Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 43 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale

1. In relazione a gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale valgono le disposizioni di cui all'art.71 della LR 65/2014 e smi, ove compatibili con la disciplina di cui agli artt. 36 e 37 delle presenti norme. Nei casi di integrale demolizione e ricostruzione dei volumi e annessi a destinazione agricola da parte dell’imprenditore agricolo, il/i manufatto/i ricostruito/i dovrà/dovranno essere realizzato/i con le caratteristiche costruttive di cui al precedente articolo.

2. Sul patrimonio edilizio esistente nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA, gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 55.

3. L’intervento di ampliamento una tantum ai sensi dell’art. 71 comma 1bis della LR 65/2014, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere realizzato in una sola volta intendendolo nell'ambito di un unico intervento edilizio (unico titolo abilitativo edilizio con eventuali varianti in corso d’opera) entro i limiti volumetrici indicati nella norma. Per tali ampliamenti valgono comunque le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

4. Gli interventi necessari per adattare gli edifici esistenti e la viabilità esistenti all’esercizio delle attività di agriturismo, comprese quelle di ospitalità in spazi aperti, oltre a conformarsi alle disposizioni di cui al Capo III della L.R 30/2003 e a quelle del relativo DPGR, sono tenuti al rispetto dei limiti di intervento già individuati al comma 1 del presente articolo.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06