Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 14 Attuazione degli interventi

1. Gli interventi urbanistici ed edilizi si attuano attraverso:

  • Interventi edilizi diretti nel rispetto delle modalità previste dal comma 2 del presente articolo e dagli artt. 134, 135 e 136 della L.R.T. 65/2014, ivi incluso il Permesso di Costruire convenzionato di cui all'art. 28bis del DPR 380/2001.
  • Progetti Unitari Convenzionati di cui all'art. 121 della LR 65/2014;
  • Interventi di Rigenerazione Urbana di cui all'art.125 della LR 65/2014;
  • Progetti esecutivi di opere pubbliche;
  • Piani Attuativi di cui all'art. 107 della L.R. 65/2014.

2. Interventi diretti: si attuano attraverso intervento diretto (SCIA o Permesso di Costruire ai sensi degli artt. 134 e 135 della L.R. 65/14) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione, nel rispetto della disciplina definita per le singole zone omogenee e nei casi non subordinati alle procedure di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Progetti Unitari Convenzionati ed Interventi di Rigenerazione Urbana: si attuano rispettivamente mediante le procedure di cui agli artt. 121 e 125 e seguenti della LR 65/2014.

4. Piani Attuativi: i Piani Attuativi (P.A.) sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del Piano Operativo, ai sensi degli artt. 107, 108, 109,110 della LR65/14.
Ciascun piano attuativo, in rapporto agli interventi previsti, può avere, i contenuti e l'efficacia di una o più delle tipologie di piano, di cui agli articoli 115-120 della LR 65/14.
I P.A.P.M.A.A. hanno valore di piani attuativi con durata decennale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 della legge regionale 65/14, nei casi previsti all'art. 36 e 37 delle presenti Norme.
La loro approvazione costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi. L'atto di approvazione del P.A. individua le leggi di riferimento e gli eventuali immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse. La realizzazione dei P.A. di iniziativa privata è subordinata alla stipula della convenzione o sottoscrizione di atto d’obbligo che regoli i rapporti tra soggetti attuatori ed Amministrazione Comunale.

5. Le aree interessate dagli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono individuate e campite con apposita simbologia sugli elaborati grafici del Piano Operativo e disciplinate attraverso le Schede Norma di cui all'Allegato I alle NTA. Tutti gli interventi devono essere realizzati in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 13 comma 2 delle presenti Norme nonché della normativa urbanistica ed edilizia vigente. Le Schede Norma definiscono i parametri urbanistici ed edilizi da rispettare, nonché le indicazioni morfologiche, tipologiche e funzionali per la predisposizione dei Piani Attuativi o degli interventi convenzionati. Le Schede Norma individuano inoltre i vincoli da rispettare e le specifiche condizioni alla trasformazione cui gli interventi sono subordinati (paesaggistiche, ambientali, geologico idrauliche). All'interno dei singoli comparti dovrà essere garantito il soddisfacimento degli standard urbanistici in relazione alle quantità e alle tipologie prescritte dalle Schede di cui al relativo Allegato I, o, in assenza di specifiche indicazioni, in misura non inferiore alle quantità minime previste dal DM 1444/68 o Piano Strutturale.
Per i comparti che interessano beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04, è predisposto uno specifico Schema Direttore che costituisce riferimento vincolante per l'attuazione degli interventi in conformità disciplina ed agli indirizzi del vigente PIT-PPR.

6. Nelle aree soggette obbligatoriamente a P.A., nelle more di formazione dello stesso e salvo diverse indicazioni delle Schede Norma, sono ammessi unicamente interventi fino alla manutenzione straordinaria con esclusione di mutamento della destinazione d'uso, frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari. Nei comparti di rigenerazione urbana di cui all'''art. 61 sono comunque ammesse destinazioni di rimessaggio e deposito, purché non comportino opere edilizie.

7. Gli elaborati di PO individuano le aree di cessione collegate all'attuazione di specifici comparti di trasformazione, secondo le modalità disciplinate dalle relative Schede Norma di cui all'Allegato I. In tali aree , in attesa della cessione all'AC, non sono ammessi interventi superiori alla manutenzione ordinaria degli eventuali edifici e manufatti presenti.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06