Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 40 Impianti di distribuzione carburante

1. Le aree destinate a impianti di distribuzione carburanti esistenti sono individuate negli elaborati di PO. Le strutture esistenti potranno essere adeguate alle esigenze funzionali richieste dall'attività svolta, con interventi anche di ampliamento che comunque non portino ad incrementi della consistenza attuale superiori a quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/1968.

2. I progetti edilizi relativi ad interventi su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di inserimento e arredo urbano.

3. La realizzazione di nuovi impianti è consentita nel rispetto dei requisiti e condizioni richieste dalla normativa vigente, di cui alla L.R. 62/18 e relativo Regolamento attuativo. Sono escluse dalla realizzazione di nuovi impianti:

  • le aree di contesto dei corpi idrici e le aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • le aree tartufigene e l'area destinata ad ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • le aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 e 142 D. Lgs 42/2004.
  • le aree connotate da pericolosità idraulica I.4 ai sensi del DPGR n. 53/R/2011 e della LR 41/2018.

4. I nuovi distributori di carburante, potranno essere dotati anche di impianti di lavaggio e grassaggio, di servizi igienici ed eventuali altri locali di servizio o ristoro per una volumetria complessiva non superiore a mc 500, con una altezza massima non superiore a m 3,50 escluse le pensiline per le quali è consentita una altezza all’estradosso della copertura di m 5,50. La superficie interessata complessivamente dall'intervento non potrà superare in nessun caso mq 6.000.
Per gli impianti esistenti ubicati lungo la Superstrada Firenze - Siena, in considerazione dell’importanza della infrastruttura e dei relativi servizi, i parametri urbanistici di cui sopra sono incrementati fino ad una volumetria massima di 1200 mc ed una superficie complessiva dell’impianto non superiore a 10.000 mq Ferma restando l’altezza massima pari a 3,5 m sul fronte strada (escluse pensiline), è ammessa sugli altri lati l’articolazione delle strutture su più livelli in funzione dell’andamento morfologico dell’area. Il progetto dovrà prevedere idonee soluzioni per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e delle aree scoperte, anche attraverso alberature di alto fusto e sistemazioni a verde.

5. Gli interventi di ristrutturazione che interessano impianti ubicati in aree interessate da beni paesaggistici ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 devono essere realizzati nel rispetto del vigente PIT-PPR, con particolare riferimento alla disciplina d’uso di cui all’Elaborato 8B – Sezione 4.

6. Il PO, nel rispetto della normativa vigente in materia, oltre alle colonnine elettriche installate lungo strada o negli spazi pubblici, ammette la realizzazione di nuovi impianti di ricarica per veicoli elettrici nelle zone produttive dotate di propria edificabilità, che siano servite da idonee infrastrutture elettriche, con le seguenti limitazioni:

  • la superficie interessata complessivamente dall'intervento non dovrà essere inferiore a 1.500 mq;
  • stante l’attuale diversità di veicoli elettrici con tecnologie di ricarica (corrente alternata o continua) e connettori diversi tra loro, per poter essere in grado di ricaricare il maggior numero di veicoli, deve essere garantita l’interoperabilità mediante una soluzione con sistemi multipresa a cui collegare più veicoli contemporaneamente, oppure con più sistemi indipendenti, ciascuno dotato di uno o più connettori di ricarica. Le colonnine elettriche potranno avere uno o più punti di ricarica;
  • l’impianto di ricarica dovrà garantire, fatte salve eventuali e successive disposizioni normative in materia, le seguenti dotazioni minime:
    • dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica delle varie tipologie esistenti di potenza elevata veloce e ultraveloce;
    • il numero dei punti di ricarica totali deve essere commisurato al livello di traffico circolante sulla carreggiata servita e non deve essere in misura inferiore di n. 8 colonnine, di cui almeno quattro di ricarica ultraveloce.
  • È ammessa, nelle zone diverse da quelle produttive dotate di propria edificabilità, la realizzazione delle dotazioni accessorie di cui al precedente comma 4 al raggiungimento dei seguenti requisiti minimi ulteriori a quelli di cui sopra:
    • la superficie interessata complessivamente dall'intervento non dovrà essere inferiore a 3.000 mq;
    • il numero dei punti di ricarica totali non deve essere in misura inferiore di n. 15 colonnine, di cui almeno otto di ricarica ultraveloce.

7. Tutti i manufatti edilizi e di servizio degli impianti di distribuzione carburanti e di ricarica elettrici dovranno essere rimossi alla cessazione dell’attività di distribuzione carburanti o allo smantellamento del numero minimo delle colonnine riportato al presente articolo. Si dovrà pertanto provvedere, anche a seguito delle eventuali operazioni di bonifica che dovessero risultare necessarie, alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di contaminazione.
Come disciplinato dal comma 117 della L. 124/2017 e smi, le attività di dismissione, finalizzate a prevenire l’insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell’ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono:

  • nello smantellamento delle attrezzature fuori terra;
  • nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi;
  • nella messa in sicurezza delle strutture interrate;
  • ove si renda necessario a seguito dell’individuazione di una contaminazione, nell’esecuzione di indagini ambientali in conformità al DM Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31 (“Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”).

In caso di riutilizzo dell’area, il comma 117 della L. 124/2017 prevede invece che i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedano alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di contaminazione.
Per le aree poste fuori dai centri abitati e/o in zone rurali con valore paesaggistico si dovrà inoltre provvedere al ripristino di tutta la superficie interessata da tali interventi riportandola alle originarie condizioni.

8. I manufatti a servizio degli impianti di distribuzione carburanti esistenti localizzati nel territorio urbanizzato, realizzati all’interno del resede, potranno essere mantenuti in caso di loro riconversione in impianti di ricarica elettrici a condizione che sia garantita la dotazione minima di colonnine elettriche di cui al presente articolo.

9. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa e secondaria dell’impianto in copertura, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti dei parametri urbanistici di zona, nell’area o resede di pertinenza. Nel merito, per gli impianti a terra dei distributori nelle aree urbanizzate, si fa salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Per gli impianti a terra dei distributori localizzati in territorio rurale si rimanda all’art. 41 co. 12 delle presenti NTA. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06