Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 17 Criteri ed indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio di valore storico, architettonico o testimoniale

1. Il PO individua nei propri elaborati il patrimonio edilizio esistente di valore storico, architettonico o testimoniale in ambito urbano e rurale. In particolare:

  • nelle Tavole 1 e 2 (Territorio Rurale) sono individuati i nuclei rurali e gli insediamenti sparsi di valore storico architettonico o di interesse tipologico testimoniale, di cui al successivo art. 36;
  • nella Tavole 4, 5 e 9 (UTOE di Poggibonsi e Staggia Senese), sono individuati:
    • i nuclei storici assimilati alle zone A del D.M. 1444/68, di cui al successivo art. 20;
    • gli edifici ed i complessi edilizi di rilevante valore esterni ai nuclei storici,al precedente art. 12;
    • gli edifici di valore tipologico, articolati in organismi edilizi unitari e/o specialistici, organismi edilizi in aggregazione seriale con tipologia di impianto ed organismi edilizi in aggregazione seriale con tipologia di impianto suscettibili di crescita tipologica, disciplinati precedenti artt. 12 e 13.

2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al precedente comma sono soggetti, oltre che alla disciplina di cui al Titolo III delle presenti Norme, al rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi, finalizzati ad impostare correttamente gli interventi di restauro, recupero e riqualificazione degli organismi edilizi, assicurandone la conservazione fisica in rapporto alle esigenze di adeguamento alle necessità d'uso attuali. In particolare gli interventi dovranno essere condotti nel rispetto delle indicazioni di cui ai successivi commi.

3. Interventi strutturali: le opere di consolidamento strutturale dovranno prevedere il recupero, il consolidamento e l'integrazione delle strutture originali ancora in grado di svolgere una funzione statica, mediante l'utilizzo di tecniche e materiali compatibili con le caratteristiche da salvaguardare degli organismi edilizi. Laddove gli elementi strutturali posseggano caratteri architettonici e formali di valore (volte con decorazioni pittoriche, soffitti a cassettoni, ecc.) gli interventi ne devono prioritariamente garantire la conservazione ed il recupero. Sono comunque consentiti gli interventi volti al miglioramento delle strutture sotto l’aspetto sismico, da realizzarsi mediante materiali e tecniche compatibili con il valore architettonico degli edifici.
Nel caso di immobili classificati di scarso valore dal PO, ai sensi del successivo art. 36 comma 5, e che oggi, diversamente da quanto rappresentato nelle schedature di Quadro Conoscitivo a disposizione dell’Ente, risultano essere collabenti o crollati ovvero parzialmente demoliti, è ammessa la facoltà di richiedere, mediante la presentazione di una specifica istanza di parte, corredata da relazione asseverata e documentazione (anche fotografica) attestante lo stato di fatto nonché la consistenza originaria, la modifica della categoria d’intervento inizialmente prevista dalla disciplina della ristrutturazione conservativa (Rc3), con quella di grado superiore riconducibile alla Ristrutturazione Ricostruttiva (Rr) con le limitazioni di cui al successivo paragrafo.
Nel rispetto dei principi e delle finalità dell’iniziale classificazione del patrimonio edilizio esistente, volendo inoltre garantire il mantenimento di quei caratteri di valore storico, architettonico, tipologico o testimoniale riconosciuti dal PO, sono ammessi, esclusivamente per tale tipologia specifica di edifici, interventi volti al ripristino delle porzioni crollate ovvero demolite, ai sensi dell’art. 134 comma 1 lett. h) numero 4 della LR 65/2014 e smi, a condizione che:

  • siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani volumetriche e tipologiche dell’edificio esistente, fatti salvi i casi di cui al precedente art. 12 comma 2
  • non siano previsti incrementi di volumetria complessiva;
  • sia dimostrata la compatibilità delle modifiche apportate con la leggibilità e il rispetto dei caratteri storici, architettonici e tipologici originari.

Nei casi in cui sono invece previsti interventi di addizione volumetrica in altezza AV2 e AV3, come definiti all’art. 13 comma 1, e qualora gli stessi siano finalizzati al miglioramento sismico dell’edificio, fatte salve le prescrizioni date dalla classificazione di valore di cui agli artt. 12 e 36 delle presenti NTA e contenute nei relativi regesti, è ammessa la demolizione con fedele ricostruzione.

