Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 12 Interventi di conservazione

1. Gli interventi di conservazione e gestione del patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie, ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 e smi come declinato dalla Legge LR 65/2014; eventuali modifiche ed integrazioni alle leggi suddette comportano un automatico aggiornamento delle relative definizioni:

  1. I. Manutenzione Ordinaria
  2. II. Manutenzione Straordinaria: Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere attuati nel rispetto degli eventuali elementi tipologici, architettonici e formali significativi e/o di pregio esistenti dell'edificio e della sua pertinenza, in applicazione degli indirizzi e delle disposizioni di cui all'art. 138 della L. R. 65/2014.
  3. III. Restauro e risanamento conservativo: oltre alle definizioni di cui all’art. 3 co1 lett. c) del DPR 380/2001 ed alla L.R. 65/14, per gli immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 valgono le definizioni dell'art 29 comma 4 del d.lgs. n. 42 del 2004, dove per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
  4. IV. Ristrutturazione edilizia conservativa (Rc): si rinvia alle disposizioni di cui all'Art. 135 comma 2 lettera d) L.R. 65/14.

2. Ai fini della tutela dei valori morfologici, tipologici, formali e strutturali del patrimonio edilizio esistente, gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa (Rc) relativi al patrimonio di valore storico, architettonico e testimoniale di cui all'art. 17 delle presenti Norme, sono ulteriormente articolati dal P.O. secondo la seguente classificazione, fatte salve eventuali indicazioni più restrittive degli Allegati I e II delle NTA:

  • Rc1 - Ristrutturazione conservativa senza alterazioni dei caratteri tipologici e formali
    Fermo restando la conservazione dei caratteri architettonici e formali dell'edificio, nonché degli elementi pertinenziali significativi, sono ammessi interventi che comportino la riorganizzazione funzionale delle unità immobiliari, senza che ne siano alterati i caratteri tipologici. È ammessa la realizzazione di limitate aperture nei setti strutturali purché coerenti al tipo edilizio. Gli interventi sulle parti strutturali devono tendere al recupero, al consolidamento ed all'integrazione di quelle originali ancora in grado di svolgere una funzione statica, impiegando preferibilmente materiali analoghi a quelli originari.
    Non sono ammesse modifiche alle aperture esistenti sui prospetti salvo ripristino di situazioni preesistenti documentate o, limitatamente ai fronti secondari, interventi strettamente finalizzati al miglioramento e/o adeguamento delle caratteristiche igienico sanitarie nel rispetto dei caratteri formali e tipologici dell'organismo edilizio.
    Il frazionamento e/o l'accorpamento delle unità immobiliari sono ammessi compatibilmente con le specifiche limitazioni definite dalla presente categoria di intervento. Tali interventi dovranno consentire la leggibilità dei singoli tipi aggregati in quanto memoria testimoniale. In particolare è ammesso l’inserimento di un solo nuovo corpo scala rispetto alla situazione esistente, la cui collocazione dovrà essere in coerenza con i modelli tipologici dell’edilizia storica. Sono fatte salve le limitazioni di cui all’art. 36 comma 3 delle presenti norme. Non sono comunque ammesse scale di forma non coerente alla tipologia edilizia storica.
  • Rc2 - Riorganizzazione funzionale con interventi incidenti sugli elementi strutturali con miglioramento dei caratteri tipologici e formali
    Sono gli interventi complessivamente finalizzati alla riqualificazione dell'organismo edilizio, anche attraverso la sua riorganizzazione funzionale, con limitati interventi sugli elementi strutturali finalizzati all'adeguamento igienico-sanitario ed al miglioramento sismico, ad una diversa articolazione spaziale e distributiva, all'accorpamento o alla divisione delle unità immobiliari esistenti. Tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche storiche, tipologiche ed architettoniche degli organismi edilizi, e potranno prevedere anche modifiche strutturali quali: aperture nei setti portanti interni, realizzazione di scale interne, modeste modifiche alla quota dei solai, laddove compatibili con gli elementi costruttivi da conservare (volte, solai e pareti decorate, ecc.). Sono ammesse nuove aperture o la modifica di quelle esistenti purché coerenti al tipo edilizio e nel rispetto dell'organizzazione architettonica e dei caratteri formali, tipologici e dimensionali dell'organismo edilizio e dei prospetti.
  • Rc3 - Riqualificazione tipologica con riconfigurazione dei caratteri tipologici e formali
    Sono quegli interventi volti al superamento delle condizioni di degrado funzionale e formale dovuto ad alterazione dei caratteri tipologici originari (quali dimensioni e tipologia delle aperture, introduzione di elementi impropri, inserimento di balconi o terrazze, tettoie, etc.) ed al miglioramento dei caratteri formali. A tal fine sono ammessi, oltre a quanto previsto per la categoria Rc2, interventi di modifica dei prospetti e della sagoma finalizzati alla rimozione e/o contestualizzazione degli elementi incongrui ed al ripristino di soluzioni coerenti con le caratteristiche tipologiche dell'edificio e con il suo processo evolutivo.

3. Gli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla L.R. 5/2010 sono consentiti nel rispetto delle specifiche limitazioni definite dalla categorie di intervento attributi agli edifici.

4. Gli elaborati grafici di PO individuano gli edifici ed i complessi edilizi classificati “di rilevante valore”, per i quali sono ammessi interventi fino al restauro conservativo nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17.

5. Sul patrimonio edilizio esistente diverso da quello di cui al precedente comma 4 gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione ed al completamento del tessuto, anche attraverso consolidamento e completamento del processo tipologico. A tal fine, gli elaborati di PO evidenziano:

  • a) L’edilizia in aggregazione seriale con tipologia di impianto;
  • b) L’edilizia in aggregazione seriale con tipologia di impianto suscettibile di crescita tipologica.

Per gli edifici di cui sopra sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’art. 12 comma 2 individuati nell’Allegato III - Regesto degli interventi di conservazione e trasformazione a scala edilizia, contenente l’indicazione delle categorie di intervento ammesse per i singoli organismi edilizi e le eventuali prescrizioni specifiche, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17. In assenza di specifiche indicazioni sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa.

Per gli edifici di cui al punto b, oltre agli interventi di cui sopra, sono possibili ampliamenti finalizzati alla conclusione del processo tipologico tipico della casa schiera e delle sue evoluzioni, in coerenza con le regole di crescita del tipo edilizio e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 1, nell'ambito di progetti unitari comprensivi della riqualificazione delle aree di pertinenza e secondo le modalità di cui agli articoli di zona. Gli interventi di ampliamento AV1 (crescita in profondità) di cui all'art. 13 comma 1 sono ammessi per tutti gli edifici di cui al punto b (aggregazione seriale con tipologia di impianto) laddove sussistano le condizioni di fattibilità (distanze, requisiti igienico sanitari, ecc.), nel rispetto di un indice di copertura non superiore al 60% della superficie di lotto.

Per gli edifici in aggregazione seriale sono possibili inoltre operazioni di accorpamento e rifusione, nonché disaggregazione, purché nel rispetto dei caratteri tipologici del modulo base tipico della casa a schiera.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06