Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 50 Aree di pertinenza degli edifici in territorio rurale e Aree di pertinenza degli edifici sparsi interni alle UTOE

1. Si intende per area o resede di pertinenza lo spazio esterno ad uso esclusivo o comune a più unità abitative non utilizzabile autonomamente da esse. Le aree di pertinenza degli edifici in territorio rurale sono individuate nelle Tavv. 1 e 2 di PO in conformità alle indicazioni di cui alla Tav. 13 di PS. Le aree di pertinenza degli edifici sparsi interni alle UTOE sono invece individuate nelle tavole da 3 a 9 di PO. Tale individuazione costituisce un riferimento che deve essere valutato e verificato alla scala di dettaglio del singolo edificio o complesso edilizio. L'effettiva delimitazione ed estensione dell'area di resede pertinenziale deve essere individuata mediante la lettura delle relazioni spaziali e funzionali con gli edifici collegati, con particolare riferimento alla morfologia, alla presenza di segni territoriali, ad elementi fisici (delimitazioni materiali, siepi, piantumazioni recinzioni, ecc.). In ogni caso non fanno parte del resede pertinenziale le aree stabilmente adibite a colture agricole o boscate.

2. Le aree di pertinenza di cui all'art. 77 della L.R. 65/14, relative ad edifici per i quali si preveda il mutamento della destinazione d'uso devono comprendere almeno le pertinenze storiche dell'edificio come risultanti dalla documentazione storica esistente e comunque devono fare riferimento a limiti naturali o esistenti quali strade, ciglioni, siepi.

3. In coerenza con le disposizioni di cui L.R. 65/14 e smi , art.68 lettera b ed art. 77, la sistemazione degli spazi esterni di edifici di nuova edificazione, e degli edifici facenti parte del patrimonio edilizio esistente (anche quando oggetto di deruralizzazione) deve essere consona alla ruralità dei luoghi in cui l'edificio si colloca. In ogni caso non dovrà prevedere soluzioni di tipo urbano quali ad es. grandi prati verdi (che richiedono irrigazione per lunghi periodi) con bordi fioriti, che, in ogni caso non corrispondono a tessere di paesaggio agrario toscano.

4. Nella sistemazione degli spazi esterni degli edifici rurali deve essere conservata la leggibilità della ruralità del resede soprattutto per il patrimonio di valore storico. Nel caso di complessi di valore storico, nei quali sono ancora riconoscibili le caratteristiche di impianto originario, compresa la presenza di manufatti minori, l'organizzazione degli spazi aperti e i sistemi di accessibilità costituiscono un valore da conservare:

  • salvaguardando le relazioni tra gli spazi aperti ed edifici;
  • mantenendo le pavimentazioni e le caratteristiche delle sistemazioni a terra;
  • conservando gli elementi di relazione con il contesto (accessi principali, di servizio, filari alberati).
  • Rispettando i rapporti gerarchici, tipologici e di organizzazione spaziale fra edifici principali, annessi e manufatti secondari, anche nell'ambito di eventuali interventi di ricostruzione e/o accorpamento di manufatti incongrui e/o degradati.

5. Gli accessi devono essere adattati alle forme del paesaggio ed all'importanza del complesso e/o aggregato. Nelle sistemazioni dei complessi edilizi esistenti e nella creazione di nuovi le strade d'accesso devono essere tracciate in coerenza con la topografia dei luoghi, la vegetazione e gli altri elementi del paesaggio. Le strade d'accesso e gli spazi intorno agli edifici residenziali dovrebbero avere un trattamento diversificato dalla viabilità e dagli spazi di servizio attorno all'azienda agricola. E' preferibile evidenziare gli accessi delle aziende dalla strada pubblica utilizzando una segnaletica non invadente. Quando non occultino punti di vista aperti sul paesaggio, è preferibile localizzare i parcheggi in prossimità dei punti di accesso, occupando la minor superficie possibile e armonizzando pavimentazioni e vegetazione al contesto generale.

6. Il progetto degli spazi esterni e dell'edificato deve essere articolato attraverso un progetto unitario. Le pavimentazioni dovranno essere limitate ai casi strettamente necessari e realizzate con materiali e colori integrati nel contesto. Per gli spazi di piccole dimensioni contigui alla residenza sono preferibili le pavimentazioni con un aspetto naturale (acciottolato, pietra); per gli spazi di grandi dimensioni, funzionali alle attività agricole è preferibile l'utilizzo di sistemazioni permeabili di tipo tradizionale. Sono da evitare superfici asfaltate o in cemento grezzo e l'utilizzo di pavimentazioni più propriamente urbane.

