Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 49 Buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica

1. Il PO in coerenza con gli obiettivi del PS, con le prescrizioni del PIT paesaggistico e del PTC, definisce gli indirizzi e prescrizioni che consentano la valorizzazione e la tutela dell'intero territorio e delle sue risorse culturali, architettoniche, paesaggistiche ed ambientali, attraverso il mantenimento e la riqualificazione degli assetti paesaggistici ed ambientali esistenti.

2. Gli indirizzi e le prescrizioni di cui al presente articolo definiscono un insieme di regole e di buone pratiche agronomiche finalizzate a salvaguardare il paesaggio rurale, la stabilità, l'equilibrio idrogeologico e le capacità produttive dei suoli agrari.

3. In coerenza con il PS art. 57 (invarianti strutturali) in tutti i paesaggi caratterizzati da attività agricola la riproducibilità della risorsa è affidata alle regole di buona conduzione dei suoli e degli agro ecosistemi, con riferimento ai Criteri di gestione obbligatoria (CGO) e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definiti per l'erogazione dei contributi, dalle politiche agricole dell'UE e aggiornati dalla Regione Toscana (cd.condizionalità).

4. Prescrizioni ambientali - Le norme di cui al presente comma dovranno essere rispettate nell'attuazione degli interventi pubblici e privati che incidano sui caratteri ambientali e paesaggistici del territorio rurale. Tali norme potranno essere ulteriormente dettagliate nella redazione o nell'adeguamento dei Regolamenti Comunali previsti dalla legislazione vigente (Regolamento Edilizio, Regolamento di polizia rurale e di polizia idraulica, ecc.), nonché nella predisposizione di specifici strumenti.

