Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 6 Poteri di deroga

1. I poteri di deroga al Piano Operativo sono esercitabili alle condizioni di cui all'art. 97 della L.R. 65/14, ovvero:

  • per interventi pubblici o di interesse pubblico da realizzarsi anche a cura dei privati, purché previsti in aree già destinate a funzioni pubbliche o di interesse pubblico;
  • purché si operi nei limiti fissati dalle leggi con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze;
  • purché gli interventi in deroga non risultino in contrasto con il Piano Strutturale.
Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06