Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 64 Aree per l'edilizia residenziale sociale

1. Ai fini del presente articolo, è considerata residenza sociale qualsiasi intervento di realizzazione/recupero di edilizia a destinazione residenziale finalizzato:

  • alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  • alla realizzazione di alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/4/2008;
  • a pratiche di affitto convenzionato, ovvero alla messa a disposizione da parte dell'operatore di alloggi a canone contenuto e predeterminato a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
  • a pratiche di vendita convenzionata, ovvero alla realizzazione e vendita da parte dell'operatore a prezzo contenuto e predeterminato a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
  • a pratiche di autocostruzione assistita, ovvero ad un processo di produzione della costruzione nel quale i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni all'interno di un processo organizzato e guidato secondo un disciplinare approvato dall'Amministrazione Comunale;
  • a pratiche anche diverse da quelle sopra elencate, comunque suscettibili di offrire risposta alle esigenze abitative di soggetti sociali deboli e/o svantaggiati.

2. Ai sensi dell'art. 63 della L.R. 65/14, l'alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 1444/68, da assicurare mediante cessione gratuita di aree, unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità di cui ai commi b) e c) del comma 3 del citato art. 63.

3. Gli interventi diretti a soddisfare il fabbisogno di residenza sociale sono subordinati alla approvazione di un Piano Attuativo. La Scheda Norma del Piano Attuativo stabilisce le destinazioni funzionali, i parametri urbanistici ed edilizi, nonché le prescrizioni morfologiche, tipologiche, funzionali e dimensionali per la predisposizione del Piano Attuativo, eventualmente articolato per subcomparti funzionali. All'interno dei comparti attuativi dovrà essere garantito il soddisfacimento degli standard urbanistici in relazione alle quantità e alle tipologie prescritte dalle relative schede norma, e, in assenza di specifiche indicazioni, in misura non inferiore alle quantità minime previste dal Piano Strutturale.

4. Il P.O. individua i seguenti comparti, per ognuno dei quali è predisposta una specifica Scheda Norma di cui all'Allegato I delle NTA:

  1. UTOE 1 - POGGIBONSI
    1. Scheda Norma Comparto 1_RS1- Via Aldo Moro

5. L'A. C., nel rispetto del dimensionamento complessivo di P.S., può prevedere la localizzazione di interventi di edilizia sociale all'interno dei comparti di trasformazione, fermo restando il carattere unitario ed organico del Piano Attuativo, il dimensionamento degli standard urbanistici in relazione ai carichi insediativi complessivi previsti, le indicazioni di carattere urbanistico e progettuale contenute nelle Schede Norma dei singoli comparti. In coerenza con le indicazioni del Piano Strutturale, le quote riservate all'edilizia sociale non potranno essere inferiori al 5% della SUL residenziale realizzata, da assicurare mediante cessione gratuita di aree o unità immobiliari, oppure mediante corresponsione di oneri aggiuntivi secondo le modalità stabilite in sede di convenzione.

6. Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee C di cui al D.M. 1444/68.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06