Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 18 Vincoli sovraordinati e zone di rispetto

1. La Tavola QC - Vincoli sovraordinati e Beni paesaggistici del PO riporta il quadro di insieme dei vincoli sovraordinati e delle aree di rispetto che interessano il territorio comunale. Tale rappresentazione ha comunque valore ricognitivo e non dispositivo, rimandando agli specifici provvedimenti istitutivi per la verifica dell'effettiva natura ed estensione del vincolo.

2. Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004: il Piano Operativo individua gli edifici ed i complessi edilizi di rilevante valore monumentale vincolati ai sensi della L. 1089/39 convertita in D.Lgs 42/2004 e smi. Per tali edifici ed i complessi edilizi sono consentiti interventi fino alla categoria del restauro conservativo, subordinati al preventivo nulla osta delle autorità competenti.

3. Beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004: il Piano Operativo individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e le aree tutelate per legge ai sensi artt. 136 e 142 del Codice. Per la disciplina di tali beni ed aree, definita in conformità alle disposizioni ed agli indirizzi del vigente PIT-PPR, si rinvia al Titolo IV Capo IV delle presenti norme.

4. Vincolo idrogeologico: Sono sottoposti a vincolo idrogeologico le aree coperte da boschi e quelle ricomprese nelle zone determinate ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). In dette aree tutti gli interventi sono sottoposti al regime autorizzativo previsto dalla vigente normativa.

5. Aree di rispetto cimiteriale: Sono le aree limitrofe ai cimiteri, destinate alla protezione degli stessi ai sensi dell'articolo 338 del Testo Unico (TU) delle leggi sanitarie approvate con RD del 27/07/1934 n. 1265 come modificato dalla L. 166/2002. Le zone di rispetto cimiteriale sono rappresentate nelle tavole di PO in scala 1/10.000. Sono comprese in queste aree zone omogenee B ed E ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444. Nelle zone di rispetto cimiteriale i sono ammessi gli interventi stabiliti dall’art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie. Gli interventi di ampliamento cimiteriale si attuano mediante progetti di iniziativa pubblica. Per i cimiteri privati sono ammessi gli interventi previsti dalla vigente normativa, subordinatamente alla stipula di una convenzione con l’AC che regoli le modalità di gestione del servizio cimiteriale. Gli interventi sulle aree e sugli edifici esistenti ricadenti nella zona di rispetto sono disciplinati dalle norme di cui al successivo Titolo IV, con le limitazioni stabilite dal presente articolo e dalla vigente normativa in materia. Ai fini dell’individuazione delle distanze di rispetto di cui all’art. 338 del RD del 27/07/1934 n. 1265 come modificato dalla L. 166/2002, il perimetro del centro abitato a cui fare riferimento è quello individuato dal PS alla Tav. 30 – Elementi del Sistema Insediativo. Gli interventi di ampliamento cimiteriale in aree interessate da beni paesaggistici ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 (DM 108/1965 e DM 228/1970) devono essere realizzati nel rispetto del vigente PIT-PPR, con particolare riferimento alla disciplina d’uso di cui all’Elaborato 3B – Sezione 4.

6. Aree di rispetto ferroviario: Le aree destinate a ferrovia comprendono anche le pertinenze e le opere accessorie destinate ad assicurare, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza degli utenti, i collegamenti di livello sia regionale che cittadino. Tali aree sono rappresentate nella cartografia di P.O. in scala 1/10.000, con le relative fasce di rispetto. Nelle aree per ferrovia esistenti e di progetto e relative pertinenze sono vietate le nuove costruzioni, ad eccezione di quelle legate alle necessità di traffico e di sicurezza delle linee. Ai sensi del DPR 11 luglio 1980 n. 753 nella fascia di 30 metri per lato misurati dal limite di occupazione della più vicina rotaia è vietata la costruzione, ricostruzione o l'ampliamento di edifici o manufatti. Per gli edifici esistenti, salvo specifica indicazione del P.O., sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa senza possibilità di aumento della consistenza, nel rispetto della specifica disciplina di zona. E' fatta salva la facoltà di autorizzazione in deroga da parte degli Enti competenti.

7. Aree di rispetto della viabilità: La viabilità comunale e sovracomunale è rappresentata nella cartografia in scala 1/10.000 e in scala 1/2000. Le aree destinate a viabilità pubblica comprendono anche le pertinenze e le opere accessorie dei corpi stradali. Nelle tavole del P.O. sono indicate anche le nuove previsioni di adeguamento delle sedi e delle relative varianti e le relative fasce di rispetto, come corridoi infrastrutturali. Tali aree sono classificate come zona F ai sensi del D.M. del 02/04/1968 n. 1444. All'esterno dei centri abitati, nelle fasce di rispetto stradale individuate ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, sono vietati gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione conseguente a demolizione integrale, di ampliamento fronteggiante il nastro stradale.

