Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 32 Aree a prevalente destinazione commerciale direzionale

1. Tali zone comprendono le parti di territorio originate da interventi pianificati (Salceto) e/o caratterizzate da un tessuto produttivo consolidato che nel tempo ha perso il carattere di zona industriale artigianale per assumere una connotazione prevalentemente commerciale, anche in relazione al posizionamento sugli assi viari di accesso alla città (via Pisana). Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al DM 1444/68. Il PO integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del PS, attraverso l’analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 del PIT “Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea”. In particolare a Foci Lame gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.PS.2 Tessuto a piattaforme produttive – commerciali – direzionali.

2. In queste zone gli interventi sono prevalentemente finalizzati alla riqualificazione urbanistica e funzionale degli insediamenti esistenti, mediante criteri e modalità d’intervento tali da garantire prioritariamente la riqualificazione del tessuto, la dotazione di standard urbanistici e spazi pubblici, il miglioramento dell’immagine urbana e paesaggistica, da perseguire prioritariamente attraverso la riqualificazione degli assi viari principali ed il potenziamento delle connessioni funzionali ed ecologiche con gli ambiti fluviali limitrofi.
Il Piano Operativo promuove ed incentiva per queste aree la formazione di un tessuto organicamente integrato con la struttura urbana, caratterizzato da una adeguata pluralità di funzioni (commerciali, direzionali e di servizio). È comunque consentito il mantenimento delle attività artigianali industriali in atto, ove non diano luogo a situazioni di degrado e/o incompatibilità con il contesto urbanistico ed ambientale. Per le attività artigianali-industriali in atto localizzate nella zona di via Pisana, qualora sussistano motivate esigenze produttive e il lotto urbanistico è interamente a destinazione produttiva-artigianale, è ammessa la possibilità di realizzare un ampliamento “una tantum” fino al 10% della SE legittimamente esistente a condizione che sia sempre verificato il Indice di Copertura di cui al comma 2, pari al 56% della Superficie Fondiaria. Per le suddette attività artigianali sono inoltre consentiti limitati ampliamenti dell’altezza, rispetto a quella legittimamente esistente, senza incremento di SE, qualora necessari per l’installazione di macchinari e di apparecchiature connessi a comprovate esigenze produttive. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

3. Negli interventi che comportano la riorganizzazione planivolumetrica degli organismi edilizi esistenti deve essere garantita la permeabilità visiva ed il collegamento pedonale con gli ambiti fluviali al contorno, nonché il miglioramento dei rapporti mutui con gli insediamenti residenziali a margine. Dovrà essere inoltre assicurata l’individuazione di adeguate fasce di rispetto a fini di salvaguardia e sicurezza idraulica, nel rispetto delle specifiche condizioni alla trasformazione contenute nel PO

4. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi formulati dal Piano Strutturale e al fine di garantire la qualità e l’efficienza dell’insediamento, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino alla integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica e funzionale del tessuto produttivo esistente, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:
Via Pisana:
Indice di copertura: IC = 56%
SE massima: Il doppio della superficie coperta
Altezza massima degli edifici: 10,00 m
Piani utili massimi: 2
Nel caso di copertura piana, l'estremità superiore, da considerare ai fini del calcolo dell'altezza massima ammessa degli edifici di cui sopra, deve essere misurata alla linea di intersezione tra il muro o delimitazione perimetrale dell'edificio e la linea di intradosso del solaio di copertura, diversamente da quanto prescritto all'art. 18 del DPGR 39/R/2018.
Salceto:
Sono ammessi interventi fino alla integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti Indice di copertura di copertura, SE, Altezza massima, n° di piani).

5. In attuazione degli obiettivi di riqualificazione del tessuto urbano, gli interventi di ampliamento e integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, di cui al comma 3 possono prevedere anche l’accorpamento e la riorganizzazione planivolumetrica unitaria di organismi edilizi ubicati in lotti contigui, al fine di migliorare l’efficienza dell’assetto urbanistico e di garantire il reperimento di standard urbanistici. Al fine di incentivare tali operazioni di riqualificazione urbanistica, per gli interventi di cui al presente comma è applicabile un incremento premiale fino al 10% della SE massima consentita. Per tali ampliamenti valgono le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 punto VII e VIII.

6. Gli interventi sono subordinati alla formazione di un Progetto Unitario Convenzionato qualora collegati alla realizzazione di standard e/o opere di urbanizzazione pubblica.

7. All’interno delle aree di cui al presente articolo, in coerenza con la disciplina di cui al successivo art. 57 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

  • Direzionale e di servizio;
  • Commerciale al dettaglio nelle forme di esercizi a grande fabbisogno di superficie, diversi dalle grandi strutture, e della media struttura di vendita ed attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per l’area di Salceto sono inoltre ammesse destinazioni commerciali nella forma dell’esercizio di vicinato.

Il passaggio tra le categorie suddette costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai sensi art. 99 comma 2 della LR 65/2014, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 57 comma 11.
Per gli immobili aventi legittime destinazioni diverse da quelle ivi elencate, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa con divieto di frazionamento e/o aumento delle unità immobiliari.

8. Tutti gli interventi che comportano incremento dei carichi urbanistici ai sensi dell’art. 184 comma 1 della LR 65/2014 sono subordinati al reperimento delle dotazioni di standard e di parcheggi privati e di relazione previste dalla normativa vigente e devono essere attuati attraverso Progetto Unitario Convenzionato.
In relazione agli obiettivi di riqualificazione urbanistica, funzionale e percettiva dell’asse stradale di Via Pisana, per gli interventi che interessano tale ambito deve essere destinata a standard urbanistici una fascia fronte strada di profondità non inferiore a quella indicata negli elaborati di PO, nella quale prevedere la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto, messa a dimora di alberature e sistemazioni a verde, di parcheggi pubblici e/o spazi pubblici attrezzati e delle relative opere di arredo, secondo le indicazioni e le specifiche fornite dall’Amministrazione Comunale. Tale fascia fronte strada potrà inoltre essere utilizzata per la programmazione di successivi interventi di adeguamento della viabilità principale, in coerenza con gli obiettivi di PS. A tal fine, l’AC potrà intervenire riorganizzando le aree in fronte strada nell’ambito di un progetto complessivo di riqualificazione, eventualmente in coordinamento con il Comune di Barberino Tavarnelle. L’eventuale sottrazione di standard potrà essere compensata attraverso specifici atti di programmazione.
Gli spazi a parcheggio pubblico da cedere all’AC ai sensi del DM 1444/68 dovranno essere ubicati in prossimità della viabilità pubblica e direttamente accessibili da questi. Gli spazi a verde pubblico potranno anche essere ubicati in aree esterne al comparto, purché funzionalmente collegate alla rete dei percorsi ciclopedonali esistenti e/o programmati dall’AC. In alternativa, l’AC potrà prevedere la monetizzazione degli stessi, finalizzata alla realizzazione di aree a verde strategiche per la rete del verde urbano comunale.

9. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa e secondaria dell’impianto in copertura o sostitutiva dello stesso, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di tale modalità di installazione per ragioni tecniche correlate alle caratteristiche delle coperture stesse, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti dei parametri urbanistici di zona, nell’area o resede di pertinenza. Per gli impianti a terra è fatta salvala specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06