Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 37 Disciplina del patrimonio edilizio esistente

1. Il PO disciplina il patrimonio edilizio esistente in territorio rurale in riferimento alla schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di PO.

2. Il patrimonio edilizio di cui al comma 1 è individuato puntualmente nell’Allegato IV– Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente. L’Allegato IV assegna ad ogni edificio la categoria di intervento, in base alla classificazione di cui al precedente art. 36; eventuali prescrizioni specifiche relative ai singoli edifici prevalgono rispetto alla norma di carattere generale.

3. All’interno dell’Allegato IV per ogni edificio, oltre alla categoria d’intervento, norma di riferimento ed alle eventuali prescrizioni specifiche sono richiamate le seguenti informazioni:

  • subsistema territoriale di Piano Strutturale;
  • appartenenza o meno ad un aggregato rurale;
  • appartenenza o meno ad un BSA;
  • presenza di vincolo architettonico ai sensi Parte II DLgs 42/2004;
  • presenza di vincolo paesaggistico ai sensi artt. 136 e 142 DLgs 42/2004;
  • presenza di Scheda Norma di Comparto – Allegato I alle NTA.

Per gli edifici ricompresi in comparti oggetto di specifica Scheda Norma, le disposizioni contenute nella Scheda prevalgono sulla normativa generale di cui al presente articolo.
Per tutti gli edifici ricadenti all’interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA valgono le disposizioni di cui all’art. 55 delle presenti norme.

4. Nell’ambito della schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di PO sono censiti manufatti denominati “minori”, in molti casi costituiti da strutture precarie e/o pertinenziali prive di rilevanza urbanistica ed edilizia ai sensi Art. 137 LR 65/2014. Per tali manufatti, qualora autorizzati, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 50 delle presenti norme. Qualora, nell’ambito degli interventi pertinenziali, di cui all’art. 135 comma 2 lettera e) della LR 65/2014, sia prevista la demolizione e ricostruzione con spostamento e accorpamento di volumi secondari, tali interventi sono subordinati alla formazione di un progetto unitario di riqualificazione dell’area di resede pertinenziale. Il progetto dovrà dimostrare, attraverso specifiche analisi, la coerenza degli interventi proposti con i caratteri morfologici, tipologici e paesaggistici, con particolare riferimento alle relazioni di gerarchia fra edificio principale e manufatti secondari, alle visuali ed ai rapporti percettivi con il contesto, alla tutela dei caratteri tipologici ed architettonici dell’edilizia rurale. Gli interventi relativi ad edifici o manufatti ricadenti all’interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA devono essere attuati nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui all’art. 55 comma 5 delle presenti norme. Non è ammessa la ricostruzione di tali volumi in aderenza agli edifici o a porzioni di edifici classificati di Rilevante Valore (RV), Valore (V) e Interesse Tipologico (IT) ai sensi dell’art. 36 delle presenti NTA.

5. Qualora sulla base di specifica documentazione che attesti le effettive caratteristiche, consistenza e stato di conservazione del patrimonio edilizio in oggetto, e subordinatamente al parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale o di altro organo tecnico designato dall’AC, sia evidenziata l’attribuzione di un’errata categoria di intervento per gli edifici di cui all’art. 36, la stessa potrà essere modificata dall’Amministrazione Comunale come aggiornamento del Quadro Conoscitivo ai sensi dell’art. 21 della LR 65/2014. Le categorie di intervento relative ad edifici o manufatti ricadenti all’interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA devono comunque tenere conto degli specifici valori da tutelare, in coerenza con i criteri e le disposizioni di cui al successivo art. 55.

6. Il Piano Operativo individua gli interventi finalizzati al superamento di specifiche condizioni di degrado, da attuarsi attraverso Piano di Recupero. Tali interventi sono individuati nella cartografia di PO e disciplinati dalle specifiche Schede Norma di cui all’Allegato I delle presenti NTA. Al fine di procedere alla riqualificazione in ambito rurale potranno essere individuate, anche su segnalazione di cittadini, ulteriori zone di recupero del patrimonio edilizio esistente connotate da particolari condizioni di degrado mediante aggiornamento del Quadro Conoscitivo ai sensi dell’art. 21 della LR 65/2014. All’interno di tali zone, che dovranno presentare le caratteristiche di cui alla L. 457/78, dovrà essere elaborato un PdR che in relazione alle caratteristiche tipologiche dei manufatti, definisca le operazioni progettuali finalizzate alla riqualificazione attraverso interventi di riuso delle volumetrie esistenti e con destinazioni da individuare tra quelle sopra definite come compatibili nel territorio rurale nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e del dimensionamento previsto dal Piano Strutturale, nonché delle disposizioni del PIT-PPR e del PTCP. Tali interventi non potranno determinare nuovo consumo di suolo e dovranno utilizzare riferimenti tipologici anche contemporanei nel rispetto del contesto rurale in cui si va ad operare. Il Piano di Recupero sarà convenzionato ed esteso all’intera proprietà oggetto di intervento, e comunque ad ambiti territoriali organici sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, e dovrà comprendere la realizzazione di interventi di sistemazione ambientale che garantiscano la riqualificazione complessiva dell’area ed il corretto inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico rurale.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06