Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 26 Strutture ricettive

1. Il Piano Operativo individua le strutture turistico ricettive di tipo alberghiero ai sensi della L.R. 86/16 presenti nel territorio comunale. Per le strutture alberghiere ubicate nel territorio urbanizzato sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa. Per le strutture alberghiere ubicate nel territorio rurale vale la disciplina di cui agli artt. 37 e 38. L'eventuale aumento della capacità ricettiva è ammesso nel rispetto del dimensionamento di P.O. e previa verifica degli standard urbanistici necessari, in relazione alle tipologie di attività svolte. Tutti gli interventi sono comunque finalizzati all'adeguamento ed al miglioramento dell'offerta ricettiva ed all'ampliamento dei servizi al turista nel rispetto dei valori ambientali, paesaggistici ed urbanistici del territorio in coerenza con le indicazioni del Piano Strutturale. Gli ambiti di cui al presente articolo sono assimilati alle zone F di cui al DM 1444/68.

2. Per le strutture del "Hotel Europa", qualora risulti dismessa l'attività ricettiva e venga comprovata la non convenienza economico-produttiva della stessa struttura ricettiva, è consentito il cambio di destinazione d'uso verso quella residenziale comprensiva di quelle con essa compatibili mediante presentazione e approvazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC) in cui sia verificata la dotazione degli standard e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti. Il cambio di destinazione d'uso di immobili o parti di essi è pertanto sempre soggetto alla verifica di compatibilità con la tipologia edilizia, con le funzioni già esistenti nell'edificio e con le destinazioni d'uso ammesse nel tessuto insediativo, nel complesso e nell'isolato di appartenenza, ed è subordinato alla verifica dell'adeguatezza delle urbanizzazioni esistenti. Per tali strutture sono ammessi interventi fino alla demolizione e ricostruzione senza aumento della SE e del volume complessivo, del numero di piani, nonché dell'altezza, tutti legittimamente esistenti. Nel rispetto della Scheda di vincolo del DM 108/1965 , contenuta nel PIT-PPR, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skyline). Tra gli elaborati da presentare all'AC dovrà pertanto essere prodotta una idonea documentazione paesaggistica con la quale si dimostri che l'intervento proposto non pregiudichi l'integrità percettiva degli scenari e delle visuali panoramiche che si aprono dalle emergenze storiche e architettoniche individuate dal vincolo. Il passaggio tra le categorie compatibili costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai sensi art. 99 comma 2 della L.R. 65/14, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 57 comma 11.

3. Non sono consentite strutture ricettive in spazi aperti, ad esclusione dell’attività di agricampeggio con le limitazioni di cui all’art. 42 co. 7 delle presenti NTA.

4. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari termici 1 valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che2 dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA. Qualora sia ammessa l’installazione a terra, se la struttura ricettiva è localizzata in:

  • territorio urbanizzato, si rimanda alla disciplina di zona dell’isolato di appartenenza;
  • territorio rurale, si rimanda a quanto previsto dal comma 12 dell’art. 41 delle presenti NTA.
Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06