4. Interventi che interessano l'aspetto esteriore degli organismi edilizi: tali opere dovranno prevedere la conservazione dei caratteri tipologici e formali di valore architettonico e testimoniale, oppure il loro ripristino nel caso siano stati oggetto di precedenti alterazioni. In particolare:

  • a) le coperture dovranno essere mantenute e/o ripristinate nella loro configurazione, dimensione, caratteristiche materiali e costruttive, salvo il caso di superfetazioni o rialzamenti che non risultino essere il portato significativo e consolidato della stratificazione storica dell'edificio; i manti di copertura e gli aggetti di gronda dovranno essere mantenuti e/o ripristinati nelle forme e nei caratteri costruttivi e decorativi preesistenti o di tipo tradizionale, preferibilmente recuperando ove possibile i materiali originari. È consentita la realizzazione di finestre nella falda di copertura qualora funzionali al recupero ai fini abitativi dei vani sottotetto, limitatamente alle dimensioni necessarie al raggiungimento dei requisiti igienico sanitari minimi. È sempre ammessa la realizzazione di linee vita e aperture per l’accesso alla copertura previste dalle normative vigenti
  • b) i prospetti dell'organismo edilizio dovranno essere conservati, con particolare attenzione alla posizione, alla modularità, alle dimensioni ed all'allineamento delle aperture esistenti, nonché ai loro caratteri formali e decorativi. L'introduzione di nuove aperture, nei casi ammessi dalla disciplina di PO, dovrà essere realizzata in coerenza con gli allineamenti, dimensioni e caratteri formali di quelle esistenti, nonché nel rispetto dei rapporti di gerarchia connessi al tipo edilizio. In generale è ammesso il ripristino di aperture precedentemente tamponate, purché risultanti da specifica documentazione e non in contrasto con l'organizzazione complessiva del prospetto.
  • c) I paramenti murari esterni dovranno essere conservati e/o recuperati nei loro caratteri costruttivi e decorativi, utilizzando preferibilmente tecniche e materiali analoghi e/o compatibili con quelli originari (quali indicativamente intonaci e tinteggiature a base di calce, laterizio, muratura mista, ecc.). Il paramento a vista deve essere mantenuto ove questo sia di impianto originario e non conseguente a deterioramento dello strato di finitura superficiale. Negli interventi di manutenzione su paramenti prevalentemente intonacati, è ammissibile riportare porzioni o intere facciate a vista solamente a seguito di analisi di carattere evolutivo sull'edificio, che evidenzino il ritrovamento di apparati decorativi o paramenti murari di maggior rilevanza storico documentale rispetto agli assetti di facciata successivi. Non è comunque ammesso riportare a vista elementi costruttivi isolati di tipo comune come archetti di scarico, cantonali e simili. Gli interventi che interessano le facciate dovranno sempre essere riferiti all'unità tipologica, indipendentemente dall'assetto proprietario.
  • d) Dovranno essere sempre conservati e/o ripristinati nelle forme originali, gli elementi architettonici e decorativi quali cornici marcapiano, zoccolature, angolari, riquadrature di aperture realizzate con intonaco a rilievo e dipinto, in pietra, cotto o altri materiali, nonché eventuali affreschi o decorazioni pittoriche, stemmi, lapidi ed iscrizioni.
  • e) I colori da utilizzare sono quelli della gamma cromatica tradizionale ed eventuali colorazioni storicizzate desunte da saggi di indagine nelle stratificazioni dell'intonaco. L'Amministrazione Comunale potrà dotarsi di un apposito "Piano del Colore" come strumento di riferimento e coordinamento per gli interventi sul patrimonio architettonico urbano e rurale.
  • f) Negli interventi che prevedono l'installazione di infissi e serramenti dovranno essere preferibilmente utilizzate tipologie e materiali tradizionali e/o storicizzati. Nel contesto di interventi di restauro e/o recupero di edilizia non residenziale, è ammesso l'utilizzo di infissi vetrati con struttura lignea o metallica di semplice disegno. Non sono comunque ammessi infissi e serramenti in alluminio o pvc, anche se con effetto legno.

5. Interventi che interessano l'organizzazione distributiva: gli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente dovranno essere realizzati nel rispetto dell'assetto distributivo storicamente connesso al tipo edilizio, con particolare attenzione alla conservazione ed al ripristino delle scale e dei sistemi di collegamento originari, delle gerarchie spaziali e funzionali tra gli spazi interni ed esterni. Eventuali frazionamenti e/o partizioni, incidenti anche sugli elementi strutturali ove consentito dalla disciplina di PO, dovranno inserirsi coerentemente nell'organismo edilizio senza alterarne o comprometterne la leggibilità.

6. Impianti: l'inserimento di nuovi impianti non dovrà in alcun modo alterare gli elementi architettonici e decorativi dei prospetti. L'installazione di reti di collegamento dovrà essere eseguita nel rispetto dell'assetto delle facciate ed opportunamente progettata. Ove possibile, è da pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (reti telematiche e di telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, ecc.) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo dei luoghi, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori. In caso di impossibilità a reperire tali spazi, dovranno essere adottate soluzioni tecnologiche che non comportino l’installazione di motori esterni, salvo le necessarie areazioni.
È ammessa l’installazione nelle corti interne di dispositivi per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche, purché nel rispetto dei caratteri tipologici ed architettonici degli organismi edilizi.

