Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 4- approvazione del 29.11.23 (vigente)

Art. 11 Disciplina generale per gli interventi a scala urbanistica ed edilizia

1. Il Piano Operativo definisce, in coerenza con la legislazione nazionale e regionale vigente, le trasformazioni edilizie ammesse per ogni zona o edificio. Ciascun immobile può essere oggetto esclusivamente delle trasformazioni per esso previste, cioè riconducibili e ricomprese nella categoria di intervento indicata dal P.O.; in mancanza di indicazioni puntuali si intende applicabile la disciplina stabilita per la zona di appartenenza.

2. Qualora la documentazione di rilievo in accompagnamento a richieste di titolo abilitativo, relative ad edifici di cui al successivo art. 17, evidenzi la presenza di particolari elementi di valore architettonico, tipologico storico o ambientale, in coerenza con gli indirizzi e le disposizioni di cui all'art. 138 della L.R. 65/2014, la trasformazione edilizia dovrà essere ricondotta entro categorie compatibili con le esigenze di tutela e conservazione dei suddetti elementi, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

Per gli edifici non schedati e/o per i quali gli Allegati II e III non evidenzi una specifica categoria di intervento, il PO assegna automaticamente le seguenti categorie di intervento, in relazione alla periodizzazione dell’edificato risultante dal Quadro Conoscitivo di PS o da altra documentazione a disposizione dell’Amministrazione Comunale:

  • - Per gli edifici presenti al 1939 sono ammessi interventi fino al Restauro e risanamento conservativo.
  • - Per gli edifici realizzati dopo tale data sono ammessi interventi fino alla Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, senza incremento di volumetria complessiva.

Qualora sulla base di specifica documentazione che attesti le effettive caratteristiche, consistenza e stato di conservazione del patrimonio edilizio in oggetto, e subordinatamente al parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale o di altro organo tecnico designato dall'AC, sia evidenziata l'attribuzione di un'errata categoria di intervento per gli edifici di cui agli artt. 12 e 13 e 36, la stessa potrà essere modificata dall'Amministrazione Comunale quale aggiornamento del Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014.

3. Gli interventi urbanistici ed edilizi sono classificati in conformità alle definizioni del DPR 380/2001 come declinato dalla Legge LR 65/2014. Al fine della corretta applicazione della disciplina del patrimonio edilizio di interesse storico architettonico e/o testimoniale di cui all'art. 17 delle presenti Norme, il P.O. introduce specifiche sotto articolazioni relativamente alla categoria della Ristrutturazione Edilizia.

4. Gli interventi urbanistici ed edilizi si distinguono in:

  • interventi di conservazione, di cui al successivo art. 12
  • interventi di trasformazione, di cui al successivo art. 13

5. Il P.O. definisce le modalità di attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi di cui ai precedenti commi, secondo la disciplina di cui al successivo art. 14.

6. Tutti gli interventi di cui ai successivi articoli 12 e 13 sono condizionati alla verifica delle fattibilità geologica ed idraulica, nonché alle specifiche disposizioni dell'art. 68 delle presenti norme.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06