  • Reticolo idraulico superficiale:
    • I proprietari dei fondi hanno l'obbligo di effettuare interventi di manutenzione della rete idraulica, secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali della rete di drenaggio, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a interventi alterativi o mancata manutenzione;
    • E' da garantire e tutelare la funzione drenante della rete idrica minore (fosse e scoline)che costituisce un elemento importante in risposta agli eventi meteorici e per il ruolo di collegamento ecologico, soprattutto se i fossi e le scoline sono inerbite. E' fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie; è vietata (salvi i casi autorizzati da specifiche leggi o regolamenti) l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti e muri a secco. Indipendentemente dalla maglia sono da tutelare e controllare le sistemazioni idraulico-agrarie.
    • I laghetti, gli stagni e gli specchi d'acqua, di dimensioni limitate, sono da tutelare per il ruolo che assumono nella conservazione della diversità biologica del territorio.
  • Strade vicinali e poderali:
    • Le strade vicinali e poderali, qualora non di proprietà pubblica, devono essere mantenute da parte dei proprietari e, qualora di uso pubblico, dai relativi consorzi; gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali dei percorsi, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.
    • è vietata l'alterazione del tracciato, se non per modifiche non significative a brevi tracciati in adiacenza ad edifici abitativi, della giacitura e delle caratteristiche formali e materiali delle strade vicinali e poderali. Per la viabilità in loc. Sassa è ammessa la realizzazione di un tracciato stradale alternativo come individuato negli elaborati grafici di PO, di dimensioni analoghe al percorso esistente e con sistemazione con fondo naturale, a condizione che sia garantita la percorrenza pedonale e ciclabile del percorso preesistente.
    • è consentita ed incentivata la manutenzione ordinaria della viabilità poderale ed interpoderale a fondo naturale, a condizione che non comporti modificazione nell'ampiezza e nella finitura, inoltre nel caso di viabilità poderale e interpoderale a fondo asfaltato, o comunque pavimentato, è consentita ed incentivata anche la manutenzione straordinaria comprendente anche interventi di ripristino del manto stradale con particolare riferimento ai manti realizzati in acciottolato. Sono fatti salvi gli interventi necessari per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.
    • E' ammesso il recupero di antichi tracciati, strade poderali, interpoderali o vicinali, dietro la presentazione di idonea documentazione comprovante la loro esistenza.
    • La realizzazione di nuove strade potrà essere ammessa solamente all'interno del perimetro aziendale per comprovate esigenze produttive oppure all'interno di un piano complessivo di valorizzazione degli itinerari turistico-naturalistici (tratti di raccordo di percorsi esistenti, ecc.) o per interventi di rilevante interesse pubblico.
  • Tutela del suolo - Livellamenti e rimodellamenti:
    • i livellamenti e rimodellamenti sono vietati se non a seguito di motivata relazione tecnica che dimostri il miglioramento delle condizioni pedologiche, agronomiche, e di stabilità dei versanti.
    • E' consentito il lieve modellamento del terreno per uniformare la superficie lavorabile ed evitare controtendenze dannose al regolare deflusso delle acque. Il suolo fertile superficiale, asportato dalle zone di sterro, dovrà essere accumulato a parte e ridistribuito uniformemente sull'intera superficie al termine dei livellamenti.
    • E' vietata la demolizione, la modificazione e la manomissione, anche parziale, dei muri di contenimento a secco (muretti a secco) esistenti.
    • E' vietata ogni modificazione morfologica, anche parziale, del sistema dei ciglionamenti in terra. Eventuali interventi di modifica sono soggetti alla presentazione di una adeguata documentazione progettuale, completa di documentazione fotografica e relazione tecnica, comprovante la necessità dell'intervento, la compatibilità dell'intervento medesimo con le caratteristiche ambientali dei luoghi, la messa in sicurezza del tratto di versante interessato mediante adeguate verifiche di stabilità, la non modificazione dell'assetto idraulico del versante stesso.
    • Gli interventi che prevedano l'esecuzione di sbancamenti di tratti di versante, l'esecuzione di scavi localizzati o trincee, che impegnino estensioni di terreno superiori a 500 mq nelle zone di versante e 1000 mq nelle zone di fondovalle devono essere accompagnati da una adeguata documentazione progettuale, completa di fotografie e relazione firmata da tecnico abilitato, comprovante la necessità dell'intervento, la compatibilità dell'intervento medesimo con le caratteristiche ambientali dei luoghi, la messa in sicurezza del tratto di versante interessato, la stabilità dei fronti di scavo mediante adeguate verifiche, la non modificazione dell'assetto idraulico del versante.
    • Sono vietati gli interventi di qualsiasi natura che interferiscano con il sistema di condotti ipogei e delle cavità sotterranee. Qualora esistano comprovate esigenze di messa in sicurezza di opere o manufatti esistenti che rendano indispensabili interventi che interessino le cavità sotterranee, ciò dovrà avvenire previa presentazione di adeguata documentazione progettuale, completa di relazione tecnica che, oltre ad illustrare il contesto geologico ed idrogeologico locale, individui gli elementi progettuali volti a minimizzare l'impatto dell'opera con l'ambiente sotterra.
  • Alberi, filari alberati e siepi:
    • Sono sottoposti a tutela i filari di alberi (non solo cipressi), gli alberi isolati aventi valore di segno territoriale, le alberature disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà, aventi valore storico e ambientale. L'eventuale abbattimento di queste piante é ammesso per motivi fisiologici, fitosanitari, di instabilità, documentati da relazione firmata da tecnico abilitato.
    • Gli esemplari arborei abbattuti dovranno essere ripristinati con esemplari della stessa specie, quando possibile. Gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche peculiari degli elementi in oggetto, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.
    • Le presenze arboree e vegetazionali non colturali quali siepi, filari residui, alberi isolati devono essere mantenute oppure sostituite in caso di attacchi fitopatologici. Il garantire un alto livello di diversità floristica, vegetazionale e faunistica favorisce la presenza di corridoi ecologici essenziali per lo sviluppo delle comunità faunistiche.
    • È da tutelare la presenza delle siepi, che devono essere formata da uno strato di alberi, arbusti di varia altezza e vegetazione erbacea lasciati crescere in forma libera. Per la costituzione di siepi sono da preferire piante autoctone, rustiche, che producono frutti e/o foglie appetiti da animali selvatici; che favoriscono la permanenza e/o la moltiplicazione dell'entomofauna utile; con fioritura ricca e/o differenziata nel tempo, per favorire i pronubi selvatici; con chioma favorevole alla nidificazione, alla protezione e al rifugio dell'avifauna utile; in quota percentuale sempreverdi per assicurare anche d'inverno protezione e rifugio. Le siepi incrementano la varietà biologica di un ambiente e costituiscono rifugio per gli animali soprattutto se multistrato; svolgono inoltre una preziosa protezione nei confronti dell'erosione eolica e idrica per cui è opportuno incentivarne la presenza.
    • E’ vietato l’utilizzo di specie non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive ai sensi art. 80 comma 7-8-9 della L.R. 30/2015, anche in recepimento della normativa comunitaria inerente le specie alloctone
    • Gli interventi sul patrimonio boschivo comunale dovranno essere effettuati nel rispetto di PTC e della L.R. n.39/2000 "Legge forestale della Toscana", nonché del suo Regolamento di Attuazione.
    • Il perimetro del bosco individuato negli elaborati di P.O. ha valore ricognitivo in relazione alla scala in cui è redatta (1:10.000), di conseguenza, attraverso una relazione tecnica ed una cartografia di maggior dettaglio, redatta da professionista abilitato, si potrà dimostrare una diversa perimetrazione.
    • Non sono presenti nel territorio comunale formazioni boschive planiziarie; nel caso, successivamente a questo atto, ne fossero individuate delle aree, in coerenza le prescrizioni del PIT con valore di piano paesaggistico, in esse non saranno ammesse nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo al loro interno ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile.
  • Manufatti di interesse storico documentario: Per i manufatti quali tabernacoli, fonti, ponticelli, muri a secco, grotte e locali ipogei (cantine, rifugi) scavati nelle rocce, anche tufacee sono consentiti unicamente interventi di manutenzione, restauro, ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, la sostituzione di parti eventualmente realizzate con materiali soggetti a più o meno rapidi processi di deterioramento, ovvero degli elementi tecnologici. Gli interventi di riqualificazione devono tenere conto dell'intorno ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto.
  • Elementi da sottoporre a tutela e valorizzazione sono la rete ecologica, le aree boscate e le loro fasce ecotonali, gli agroecosistemi tradizionali identificati con le tessiture agrarie a maglia fitta di pregio per la maggiore complessità e biodiversità che le caratterizza. Una particolare importanza per la tutela della biodiversità è rivestita dalla "rete ecologica" e, all'interno di questa, dall'area individuata dal PS per l'istituzione di un'ANPIL, quale perimetrata nella Tav. 9 di P.S. e nelle Tavv. 1 e 2 di P.O.
  • Aree tartufigene: In queste aree, quali perimetrate nella Tav. 9 di P.S. e nelle Tavv. 1 e 2 di P.O., oltre agli indirizzi e prescrizioni di legge, sono vietati interventi che non si riferiscano a pratiche colturali di salvaguardia o di miglioramento della tartufaia e del suo ecosistema. A questo fine sono ammesse le opere facenti parte di specifico progetto di coltivazione della tartufaia approvato dall'Ente competente. Nell'area tartufigena sono comunque vietati interventi di nuova edificazione, permanente o temporanea, apertura di strade di qualsiasi tipo e sezione, passaggio di infrastrutture a rete interrate, drenaggi, pozzi perdenti, i cambi di destinazione d'uso dei suoli e qualsiasi altro intervento estraneo alla coltivazione, in grado di alterare in provvisoriamente o permanentemente l'area tartufigena. Le pratiche agricole ordinarie sono realizzate alla distanza minima di 10 metri dalla tartufaia o comunque tale da non creare disturbo al suo ecosistema.

