Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)
Art. 19 Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti
1. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, ai sensi dell'art. 95 comma 2 della L.R. 65/14, individua e definisce:
- a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;
- b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III della L.R. 65/14, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all'articolo 68 della L.R. 65/14, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale;
- c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui al comma 3dell'art. 95 della L.R. 65/14;
- d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell'articolo 98 della L.R. 65/14, ove inserita come parte integrante del piano operativo;
- e) le zone connotate da condizioni di degrado.
2. La disciplina di cui al presente titolo è valida a tempo indeterminato, e si attua mediante:
- a) Interventi edilizi diretti nel rispetto delle modalità previste dalle presenti NTA e dagli artt. 134, 135 e 136 della L.R. 65/2014.
- b) Progetti esecutivi di opere pubbliche.
3. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente disciplinati agli articoli successivi si riferiscono agli edifici e alle relative destinazioni come risultanti dallo stato legittimo ed autorizzato.