Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 28 Parchi urbani e territoriali

1. Tali ambiti comprendono aree pubbliche e private aventi funzione di rispetto ed integrazione delle emergenze storiche e monumentali, elementi nodali della rete di connessioni ecologiche e paesaggistiche tra la struttura urbana ed il territorio, riconosciute dal PS quali componenti statutarie del patrimonio territoriale. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee F di cui al DM 1444/68.

2. Il PO individua come ambiti di cui al presente articolo:

  • il Parco urbano di Poggio Imperiale;
  • il Parco urbano delle mura di Staggia Senese;
  • il Parco fluviale dell’Elsa e dello Staggia.

3. In dette zone il PO prevede l’attuazione, nelle aree di proprietà pubblica, di interventi rivolti alla fruizione collettiva per attività di carattere naturalistico, ricreativo e culturale, alla riqualificazione ambientale e paesaggistica, alla tutela ed alla valorizzazione delle emergenze storiche e culturali e dei relativi contesti. In dette aree possono essere inoltre reperiti spazi pubblici e di interesse collettivo e standard ai sensi del precedente art. 27, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al presente articolo. Gli interventi si attuano mediante progetti pubblici estesi ad ambiti organici sotto il profilo funzionale e paesaggistico, eventualmente articolati in stralci funzionali. Per gli ambiti di parco fluviale potranno essere attivati anche specifici accordi a carattere intercomunale. Gli interventi di fruizione (piste ciclabili e percorsi pedonali ex-novo, aree di sosta ecc.), o comunque ogni intervento di trasformazione che non sia espressamente rivolto alla rinaturalizzazione laddove necessaria, dovrà essere preferibilmente effettuato in contesti esterni a quelli naturali, utilizzando il margine dell’urbanizzato o le aree agricole, in modo da non frammentare ulteriormente i corridoi ecologici fluviali e gli ecosistemi limitrofi ad esso legati.

4. All’interno del Parco Urbano di Poggio Imperiale il PO prevede la valorizzazione e lo sviluppo del progetto “Archeodromo”, quale significativa ed innovativa esperienza di conoscenza e promozione del patrimonio storico e culturale del territorio.

5. All’interno degli ambiti di cui al comma 2, sono presenti anche aree a carattere privato in relazione di prossimità con la struttura urbana, con presenza di giardini e pertinenze private, aree agricole e boscate. Tali aree, per loro natura ed ubicazione, rivestono un ruolo di rispetto ed integrazione del tessuto urbano, costituendo un valore di connessione ecologica, integrazione funzionale e paesaggistica, in coerenza con il valore statutario attribuitogli dal PS. In tali ambiti sono consentiti gli usi collegati alle legittime funzioni in atto (agricola, residenziale o altro), purché insediate in dette zone urbanistiche, ivi compresa la realizzazione di parcheggi privati, nonché di manufatti pertinenziali ed altre opere prive di rilevanza urbanistica (serre, d’inverno, pergolati, ecc.), con esclusione di interventi di nuova edificazione. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di cui al successivo art. 36, escluso il cambio d’uso per manufatti isolati non residenziali alla data di adozione del PO Gli interventi dovranno comunque conservare i caratteri tradizionali delle pertinenze e delle aree scoperte, siano esse connotate come giardino urbano che come area rurale, con particolare riferimento agli assetti paesaggistici e vegetazionali esistenti.

6. In relazione agli obiettivi di valorizzazione della fortezza di Poggio Imperiale, l’AC potrà individuare, di concerto con gli Enti competenti, interventi di miglioramento della visibilità del sistema di architetture fortificate, anche attraverso azioni di gestione forestale mirata.

7. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA. Non sono comunque ammessi impianti fotovoltaici a terra.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06