte degli Enti competenti.

7. Aree di rispetto della viabilità: La viabilità comunale e sovracomunale è rappresentata nella cartografia in scala 1/10.000 e in scala 1/2000. Le aree destinate a viabilità pubblica comprendono anche le pertinenze e le opere accessorie dei corpi stradali. Nelle tavole del P.O. sono indicate anche le nuove previsioni di adeguamento delle sedi e delle relative varianti e le relative fasce di rispetto, come corridoi infrastrutturali. Tali aree sono classificate come zona F ai sensi del D.M. del 02/04/1968 n. 1444. All'esterno dei centri abitati, nelle fasce di rispetto stradale individuate ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, sono vietati gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione conseguente a demolizione integrale, di ampliamento fronteggiante il nastro stradale.

8. Rispetto dei corsi d'acqua: Si applicano le disposizioni del RD n.523 del 25 luglio 1904 e smi.

9. Altre zone di rispetto: Queste aree sono destinate alla protezione ed alla salvaguardia di specifici luoghi o manufatti, in relazione ai quali è previsto un vincolo di inedificabilità assoluto o parziale derivante da leggi nazionali, regionali, ovvero dalle disposizioni del presente Piano Operativo. Per tali aree vige la disciplina prevista per il subsistema o la zona omogenea di appartenenza con le limitazioni imposte dal vincolo specifico. Per le aree di rispetto e vincolo definite da leggi nazionali o regionali vigenti, valgono le disposizioni in esse contenute. Dette aree sono automaticamente assoggettate a variazioni di estensione e di disciplina conseguenti a sopravvenienze normative. In particolare, nella Tavola QC 1 - Vincoli sovraordinati e Beni Paesaggistici sono individuatele fasce di rispetto degli elettrodotti definite ai sensi della legislazione vigente (DPCM 8 luglio 2003 e DM 29 maggio 2008), le fasce di rispetto da gasdotti e metanodotti (DM 16 aprile 2008 e DM 17 aprile 2008) , la zona di rispetto dei depuratori (Del. Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977 e smi), la zona di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile (DL 152/2006 e smi).

10. Per la Riserva Naturale regionale S. Agnese si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 30/2015.

11. La Tavola QC Rischio archeologico riporta l’individuazione degli ambiti sottoposti a tutela archeologica preventiva (anche non direttamente sottoposti a decreti di vincolo archeologico o non tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1) derivanti dalla lettura ed analisi del rischio archeologico fornita dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.
La Carta classifica il territorio comunale secondo cinque diversi gradi di rilevanza del rischio archeologico; per ciascuna classe sono di seguito individuate le disposizioni da rispettare nell’esecuzione degli interventi di trasformazione edilizia di cui all’art. 13 delle presenti norme, nonché in tutti gli interventi che comportino movimenti di terra e/o scavi di profondità superiore ad 80 cm rispetto al piano di campagna, fatta eccezione per quelli strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali:

  • - Grado 1 – Assenza di informazioni di presenze archeologiche note: questo grado non prevede comportamenti particolari di fronte ad eventuali progetti che richiedono modifiche del territorio.
  • - Grado 2 – Presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche (ad esempio paleoalvei) note attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non distruttive: nell’esecuzione degli interventi che comportino la trasformazione di suolo non edificato devono essere adottate opportune misure per tutelare eventuali emergenze archeologiche la cui presenza sia segnalata dagli strumenti di pianificazione comunale e/o dagli enti competenti. Tali misure preventive dovranno essere attestate e documentate nella relazione allegata ai titoli abilitativi degli interventi.
  • - Grado 3 – Attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d’archivio collocabile in modo generico all’interno di un areale definito: per tutti gli interventi che comportino trasformazioni di suolo non edificato deve essere data preventiva comunicazione di inizio dei lavori di scavo e movimentazione terra al Settore archeologico della Soprintendenza, affinché possano essere attivate le procedure per la sorveglianza archeologica.
  • - Grado 4 – Presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti: le istanze di titolo abilitativo e/o i progetti relativi agli interventi che comportino trasformazioni di suolo non edificato devono essere comunicati alla Soprintendenza contestualmente alla loro presentazione, al fine di consentire l'eventuale effettuazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico da parte dell’Ente competente. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, art. 25.
  • - Grado 5 – Presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da: scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico: tutti gli interventi sono subordinati alla preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza (ai sensi degli art. 21 e 146 e art. 142 lettera m. del D.Lgs 42/2004). Le aree oggetto di intervento saranno sottoposte all’esecuzione di indagini diagnostiche e/o saggi archeologici finalizzati a verificare la fattibilità delle opere. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, art. 25.

In tutto il territorio comunale è comunque sempre prescritto il rispetto delle vigenti normative statali in materia di rinvenimenti archeologici.

12. Nelle aree bonificate o soggette a interventi di bonifica ai sensi della parte parte IV - TITOLO V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si applicano gli artt. 13 e 13bis della L.R. 25/1998 che stabiliscono rispettivamente i vincoli di utilizzazione delle aree e gli interventi edilizi ammessi nei siti da sottoporre a interventi di bonifica.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06