Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 55 Beni Storico Architettonici e relative aree di pertinenza paesaggistica

1. Il PS, in conformità con il PTC di Siena, individua all'art. 36 comma 1 lettera c), i seguenti Beni Storico Architettonici (BSA), ompresi gli Aggregati, e le relative aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali:

Nr. Denominazione BSA/AGG tipo pertinenza
01 Piecorto BSA BSA
02 Torre del Chito BSA BSA
03 Podere il Poggio BSA BSA
04 Villa Cinciano BSA BSA
05 Ellerone AGG BSA
06 Ellerone (Villa) BSA BSA
07 San Giorgio Vecchio AGG AGG assimilato a BSA
08 San Giorgio AGG AGG assimilato a BSA
09 Case Torri BSA BSA
10 Sornano BSA BSA
11 Pancole BSA BSA (bene in territorio urbanizzato)
12 Il Casalino BSA no pertinenza, in territorio urbanizzato
13 Poggio a Grilli (Villa) BSA BSA
14 Poggio a Grilli AGG AGG assimilato a BSA
15 Gavignano AGG AGG assimilato a BSA
16 L'Agresto BSA BSA
17 Cedda AGG AGG assimilato a BSA
18 Ormanni BSA BSA
19 Gaggiano BSA BSA
20 Villa Giuggiolo BSA BSA
21 Villa Montefalconi BSA BSA
22 Villa la Collina BSA BSA
23 La Palma BSA BSA
24 Canonica BSA BSA
25 Montelonti BSA BSA parte in territorio urbanizzato
26 Mocarello AGG BSA parte in territorio urbanizzato
27 Papaiano AGG BSA parte in territorio urbanizzato
28 Villone di sopra BSA BSA
29 Badia BSA BSA tutta in territorio urbanizzato
30 Fonte delle Fate BSA BSA tutta in territorio urbanizzato
31 la Fortezza BSA BSA tutta in territorio urbanizzato
32 Calcinaia AGG BSA tutta in territorio urbanizzato
33 Podere Magione BSA senza pertinenza, in territorio urbanizzato
34 Tresto BSA BSA
35 Luco AGG BSA
36 Castello Strozzavolpe BSA BSA
37 Talciona AGG AGG
38 Villole di Sotto BSA BSA
39 Poggio di Villole AGG AGG assimilato a BSA
40 Podere Padule BSA BSA
41 Montemorli AGG AGG
42 S. Lucchese BSA BSA parte in territorio urbanizzato
43 Villa Frosini BSA BSA parte in territorio urbanizzato
44 San Pietro (Megognano) BSA BSA
45 La Rocchetta BSA BSA
46 Case San Lorenzo AGG AGG
47 Megognano (Villa) BSA BSA
48 Poggiarello BSA BSA
49 Podere Spedaletto AGG AGG
50 La Gruccia BSA BSA
51 Torrione AGG AGG assimilato a BSA
52 S. Fabiano AGG AGG assimilato a BSA
53 Castiglioni AGG AGG
54 Villa Pini BSA BSA
55 Pian di Pini AGG AGG
56 Lecchi AGG BSA
57 Lecchi (Villa) BSA BSA
59 C.se Bolzano AGG BSA
60 S. Lucia BSA BSA
61 Villa Vianci BSA BSA
62 Caligiano BSA BSA
63 Fontana BSA BSA
64 S. Silvestro BSA BSA
65 Verrucola BSA BSA
66 La Caduta BSA BSA
67 Podere Vivaio BSA BSA
68 S. Antonio al Bosco BSA BSA

I Beni Storico Architettonici e le relative aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali sono individuati nella Tav. 13 del P.S., insieme agli aggregati del sistema insediativo del territorio aperto. I suddetti beni ed ambiti sono recepiti dal P.O. e rappresentati nelle Tavv. 1 e 2 - Territorio Rurale.

2. Le aree di pertinenza dei BSA, così come censite dal PTCP della Provincia di Siena e riconosciute dal Piano Strutturale comunale, costituiscono aree di rilevante importanza paesaggistica e capisaldi della rete paesaggistica provinciale. In applicazione delle disposizioni e degli indirizzi di cui all'art. 13.14 del vigente PTCP, il P.O. definisce per questi ambiti una specifica disciplina volta alla tutela dei valori paesaggistici riconosciuti.

3. Sul patrimonio edilizio esistente all'interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali di cui al presente articolo, compresi i "beni generatori" di cui all'art. 13.14 comma 3 del PTCP, sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 36 e 37 delle presenti norme, definiti in relazione alla presenza di caratteri di valore storico, architettonico, tipologico o testimoniale, nonché al loro grado di conservazione e leggibilità.

4. Nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali di cui al presente articolo non sono ammessi interventi di nuova edificazione ai sensi art. 134 comma 1 lettera a) della L.R. 65/14 di integrale demolizione e ricostruzione con incrementi di volumetria complessiva, ed eccezione dei nuovi edifici rurali mediante programma aziendale, limitatamente ai casi in cui si dimostri che non esistono altre possibilità di localizzazione nell'ambito della superficie aziendale, e comunque previa valutazione di sostenibilità dell'intervento attraverso idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive), nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.14 del vigente PTCP nonché delle disposizioni di cui all'art. 45 delle presenti norme.

5. L'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi è subordinata al rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 13.14 comma 6 del vigente PTCP, sulla base di idonee analisi paesaggistiche, redatte ad un'apposita scala di lettura, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che il bene ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.). Le proposte di intervento dovranno essere corredate da una documentazione contenente un'analisi della situazione ante e post intervento dalla quale dovrà emergere una progettualità rivolta al mantenimento della riconoscibilità dei valori di carattere territoriale, paesaggistico ed ambientale, delle relazioni spaziali tra gli elementi preesistenti, con particolare attenzione ai beni storico architettonici. Gli interventi soggetti a permesso di costruire dovranno essere preliminarmente valutati dalla Commissione Comunale del Paesaggio. Tutti gli interventi devono comunque rispettare i criteri di cui all'art. 13.14 comma 6 della Disciplina del PTCP, di seguito richiamati:

  1. a) ogni eventuale progetto di trasformazione che interessi le aree di cui al presente articolo deve essere attentamente valutato sotto l'aspetto paesaggistico e corredato da idonee analisi paesaggistiche, redatte ad un'apposita scala di lettura, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che il bene ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.);
  2. b) è fondamentale il disegno degli spazi aperti;
  3. c) nel caso in cui i beni e le relative pertinenze abbiano perduto i caratteri e gli usi agrari, siano inglobati nel sistema urbano o da questo aggredito, come ad esempio se nella pertinenza siano già presenti episodi residenziali che vi hanno introdotto degrado risolvibile con eventuale completamento, sono ammesse nuove limitate edificazioni funzionali e complementari o aggiuntive alla nuova funzione esistente;
  4. d) qualora il bene e la sua pertinenza siano ancora utilizzati/bili a fini agrari, è ammessa nuova edificazione, realizzazione di piccole attrezzature, installazioni di opere d'arte o altre opere che non comportino rilevanti movimenti di terra, nonché superfici interrate purché le soluzioni di ingresso/uscita alle medesime non rechino danno al rapporto consolidato storicamente fra pertinenza e bene né al valore del bene;
  5. e) in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, seguendo i seguenti criteri: utilizzo delle infrastrutture esistenti; in caso vi siano aree a seminativi, deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l'edificato ed il seminativo; equilibrio dimensionale dei volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esiti percettivi alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente coerente con i processi storici di formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e delle aie/ piazzali già in uso;
  6. f) in ogni caso si dovrà privilegiare il recupero, la rifunzionalizzazione e l'eventuale ampliamento di annessi recenti, precari o comunque sottoutilizzati e adottare forme e volumetrie dimensionalmente compatibili con quelli preesistenti, anche articolandoli in più manufatti;
  7. g) i progetti degli interventi sono conformati ai principi dell'Architettura e Arte dei Giardini e garantiscono il mantenimento dell'integrità del rapporto armonico tra costruito e non costruito, le architetture vegetali presenti;
  8. h) i criteri per le sistemazioni ambientali, i rapporti tra costruito e nuovi inserimenti edilizi sono gli stessi dettati per le aree di pertinenza degli aggregati elencate e illustrate all'art. 13.13 del PTCP, e qui richiamate quale disciplina da applicare nelle aree di pertinenza degli stessi aggregati, ovvero:
    • Qualunque nuova edificazione, se ammessa dagli atti di governo comunali, deve essere coerente con la morfologia di impianto dell'aggregato e rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, anche articolandosi in più manufatti; senza mai restringere le visuali, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o significativi punti panoramici nel contesto. Per la sua collocazione si devono prioritariamente utilizzare le porzioni dei complessi già adibite a funzioni di servizio e privilegiare la prossimità a manufatti esistenti, permettere il miglior uso della viabilità esistente e degli spazi qualificanti il complesso, quali aie e piazzali.
    • Si dovrà comunque dare priorità, ove esistano, al recupero e all'eventuale ampliamento di edifici o manufatti privi di valore storico (architettonico o documentale), mal utilizzati/bili o sottoutilizzati.
    • Le sistemazioni ambientali, dei filari ornamentali, degli spazi aperti sono contenute in un idoneo progetto di architettura del paesaggio, non devono produrre soluzioni banalizzanti (secondo le definizioni date dal PTCP), devono utilizzare comunque specie vegetali coerenti al contesto paesaggistico assegnando loro anche la funzione di creare nuovi raccordi percettivi con il contesto. E' opportuno valorizzare le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali, come i filari di gelsi, filari di vite arborata, siepi, alberi isolati e aumentare l'equipaggiamento, anche con funzioni di ricomposizione del confine;
    • Devono essere tutelate e conservate le componenti significative degli spazi di pertinenza quali viali, giardini, boschetti, limonaie, e simili. Per danno si intende anche l'interferenza fisica o percettiva causata dalla collocazione di nuovi edifici con tali elementi significativi del resede (giardini disegnati, viali alberati, giardini murati, boschetti ornamentali, limonaie),
    • L'introduzione di nuove specie vegetali, e in particolare arboree, deve tenere conto delle relazioni paesaggistiche presenti, dimostrando la propria coerenza al sistema ecologico - ambientale, dialogare con il contesto storico-culturale, non interrompere le relazioni visive che si instaurano in particolare lungo la viabilità (come luogo di fruizione collettiva) verso il contesto paesaggistico e l'aggregato stesso. L'introduzione di fasce arboree è particolarmente significativa quale presenza da inserire tra edificativi e campi aperti a seminativo.
    • Deve essere impedita o comunque limitata l'introduzione di recinzioni che comunque non devono introdurre caratteri urbani nel paesaggio agrario, invasivi dal punto di vista percettivo, chiudere la viabilità rurale, poderale. In ogni caso deve essere garantita la fruizione del paesaggio.
    • Le modifiche alla viabilità ricadente nelle aree di pertinenza degli aggregati devono essere limitate a casi di effettiva necessità e coerenti con i tracciati storici e con i contesti paesaggistici. L'asfaltatura dei tracciati in terra battuta presenti di norma non è ammessa fatto salvo quando stabilito all'art. 13.18.5 del PTCP.
  9. i) Nel caso di insediamenti lungo strada, la collocazione di nuovi edifici curerà di non restringere le visuali trasversali percepibili dall'asse di attraversamento.
  10. j)In caso di cessata attività agricola sono ammessi interventi di sistemazione ambientale secondo i criteri fin qui illustrati, e opere di recupero di eventuali situazioni di degrado.
  11. k) Ai fini di non limitare le esigenze delle attività agricole e nel contempo rispettare eventuali valori ambientali e paesaggistici tali da non sostenere nuova edificazione, oppure se l'aggregato ha i caratteri di un centro di riferimento per il contesto rurale e le attività produttive agricole, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali possono prescrivere l'obbligo di costruire la nuova residenza rurale in completamento degli aggregati, fermo restando che essa deve essere dimostrata con apposito PAPMAA.
  12. l) è corretta/compatibile la previsione di opere edilizie riguardanti il bene che attengano all'approccio concettuale e progettuale del restauro, per il mantenimento del bene medesimo; le norme comunali possono articolare gli interventi in tutta la gamma delle classi previste per legge o sotto articolate dalle norme medesime, per garantire il ripristino di valori compromessi, la soluzione di degradi e la rifunzionalizzazione contemporanea del bene;
  13. m) è corretta/compatibile rispetto alla tutela del valore storico architettonico e paesistico l'utilizzazione di un determinato edificio od organismo edilizio a fini diversi da quelli per i quali esso fu costruito o ai quali è stato sottoposto lungo la sua storia purché gli effetti dell'intervento non siano in contrasto con la permanenza degli elementi caratterizzanti il bene e il suo rapporto con il contesto.

