Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 15 Parametri urbanistici ed edilizi

1. Ai fini dell'attuazione del Piano Operativo nonché dell'applicazione del Regolamento Edilizio e delle altre norme che regolano l'attività edilizia, valgono le definizioni di cui al Regolamento di attuazione n. 39/R/2018 approvato con DPGR 24.07.2018. Tali definizioni potranno essere ulteriormente specificate ed integrate da parte del Piano Operativo o del Regolamento Edilizio, per gli aspetti di specifica competenza. Le eventuali modifiche/integrazioni a detto Regolamento regionale, anche qualora incidenti sulle definizioni di cui al presente articolo, si intendono automaticamente recepite senza che costituiscano variante al P.O. Eventuali diverse definizioni introdotte da leggi nazionali o regionali, troveranno applicazione solo ove la legge ne disponga espressamente la prevalenza. Ai fini dell’applicazione della disciplina del Piano Operaitvo, il parametro "SE – superficie edificabile (o edificata)" di cui all'art. 10 del Regolamento 39/R/2018 è da considerarsi equivalente al parametro SUL di cui all’art. 10 del Regolamento 64R/13.

2. Ai Piani Attuativi ed ai progetti edilizi si applicano le definizioni dei parametri urbanistici e le modalità di calcolo disposte dallo strumento urbanistico vigente al momento della loro approvazione. Gli eventuali adeguamenti tecnici e dimensionali finalizzati a garantire il soddisfacimento di requisiti energetici e/o acustici derivanti da disposizioni legislative entrate in vigore successivamente all'approvazione dei P.A. non saranno computati ai fini della verifica dei parametri urbanistici di piano. Tali adeguamenti non potranno comunque determinare aumento di SE e/o deroga dalle distanze minime di legge, fatte salve le tolleranze previste dal Regolamento Edilizio comunale e dalla normativa vigente.

3. Salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina delle singole zone omogenee di cui al successivo Titolo IV e/o nelle Schede Norma - Allegato I, in tutti gli interventi di ampliamento (compresi gli interventi di crescita tipologica di cui all’art. 13 comma 1), integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, e nuova edificazione, nonché negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifica della sagoma preesistente, devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

  • Distanze tra edifici: in attuazione dell’art. 9 del DM 1444/68, è prescritta la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. La distanza minima tra fronti entrambi non finestrati non potrà essere inferiore a tre metri, nel rispetto dell’art. 873 del Codice Civile. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 140 della LR 65/2014 (Deroghe al DM 1444/68) ed al fine di favorire il processo di riqualificazione del tessuto urbano e del patrimonio edilizio esistente, negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, relativi ad edifici che presentino legittimamente una distanza inferiore a 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l’edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a dieci metri, purché non inferiore a quella preesistente; alle medesime condizioni, eventuali incentivi volumetrici previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica aventi espressamente natura premiale per interventi di riqualificazione possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Tali interventi sono ammessi inoltre per la categoria della ristrutturazione urbanistica nell’ambito di Piani Attuativi o Piani di Intervento di cui all’art. 126 della LR 65/2014, anche rispetto ad edifici posti all’esterno del perimetro del comparto. Sono inoltre ammesse, nei casi esplicitamente previsti dal PO, le deroghe per edifici e stabilimenti produttivi di cui all’art. 140 commi 4, 5 e 6 della LR 65/20114. È ammessa la realizzazione di costruzioni in aderenza, nel rispetto del Codice Civile.
  • Distanze dai confini di proprietà e/o di zona: distanza minima di m 5, e comunque pari alla metà dell’altezza dell’edificio ove questa sia maggiore di 10 m. Per costruzioni temporanee, elementi di arredo delle aree pertinenziali, impianti all’aperto per attività sportive e ricreative, nonché per costruzioni che si sviluppino solo al piano interrato e a condizione che questo sia completamente interrato rispetto al livello del confine, devono essere rispettate le distanze minime del Codice Civile, fatte salve distanze minori di edifici esistenti o costruzioni in aderenza. È ammessa inoltre la realizzazione di costruzioni sul confine di proprietà o a distanze inferiori a quelle sopra riportate, nel rispetto del Codice Civile e in base ad accordo scritto con la proprietà confinante, stipulato nelle forme di legge, registrato, trascritto alla conservatoria degli atti immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta di permesso di costruire.
  • Distanze da strade pubbliche: Salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina delle singole zone omogenee di cui al successivo Titolo IV e/o dei comparti cui alle Schede Norma dell'Allegato I, in tutti gli interventi di ampliamento, integrale demolizione e ricostruzione, senza modifica del disegno dei lotti e comportanti solo adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, e nuova edificazione, nonché negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifica della sagoma preesistente, devono essere rispettate le distanze minime di cui al presente comma. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni non sono da considerarsi modifiche della sagoma quegli interventi strettamente necessari all'adeguamento sismico e/o energetico degli edifici e quelli che comportano un miglioramento dei rapporti tra l'edificio/manufatto e le distanze preesistenti.
    All'interno dei centri abitati, le distanze minime dei fabbricati dalle strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità privata a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti) non possono essere inferiori a quelle previste dal D.M. 1444/68.
    Per gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ed addizione volumetrica sono fatti salvi gli allineamenti esistenti, ove abbiano carattere prevalente lungo la strada interessata.
    Fuori dai centri abitati devono inoltre essere rispettate le distanze previste dalla vigente normativa in base alla classificazione ed alle caratteristiche delle strade, con particolare riferimento al Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, salvo autorizzazione dell'Ente Proprietario della strada interessata.
    Sono fatti salvi eventuali allineamenti impartiti con prescrizioni tecniche contenute nel titolo abilitativo. Sono inoltre fatte salve eventuali indicazioni grafiche degli elaborati del Piano Operativo, come pure eventuali prescrizioni tecniche particolari degli Enti di gestione preposti.

4. Nel rispetto della normativa statale e regionale, ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 138 comma 3 della L.R. 65/14, gli interventi sugli immobili di particolare valore di cui all'art. 17 delle presenti norme possono motivatamente derogare dai requisiti minimi fissati dalle vigenti norme igienico sanitarie qualora il rispetto di tali requisiti contrasti con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico e tipologico. Le deroghe di cui al presente comma sono concesse previo parere favorevole della competente USL ed a condizione che non determinino condizioni peggiorative rispetto alla situazione legittimamente esistente.

5. Le disposizioni del Piano Operativo prevalgono espressamente sulle eventuali disposizioni difformi del Regolamento Edilizio, al quale si rimanda per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06