7. E' essenziale usare correttamente la vegetazione per l'inserimento del costruito nel paesaggio rurale, dato che costituisce l'elemento principale della configurazione dei paesaggi agrari. A tal fine è necessario:

  • Conservare le formazioni vegetali esistenti tipiche dei luoghi: gli alberi isolati, le siepi campestri esistenti in quanto possono ancorare visualmente il sito d'intervento al proprio contesto.
  • Riconoscere, al fine di poter stabilire cosa conservare, la vegetazione strutturante del paesaggio e della riconoscibilità di un insediamento rurale; questo riconoscimento deve fungere da modello per l'insediamento di nuove aziende, che dovrebbero ispirarsi alle formazioni esistenti nel contesto circostante riprendendone la scala, interpretandone le forme e utilizzando "linguaggi vegetali" simili.
  • Utilizzare la vegetazione come strumento progettuale per migliorare la qualità degli insediamenti, per unificare, fungere da collante; la vegetazione deve essere usata come elemento strutturante di un progetto unitario da sviluppare in relazione all'edificato, sia esistente che di progetto.
  • Riconoscere la vegetazione presente negli insediamenti esistenti per prendere ispirazione ed armonizzare i progetti con gli elementi del paesaggio.

8. Sistemazione spazi esterni per gli annessi: gli elementi che richiedono un'attenzione maggiore dal punto di vista del loro inserimento nel contesto sono gli spazi necessari per lo svolgimento delle attività aziendali che devono essere progettati in modo da garantire funzionalità, qualificazione paesaggistica, immagine aziendale. La vegetazione dovrebbe essere utilizzata non solamente in funzione della mitigazione degli interventi ma quale componente essenziale della qualità e dell'immagine dell'azienda. Una progettazione unitaria tra edifici e piante può consentire un migliore inserimento ambientale, oltre che a mitigare l'impatto visivo dei manufatti. Le forme, i colori e i materiali degli impianti devono essere studiati in relazione al loro inserimento in un contesto rurale, non solo in relazione alla loro tecnologia. Le coloriture o i materiali dovranno essere prescelti privilegiando i colori neutri.

