Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 21 Zona di rispetto del nucleo storico di Staggia Senese

1. L'ambito di cui al presente articolo identifica l'area che separa la Rocca e la cinta murata di Staggia Senese dal corso del torrente Staggia. Tale ambito riveste una funzione di integrazione e rispetto del nucleo fortificato, contribuendo significativamente alla tutela dei valori storici e paesaggistici che connotano la struttura insediativa ed è pertanto assimilato alle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68.
In tale ambito gli interventi sono rivolti alla conservazione ed alla valorizzazione dei caratteri paesaggistici ed ambientali, con particolare attenzione al mantenimento delle connotazioni rurali tradizionali, al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla promozione di forme di utilizzazione pubblica compatibili quali percorsi pedonali e ciclabili, spazi a verde attrezzato, parchi. Sono consentiti interventi per la realizzazione di opere pubbliche e/o standard urbanistici. Sono ammesse sistemazioni pertinenziali connesse all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, con modalità coerenti con i valori urbanistici e paesaggistici del contesto.

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio sono rivolti alla qualificazione, alla valorizzazione ed all'adeguamento formale e funzionale, in coerenza con i caratteri storici e tipologici degli organismi edilizi e con i valori paesaggistici del contesto. Si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 37.

3. È ammessa l’installazione sulle coperture di impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e termici. L’installazione di tali impianti in copertura dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA. Non sono ammessi impianti fotovoltaici a terra.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06