Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 35 Nuclei rurali

1. Il PO, in conformità con il PS, individua nelle Tavv. 1 e 2 e disciplina all’interno Allegato IV – Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente i seguenti nuclei rurali ed insediamenti sparsi, localizzati nel territorio rurale e negli insediamenti sparsi interni alle UTOE, e fatti salvi gli ulteriori nuclei rurali individuati nel PO, con le relative aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali:

  • BENI STORICO ARCHITETTONICI E RELATIVE AREE DI PERTINENZA: Piecorto, Torre del Chito, Podere il Poggio, Villa Cinciano, Ellerone (Villa), Case Torri, Sornano, Pancole, Casalino Poggio a Grilli (Villa), L’Agresto, Ormanni, Gaggiano, Villa Giuggiolo, Villa Montefalconi, Villa La Collina, La Palma, Canonica, Montelonti, Villone di sopra, Badia, Fonte delle Fate, la Fortezza, Tresto, Strozzavolpe, Villole di Sotto, Podere Padule, San Lucchese, Villa Frosini, San Pietro a Megognano, La Rocchetta, Megognano (Villa), Poggiarello, La Gruccia, Villa Pini, Villa Lecchi (Villa), Santa Lucia, Villa Vianci, Caligiano, Fontana, San Silvestro, Verrucola, La Caduta, Vivaia Podere Vivaio, S.Antonio al Bosco.
  • AGGREGATI: Ellerone, San Giorgio Vecchio, San Giorgio, Poggio a Grilli, Gavignano, Cedda, Mocarello, Papaiano, Luco, Talciona, Poggio di Villole, Montemorli, Case San Lorenzo, Podere Spedaletto, Torrione, San Fabiano, Castiglioni, Pian di Pini, Lecchi, Case Bolzano.

2. Quando l’area di pertinenza paesistico-ecologico-ambientale dell’aggregato è anche area di pertinenza di un BSA, come indicato nell’Allegato IV – Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, prevalgono le disposizioni relative a quest’ultima, per le quali si rinvia all’art. 13.14 del vigente PTC ed all’art. 55 delle presenti norme, fatte salve comunque le regole d’uso contenute nella disciplina degli aggregati di cui all’art. 13.13 del PTC, ove non in contrasto con i criteri insediativi definiti per le pertinenze dei BSA.

3. La disciplina relativa agli edifici appartenenti ad un BSA o Aggregato è definita ai successivi artt. 36 e 37. In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13.13 comma 5 della Disciplina del vigente PTCP, nei casi in cui la sommatoria delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali degli aggregati o dei BSA dia luogo a porzioni territoriali continue, le analisi e le valutazioni paesaggistiche preliminari ad ogni eventuale intervento di trasformazione devono essere estese all’intero ambito territoriale risultante dalla suddetta sommatoria.

4. La disciplina relativa agli edifici ricadenti nei nuclei rurali non appartenenti ad un BSA o aggregato è ricondotta alla disciplina del patrimonio edilizio nel territorio rurale di cui ai successivi artt. 36 e 37. Per le aree di pertinenza degli edifici si rinvia alle disposizioni del successivo art. 50.

5. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa dell’impianto in copertura o sostituiva dello stesso in caso di impossibilità data dalla classificazione dell’immobile, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia. È consentita l’installazione di un singolo impianto a terra3da realizzarsi nell’area o resede di pertinenza, con un limite di 5 Kw per unità immobiliare e comunque di potenza massima complessiva non superiore a 20 Kw. Per gli impianti a terra delle aziende agricole si applica la specifica eccezione (***) prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima e le indicazioni di cui all’art. 41 delle NTA. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06