8. Rispetto dei corsi d'acqua: Si applicano le disposizioni del RD n.523 del 25 luglio 1904 e smi.

9. Altre zone di rispetto: Queste aree sono destinate alla protezione ed alla salvaguardia di specifici luoghi o manufatti, in relazione ai quali è previsto un vincolo di inedificabilità assoluto o parziale derivante da leggi nazionali, regionali, ovvero dalle disposizioni del presente Piano Operativo. Per tali aree vige la disciplina prevista per il subsistema o la zona omogenea di appartenenza con le limitazioni imposte dal vincolo specifico. Per le aree di rispetto e vincolo definite da leggi nazionali o regionali vigenti, valgono le disposizioni in esse contenute. Dette aree sono automaticamente assoggettate a variazioni di estensione e di disciplina conseguenti a sopravvenienze normative. In particolare, nella Tavola QC 1 - Vincoli sovraordinati e Beni Paesaggistici sono individuatele fasce di rispetto degli elettrodotti definite ai sensi della legislazione vigente (DPCM 8 luglio 2003 e DM 29 maggio 2008), le fasce di rispetto da gasdotti e metanodotti (DM 16 aprile 2008 e DM 17 aprile 2008) , la zona di rispetto dei depuratori (Del. Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977 e smi), la zona di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile (DL 152/2006 e smi).

10. Per la Riserva Naturale regionale S. Agnese si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 30/2015.

11. La Tavola QC Rischio archeologico riporta l’individuazione degli ambiti sottoposti a tutela archeologica preventiva (anche non direttamente sottoposti a decreti di vincolo archeologico o non tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1) derivanti dalla lettura ed analisi del rischio archeologico fornita dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.
La Carta classifica il territorio comunale secondo cinque diversi gradi di rilevanza del rischio archeologico; per ciascuna classe sono di seguito individuate le disposizioni da rispettare nell’esecuzione degli interventi di trasformazione edilizia di cui all’art. 13 delle presenti norme, nonché in tutti gli interventi che comportino movimenti di terra e/o scavi di profondità superiore ad 80 cm rispetto al piano di campagna, fatta eccezione per quelli strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali:

  • - Grado 1 – Assenza di informazioni di presenze archeologiche note: questo grado non prevede comportamenti particolari di fronte ad eventuali progetti che richiedono modifiche del territorio.
  • - Grado 2 – Presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche (ad esempio paleoalvei) note attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non distruttive: nell’esecuzione degli interventi che comportino la trasformazione di suolo non edificato devono essere adottate opportune misure per tutelare eventuali emergenze archeologiche la cui presenza sia segnalata dagli strumenti di pianificazione comunale e/o dagli enti competenti. Tali misure preventive dovranno essere attestate e documentate nella relazione allegata ai titoli abilitativi degli interventi.
  • - Grado 3 – Attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d’archivio collocabile in modo generico all’interno di un areale definito: per tutti gli interventi che comportino trasformazioni di suolo non edificato deve essere data preventiva comunicazione di inizio dei lavori di scavo e movimentazione terra al Settore archeologico della Soprintendenza, affinché possano essere attivate le procedure per la sorveglianza archeologica.
  • - Grado 4 – Presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti: le istanze di titolo abilitativo e/o i progetti relativi agli interventi che comportino trasformazioni di suolo non edificato devono essere comunicati alla Soprintendenza contestualmente alla loro presentazione, al fine di consentire l'eventuale effettuazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico da parte dell’Ente competente. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, art. 25.
  • - Grado 5 – Presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da: scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico: tutti gli interventi sono subordinati alla preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza (ai sensi degli art. 21 e 146 e art. 142 lettera m. del D.Lgs 42/2004). Le aree oggetto di intervento saranno sottoposte all’esecuzione di indagini diagnostiche e/o saggi archeologici finalizzati a verificare la fattibilità delle opere. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, art. 25.

In tutto il territorio comunale è comunque sempre prescritto il rispetto delle vigenti normative statali in materia di rinvenimenti archeologici.

12. Nelle aree bonificate o soggette a interventi di bonifica ai sensi della parte parte IV - TITOLO V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si applicano gli artt. 13 e 13bis della L.R. 25/1998 che stabiliscono rispettivamente i vincoli di utilizzazione delle aree e gli interventi edilizi ammessi nei siti da sottoporre a interventi di bonifica.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06