Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 8 Patrimonio Territoriale e Invarianti Strutturali

1. Per il Piano Strutturale "le componenti del patrimonio territoriale sono costituite dalla struttura idrogeomorfologica, dalla struttura ecosistemica, dalla struttura insediativa, dalla struttura agro-forestale, dai beni culturali e paesaggistici. Gli elementi cardine dell'identità dei luoghi sono costituiti dalle invarianti strutturali. Per invarianti strutturali si intendono i caratteri identitari, i principi generativi e le regole di riproduzione del patrimonio territoriale" (Art. 6 commi 3 e 4 delle Norme di P.S.).

2. Il Piano Strutturale accorpa in sistemi funzionali le strutture del patrimonio territoriale. La definizione delle Invarianti Strutturali mediante individuazione dei caratteri identitari, principi generativi e regole di riproduzione relative alle risorse e beni del patrimonio territoriale è pertanto contenuta nella parte dello statuto relativa ai sistemi funzionali (Art. 6 comma 5 delle Norme di P.S.).

3. Il PO recepisce le Invarianti Strutturali definite dal PS in relazione ai seguenti sistemi:

  • Invarianti strutturali del sistema ambientale (Art. 10 delle Norme di P.S.).
  • Invarianti strutturali della struttura insediativa (Art. 35 delle Norme di P.S.).
  • Invarianti strutturali della struttura agro forestale (Art. 57 delle Norme di P.S.).
  • Invarianti strutturali del paesaggio (Art. 60 delle Norme di P.S.).

4. La disciplina di cui ai Titoli IV, V e VI delle presenti NTA definisce, per tutti gli interventi suscettibili di avere effetti sugli assetti territoriali, i requisiti prestazionali e le condizioni alla trasformazione da rispettare per assicurare la tutela dei caratteri identitari e delle regole di uso e riproduzione delle Invarianti Strutturali sopra individuate.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06