Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 44 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti i seguenti interventi:

  • trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici riconducibili alle fattispecie di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo precedente ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale, limitatamente agli edifici classificati di categoria SV e PV ai sensi art. 36 delle presenti norme;
  • ristrutturazioni urbanistiche limitatamente agli edifici classificati di categoria PV ai sensi art. 36 delle presenti norme, nel rispetto del dimensionamento di P.S.
  • trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative, limitatamente ai casi previsti all’articolo 73, comma 2, della LR 65/2014, quale alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a condizione che:

  • siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico - testimoniale;
  • siano rispettate le superfici fondiarie minime previste nel PTC.

4. Sul patrimonio edilizio esistente nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA e negli aggregati, i trasferimenti di volumetrie dismesse e/o incongrue di cui all'art. 72 della L.R. 65/14 dovranno essere coerenti con i caratteri morfologici, tipologici e paesaggistici dei beni interessati, con particolare riferimento alle relazioni di gerarchia fra edificio principale e manufatti secondari, alle visuali ed ai rapporti percettivi con il contesto, alla tutela dei caratteri tipologici ed architettonici dell'edilizia rurale. Dovrà essere limitata la dispersione insediativa ed il consumo di suolo dei trasferimenti volumetrici (preferibilmente esterni alle aree di pertinenza) e degli adeguamenti delle infrastrutture di servizio alle nuove attività. Tutti gli interventi dovranno inoltre essere attuati nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 55.

5. Per gli interventi di ampliamento di cui al comma 1 punto primo valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

6. Mediante presentazione di PAPMAA è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al precedente comma 1 alle seguenti condizioni:

  • l’intervento è subordinato ai seguenti impegni:
    • all’approvazione da parte del Comune del programma aziendale presentato dall’imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l’edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola;
    • all’impegno dell’imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTCP;
    • al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui al Regolamento di attuazione n. 63/R/2016 artt. 4 e 5.
  • la dimensione massima ammissibile per ogni unità abitativa è stabilita in 110 mq di SU e comunque non superiore a 150 mq di SCal; eventuali unità abitative aggiuntive rispetto alla prima non potranno superare la superficie di 80 mq di SU e comunque non superiore a 110 mq di SCal. Tali dimensioni massime ammissibili possono essere suscettibili di un margine di flessibilità (attorno al 10%), in considerazione della configurazione morfo-tipologica e della classificazione dell'edifico oggetto di intervento di cui agli artt. 36 e 37 delle NTA.
  • per le relative pertinenze valgono le disposizioni di cui al successivo art. 50.
Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06