Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 46 Programma Aziendale

1. Le caratteristiche del Programma Aziendale sono definite all'art. 74 della LR 65/2014 e dal Regolamento 63/R/2016 agli artt.8 e 9, le cui condizioni devono essere rispettate.

2. Il Programma Aziendale assume valore di Piano Attuativo laddove siano previsti interventi di nuova edificazione superiori a 1000 mc o interventi di ristrutturazione urbanistica diversi da quelli previsti dall'art. 43 comma 2 delle presenti Norme.

3. In coerenza con l'art. 57 di PS, nell'ambito delle aree a funzione agricola, gli strumenti operativi della pianificazione, i programmi aziendali, i progetti finalizzati alla acquisizione di atti abilitativi edilizi o di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico dovranno prevedere, quali opere di miglioramento agricolo e ambientale:

  • la conservazione, tutela e restauro del paesaggio agrario costituito dalle sistemazioni colturali tradizionali, dalle colture promiscue tradizionali, con particolare riferimento ai tessuti agrari con prevalenza dell'olivo e del promiscuo posto a corona o comunque in prossimità degli edifici rurali (ville, fattorie, edifici poderali) o sui crinali; ai tessuti agrari con colture miste posti nei ripiani travertinosi, ai prati pascolo con alberi isolati; ai tessuti agrari di pianura e di fondovalle in cui le sistemazioni idraulico agrarie sono direttamente influenzate dalla idrogeomorfologia del territorio;
  • la conservazione e la tutela delle piantate residuali, come gelsi, filari di vite arborata, aceri a spalliera, in particolare se poste a bordo strada (sia principale che campestre), sul limitare dei campi coltivati, lungo la rete scolante o comunque visibili dalla viabilità;
  • la conservazione e la tutela degli alberi isolati;
  • il mantenimento della vegetazione igrofila spontanea naturale (non infestante) lungo i fossi e le canalette (es. salici, canneti, etc.),
  • il mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva lungo la viabilità sia principale che campestre, e posta sul limitare dei campi coltivati, i ciglioni e le scarpate, (alberi, arbusti e specie erbacee tradizionali);
  • la conservazione e la tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie. Il recupero delle sistemazioni idraulico agrarie laddove queste si presentino completamente degradate (crolli totali) può avvenire anche con soluzioni alternative purché le tecniche costruttive e l'utilizzo del materiale siano coerenti con il contesto paesaggistico sia dal punto di vista ecologico, storico-culturale e percettivo-visivo, e migliorative dal punto di vista idrogeologico;
  • a conservazione e la valorizzazione dei manufatti di antica formazione sia nella loro efficienza che come testimonianze storico-culturali;
  • il mantenimento dei caratteri della viabilità campestre, nonché la conservazione ed il recupero/ripristino della viabilità storica.

Non rientrano comunque tra le opere di miglioramento e sistemazione ambientale ammesse interventi:

  • tesi alla ordinaria coltivazione del fondo;
  • di manutenzione ordinaria;
  • obbligatori per la prevenzione incendi, la difesa del suolo e di tutela della fauna e della flora.
Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06