6. In caso di cessazione delle attività agricole deve essere mantenuta la relazione spaziale tra spazi vuoti e spazi pieni, oltre alle caratteristiche di ruralità dei luoghi, evitando sistemazioni di tipo urbano o comunque incongrue con la realtà rurale dei luoghi.

7. La viabilità interna alla pertinenza, con funzione di servizio alla residenza ed alle attività agricole può essere oggetto di riordino e razionalizzazione, in conformità con le disposizioni dell'art. 49.1 comma 4, lett e) delle presenti NTA. Modifiche sostanziali dovranno essere adeguatamente giustificate.

8. Gli interventi relativi ai resedi pertinenziali degli edifici ed alla sistemazione degli spazi esterni sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 49 (Buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica) e 50 (Prescrizioni per la sistemazione degli spazi esterni degli edifici in territorio rurale) delle presenti norme, previa valutazione degli interventi attraverso idonee analisi paesaggistiche e nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al precedente comma 5.

9. Nei casi in cui il P.O. definisce specifiche Schede Norma per ambiti ricompresi nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA, le relative disposizioni prevalgono sulla disciplina generale di cui al presente articolo. Tali disposizioni, oggetto di concertazione secondo la procedura di cui all'art. 13.14 del vigente PTCP, devono comunque garantire il rispetto dei criteri di cui al precedente comma 5.

10. Per il cimitero di Megognano e per la scuola di San Lucchese sono confermati i relativi interventi previsti dalle Schede Norma di cui alla XIII Variante al RU approvata con Del. C.C. n. 4 del 25.01.2018.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06