Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 42 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l’art. 70 della LR 65/2014, l’installazione dei manufatti temporanei di cui al presente articolo è ammessa per gli imprenditori agricoli in tutto il territorio rurale ad esclusione delle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi e nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA ai sensi dell’art. 13.14 del vigente PTCP ed individuate nelle Tavv. 1 e 2 di PO, nonché nelle pertinenze dei beni vincolati di cui al Titolo II del Dlgs 42/2004; in tali ambiti è consentita l’installazione di manufatti, oggetto del presente articolo, esclusivamente qualora non sussistono alternative localizzative e previa valutazione da parte della Commissione Comunale del Paesaggio in coerenza con i criteri del PTCP.

2. Costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione, l’installazione per lo svolgimento dell’attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche. La comunicazione è accompagnata dall’impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del biennio. L’installazione di questi manufatti è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui all’art. 1 del Regolamento di attuazione n. 63/R/2016, con le limitazioni di cui al precedente comma 1.

3. L’installazione di manufatti aziendali e di serre, ai sensi dell’art. 70 comma 3 della LR 65/2014, relativa all’installazione di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma precedente, ma per un periodo superiore a due anni costituisce attività edilizia soggetta a SCIA in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 134 comma 2 della LR 65/2014. Il titolo abilitativo deve essere accompagnato dall’impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del periodo indicato nella documentazione stessa. L’installazione di tali manufatti è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui al Regolamento di attuazione n. 63/R/2016 art. 2 lettera a), con le limitazioni di cui al precedente comma 1.

4. L’installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo di cui all’art. 70 comma 3 lettera b, è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134 della LR 65/2014 ed è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui al Regolamento di attuazione n. 63/R/2016 art. 3, con le limitazioni di cui al precedente comma 1.

5. I manufatti di cui al presente articolo non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali e non possono essere trasformati o riutilizzati per uso diversi da quelli dichiarati. In caso di mancato rispetto, si applica il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente.

6. L’imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti di cui ai commi 3 e 4 per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell’attività agricola. Al momento della presentazione della SCIA alternativa al PdC o del rilascio del titolo abilitativo si impegna alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

7. Il progetto dei manufatti è accompagnato da un elaborato redatto da tecnico abilitato al fine di verificare l’assenza sul fondo di annessi e manufatti analoghi e giustificare le dimensioni del manufatto nonché la localizzazione scelta.

8. Tali manufatti possono essere realizzati nei limiti dettati dalle presenti NTA e a condizione che:

  • non esistano costruzioni, legittimamente esistenti, utilizzabili o adattabili allo stesso scopo;
  • i terreni a cui si riferisce il dimensionamento dei manufatti siano detenuti in proprietà o con altro titolo che abilita agli interventi di miglioramento fondiario ed edilizi;
  • l’imprenditore agricolo abbia una Unità tecnico economica o una Unità produttiva ARTEA aperta nel Comune di Poggibonsi (Unità Tecnico Economica Artea);
  • la superficie agricola coltivata necessaria ai fini del dimensionamento del manufatto ricada nel Comune di Poggibonsi.

1. Per l’esercizio dell’ospitalità in spazi aperti in forma di agricampeggio, da parte di quelle aziende che raggiungano i requisiti di cui all’art. 13 co.1 lett. a) della LR 30/2003, sono altresì ammessi allestimenti temporanei di piazzole, per un limite massimo non superiore a 6 piazzole, alle condizioni e con le dotazioni di cui all’art. 13 comma 4 della LR 30/2003 e all’art. 27 ter del DPGR 46/R/2004. Tali allestimenti devono essere adeguatamente integrati nel contesto evitando sostanziali modifiche dello stato dei luoghi e devono essere rimossi quando non più necessari allo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti. Non è comunque consentito realizzare interventi di nuova costruzione o nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo, per la realizzazione di servizi igienici, compresi i servizi a comune per ospitalità in spazi aperti, volumi tecnici e impianti sportivo-ricreativi per l’attività agrituristica, di cui all’art. 18 co. 6 della LR 30/2003 e all’art. 16 del DPGR. Dovrà inoltre essere presentato un progetto unitario dettagliato della sistemazione dell’area interessata dall’attività di ospitalità in spazi aperti, comprensivo delle eventuali opere di urbanizzazione che dovessero risultare necessarie. L’ospitalità in spazi aperti (agricampeggio o agrisosta camper) è ammessa solo previa realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico da parte dell’operatore agrituristico; non è comunque ammessa nelle aree di pertinenza dei BSA e nei resedi degli edifici vincolati ai sensi della Parte II del DLgs 42/20041.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06