Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 31 Insediamenti produttivi in fase di attuazione

1. Tali zone comprendono le aree facenti parte di comparti urbanistici la cui attuazione è regolata da atti pubblici o convenzioni antecedenti all'entrata in vigore del P.O.; in tali aree sono ammessi, fino alla decadenza dei rapporti convenzionali, gli interventi previsti dai Piani Attuativi convenzionati, cos&igrave come modificati da successive Varianti anche di RU. Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68.

2. Eventuali varianti ai Piani Attuativi convenzionati sono ammesse in conformità al dimensionamento di P.S. ed alla disciplina stabilita dal PO all’art. 30 comma 9 delle NTA, fermi restando i parametri dimensionali complessivamente stabiliti dalla originaria Scheda Norma del RU previgente e la verifica della dotazione di standard urbanistici rispetto alle eventuali nuove funzioni previste.

3. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, quale misura integrativa e secondaria dell’impianto in copertura o sostitutiva dello stesso, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di tale modalità di installazione per ragioni tecniche correlate alle caratteristiche delle coperture stesse, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra o su pergolato con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia e sempre nei limiti dei parametri urbanistici di zona, nell’area o resede di pertinenza. Per gli impianti a terra è fatta salva la specifica eccezione (*) per “aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico” prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06