9. Opere di sistemazione ed arredo del territorio rurale:

  • Al fine di tutelare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio rurale il Regolamento Edilizio potrà prevedere una specifica disciplina in merito alla realizzazione di opere di arredo ed illuminazione, pavimentazioni esterne, sistemazioni vegetazionali, siano esse di servizio alla viabilità che a pertinenze private e il Regolamento di Polizia Rurale potrà ulteriormente prevedere un'apposita disciplina in merito all'estensione delle superfici atte ad essere recintate in rapporto delle diverse esigenze di produzione agricola e di allevamento.
  • Al fine di proteggere le colture che caratterizzano il territorio comunale è consentita la recinzione dei fondi agricoli, da realizzare nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    • le recinzioni dovranno essere realizzate in rete metallica non plastificata e pali di castagno, senza cordolo continuo e di altezza non superiore a ml 1,80 dal suolo;
    • la rete dovrà avere maglia rettangolare (minimo 15x20)  o quadrata  (minimo 15x15). Inoltre le recinzioni saranno dotate in basso di passaggi per la fauna minore, di dimensioni di 20x20 cm, da prevedere almeno ogni 50 metri lineari1 I pali dovranno essere in castagno, di 12-15 cm di diametro.
    • le recinzioni dovranno essere dotate di varchi pedonali ,rappresentati anche da cancelli apribili, in corrispondenza della viabilità aziendale e campestre.
    Sono altresì consentite recinzioni con filo elettrificato.
  • E' ammessa la recinzione delle aree strettamente pertinenziali ai fabbricati residenziali in zona agricola, con siepi vive autoctone, staccionate in legno o con rete a maglia sciolta non plastificata con sostegni preferibilmente lignei o metallici, prive di cordolo a terra. L'altezza non potrà mai superare i m. 1,50. Tali siepi dovranno essere miste, allevate nella loro forma naturale e non rigidamente potate in forma obbligata; sono da preferire siepi costituite da alberi ed arbusti di specie autoctone, in quota percentuale sempreverdi e caducifoglie per migliorarne la naturalità visiva ed ecologica.
  • E' ammessa la recinzione delle aree rurali destinate e necessarie all'allevamento da parte dell'imprenditore agricolo. Ai fini della individuazione delle modalità costruttive, valgono le prescrizioni di cui al punto precedente, fatta salva, per comprovate esigenze produttive e di sicurezza, la realizzabilità del cordolo a terra.
  • E' ammessa la recinzione delle aree rurali da parte delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie. Le recinzioni possono riguardare superfici che rappresentino al massimo il 10% dell'intera estensione consecutiva delle aree aziendali. Ai fini della individuazione delle modalità costruttive, valgono le prescrizioni di cui al punto precedente fatta salva, per comprovate esigenze produttive e di sicurezza, la realizzabilità del cordolo a terra.
  • E' ammessa la recinzione nei modi di cui al punto precedente, nonché la realizzazione di piccoli recinti con un'altezza massima di m 1,60, per la custodia di animali da cortile e da compagnia. Mentre è consentito il frazionamento dei recinti, per la custodia separata di animali di specie diversa, è fatto divieto di realizzare più recinti sulla medesima area. Non è ammesso che la recinzione del manufatto sia separata rispetto al recinto per gli animali.
  • Le recinzioni di cui ai punti precedenti devono essere interamente rimosse allorché cessi l'attività di allevamento, ovvero la detenzione degli animali da cortile o da compagnia.
  • Per i casi in cui le recinzioni superino la lunghezza complessiva di m. 1.000 esse dovranno essere dotate di appositi varchi in relazione alle esigenze di protezione e di intervento antincendio.
  • La messa in sicurezza di arginature esistenti potrà avvenire con la tecnica della terra armata, di ingegneria naturalistica o con altri analoghi sistemi.
  • Ai soli fini di stabilità delle scarpate potranno essere ammessi muri a secco di pietra locale.
  • I cancelli dovranno essere leggeri, avere un disegno semplice, consono alla ruralità dei luoghi.
  • La realizzazione di piscine e vasche d’acqua è consentita nelle aree di pertinenza degli edifici, a destinazione abitativa e/o turistica, purché non comportino alterazioni della morfologia dei luoghi, con la sola esclusione degli scavi necessari alla realizzazione del corpo vasca, che dovrà risultare contenuto nel livello del terreno, o comunque in quota non superiore ai 50 cm dal piano di campagna. La superficie massima consentita non potrà essere superiore a 80 mq per le residenze private e di 100 mq per le attività agrituristiche o di tipo turistico-ricettivo, con una profondità non superiore a 1,80 m. I locali tecnici per gli impianti di filtrazione dovranno essere completamente interrati o reperiti nell’interno del patrimonio edilizio esistente (compreso eventuali spogliatoi e servizi). È preferibile l’utilizzo di coloriture della vasche tali da inserirsi nel paesaggio, privilegiando, a seconda del contesto, le tonalità neutre dei colori della sabbia o, in alternativa del verde scuro. Eventuali diverse soluzioni dovranno essere motivate in sede progettuale, in relazioni alle specificità del contesto paesaggistico. Eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1 m. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno. La sistemazione degli spazi tra gli edifici e la piscina dovrà essere oggetto di uno specifico elaborato progettuale, in cui sia illustrato ed appaia chiaramente, il corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico e la relazione con gli edifici, nonché la percezione visiva dai punti panoramici di intervisibilità dell’intorno territoriale. Per l'approvvigionamento idrico si rimanda al DPGR 29/R/2008 e alle disposizioni di cui all’Autorità Idrica Toscana e all’Ente Gestore. È preferibile la realizzazione di biopiscine/biolaghi per favore l’integrazione del manufatto con il paesaggiocon forme che si adattino alla morfologia dei luoghi e non riconducibili a forme geometriche regolari. Tali soluzioni non sono tenute al rispetto delle superfici massime di cui sopra, in relazione alle loro specifiche caratteristiche; la loro superficie non potrà comunque superare i 200 mq.
    Per edifici o complessi di edifici, pertinenze e parti di uso comune, come perimetrate dal presente PO, caratterizzati da unitarietà e autonomia funzionale, oppure derivati dal frazionamento di complessi ed aggregati rurali, è consentita la realizzazione di una sola piscina, da ubicare in uno spazio comune. All’istanza relativa alla realizzazione di un nuova piscina deve pertanto essere allegato un atto di assenso alla realizzazione della stessa, sottoscritto da tutti i proprietari, o una liberatoria dei proprietari che, pur assentendo alla realizzazione della piscina, rinunciano contestualmente a realizzarne altre all’interno della stessa area di pertinenza. È vietata la realizzazione di piscine fuori terra e la copertura delle piscine con qualsiasi tipo di struttura, anche amovibile, fatta salva l'installazione di piscine stagionali con le caratteristiche e nei limiti stabiliti dal Regolamento Edilizio e comunque per un periodo non superiore a novanta (90) giorni.

10. Nell’ambito delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, con esclusione delle aree di cui all’art. 55 delle presenti norme, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici interrati per impianti di energie rinnovabili.

11. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa dell’impianto in copertura o sostituiva dello stesso in caso di impossibilità data dalla classificazione dell’immobile, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia. È consentita l’installazione di un singolo impianto a terra da realizzarsi nell’area o resede di pertinenza, con un limite di 5 Kw per unità immobiliare e comunque di potenza massima complessiva non superiore a 20 Kw. Per gli impianti a terra delle aziende agricole si applica la specifica eccezione (***) prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06