5. Direttive ambientali e paesaggistiche - Gli indirizzi di cui al presente comma definiscono un insieme di regole e di buone pratiche agronomiche finalizzate a salvaguardare il paesaggio rurale, la stabilità, l'equilibrio idrogeologico e le capacità produttive dei suoli agrari. La salvaguardia degli elementi di ruralità di tutto il territorio deve essere perseguita attraverso:

  • il mantenimento del ruolo dell'agricoltura sia come elemento di tutela del paesaggio sia come fattore economico e di stabilità della biodiversità ambientale.
  • la valorizzazione della diversità degli ambienti e dei paesaggi.
  • la diversificazione del paesaggio quale elemento essenziale per la conservazione della biodiversità animale e vegetale a livello di specie, di habitat, di serie di vegetazione e di paesaggio.
  • la tutela ed il controllo della tessitura agraria nelle sue trasformazioni, in quanto considerata una risorsa sia sotto il profilo paesaggistico che sotto quello della stabilità e della difesa del suolo (per tessitura agraria si intende l'insieme degli elementi fisici e vegetazionali che compongono il disegno del suolo e del paesaggio agrario).
  • la tutela integrale della tessitura agraria a maglia agraria fitta, in quanto garantisce una adeguata strategia di difesa del suolo, di valorizzazione del contesto paesaggistico e costituisce una condizione ecologica essenziale in un'ottica di biodiversità.
  • nelle zone a maglia fitta (cfr Tav. 22 PS) deve essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie, con possibilità di adeguati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo tali da ridurre la capacità della rete scolante, che non prevedano l'eliminazione della viabilità campestre.
  • deve essere almeno garantita la tutela delle zone a maglia media (cfr Tav. 22 PS) evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo. Si rende opportuno, al fine di una adeguata strategia di difesa del suolo e di valorizzazione del contesto paesaggistico.
  • devono essere valorizzati e recuperati tutti gli elementi che costituiscono memoria storica del territorio e che costituiscono il paesaggio agrario, quali: l'assetto fondiario, la viabilità vicinale e poderale, la rete idraulica di drenaggio superficiale, i manufatti e gli elementi naturali di pregio storico, architettonico ed ambientale.

6. Opere di sistemazione ambientale conseguenti alla deruralizzazione - In coerenza con le disposizioni di cui alla LR 65/2014 e smi, art. 83 comma 5, il PO definisce che gli interventi di sistemazione ambientale conseguenti alle deruralizzazioni di edifici con pertinenza superiore ad 1ha, devono garantire il mantenimento od il ripristino della connotazione rurale dei luoghi, con particolare riferimento ad aree e percorsi di uso o fruizione pubblica, anche sotto l'aspetto percettivo. A titolo esemplificativo, si potranno prevedere interventi del tipo sotto elencato:

  • ripristino della viabilità poderale, interpoderale e vicinale pubblica
  • ripristino di rete superficiale di scolo, di sistemazioni idraulico-agrarie
  • ripristino di piccoli manufatti esterni di valenza storica (pozzo, cisterna, edicole..)
  • ripristino del sistema della rete ecologica mediante siepi arboree ed arbustive, vegetazione di contesto ed alberature di corredo.
  • piantagione di alberi di specie autoctona o naturalizzata.
  • piantagione o ripristino di siepi
Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06