7.Interventi di risanamento e riqualificazione energetica: gli interventi necessari al miglioramento/adeguamento delle prestazioni energetiche, tecnologiche ed impiantistiche degli organismi edilizi esistenti, anche in adempimento delle normative vigenti, dovranno essere condotti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli stessi e comunque in modo tale da incidere il meno possibile sui caratteri strutturali degli edifici e conservare le proprietà traspiranti proprie dei materiali naturali tradizionali. Le opere di risanamento, deumidificazione ed isolamento dovranno essere realizzate utilizzando soluzioni tecniche e progettuali compatibili con i valori tipologici e formali del patrimonio edilizio. Per gli interventi di efficientamento relativi alla generalità degli edifici si rimanda alle modalità esecutive definite dalle Linee Guida di Efficientamento Energetico Comunali (Allegato A della DCC n. 20 del 08/04/2021) e al Regolamento Edilizio Comunale. L'installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici, in copertura o su corpi edilizi secondari, più bassi e meno visibili, ovvero su pergolato o a terra, deve essere opportunamente studiata in modo da non alterare le caratteristiche tipologiche e il disegno della copertura e limitarne la visibilità dagli spazi pubblici. In conformità al vigente PIT-PPR, non è ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del centro storico e sui manufatti di valore storico architettonico e testimoniale, classificati (RV, V) e delle relative categorie di intervento (R, Rc1) come definite agli artt. 12, 13, 36 e 37 delle presenti NTA, fatti salvi gli immobili per i quali è consentita l’addizione volumetrica di cui al precedente comma 3, nonché sugli immobili tutelati ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004 e smi. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici si rimanda alle specifiche prescrizioni riportate nelle varie discipline di zona e alle seguenti indicazioni da applicare alla generalità degli immobili.
Qualora sia consentita l’installazione degli impianti solari (fotovoltaici e/o termici) in copertura dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:

  • l’installazione di tali impianti deve essere progettata in relazione alla classificazione dell'immobile e alle visuali un corretto inserimento, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano visibili gli elementi di bordo e di supporto;
  • i pannelli da installarsi sulle coperture inclinate, preferibilmente sulle falde tergali, dovranno essere posizionati in parallelo con la falda di copertura e, dove possibile, essere integrati nella stessa. I pannelli dovranno di norma essere arretrati rispetto al filo di gronda o al filo esterno della facciata e mantenersi, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore a quella del colmo dell'edificio. Nel caso di coperture piane, fatta eccezione per gli edifici produttivi in zona omogenea D, deve essere garantito l’arretramento rispetto al filo esterno della facciata;
  • i serbatoi o altri elementi accessori devono essere posti all'interno dei volumi costruiti e non devono essere visibili dall’esterno;
  • i pannelli dovranno essere realizzati con superfici dello stesso colore della copertura o scuri e non riflettenti e avere conformazione regolare quadrata o rettangolare o comunque congruente con la conformazione della falda, senza pregiudicare il valore architettonico e tipologico degli edifici.

Nei casi in cui la disciplina di zona consenta l’installazione degli impianti solari fotovoltaici a terra e/o nei casi in cui la classificazione degli immobili non consenta l’installazione in copertura, tali impianti dovranno essere ubicati preferibilmente su pergolati, sempre nell’ambito dell’area o del resede di pertinenza, con opportune schermature a verde verso la viabilità pubblica e punti di visuale paesaggistica.
Di norma l'installazione dei pannelli solari in facciata o in posizioni diverse dalla copertura non è ammessa, fatti salvi gli interventi, in ambito urbano, di nuova edificazione, di integrale demolizione e ricostruzione o di riorganizzazione complessiva delle facciate che prevedano soluzioni integrate con disegno qualificante e complessivo delle stesse e qualora venga accertato dalla Commissione Comunale competente un corretto inserimento nel contesto urbanistico.

8. Interventi sulle aree scoperte: per gli spazi di pertinenza delle singole unità edilizie, generalmente corti o giardini a servizio delle abitazioni, è da preferire l'uso di materiali di recupero, o comunque materiali naturali capaci di invecchiare senza degradarsi quali: pietra, laterizio di recupero o nuovo fatto a mano, graniglie, etc. Gli spazi di pertinenza, dovranno essere trattati con criteri di uniformità, evitando l'uso di molti materiali e un eccessivo arricchimento formale in contrasto con i caratteri degli edifici. Le aree a verde ed i giardini privati dovranno essere mantenuti e valorizzati nel loro assetto e nelle relazioni con il tessuto edificato, quale parte integrante della struttura insediativa storica. Per la sistemazione degli spazi di pertinenza degli edifici rurali si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 36 delle presenti Norme.

9. I criteri di cui ai precedenti comma costituiscono indirizzo e riferimento per la redazione e/o l'implementazione del Regolamento Edilizio comunale. Sono fatte salve le disposizioni previste da strumenti e piani di dettaglio (Piani Particolareggiati, Piani di recupero, Piano del Colore, ecc.)

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06