Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 5 Monitoraggio

1. Nel rispetto delle disposizioni del Piano Strutturale, l'Amministrazione Comunale effettua un monitoraggio periodico relativo all'attuazione degli interventi previsti dal PO, con particolare attenzione alle previsioni di trasformazione di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) delle presenti norme.

2. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del Piano Operativo, l'Amministrazione Comunale approva una relazione di monitoraggio sull'effettiva attuazione delle previsioni ai sensi dell'articolo 95 comma 14 della L.R. n. 65/2014. La relazione documenta, rispetto al quadro strategico quinquennale, i dimensionamenti prelevati dal P.S. per UTOE, evidenziando altresì il saldo residuo per ciascuna UTOE rispetto al dimensionamento complessivo del Piano Strutturale e verificando il rispetto delle dotazioni minime di standard urbanistici.

3. I dimensionamenti relativi alle previsioni che abbiano perduto efficacia ai sensi dell'art. 2 comma 2 delle presenti Norme, rientrano nei quantitativi residui del P.S., disponibili per la definizione del successivo quadro strategico quinquennale. Sulla base del monitoraggio dell'attuazione del PO, eventuali quantità non utilizzate potranno essere riallocate dall'AC mediante Variante al PO, anche prima della scadenza del quinquennio di efficacia.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06