Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 48 Mutamento della destinazione d'uso degli edifici

1. Nel patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 41 delle presenti norme.

2. Ferme restando le limitazioni al mutamento della destinazione d’uso agricola di cui all’articolo 81 della LR 65/2014, gli interventi che comportano la perdita della destinazione d’uso agricola degli edifici rurali sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale nella quale siano individuate anche le aree di pertinenza degli edifici (art. 83 LR 65/2014). Per le aree di pertinenza di dimensione inferiore ad un ettaro si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 comma 5 della LR 65/2014.

3. Non possono comunque subire trasformazione della destinazione d’uso in residenza:

  • i manufatti che non raggiungano, anche a seguito degli interventi, superficie utile abitabile pari o superiore a 60 mq;
  • i manufatti che non raggiungano, anche a seguito degli interventi, i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa e dal regolamento edilizio vigenti; le deroghe previste dal vigente RE per gli edifici ai quali è attribuita la categoria del restauro conservativo sono applicabili anche agli edifici ai quali è attribuita la categoria di intervento RC1, qualora non vi siano altre possibilità di soddisfacimento dei requisiti richiesti;
  • i manufatti costituiti da materiali precari e/o tettoie, ecc. e i manufatti di cui all’art. 47 bis comma 3;
  • le serre di qualunque tipologia.

I requisiti e le caratteristiche di cui al presente comma devono essere verificati con riferimento allo stato legittimo alla data di adozione del Piano Operativo.

4. Nel mutamento di destinazione d’uso a residenza, o negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che comportano un aumento di unità abitative rispetto all’esistente, la superficie minima di ciascuna unità abitativa non potrà essere inferiore a 60 mq di superficie utile abitabile.
Negli interventi che comportano il mutamento della destinazione d’uso agricola, per gli edifici dotati di resede pertinenziale dovrà comunque essere reperita all’interno della superficie utile esistente una superficie utile minima a destinazione non residenziale e/o accessoria finalizzata al mantenimento delle aree pertinenziali e/o agricole, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui all’art. 50 delle NTA. Tali superfici:

  • non dovranno essere in diretto collegamento con le relative unità abitative;
  • dovranno essere accessibili soltanto dall’esterno e individuate in spazi o annessi comuni, qualora siano presenti più unità abitative;
  • dovranno essere reperite in misura non inferiore di 8 mq nel caso di singola unità abitativa mentre in caso di più unità abitative dovranno essere reperiti almeno 8 mq, a comune per la manutenzione di pertinenze e spazi condominiali, incrementati di altri 4 mq da riferire e vincolare ad ogni singola unità abitativa.

Non possono essere utilizzati a tal fine le superfici e i volumi posti al di sotto di tettoie, sia esistenti che di nuova edificazione.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 83 comma 2 della LR 65/2014, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e la ricostruzione di manufatti agricoli e contestuale mutamento della destinazione d’uso non possono comunque determinare aumento della superficie edificabile legittimamente esistente.
Nel caso di accorpamento di volumi ad unità immobiliari esistenti con costituzione di nuove unità abitative, non si potrà avere più di una unità immobiliare in incremento rispetto allo stato di fatto.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06